Dokument-Nr. 10259

De Lai, Gaetano: Commissione Pontificia presso la S. Congregazione Concistoriale per le facoltà ai Rappresentanti Pontifici. Risoluzioni della Plenaria del 5 Febbraio 1920, 21. Juni 1920

Ai dubbî proposti:
I. "Se e quali ulteriori facoltà ordinarie e comuni siano da concedersi ai Nunzi, Internunzi e Delegati Pontifici, oltre quelle stabilite dall'Index";
II. "Se debbansi comunicare più specifiche dichiarazioni in proposito";
III. "Se e quali istruzioni siano da darsi ai medesimi circa le tasse".
Fu risposto:
Ad 1. m Dubium.
"Serventur generatim facultates ab Indice statutae, additis dumtaxat iis quae sequuntur:
a) Vacante in territorio iurisdictionis Nuntii, Internuntii vel Delegati aliqua dioecesi, fas sit Nuntio, Internuntio vel Delegato, rogante Vicario Capitulari vel Administratore dioecesis, eadem omnia concedere quae sunt in potestate ordinaria Episcopi.
b) Quoties urgeat necessitas, evidens sit utilitas, et periculum sit in mora, facultas conceditur permittendi alienationes bonorum ecclesiasticorum vel piarum causarum, usque ad valorem 60 millium francorum pro regionibus Europae, et 100 millium extra Europam.
c) Permittendi ingressum in Seminarium illegitimis, dummodo non agatur de adulterinis aut sacrilegis, si de coetero conditiones ad ingressum in pium locum necessariae habeantur, et firma obligatione recurrendi ad S. Sedem pro eorum sacra ordinatione.
d) In locis ubi ob defectum vel nimiam distantiam parochorum succurrendum sit fidelium necessitatibus ope Sacrarum Missionum illuc identidem mittendarum, tribuendi Praesidi seu Superiori Missionis ut
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ipse qua parochus, ceteri Missionarii qua eius Vicarii cooperatores ea omnia possint pro fidelibus ad illam Missionem pertinentibus vel ad eam accedentibus, quae ceteri parochi et vicarii cooperatores in suis paroeciis possunt.
Item concedendi eidem Praesidi seu Superiori Missionis, in loco Missionis ut supra, facultates quibus Vicarii Generales pollent, et quas canones Codicis 1043-1057 statuunt, et Ordinariis pro matrimoniis tribuunt. Itemque concedendi potestatem confirmandi iuxta n. 32 Indicis.
Officii autem erit Superioris Missionis, docere Ordinarium loci de potestate sibi facta a Nuntio, Internuntio vel Delegato Apostolico, ab eoque obtinere, quatenus fieri possit, Missionis finium designationem; expleta vero Missione eidem Ordinario adnotationem praebere de sacramentis in loco Missionis administratis, prout parochi pro sua parochia tenentur.
Denique hanc ipsam potestatem poterit Nuntius, Internuntius vel Delegatus Apostolicus, in casibus particularibus, subdelegare Episcopis qui in loco suae iurisdictionis sunt".
Ad II. m Dubium.
A Mons. Delegato Apostolico di Cuba e Portorico, che il 5 Luglio 1919 chiedeva, "come dovesse comportarsi nel caso di alienazioni e operazioni di beni ecclesiastici superiori alla somma per cui è autorizzato, ma dove, o per il timore di perdere buona occasione, o per le difficoltà di comunicazioni con Roma, o per altro grave motivo, vi fosse periculum in mora", respondendum: "Quoties periculum gravis seu irreparabilis damni sit in mora, et hoc periculum sit positivum, posse permittere alienationem, sub lege investiendi pretium favore piae causae ad quam pertinet, seu illud conservandi, et interim Nuntius, Internuntius seu Delegatus de omnibus S. Sedem doceat".
A Mons. Nunzio Apostolico di Brasile:
a) Al dubbio: "se la facoltà di deputare sacerdoti per la cresima in iis regionibus in quibus Episcopi desunt, di cui al n. 32 dell'Index, possa intendersi data anche per quei luoghi che hanno bensì un Vescovo diocesano, ma per la distanza o altri gravi motivi non sono stati visitati da parecchi anni, né lo saranno fra breve", respondendum: Affirmative pro sua conscientia et prudentia.
b) Riguardo alla facoltà di benedire croci, corone e medaglie con l'applicazione delle indulgenze, poiché ogni Nunzio, Internunzio e Delegato Apostolico è insignito del carattere vescovile, respondendum: plene provisum per can. 349, § 1, n. 1 Codicis; et per n. 27 Indicis, qui ita redigendus erit: Communicandi ecclesiasticis viris facultatem erigendi sacras stationes etc. sub lege tamen et conditione etc. ut in textu.
c) Circa la facoltà dell'altare portatile, respondendum: satis provisum n. 36 Indicis, ubi tollantur verba "ad tramitem can. 822, § 4".
13r

A Mons. Nunzio Apostolico dell'Argentina, in riscontro alla sua lettera del 27 Luglio 1919, respondendum:
a) Le facoltà anteriori all'Index, che andò in vigore il 6 Maggio 1919, ed in esso non contenute, restano tutte abolite.
b) Le facoltà speciali concesse tempore belli sono cessate, ad eccezione delle matrimoniali pei Vescovi, le quali dureranno sino a sei mesi dopo la firma della pace fra le nazioni, secondo il tenore dei due rescritti concistoriali del 25 Aprile 1918 e del 2 Agosto 1918 (pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis).
c) Sotto il nome di alienazione vengono comprese anche le ipoteche ed i prestiti; epperò la facoltà di alienazione si estende alle une e agli altri nella stessa misura.
d) Quanto alle benedizioni con le indulgenze "provisum per Codicem ut supra, et per n. 27 Indicis".
e) Quanto all'altare portatile ed al celebrare in mare "provisum nn. 36 et 37 Indicis"."
A Mons. Internunzio Apostolico di Bolivia, relativamente alla sua lettera del 30 Giugno 1919, respondendum:
" a) Circa la facoltà della riduzione delle Messe fondate, nel caso di diminuzione di rendita, o dove l'interesse non corrisponda più al numero di Messe stabilite secondo la tassa diocesana, o quando sia stata trascurata la celebrazione delle Messe, senza responsabilità da parte di chi fa la domanda di sanatoria: "provisum al n. 6, capoverso 3, dell'Index, che perciò non deve interpretarsi con restrizione soltanto alla stessa persona che omise la celebrazione".
b) La facoltà di nominare Protonotari Apostolici è cessata.
c) Circa il poter tollerare o permettere che siano conferiti dagli Ordinarî i benefici e dignità riservate alla S. Sede senza attender le bolle da Roma, per le insistenze del governo civile, che presume diritti di patrono, e vuole la pronta istituzione dei nominati: la Commissione ha rimesso la cosa alla decisione del Santo Padre.
d) Riguardo alla domanda che l'Internunzio possa dare ai morenti l'Indulgenza plenaria in articulo mortis, quando visita i moribondi: parimenti la Commissione ha rimesso la decisione al S. Padre."
A Mons. Nunzio Apostolico di Colombia, relativamente al suo rapporto del 26 Agosto 1919, respondendum:
" a) Il numero limitato delle dispense matrimoniali, concesso dall'Index, non fa ora difficoltà, perché stante le disposizioni dei due rescritti concistoriali del 25 Aprile 1918 e 2 Agosto 1918, che, come fu dichiarato, avranno valore sino a sei mesi dopo la firma della pace fra le nazioni, la generalità dei Rappresentanti Pontifici ha appena avuto occasione di cominciare a far uso del numero dei casi loro accordato.
b) Quanto al suddelegare le facoltà avute si attenga al can. 199, § 2 del Codice, ed al disposto dell'Index al n. 27, relativamente alle Indulgenze.
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c) Quanto alla domanda dei Vicarî o Prefetti Apostolici delle Missioni Colombiane di suddelegarsi scambievolmente le facoltà di benedire i matrimonî dei loro sudditi, "se con ciò s'intende che i Vescovi e Prefetti possano assistere ai matrimonî dei sudditi altrui nel territorio proprio, facultate non indigent, purché osservino le regole stabilite per la libertà di stato, ecc.; se invece s'intende che ciò possano fare fuori del proprio territorio, in questo senso, per gravissimi motivi, non concedi"."
Ad III. m Dubium.
"Si stia alle istruzioni già date in proposito, detraendo pel Cancelliere e per la Cancelleria le spese e l'indennità solita.
Le tasse si paghino secondo il valore ordinario della moneta, senza tenere calcolo della fluttuazione del credito e del cambio.
Per le indulgenze nulla si esiga."
Riferite dall'infrascritto Cardinale Segretario della S. C. Concistoriale al S. Padre le risoluzioni e risposte superiormente redatte, Sua Santità si degnò confermarle e ratificarle.
E quanto alle due domande di Mons. Internunzio di Bolivia, rimesse alla decisione della stessa Santità Sua, nell'udienza dell'11 Giugno corrente concessa all'infrascritto, il S. Padre stabilì quanto segue:
Ad litt. c): "Pro facultate ad decennium valitura ut Internuntius possit tollerare seu permittere ut ab Ordinariis conferantur beneficia seu dignitates ad Apostolicam Sedem reservata, soluta Apostolicae Datariae taxa iuxta datas instructiones. Interim autem Internuntius satagat obtinere a civili potestate, ne exigat immediatam institutionem eorum qui ad dicta beneficia seu dignitates sunt nominati, et ut expectentur apostolicae bullae".
Ad litt. d): "Si Internuntius Apostolicus infirmum visitet post recepta sacramenta, aut saltem post peractam confessionem, eumdemque debite disponat ad indulgentiam recipiendam, posse indulgentiam plenariam, ad tramitem canonis 928, § 1, in articulo mortis eidem largiri".
In aedibus S. C. Consistorialis die 21 Iunii 1920
+ C. Card. De Lai, Episc. Sabinen . , Secretarius.
Empfohlene Zitierweise
De Lai, Gaetano, Commissione Pontificia presso la S. Congregazione Concistoriale per le facoltà ai Rappresentanti Pontifici. Risoluzioni della Plenaria del 5 Febbraio 1920 vom 21. Juni 1920, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10259, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10259. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 14.01.2013.