Dokument-Nr. 10036

[Erzberger, Matthias]: La Commissione del Reichstag germanico per la riforma costituzionale. Discussioni e deliberazioni, 22. Mai 1917

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Indice delle materie .
I. Il nuovo indirizzo politico.
II. Discussioni e deliberazioni della commissione per la riforma costituzionale.
1. La responsabilità del Cancelliere dell'Impero e dei suoi rappresentanti.
2. La responsabilità del Ministro della Guerra e del Segretario di Stato al Ministero della Marina, nella nomina degli ufficiali.
3. Allargamento dei diritti del Parlamento.
4. Allargamento della immunità personale dei deputati al Reichstag.
5. La questione di diritto elettorale per il Reichstag.
III. Commissione per la riforma costituzionale; partiti e governo.
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I.
Fra i grandi avvenimenti della guerra mondiale appartiene certamente quello che individui di diversa classe e di diverso censo, soffrendo e godendo insieme, accomunati nel bisogno e nella morte, abbiano imparato a conoscersi e ad intendersi meglio; che il sentimento puramente umano e lo spirito di collettività abbiano cacciato in seconda linea tutte le disparità sociali e le preferenze dovute al possesso di beni terreni. Un altro avvenimento è l'aver assodato ancora una volta e in modo irrefragabile come i valori morali sian quelli che, in prima linea, mantengono e sostengono l'esistenza di una nazione. Il pensiero della collettività in senso statale e il sentimento di responsabilità, si sono nuovamente desti e consolidati: il popolo sente, quindi, il bisogno di partecipare più ampiamente alla formazione della sua stessa sorte politica, e di assumersi in misura più grande la responsabilità che il singolo viene ad avere davanti alla collettività.
Su questa base si è formato in Germania il concetto della nuova rotta politica. In esso concetto si personificano i desideri e le aspirazioni tendenti ad adattare l'organismo statale ai nuovi sentimenti sociali e al bisogno di condividerne anche la responsabilità.
Ogni ulteriore sviluppo di sentimento nazionale si sviluppa a sua volta, – ed è del resto cosa naturalissima, – nelle sue tendenze obbiettive alla critica dell'ordinamento
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statale esistente; e proprio dal grado di prontezza da parte del Governo di collaborare allo sviluppo organico della vita statale, dipende sotto quali forme politiche si svolgerà la realizzazione delle riforme stesse.
Il Governo tedesco non ha chiuso gli occhi davanti alle esperienze di politica interna, fatte durante la guerra. Ultimamente – il 14 marzo – il Cancelliere riconobbe che la innovazione dei rapporti interni della Germania era un'assoluta necessità per l'avvenire del popolo tedesco; e diede, quindi, a comprendere, nella forma più ampia, che il Governo aveva la ferma volontà di cooperare insieme ai rappresentanti del popolo perché la desiderata nuova formazione dei rapporti interni avvenisse.
In questo modo era già stata creata la premessa che il nuovo orientamento si sarebbe operato in via costituzionale, cioè a dire in via legislativa, riguardo alla quale i rappresentanti del popolo hanno il diritto dell'iniziativa, della proposta e della deliberazione.
La stragrande maggioranza della rappresentanza popolare tedesca al Reichstag, decisa a realizzare in via legislativa le necessarie riforme, deliberò il 30 marzo di nominare una Commissione speciale, incaricata specialmente di esaminare le questioni di diritto costituzionale e particolarmente la composizione della rappresentanza popolare e la sua relazione col Governo.
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II.
La Commissione per la riforma costituzionale, composta di 28 membri presi da tutti i partiti del Reichstag, ha già dietro di sé la prima sessione di lavori; e i suoi deliberati permettono di giudicare, in complesso, i preparativi, risultati necessari, per la realizzazione della nuova conformazione interna della Germania. Si trattava anzitutto per la Commissione di stabilire in un dibattito generale i singoli compiti da svolgere, e determinare, quindi, la realizzazione di vecchie pretese del Reichstag, risultate dalla pratica parlamentare e molte volte discusse, ancorandole definitivamente nelle leggi fondamentali della costituzione stessa. In parte, le mozioni relative, si riferivano alla consacrazione legale di pratiche altra volta in uso od ancora oggi vigenti, e che giammai nocquero ai poteri esistenti.
Riassunte, le discussioni e le deliberazioni della Commissione per la riforma costituzionale, si riferirono:
1. alla responsabilità del Cancelliere dell'Impero e dei suoi rappresentanti;
2. alla responsabilità del Ministro della Guerra e del Segretario di Stato al Ministero della Marina nella nomina degli ufficiali; ed al regolamento, in base a legge, dello stipendio per i membri dell'esercito e della marina;
3. all'allargamento dei diritti parlamentari del Reichs-
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tag e del suo presidente;
4. all'allargamento della immunità dei deputati al Reichstag;
5. alla nuova suddivisione dei collegi elettorali per il Reichstag.
Premettiamo che i rappresentanti dei grandi partiti di mezzo del Reichstag, ossia il Centro, i liberali-nazionali, il partito democratico progressista, nonché i rappresentanti del partito socialista della maggioranza, formavano nelle essenziali mozioni e in tutti i deliberati, una maggioranza compatta, pronta a lavorare unita per giungere a qualche cosa di positivo. I conservatori ed anche, in parte, i rappresentanti del partito socialista della minoranza, si attennero generalmente ad una sterile opposizione.
1. La responsabilità del Cancelliere dell'Impero e dei suoi rappresentanti.
a. Nel diritto costituzionale vigente in Germania, il monarca non è responsabile, e i suoi decreti e rescritti possono considerarsi atti di Stato soltanto quando il ministro responsabile vi abbia apposto la sua firma. Il corrispondente articolo dello Statuto dell'Impero germanico, articolo 17, comma 2. dice:
"Decreti, rescritti e disposizioni dell'Imperatore, vengono emanati in nome dell'Impero; e perché siano validi debbono portar la firma del Cancelliere, il quale, con essa, ne assume la responsabilità."
Orbene: i desideri della maggioranza dei membri com-
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ponenti la Commissione per la riforma costituzionale eran appunto quelli di dare un contenuto positivo al concetto della responsabilità fissato nello Statuto, deliberando che la responsabilità del Cancelliere per la validità dei decreti, rescritti, e disposizioni imperiali, sarebbe da lui stata assunta dinanzi al Reichstag; come, del resto, è stato sempre fatto fin qui nella pratica. Si trattava ancora di aumentare nell'Impero il numero delle persone sottoposte a responsabilità. Il Cancelliere dell'Impero tedesco è, oltreché [sic] rappresentante del Re di Prussia nel Consiglio federale, anche ministro dell'Impero; e, più propriamente, stando alla forma, l'unico ministro dell'Impero. Egli è il primo impiegato dello Stato, gravato di tutta quanta la responsabilità ministeriale. Tutti gli altri alti impiegati dell'Impero, i segretari di Stato(1) che presiedono ai dicasteri dell'Impero, formatisi gradatamente in base a suddivisioni in seno all'Ufficio del Cancellierato, non sono che coadiutori del Cancelliere. Ma anch'essi, per l'estensione presa dagli affari di Stato, sono ormai da gran tempo e di fatto ministri indipendenti nel loro dicastero. A questa situazione di fatto si voleva dare un fondamento di diritto estendendo la responsabilità anche ai coadiutori del Cancelliere ossia ai segretari di Stato, dopo di che questi saranno capi di dicastero e ministri responsabili non soltanto in sostanza ma anche nella forma. La maggioranza della Commissione per la riforma costituzionale ha già deliberato favorevolmente in proposito. Eccezion fatta di 4 conservatori è stato de-
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ciso di proporre il seguente cambiamento nel suddetto articolo 17, comma 2:
"I decreti, rescritti e disposizioni dell'Imperatore, vengono emanati in nome dell'Impero; e perché abbiano validità devono portare la firma del Cancelliere, o del suo rappresentante, il quale, con essa, ne assume la responsabilità dinanzi al Reichstag."
b. Oltre a ciò fu deliberato dalla maggioranza della Commissione di chiedere al Governo:
"di regolare la responsabilità del Cancelliere con un progetto di legge che contempli il caso della violazione del dovere d'ufficio da parte del Cancelliere stesso, e ordini che si assodi la violenza per mezzo di un Alta Corte di giustizia (Staatsgerichtshof)."
Anche qui non si tratta di una assoluta novità, ma di un'istituzione già esistente negli Stati confederati germanici. In Prussia lo Statuto prevede l'Alta Corte di giustizia; colla differenza che nello Statuto si annuncia, è vero, una legge speciale sui casi della responsabilità, si parla sinanco [sic] del procedimento e delle pene, ma la legge stessa non è mai stata fatta. Tuttavia, l'articolo 61 dello Statuto prussiano dice espressamente che la Dieta prussiana può deliberare l'accusa contro i ministri "rei di violazione dello Statuto, di subornazione e tradimento, sulle quali accuse può decidere soltanto l'Alta Corte di giustizia nei Senati riuniti." Allo stesso modo in Baviera un'Alta Corte di giustizia speciale, formata di giu-
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dici, giureconsulti e giurati, risolve le cause riguardanti la violazione delle leggi dello Statuto. Prescrizioni simili le ha il Württemberg, il Baden e l'Assia, – nei quali tre Stati si può procedere all'accusa "per azioni contrarie alle leggi e per il non adempimento delle promesse del Reggente, – le ha il regno di Sassonia, – che prevede l'accusa di violazione dello Statuto sia in tutto sia in parte, e manda davanti all'Alta Corte di Giustizia i rei perché decida il loro allontanamento dall'ufficio, – infine l'Oldenburg e diversi altri Stati della Turingia. Se quello che esiste per i singoli Stati della Confederazione esisterà anche per l'Impero, non potrà certo dar luogo a scrupoli, molto più che l'esistenza di tali Alte Corti di giustizia nei singoli Stati di Confederati non ha mai dato luogo ad inconveniente veruno. E come le Alte Corti di giustizia si sono riunite ben raramente nei vari Stati, così è da ammettersi che anche nell'Impero avranno appena occasione di entrare in funzione. Comunque l'istituzione di un'Alta Corte di giustizia per l'Impero sembrò desiderevole alla Commissione, non foss'altro perché la sua sola esistenza ha un effetto tranquillante. Del resto, tutto dipende naturalmente dal contenuto di quella legge, sulla quale la Commissione ha chiesto un disegno dal Governo.
2. Responsabilità del Ministro della Guerra e del Segretario di Stato al Ministero della Marina nella nomina degli ufficiali e impiegati militari.
a. I Sovrani confederati nominano gli ufficiali e gli
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impiegati militari togliendoli dai propri contingenti di truppe, e, cioè, il Re di Prussia nomina gli ufficiali per l'armata prussiana, il Re di Baviera quelli per l'armata bavarese, il Re di Sassonia per l'armata sassone e via discorrendo. Ora, mentre le nomine di ufficiali nelle armate bavaresi, sassoni, würtemberghesi, vengono controfirmate dai relativi ministri della Guerra, in Prussia è il Gabinetto militare che firma le nomine, quel Gabinetto i cui membri sono responsabili davanti al Re e alla loro coscienza, ma non davanti ai rappresentanti del popolo. Questo stato di cose però non esiste da molto tempo in Prussia. Prima del 1883 le questioni personali venivano trattate da un reparto del Ministero della Guerra, e la nomina degli ufficiali controfirmata, quindi, in generale, anche dal Ministro della Guerra. Per dar un esempio, Moltke fu nominato capo dello Stato maggiore dietro controfirma del Ministro della Guerra. La maggioranza della Commissione per la riforma costituzionale fu d'accorda nell'esprimere il desiderio che la situazione venga a riessere in Prussia come era una volta e come è oggi in tutti gli altri Stati confederati; e che i vari ministri della Guerra controfirmino le nomine dei loro contingenti. Contemporaneamente fu espresso il desiderio che i ministri della Guerra (eccezion fatta di quello bavarese(1) responsabili per l'amministrazione dei loro dicasteri davanti al Reichstag, si assumano davanti a questo anche la responsabilità per la nomina dei loro contingenti. In modo analogo fu deciso di proporre che la nomina da parte dell'Imperatore di ufficiali e di impiegati del-
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la Marina da guerra, la quale trovasi sotto il supremo comando dell'Imperatore stesso, avvenga dietro controfirma del Cancelliere o del Segretario di Stato all'Ufficio della Marina e che questi si assuma davanti al Reichstag e Consiglio Federale la responsabilità per l'Amministrazione della Marina da guerra. Le proposte al riguardo, presentate ed accettate, si riferiscono agli articoli 76 [sic] 1 e 53 dello Statuto dell'Impero, i quali, secondo la deliberazione della Commissione per la riforma costituzionale, dovrebbero suonare come appresso: Articolo 66 [sic]2.Laddove convenzioni speciali non dispongono altrimenti, i sovrani federati e, rispettivamente, i Senati, nominano gli ufficiali dei loro contingenti colla limitazione dell'articolo 64.(1).......
La nomina degli ufficiali e degli impiegati militari di un contingente, avviene dietro controfirma del Ministro della Guerra del contingente stesso. I Ministri della Guerra, eccezion fatta di quello bavarese, sono responsabili davanti
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al Consiglio federale e davanti al Reichstag per l'amministrazione del loro contingente."
Articolo 53. La Marina da guerra trovasi sotto il supremo comando dell'Imperatore. La sua organizzazione e composizione dipende dall'Imperatore. L ' Imperatore nomina gli ufficiali e gli impiegati della Marina dietro controfirma del Cancelliere o del Segretario al Ministero della Marina qual suo rappresentante. Gli ufficiali, gli uomini di truppa, e gli impiegati della Marina devono prestare giuramento di fedeltà all'Imperatore.
Per l'Amministrazione della Marina da guerra, il Cancelliere, o, quando abbia controfirmato, il Segretario di Stato al Ministero della Marina è responsabile davanti al Consiglio federale e davanti al Reichstag."
Anche in questo caso non si tratta certo di un innova-
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mento rivoluzionario. Per quel che riguarda l'esercito, la proposta si appoggia, come abbiamo già detto, alle circostanze esistenti nei contingenti non prussiani, nei quali il diritto di nomina degli ufficiali non è mai stato pregiudicato dalla controfirma del Ministro della Guerra né lo sarà certo anche in avvenire. Riguardo alla responsabilità parlamentare dei ministri della Guerra, in Baviera il Ministro della Guerra ha, già da lungo tempo, la posizione che qui si reclama generalmente per tutti quanti i contingenti. Il Ministro della Guerra bavarese si assume davanti alla Dieta bavarese la responsabilità per il loro dicastero. La stessa situazione di diritto deve essere, dunque, creata per tutti gli altri ministri della Guerra nei rapporti col Reichstag. La posizione dei ministri della Guerra in Prussia, nel Württemberg e nella Sassonia, non era, sin qui, sufficientemente determinata dal diritto costituzionale, essendo essi ministri dei propri Stati, ma i loro bilanci venendo discussi nel Reichstag. Per queste ragioni si desiderava, ormai da lungo tempo, di sottoporli ad una maggiore responsabilità, ed è quindi naturalissimo che la responsabilità si estenda anche alle nomine, affinché i veri responsabili possano dare spiegazioni e rispondere in pieno Reichstag. In quanto allo stato di cose in Prussia, non fu assolutamente messa in dubbio dalla Commissione per la riforma costituzionale l'alta responsabilità che incombe il capo del Gabinetto militare; ma, astrazion fatta che il Gabinetto militare non può dire che nell'armata le opinioni siano tutte d'un getto, il desiderio della Commissione non tendeva ad altro che fare di una responsabilità morale una responsabilità di diritto e quindi reale. L'avere, dunque, esteso le medesime richieste anche alla nomina degli ufficiali della Marina, è as-
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solutamente logico e pratico.
b. Un'altra proposta della Commissione ha per mira il regolamento degli stipendi e dei soprassoldi per l'Esercito e la Marina a norma di legge. In questo senso fu deliberato di aggiungere all'articolo 61 dello Statuto dell'Impero, che tratta dell'approvazione delle spese collettive dell'Impero per un anno, il seguente comma 2:
"L'approvazione degli stipendi e degli eventuali soprassoldi per l'Esercito e la Marina avviene, tanto in pace quanto in guerra, in base alle prescrizioni dettate dalla legge dell'Impero."
3. Allargamento dei diritti del Parlamento.
a. Le esperienze fatte hanno dimostrato l'opportunità che in tempo di guerra il Parlamento si mantenga in stabile contatto con il Governo. In primo luogo perché fra Governo e popolo non si avveri una discontinuità di rapporti; in secondo luogo perché il Reichstag deve essere continuamente in grado di informarsi sulla condotta della guerra nel riguardo militare e diplomatico, quindi aver pure il diritto di convocarsi secondo che gli sembri più espediente. Nella Commissione per le riforme è stata quindi presentata ed approvata una mozione che vorrebbe si aggiungesse all'articolo 26 della Costituzione dell'Impero il seguente paragrafo:
"Per tutta la durata d'una guerra combattuta dall'Impero germanico il Reichstag non può esser chiuso né aggior-
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nato che con il suo consenso."
b. Una proposta di modificazione dell'articolo 9, comma 1 della Costituzione dell'Impero, mira a rinsaldare la condizione del Reichstag rispetto al Consiglio federale. Secondo l'articolo menzionato ogni membro del Consiglio federale ha diritto di prendere la parola nel Reichstag quando più gli piace. La mozione della Commissione vuol modificare l'articolo nel senso che i membri del Consiglio federale abbiano diritto di interloquire solo durante la discussione degli argomenti compresi nell'ordine del giorno. Strettamente connessa con questa mozione è un'altra, che si riferisce all'articolo 15, e che vuol dare al Cancelliere e ai suoi rappresentanti nel Reichstag la facoltà di prendere quando più loro piace la parola, anche all'infuori dell'ordine del giorno. I due articoli citati dovrebbero, quindi, secondo la decisione della Commissione, sonare come appresso:
Articolo 9 "Ogni membro del Consiglio federale ha diritto di comparire nel Reichstag dove, se lo domanda, deve, in qualunque momento della discussione delle materie comprese nell'ordine del giorno, ottener di sostenere le vedute del suo Governo…….."
Articolo 15
Comma 3 "Il Cancelliere e i suoi rappresentanti hanno il diritto di prendere nel
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Reichstag a piacimento la parola, pure all'infuori dell'ordine del giorno."
Facendo questa distinzione fra il Cancelliere e i membri del Consiglio federale, la maggioranza della Commissione partì dall'idea che al Cancelliere, quale unico rappresentante dell'Imperatore e Ministro dell'Impero, come ai suoi rappresentanti, spetti un diritto particolare, mentre non v'è motivo di accordare il medesimo privilegio a tutti i membri del Consiglio federale. La mozione non vuol che fissare un uso già esistente, giacché sino ad ora, i membri del Consiglio federale si attennero alle prescrizioni del regolamento del Reichstag. Si desidera, per principio, d'impedire che durante una votazione un membro del Consiglio federale si levi a parlare, sicché poi sia necessario di mutare le disposizioni prese.
c. Un'altra mozione della maggioranza della Commissione riguarda la necessità che può sorgere, in alcuni casi, di una seduta plenaria segreta. Odiernamente importanti comunicazioni confidenziali possono venir fatte soltanto in una commissione ristretta. Si vuol togliere di mezzo questo inconveniente perché tali comunicazioni confidenziali possano farsi pure a tutto il Reichstag, e, a tal uopo, si desidera, quindi, di aggiungere all'articolo 22 della Costituzione questo paragrafo:
Articolo 22. "Le discussioni del Reichstag sono pubbliche. Quelle sui rapporti dell'Impero con gli Stati
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esteri possono aver luogo in seduta segreta."
d. All'allargamento dei diritti del Reichstag e del suo Presidente provvede una proposta di modificazione dell'articolo 26 nel senso che l'esame della legittimità di appartenenza al Reichstag venga semplificato e che l'amministrazione del Reichstag sia legalmente sottoposta al Presidente. La mozione in parola modifica l'articolo 27 della Costituzione dell'Impero così:
Il Reichstag esamina la legittimità di appartenenza dei suoi membri e decide in proposito. Esso ha la facoltà di chiedere direttamente a tale scopo, alle autorità dello Stato, informazioni di esigere dalle preture interrogatori, anche giurati, di testimoni. Agli interrogatori di testimoni sono da applicarsi sostanzialmente le disposizioni del regolamento di procedura penale.
Il Reichstag regola i suoi lavori e la sua disciplina con un apposito regolamento, ed elegge il suo Presidente, i suoi vicepresidenti e segretari.
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L'amministrazione del Reichstag sottostà al Presidente. Il quale rappresenta 3 il fisco dell'Impero negli affari legali e nelle controversie che riguardano all ' amministrazione del Reichstag. La sua direzione continua riguardo all'amministrazione, agli affari in corso della Dieta dell'Impero e alla preparazione della nuova sessione sino alla riconvocazione del Reichstag."
Alla mozione hanno dato origine necessità pratiche. Proprio il complicato metodo di verificazione della legittimità di appartenenza al Reichstag nuoce ad un rapido esame delle elezioni. Sino ad ora negli interrogatori riguardanti l'esame delle elezioni vennero incomodati il Cancelliere e i Ministri dei singoli Stati. In avvenire si vuole evitare questa lenta, pesante trafila accordando al Reichstag il diritto di provocare da sé, direttamente, i passi, gli interrogatori, ecc. necessari.
e. Una proposta di modificazione dell'articolo 28, comma 1, della Costituzione:
"Il Reichstag delibera a maggioranza assoluta di vo-
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ti", mira a fissare nella Costituzione la pratica sin qui invalsa nella votazione.
Già sino ad ora nell'accertamento del rapporto dei voti, in una votazione, non vennero computati i deputati presenti che si astennero dal votare. Questa consuetudine si vuole consacrare adesso modificando il testo dell'articolo citato così:
"Il Reichstag delibera a maggioranza assoluta di voti dei votanti……."
Invece, nell'accertamento del numero legale della Dieta dell'Impero le astensioni saranno computate come sin qui, ed anche nella votazione rimarrà invariata la pratica presente. Si tratta dunque soltanto di un'integrazione del testo dell'articolo e non di più.
4. Allargamento della immunità personale dei deputati al Reichstag.
Alla immunità dei deputati riguardano due mozioni, una delle quali vuol conferire ai membri del Reichstag il diritto di negarsi a render testimonianza, l'altra garantire la loro immunità personale in maggior misura che sin qui. A tal uopo all'articolo 30 della Costituzione dell'Impero, che tratta dell'immunità dei deputati per il voto dato o le parole pronunziate nell'esercizio del mandato parlamentare, si dovrebbe aggiungere il seguente paragrafo:
"I membri del Reichstag hanno diritto di rifiutarsi
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a render testimonianza intorno a persone che abbian loro confidato fatti nell'esercizio del loro mandato o alle quali essi, sempre come deputati, abbiano confidato alcunché, come pure intorno ai fatti stessi. Anche riguardo al sequestro i deputati sono equiparati alle persone che per legge hanno il diritto di rifiutarsi a render testimonianza."
A questa integrazione dell'articolo 30 ha dato origine il sentimento che ogni cittadino, fornendo il suo materiale al deputato, che è la persona di fiducia del popolo, non deve temere che vada a finir nelle mani della polizia. A ragione si osserva che le comunicazioni ai deputati sono da mettersi alla pari di quelle fatte agli avvocati e ai medici, e che i deputati hanno l'obbligo d'onore di non rivelare il loro confidente. Molte informazioni ai deputati non sono destinate a venir rese di pubblica ragione. Del resto, non si tratta già di obbligare assolutamente il deputato a tacere davanti al tribunale, ma solo di dargliene il diritto, come è detto nel testo del paragrafo aggiuntivo proposto.
L'articolo 31 della Costituzione, nella sua presente redazione, vieta che un membro del Reichstag, finché duri una sessione, sia messo sotto inchiesta o arrestato per un'azione punita dal codice o per debiti, e conferisce al Reichstag il diritto di esigere la sospensione di ogni procedimento penale contro uno dei suoi membri, d'ogni arresto preventivo o per debiti durante tutto il periodo d'una sessione. La Commissione ha proposto di integrare l'articolo 31 in modo da escludere ogni limitazione della libertà personale di un deputato, che lo intralci
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nell'esercizio del suo mandato parlamentare, senza il consenso del Reichstag. Inoltre, per richiesta del Reichstag, ogni procedimento penale, ogni arresto od altra limitazione della libertà personale, dev'essere sospesa per la durata della sessione. L'articolo 31 deve quindi sonare così:
"Senza consenso del Reichstag nessun deputato può, durante una sessione, venir sottoposto ad inchiesta o arrestato per un'azione punita dal codice, eccettuato il caso che egli venga sorpreso in flagrante o nel giorno successivo.
Il consenso del Reichstag è pure necessario per ogni altra limitazione della libertà personale, che intralci l'esercizio del mandato parlamentare.
Per richiesta del Reichstag si deve sospendere ogni procedimento penale contro un deputato, ogni arresto od altra limitazione della libertà personale, per tutta la durata della sessione."
5. La questione del diritto elettorale per il Reichstag.
La Commissione per le riforme costituzionali si è occupata poi del modo di rimediare alle deficienze manifestatesi nel diritto elettorale per il Reichstag e ammesse come tali da tutti i partiti. Ancor oggi il numero dei mandati è proporzionato alla popolazione esistente all'epoca delle elezioni nel 1869. Siccome da allora la popolazione dei vari collegi, specie nelle grandi città e nei distretti industriali, è notevolmente cresciuta, ne consegue che questi collegi, rispetto al nu-
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mero dei loro deputati, si trovano in condizione d'inferiorità in confronto dei collegi rimasti, in sostanza, demograficamente inalterati. A rimuovere questo inconveniente si vorrebbe provvedere con una nuova circoscrizione dei collegi. Dalla discussione risultò però che per una completa e generale nuova circoscrizione dei collegi non esiste un'opinione prevalente. A prescindere dal fatto che una nuova completa circoscrizione dei collegi elettorali costituirebbe non soltanto un compito assai difficile, e non sarebbe un rimedio duraturo, perché continuamente si avverano spostamenti nel numero degli abitanti dei singoli collegi, sorgerebbe sempre più insistente ed urgente la questione del rapporto fra il numero degli abitanti e la superficie del territorio e il modo di risolverla secondo giustizia. Sull'importanza di tale questione richiamò l'attenzione, nella Commissione, il rappresentante del Cancelliere. Invece, il Centro, i liberali-nazionali, i radicali, ed anche una parte dei socialisti, furono d'accordo nel ritenere per il momento desiderabile l'aumento del numero dei mandati nei collegi ma accordando ad essi di eleggere, col sistema proporzionale, un certo numero di nuovi deputati. Grandi collegi, come, per esempio, quelli di Berlino, è difficile suddividerli meccanicamente, per strade e case. Inoltre questo sistema geometrico non corrisponde nemmeno allo scopo. Per questo l'idea di lasciare insuddivisi [sic] i grandi collegi, con forte aumento di popolazione e carattere economico omogeneo, accordando loro, al tempo stesso, un certo numero di mandati di più, distribuiti secondo il sistema proporzionale, rappresenta, in realtà, una buona via d'uscita. Nella Commissione si risolvette, quindi, di
"invitare il Cancelliere a presentare quanto prima al
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Reichstag un disegno di legge il quale stabilisca che sino a quando non sarà fissato il rapporto fra il numero degli elettori e il numero dei deputati, nei collegi nei quali si è avverato in forte accrescimento della popolazione, e che costituiscono un insieme economico omogeneo, vengono eletti, col sistema proporzionale, un determinato maggior numero dei deputati."
In questo modo anche le grandi minoranze, che in tali collegi sono più numerose che in molto altri le stesse maggioranze, si potranno far meglio valere. Al tempo stesso potrebbe farsi così un tentativo di applicazione del sistema proporzionale, per accertare la sua influenza sulla composizione del Parlamento. La maggioranza dei partiti nella Commissione non si nascose, infatti, che alla introduzione del sistema proporzionale in un grande Stato si oppongono serie ragioni.
Il Governo dichiarò di essere soddisfatto che la Commissione avesse deciso di rimettere al Governo la riforma del diritto elettorale per il Reichstag e assicurò che si adopererebbe, tenendo conto di tutti i punti di vista politici ed economici, di preparare un diritto elettorale tale da rimediare alle deficienze presenti. L'accennata risoluzione-compromesso venne approvata a grande maggioranza. Le proposte radicali dei socialisti, comprendenti pure il diritto elettorale passivo e attivo delle donne, vennero respinte da tutti i partiti.
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III.
Questi sono i risultati del lavoro della Commissione per le riforme costituzionali: proposta di modificazione di 12 articoli della Costituzione più due deliberazioni concernente l'una l'Alta Corte di giustizia, il diritto elettorale l'altra. Alle singole mozioni si giunse in parte mediante compromessi fra i cosiddetti partiti di mezzo. Approvate esse vennero anche da una maggioranza costituita da questi partiti, mentre i rappresentanti della frazione conservatrice fecero, in generale, opposizione e votarono contro. Nei loro discorsi sulle mozioni e sulle ragioni del loro atteggiamento i conservatori ripetettero [sic] con insistenza che le mozioni scuotono le basi sperimentate della Costituzione dell'Impero giacché pregiudicano i diritti della Corona e riducono le facoltà dei singoli Stati; che esse rappresentano un passo innanzi verso il parlamentarismo, e che un cattivo indizio della rotta del Governo andava ravvisato nel fatto, che il Cancelliere non si era sin dal principio opposto alle risoluzioni della Commissione. Questo argomentare è stato continuato nella stampa conservatrice e nazionalistica, sicché a leggere i suoi commenti al lavoro della Commissione per le riforme costituzionali si potrebbe aver l'impressione che essa si accinga a sovvertire tutto l'edificio statale germanico.
Ma grandi partiti di mezzo del Reichstag costituirono, nei riguardi di tutte le mozioni e deliberazioni importanti, una maggioranza compatta sicché non v'era motivo di temere che
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la Commissione per le riforme sarebbe stata animata da precipitazione, da esagerazione, e non da pacata riflessione e dal senso del necessario nell'ambito del possibile. Inoltre le decisioni della Commissione non sono ancora, per il momento, decisioni del Reichstag e, meno ancora, quindi, leggi. Ogni decisione della Commissione va discussa in seduta plenaria; deve quindi ottenere l'approvazione del Consiglio federale e la sanzione dell'Imperatore prima di divenir legge. In questo modo, sia da parte della rappresentanza nazionale, sia da parte del Governo, se alcunché nelle decisioni della Commissione sembri loro esagerato, può venir mutato e perfino cancellato. Il Governo attende, del resto, a pronunziarsi sulle singole decisioni che esse vengano sottoposte al Consiglio federale come decisioni del Reichstag. Ed anche allora non è il Cancelliere, ma il Consiglio federale che determina definitivamente il giudizio del Governo. Il Cancelliere dell'Impero, una volta che il Consiglio federale abbia preso le sue deliberazioni, non è che il suo portavoce nel Reichstag. Il Cancelliere non aveva quindi alcuna ragione di manifestare sin d'ora il suo avviso sulle decisioni della Commissione. Di ciò tenne conto, nelle sue dichiarazioni, pure il rappresentante del Cancelliere nella Commissione. Il Sottosegretario di Stato della Cancelleria dichiarò che proprio la gravità delle questioni trattate dalla Commissione per le riforme imponeva al Cancelliere la massima discrezione, giacché toccava prima al Consiglio federale di decidere. Questo modo di agire corrisponde al diritto costituzionale vigente. I giornali conservatori alterano la verità allorché parlarono e parlano di una disposizione del Cancelliere ad accettare senz'altro le decisioni
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della Commissione per le riforme.
I conservatori non hanno parimenti ragione di stimmatizzare le decisioni della Commissione come un sovvertimento della Costituzione. La loro indignazione è più partigiana che politica. Infatti il partito conservatore teme che dalle decisioni della Commissione risulti una diminuzione della loro preponderanza politica, alla quale ritengono di aver diritto per ragioni storiche. Le decisioni della Commissione per le riforme non sono punto sovversive. Come abbiamo già detto, si tratta di antiche esigenze del Reichstag spesso manifeste, di un adattamento del diritto scritto alla pratica. La più precisa determinazione delle responsabilità del Cancelliere dell'Impero ha solo l'importanza di un'interpretazione autentica e la sua estensione al suo rappresentante corrisponde unicamente alla condizione di fatto giacché la distribuzione degli affari dell'Impero in vari dicasteri ha già portato con sé alla responsabilità effettiva dei capi di essi. Speciale fermento ha provocato nella stampa conservatrice la decisione che il Ministero della Guerra debba controfirmare le nomine degli ufficiali, il che per la Prussia equivarrebbe alla esclusione del Gabinetto militare nella nomina degli ufficiali. Tale decisione viene interpretata come un indebolimento della monarchia e un avviamento all'esercito parlamentare. Senonché la questione se l'Imperatore, per ciò che riguarda la nomina degli ufficiali, debba essere consigliato, come sin qui, dal Gabinetto militare oppure dal Ministero della Guerra, ha poco o nulla che vedere con la questione di una monarchia forte o debole. Il diritto di nomina dei singoli sovrani rimane inalterato e nella stessa Com-
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missione per le riforme i partiti di mezzo dissero chiaramente di non pensare nient'affatto ad una riduzione dei diritti della Corona. Proprio la guerra ha ribadito la convinzione che la monarchia forte e profondamente radicata nel popolo ha corrisposto all'attesa sicché nulla deve operarsi che possa nuocere alla sua saldezza. Lo scopo della decisione è unicamente di fornire pure ai Ministri della Guerra, come a tutti i capi di dicastero, il titulum juris della loro responsabilità di cui hanno bisogno allorché si discute al Reichstag il loro bilancio. Questa responsabilità per il loro bilancio non si può scindere però da quella delle nomine, come già avviene negli Stati tedeschi meridionali. La posizione speciale, che vuole assegnarsi al Cancelliere come rappresentante dell'Imperatore di fronte ai membri del Consiglio federale, i conservatori pretendono che rappresenti un indebolimento dell'indipendenza dei singoli Stati. Nessuno vuole attentare all'indipendenza dei singoli Stati, che sono la solida base dell'Impero, ma ciò non toglie che dopo un esperienza di decenni si stabilisca che soltanto il Cancelliere e non qualunque membro del Consiglio federale abbia il diritto di interloquire, ad ogni momento, nelle discussioni del Reichstag. Pure il far dipendere durante una guerra la chiusura e l'aggiornamento del Reichstag dal suo consenso non è alcuna offesa delle prerogative dell'Imperatore, cui non si sottrae con ciò il diritto di sciogliere la Dieta.
Non si tratta, dunque, nient'affatto di mettere a pericolo la Costituzione, ma di ritocchi per migliorarla, senza intaccare l'edificio della legge fondamentale dello Stato, senza spostarne anche solo un vero pilastro. Non è quindi giusto come
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fanno i conservatori, non senza interesse politico di parte, di dipingere le decisioni della Commissione per le riforme come un passo verso il parlamentarismo degli Stati occidentali. Un simile sistema politico non è desiderato in Germania da nessun partito. Che l'evoluzione costituzionale, in conformità del nuovo orientamento, conduca, sulle prime, ad un rafforzamento ed ampliamento dei diritti del Parlamento è naturale, dato che questa evoluzione non debba essere prettamente reazionaria. Ogni sano costituzionalismo deve seguire questo svolgimento con accortezza e circospezione e ciò facendo non fa che rinsaldare la sua posizione nel popolo. Il Governo tedesco fa bene quindi a non opporsi a questo svolgimento e ai bisogni da esso sorti. E l'Imperatore? "Nell'intento di giovare al bene dell'universale", il messaggio di Pasqua dell'Imperatore comunica la sua "decisione di promuovere il compimento della nostra vita politica interna, economica e sociale", al che "i preparativi debbono essere ultimati senza indugio". In questo compimento della vita interna tedesca, desiderata dall'Imperatore stesso, rientra anche il lavoro della Commissione per le riforme costituzionali.
22. 5. 1917.
(1)Segretari di Stato sono al Ministero degli Interni, al Ministero degli Esteri, delle Colonie, della Marina, delle Poste, del Tesoro, dell'Amministrazione delle Ferrovie, e della Giustizia.
(1) La Baviera ha un'amministrazione dell'esercito, propria.
(1) L'articolo 64 stabilisce che i supremi comandanti di un contingente, nonché tutti gli ufficiali che comandano truppe comprendenti più di un contingente, e tutti i comandanti di fortezza vengano nominati dall'Imperatore; e che quando si si [sic] tratta di generali o di ufficiali che coprono la carica di generali entro il contingente, la nomina debba dipendere ogni qualvolta dall'approvazione dell'Imperatore
1Mögicherweise ist Artikel 66 gemeint, s. Anm. 2.
2Mögicherweise ist Artikel 76 gemeint, s. Anm. 1.
3Im Original "rappreta".
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], La Commissione del Reichstag germanico per la riforma costituzionale. Discussioni e deliberazioni vom 22. Mai 1917, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10036, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10036. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 24.03.2010.