Dokument-Nr. 10236
Matt, Franz an Pacelli, Eugenio
München, 30. März 1922

Traduzione
<Reverendissimo Signor Nunzio,
Vostra>1 Eccellenza,
In supplemento alla mia devotissima lettera del 18 del mese corrente mi pregio di notificare ora a Vostra Eccellenza le proposte che, secondo il mio apprezzamento della situazione attuale, saranno da fare dal governo dello Stato di Baviera per la conclusione d'un nuovo concordato colla Santa Sede. Per motivare queste proposte non credo che sia necessario
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d'aggiungere delle spiegazioni molto estese. La lunga storia d'una stretta unione dello Stato bavarese colla Chiesa cattolica in Baviera, e particolarmente le relazioni create per il Concordato del 1817 hanno lasciato dei concetti radicati nei sentimenti dei Cattolici bavaresi, concetti che pure per il seguito aspettano dallo Stato e dalla Chiesa dei riguardi e degli avanzamenti vicendevoli. Bensì la nuova Costituzione di Germania ha oramai garantito alla Chiesa la libertà di regolare i suoi affari (le sue faccende) nei limiti del diritto generale. Questa libertà non deve essere intaccata in nessuna maniera pure per le proposte allegate. Con queste proposte, ottenute dalla cognizione esatta delle opinioni della parte cattolica del popolo e tendenti a una attività non disturbata (senza conflitti), fruttuosa e benefica degli ecclesiastici cattolici in Baviera, s'intende soltanto suggerire alla Santa Sede di mostrare, verso lo Stato di Baviera, quella compiacenza che, secondo la mia opinione, corrisponda alla possessione del popolo bavarese derivata dal previo Concordato ed agli obblighi che lo Stato di Baviera dovrà assumere anche in avvenire verso la Chiesa cattolica, compiacenza che faccia così la pre-
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messa d'una devozione fedele del popolo cattolico alla sua Chiesa, e pure la premessa delle buone relazioni da desiderarsi fra la Chiesa cattolica e lo Stato di Baviera.
In quanto alle singole proposte mi pregio d'aggiungere le annotazioni (osservazioni) seguenti:
Alla cifra 1: È un desiderio particolare del popolo bavarese di mantenere la comunità spirituale di tutti i connazionali che vivono dentro i confini dello Stato e sotto la sua sovranità, quindi pure di tenere da parte mutazioni e persino soli rilassamenti nella solita unione diocesana, specialmente nei distretti esteriori del paese. Mi sia permesso di rilevare particolarmente dinanzi a Vostra Eccellenza che questa domanda verrà energicamente fatta pure dalla rappresentanza del popolo, e che quindi essa dovrà essere primaria anche per il governo nel presente riordinamento delle condizioni della Chiesa cattolica in Baviera.
Se io propongo così che le unioni diocesani e le ripartizioni delle parrocchie fra queste unioni siano mantenute, con questo io vorrei nello stesso tempo enunciare la domanda (sug-
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gerire) che pure il disgiungimento di distretti amministrativi speciali d'una diocesi bavarese e la nomina d'amministratori per tali distretti non sia ordinato (decretato) dalla Santa Sede senza che Essa se ne sia previamente intesa collo Stato di Baviera. Riguardo a questo l'inserzione d'un accordo speciale nel Concordato stesso non mi parrebbe necessario, per poco che Vostra Eccellenza volesse affermarmi per altra via che la Sua opinione corrisponda a quella interpretazione.
Alla cifra 2. Le proposte sotto la cifra 2 riguardo a certe qualità personali (individuali) degli ecclesiastici da incaricare dell'amministrazione diocesana e della cura delle anime nelle parrocchie sono basate sulla cognizione e l'esperienza che la stima e la fiducia della popolazione di tutte le classe [sic] della società verso l'ecclesiastico dipende essenzialmente dalla questione se questi appartenga al proprio popolo e abbia ricevuto l'istruzione scientifica finora sempre apprezzata negli ecclesiastici indigeni, istruzione che faccia la premessa essenziale della stima (dell'autorità) degli ecclesiastici e della loro posizione nella società e nel popolo. Pure soltanto con queste premesse si potrebbe tenere aperta (trasferire, affidare) agli eccle-
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siastici quella cooperazione alle funzioni pubbliche (nell'amministrazione delle scuole, nella cura dei poveri, nell'amministrazione di fondazioni ecc.), che essi esercitano ancora – a vantaggio pure della loro autorità ufficiale – e che indubbiamente tornano anche a profitto della loro attività ecclesiastica. Il diritto di badare a questi interessi nazionali nelle sue proposte per il Concordato potrà essere contestato al governo dello Stato tanto meno che lo Stato senza di ciò potrebbe sottoporre alle stesse condizioni il conferimento del "Tischtitel" – titulus mensae –, gli aumenti dello stipendio e degli appuntamenti in caso di riposo, aumenti accordati alla maggior parte degli ecclesiastici, e le presentazioni su benefizi patronali governativi. Del rimanente queste condizioni coincidono in sostanza pure colle proprie richieste della Chiesa.
Alla cifra 3. Coll'abolizione del diritto regio di nomina per le sedi arcivescovili e vescovili non è sparito pure l'interesse ed il desiderio del popolo bavarese, che nell'atto importante della nomina d'un vescovo anche il suo proprio sentimento e ragionamento nazionale trovi un'intercessione (sia debitamente ascoltato). Questo desiderio del popolo verrà senza dub-
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bio efficacemente espresso pure dalla Camera dei Deputati di Baviera, quando essa prenderà partito verso il Concordato.
Dunque credevo poter fare la mia proposta sotto la cifra 3 tanto più che sono sicuro di indovinare col modo di procedere propostovi le proprie intenzioni della Santa Sede, che, mettendo in conto le esigenze e le condizioni (circostanze) speciali del paese, precisamente pure tenderanno a presentare in ogni caso al Custode sovrano da nominare le premesse più opportune (favorevoli) d'attività fruttuosa nel suo ufficio importante e pieno di responsabilità.
Fino al Concordato del 1817 ci esisteva in Baviera il modo dell'elezione dei vescovi per i capitoli di cattedrali, modo derivato dal "jus commune". Dunque dopo l'abolizione del diritto speciale di nomina regia sarà cosa naturale (s'intenderà da sé) di ritornare a questo modo, che di certo corrisponde pure ai desideri ed alle aspettative degli [sic] capitoli di cattedrali stessi e dell'altro clero. Poiché per le elezioni fatte dai capitoli di cattedrali è tuttavia riservata la preconizzazione papale, non credo che gli interessi della Santa Sede siano in qualunque modo esposti a rischio con questo metodo (uso).
Già come conseguenza di questo diritto eletto-
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rale dei capitoli di cattedrali mi pare che sia conveniente di concedere (conferire) a questi capitoli il diritto ulteriore di eleggere da sé stessi una parte dei loro propri membri, come questo già finora è stato il caso in una certa estensione. Questa autorizzazione verrebbe pure segnatamente giustificata, considerando che il riordinamento delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, particolarmente la prossima restrizione della cooperazione dello Stato nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, imporrà ai capitoli di cattedrali un accrescimento considerevole degli impegni (incarichi) e del lavoro assegnato, per il cui compimento i capitoli di cattedrali si studieranno di ottenere ogni volta i collaboratori più capaci e più esperti.
Alla cifra 4.  Non si può, di certo, contestare, ed è riconosciuto pure dai pubblicisti bavaresi, che l'articolo 137 della Costituzione di Germania non impedisce la pratica di quei diritti di presentazione dello Stato che non sono basati su una pretensione (unilaterale) dell'autorità governativa, ma su un titolo di diritto canonico. Questi diritti patronali sono parzialmente riconosciuti già nell'articolo XI capiversi I e II del Concordato del 1817, per l'altra parte provengono da dotazioni posteriori dello Stato. Il go-
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verno dello Stato di Baviera deve dar peso a che questi diritti siano riconosciuti anche in avvenire.
Alla cifra 5  non mi pare che sia necessario d'aggiungere un'osservazione particolare.
Le proposte allegate e le mie osservazioni suddette, come le mie devotissime spiegazioni anteriori aggiunte alle proposte di Vostra Eccellenza, presentano (espongono) in primo luogo la mia opinione personale. Secondo il nostro accordo mi sono finora astenuto da interessare nelle singole questioni del Concordato la totalità dei ministeri, alla quale, secondo la Costituzione di Baviera, incombe la conclusione dei trattati politici, salvo l'approvazione della Camera dei Deputati. Quindi devo rimettere (riservare) legalmente alla totalità dei ministeri di manifestare delle proposte e osservazioni ulteriori.
Per la continuazione dell'affare mi parebbe proficuo se Vostra Eccellenza avesse la bontà di elaborare (redigere) un nuovo abbozzo (progetto) del Concordato e di consegnarmelo prima a me personalmente, affinché io potessi prender un partito provvisorio. Dopo lo scambio delle osservazioni che poi sarebbero forse ancora da fare, io sottoporrei allora il progetto definitivo alla deliberazione (discussione)
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del Consiglio dei ministri. Domando cortesemente a Vostra Eccellenza una gentile replica, se questa proposta trovi il di Lei consenso.
Con piacere mi pregio anche in questa occasione di assicurarLa della mia più profonda stima, con cui ho l'onore di rimanere, pieno di riverenza,
di Vostra Eccellenza
devotissimo
(segnato:) Dr. Matt.
157r, hds. unterhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "SommarioN. I Pro-Memoria del Dr. Matt,Ministro del Culto <di Baviera>2, a S.E. Mons. Pacelli Nunzio Apostolico".
1Hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz an Pacelli, Eugenio vom 30. März 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10236, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10236. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 31.07.2013.