Dokument-Nr. 1030
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. März 1919

Regest
Pacelli berichtet Gasparri über die Verfassungsberatungen in der Weimarer Nationalversammlung. Bei den Wahlen erhielt die SPD die meisten Stimmen, jedoch nicht die absolute Mehrheit. Deshalb ist sie entweder auf eine Koalition mit der Zentrumspartei oder den Demokraten angewiesen. Das Regierungsprogramm habe laut Pacelli Verbesserungen im sozialen Bereich mit sich gebracht, vor allem die Zusicherung der Grundrechte. Außerdem sei ein Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt verabschiedet worden. Pacelli erläutert anschließend grob die Organisation des Staates und die Rollen von Staatenausschuss, Reichspräsident, Reichsrat und der Nationalversammlung, außerdem den föderalistischen Charakter Deutschlands und die Staatlichkeit der Länder. Diese seien weiterhin als unabhängige Staaten zu betrachten, die weitreichende Kompetenzen hätten, obwohl es in jüngster Zeit, vor allem aus den Reihen der Sozialisten und Demokraten, Bestrebungen gegeben habe, sie zu einem einzigen großen Staat zu vereinen. Die größte Macht liege aber bei der Nationalversammlung, denn allein sie ist befugt, über die endgültige Reichsverfassung zu beschließen. Bis auf die Bayerische Volkspartei sei diese provisorische Verfassung von allen Parteien anerkannt worden.
Betreff
Rapporto riassuntivo sulle discussioni dell'Assemblea Nazionale costituente tedesca (Febbraio 1919).
Eminenza Reverendissima,
Affinchè l'Eminenza Vostra Reverendissima possa avere sott'occhio, brevemente riepilogate nelle loro linee fondamentali, le discussioni svoltesi in seno all'Assemblea nazionale costituente di Weimar nello scorso Febbraio, mi è parso non inutile di farne oggetto di un unico Rapporto riassuntivo. Vostra Eminenza vorrà quindi perdonarmi se, per la natura stessa del medesimo, troverà in esso ripetute alcune notizie, le quali avevano già formato argomento di precedenti particolari Rapporti.
Dopo infinite difficoltà e dopo aver superato enormi ostacoli, il 6 Febbraio potè essere aperta, finalmente, l'Assemblea nazionale germanica; quell'Assemblea nazionale, dalle cui deliberazioni il popolo tedesco spera gli venga la liberazione da tutti quei disordini e grandi pericoli, che costituiscono i sin-
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tomi concomitanti degli immensi sconvolgimenti interni subiti dalla Germania a partire dal Novembre del 1918. Qual sede dell'alto consesso fu scelta la città di Weimar, visto che là si poteva protegger meglio l'Assemblea da tutti i pericoli che la minacciavano da parte radicale.
Come era da attendersi, le elezioni ebbero per risultato un significantissimo aumento dei deputat i socialisti ; ma questo aumento non fu, però, tale da dare ai socialisti una maggioranza. Dei 241<421>1 deputati, 163 appartengono ai socialisti maggioritari, 90 al Centro, 74 ai democratici, 43 ai nazionalisti tedeschi, 22 al Partito popolare germanico e 22 al Partito dei socialisti indipendenti o minoritari. 7 deputati non appartengono a frazione alcuna. Le due frazioni socialiste contano insieme 185 seggi, non costituiscono, cioè, maggioranza. La quale <Questa>2 si può formare soltanto o coi socialisti maggioritari e il Centro o coi socialisti maggioritari e il Partito democratico, il quale va, nelle grandi linee, d'accordo coll'ex-partito democratico progressista.
I. Formazione del nuovo Governo.
Primo compito dell'Assemblea nazionale era, naturalmente, quello d'insediare un nuovo Governo composto in modo da esser riconosciuto anche dagli Stati nemici; quindi quello di preparare una Costituzione. Dato lo stato delle cose, non era possibile pensare a ristabilir la Monarchia. Sebbene fosse certo che
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la maggioranza del Centro parteggiasse, come nel passato, per la Monarchia e riconoscesse in essa la miglior forma [statale]<di governo>3 per i tedeschi <la Germania>4, pure, considerate tutte le circostanze, appariva evidente che il ripristino di una costituzione monarchica era assolutamente inattuabile. Il solo tentativo di effettuare un siffatto proposito avrebbe portato immediatamente seco complicazioni tali da non poterne prevedere la portata, e, assai probabilmente, una nuova e cruenta guerra civile. Nemmeno i conservatori hanno osato di fare tentativi in questo senso.
Ne risultò quindi che il capo del Governo fu scelto dai circoli del più forte partito della Germania, ossia da quello dei socialisti maggioritari; e repubblicana fu la costituzione del nuovo Stato. Se il Centro diede unanime la sua approvazione per la candidatura Ebert a Presidente della Germania, quantunque questi, nel suo discorso inaugurale, avesse pronunciato parole poco adatte e avesse deriso i "Monarchi per grazia di Dio", lo fu perché egli, nei precedenti dibattiti al Reichstag, si era rivelato di un carattere fermo e leale.
Nell'assegnamento dei vari dicasteri si presentò per il Centro la difficilissima questione, se, e fino a che punto dovesse partecipare al Governo. La questione fu accuratamente discussa in seno alla frazione. Un numero non indifferente di membri sollevò difficoltà di varia natura, le quali però si dileguarono ad una ad una nel corso del dibattito. Si fece osser
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vare che soltanto la democrazia sociale era colpevole delle attuali circostanze per le quali oggi soffre la Germania; che il popolo ingannato sarebbe ritornato alla ragione sol quando gli eventi avessero raggiunto il massimo grado di sviluppo; che invano il Centro tenterebbe di influire beneficamente sul corso degli avvenimenti, poi che questi precipitano inesorabilmente per la loro china, e potrebbe esser reso responsabile di cose di cui non ha colpa veruna. Inoltre molti membri del partito non comprenderebbero affatto un aiuto alla socialdemocrazia <al Socialismo>5.Sarà forse impossibile – si disse – arrestare lo sfacelo finanziario ed economico, e se questo avvenisse, anche al Centro verrebbe attribuita infine la sua parte di colpa per aver partecipato alla deliberazione dei vari provvedimenti governativi.
Alle surriferite obbiezioni si rispose però che, considerata l'immane sciagura, nella quale è precipitato lo Stato germanico e il popolo tedesco, qualsiasi interesse di partito deve essere posposto al bene della patria. A questo scopo debbono convergere tutte le energie ed ognuno deve fare quanto è in suo potere per risparmiare al Paese maggiori rovine. Ora non vi era dubbio alcuno che sarebbe stato di grandissimo vantaggio per il ristabilimento dell'ordine e della sicurezza dello Stato, se il Centro avesse partecipato al Governo. In tal caso infatti il Governo, componendosi dei socialisti maggioritari, del Centro e dei democratici, avrebbe disposto di una maggioranza
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schiacciante (327 voti su 421) nell'Assemblea Nazionale, e ciò avrebbe rinforzato enormemente la sua posizione interna. Ma anche le Potenze estere sarebbero state molto più disposte ad entrare in negoziati per la pace con un Governo, che si basasse incontestabilmente sulla stragande maggioranza del popolo germanico. Oltre a ciò sarebbe stato possibile al Centro di esercitare sulle tendenze del Governo un'influenza ben diversa partecipando ad esso, anzichè rifiutandovisi e costringendo così i socialisti a cercare un appoggio esclusivo nel partito democratico. Appunto a causa del pericolo che incombe sulla civiltà, ed in vista della questione della separazione dello Stato e della Scuola dalla Chiesa, il Centro ha un grande interesse di non lasciare soltanto alla sinistra tutti gli affari del Governo. In dette questioni i fini del partito democratico si differenziano pochissimo da quelli dei socialisti. Ci sarebbe dunque da temere fortemente che, rinunciando il Centro a far parte del Governo, si determinassero conseguenze insanabili nell'ambito della Chiesa e della Scuola, perché in questo caso socialisti e democratici si vedrebbero in certo qual modo costretti a fondersi insieme e sarebbero quindi senz'altro pronti a perseguire i loro scopi comuni riguardanti la Chiesa e la Scuola per mezzo della legislazione.
Queste ed altre considerazioni ebbero alla fine l'approvazione quasi unanime di tutta la frazione; dopo di che
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un certo numero di alte cariche nel Governo fu coperto da membri della frazione del Centro. Oltre al Segretario di Stato Erzberger, che già dal tempo del Cancellierato del Principe Max von Baden dirigeva i negoziati per l'armistizio, furono nominati Ministri Giesberts e il Dr.  Bell; sottosegretari di Stato Becker e il Dr.  Herschel, e Fehrenbach presidente dell'Assemblea nazionale.
II. Il programma governativo.
Quanto fosse stata opportuna la deliberazione del partito del Centro di partecipare al Governo, si vide subito quando il nuovo Gabinetto passò a stabilire le direttive della sua azione e a tracciare un programma. Dopo accurata discussione del relativo schema in seno alla frazione, si riuscì a far valere molti desideri, che trovarono poi posto nel programma definitivo. Oltre a molti miglioramenti nel senso sociale, specialmente nell'interesse del ceto medio e rurale, anche la formulazione dei cosidetti "Grundrechte", ossia dei diritti fondamentali, avvenne per espresso desiderio del Centro. La parte corrispondente del programma dice: "Assicurare i diritti politici e civili del singolo. Libertà di coscienza e libertà di culto; libertà di esprimere la propria opinione tanto a voce che in iscritto; libertà della stampa, delle scienze e delle arti; libertà di riunione e di associazione".
Purtroppo non è stato possibile di includere nel
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programma anche la libertà d'insegnamento. In vari Stati della Confederazione i relativi Governi socialisti sono riusciti ad imporsi ed han vietato le scuole private. Grande sarebbe stato dunque il vantaggio se la libertà d'insegnamento fosse stata riconosciuta dal Governo della Confederazione. Ma i socialisti non hanno voluto intendere ragioni e si sono rifiutati decisamente di garantire tale libertà nel programma governativo, facendo notare che, da parte loro è già stato fatto il gravissimo sacrificio di rinunciare all'accettazione del caposaldo riguardante l'introduzione della scuola unica. Un'ulteriore e più ampia concessione, hanno detto, non si può pretendere dai loro compagni di fede politica.
Relativamente alla scuola il programma governativo contiene il seguente periodo: "Promuovere tutta l'istruzione popolare pervenendo al massimo sviluppo della scuola dal basso in alto. Ad ogni bambino deve essere reso possibile l'accesso ai più alti gradi d'istruzione secondo le sue doti intelettuali [sic], senza riguardo alcuno allo stato finanziario." Data la formulazione generale di questo periodo, in cui non si tocca l'introduzione della scuola <scuola>6 unica, il Centro ha creduto di poter dare la sua approvazione.
Poichè il programma governativo, letto dallo stesso Presidente dei Ministri Scheidemann nella prima seduta dopo la formazione del nuovo Governo, non conteneva allusione alcuna al-
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la separazione della Chiesa dallo Stato o all'introduzione di scuole areligiose, è lecito ritenere che anche lo schema della nuova Costituzione, come sarà presentato dal Governo all'Assemblea Nazionale, non conterrà prescrizione alcuna sulle anzidette questioni. In seguito il Centro vedrà se sia il caso di tentare, nei successivi dibattiti sul progetto, che vengano risoluti nella Costituzione medesima in modo soddisfacente questi problemi così importanti, o se convenga invece, come sembrano volere i circoli socialisti del Governo, di rimettere ai singoli Stati Confederati la soluzione di tali questioni.
III. La legge sui poteri provvisori.
Siccome la elaborazione della vera e propria Costituzione per la Germania richiedeva un tempo abbastanza lungo, e, d'altra parte, s'imponeva la necessità di creare nel più breve tempo possibile una ordinata base costituzionale, si decise di presentare un progetto di legge che regolasse i poteri provvisori. Esso venne infatti proposto e si riuscì a farlo approvare in breve tempo dall'Assemblea Nazionale in seduta plenaria, senza che passasse per la Commissione. Questa legge considera quali organi del potere [statale]<politico>7: l'Assemblea Nazionale, la Commissione degli Stati Confederati e il Presidente della Repubblica germanica.
La Commissione degli Stati confederati costituisce la rappresentanza dei singoli Stati formanti complessivamente
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lo Stato tedesco. In tale Commissione vengono ammessi i rappresentanti di quei liberi Stati, i cui Governi riposano sulla fiducia di una rappresentanza popolare sorta da un suffragio elettorale generale, eguale, segreto e diretto. Fino al 31 Marzo 1919 vi potranno essere ammessi altri 3 liberi Stati tedeschi coll'approvazione però del Governo germanico. I rappresentanti degli Stati liberi hanno almeno un voto nella Commissione. In linea di massima uno Stato avrà diritto ad un voto per ogni milione di abitanti. Se l'Austria tedesca entrerà a far parte dello Stato tedesco, essa avrà diritto egualmente ad un numero di voti corrispondente.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dall'Assemblea Nazionale. Esso rimarrà in carica fino a che non sarà eletto il nuovo, in base alla futura Costituzione. Il Presidente della Repubblica rappresenta lo Stato agli effetti del diritto internazionale, stringe accordi con altri Stati in nome del Paese, accredita e riceve ambasciatori.
L'Assemblea Nazionale ha il diritto di discutere ed approvare la Costituzione. Essa può altresì deliberare altre leggi, di cui sia evidente l'urgenza, d'accordo colla Commissione degli Stati. Qualora fosse impossibile di conseguire l'accordo, il Presidente della Repubblica può determinare la decisione mediante plebiscito. Non ne ha però l'obbligo; e ciò per evitare la incomodissima votazione popolare in questioni contro-
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verse di poca importanza.
Per il disbrigo degli affari del Governo il Presidente della Repubblica convoca un Ministero di Stato, al quale soggiacciono tutti i dicasteri e il supremo comando dell'esercito. Il Ministero di Stato sarà composto e svolgerà la sua attività secondo i principi parlamentari. È quindi espressamente stabilito che i Ministri sono responsabili di tutti gli affari del loro dicastero dinanzi all'Assemblea Nazionale. Tutte le disposizioni e i decreti del Presidente della Repubblica debbono, per esser validi, recare la controfirma di un Ministro.
IV. La Repubblica tedesca e i singoli Stati.
Nel diritto costituzionale dell'Impero germanico ha rappresentato sempre una parte importantissima il rapporto intercedente fra l'Impero medesimo ed i singoli Stati confederati, rapporto regolato mediante accordi, i quali riconoscevano ad alcuni di essi privilegi speciali sia nelle cose militari che nelle questioni di dogana e di imposte. L'Impero germanico era, dal punto di vista del diritto costituzionale, una Confederazione di Stati. I singoli membri dell'Impero erano e rimasero Stati indipendenti con sovranità propria. Accanto alla sovranità degli Stati confederati esisteva però anche una sovranità dell'Impero, e per conseguenza il potere legislativo risiedeva così nell'Impero medesimo come nei singoli Stati confederati. La legislazione dell'Impero aveva tuttavia il diritto di fissare
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essa stessa i limiti della sua competenza, e quindi le materie, sulle quali questa si estendeva, venivano sottratte alla competenza dei singoli Stati.
Mentre gli Stati confederati vigilavano gelosamente al mantenimento delle loro competenze e dei loro privilegi speciali, si venivano tuttavia rivelando correnti sempre più forti intese a trasformare la Confederazione germanica in un solo e grande Stato unitario. Recentemente siffatte correnti si manifestavano soprattutto nei circoli socialisti e democratici progressisti, colla tendenza a sottrarre ai singoli Stati il diritto della legislazione nell'ambito della Chiesa e della Scuola. D'altra parte, però, negli ultimi anni di guerra si era andata pure rendendo sempre più acuta l'ostilità di alcuni Stati, specialmente della Germania del sud, contro l'egemonia della Prussia.
Di questo sviluppo tien conto anche la Costituzione provvisoria, sebbene, a parere dei circoli di tendenze più spiccatamente regionaliste, in misura non sufficiente. Anche il nuovo grande Stato germanico non dovrà costituire un solo Stato unitario, ma sarà la risultante di un certo numero di Stati liberi e indipendenti. Riconoscendo la Costituzione provvisoria una Commissione degli Stati, formata dai rappresentanti dei singoli liberi Stati tedeschi appartenenti al grande Stato germanico, quale parte essenziale del Potere dello Stato germanico stesso, ammette implicitamente la loro indipendenza e sovranità. Fa però una differenza fra le votazioni per la Costituzione
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germanica e le votazioni per la rimanente legislazione. Mentre le leggi per tutta la Germania saranno votate regolarmente solo mediante accordo fra l'Assemblea Nazionale e la Commissione degli Stati, il § 4 della Costituzione provvisoria dice espressamente: "La Costituzione definitiva sarà elaborata dall'Assemblea Nazionale". Ciò dimostra in modo chiaro che l'Assemblea Nazionale avoca a sé la sovranità piena ed intera. Deposti colla rivoluzione tutti i Sovrani dei singoli Stati e soppresso il Consiglio federale, la sovranità si dovette considerare passata al popolo tedesco. Ora, essendo stati da esso direttamente eletti i membri dell'Assemblea Nazionale, questi sono i soli che hanno il diritto di esercitare la sovranità. La Costituzione provvisoria prevede, è vero, un'eccezione in quanto alla sovranità dell'Assemblea Nazionale: qualora si tratti, cioè, della diminuzione o dell'accrescimento territoriale dei liberi Stati, nel qual caso nulla può esser fatto senza il loro proprio consenso. In tutti gli altri rapporti però l'Assemblea Nazionale ha piena e illimitata libertà di disporre, e in nessun caso è legata dall'approvazione dei singoli Stati. Essa quindi può, quando voglia, tralasciare di prendere in considerazione sia i cosidetti privilegi dei singoli Stati confederati (privilegi derivati dagli accordi stretti fra l'ex-Impero e gli Stati confederati medesimi e divenuti quindi parte integrante della Costituzione dell'Impero stesso) come pure le eventuali opposizioni degli Stati suddetti contro le prescrizioni della futura Costituzione.
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Il partito del Centro condivise nella sua grande maggioranza questo punto di vista, pur rimanendo in linea di massima fedele al carattere federale del nuovo Stato germanico. Tale concetto trovò, tuttavia, opposizione nel partito popolare bavarese, i cui membri, ad onta della loro speciale qualificazione, hanno aderito tutti, come è noto, al partito del Centro. Durante la seconda lettura del progetto della Costituzione provvisoria essi fecero una dichiarazione, secondo la quale non ammettevano che l'Assemblea Nazionale ricevesse una procura in bianco per la elaborazione della Costituzione futura e che nell'approvazione definitiva della medesima non fosse legata nè dal consenso dei singoli Stati nè dalla Commissione degli Stati federati, nemmeno relativamente ai particolari privilegi degli Stati stessi, inclusi sinora nello Statuto dell'Impero. I suddetti deputati votarono perciò contro il progetto. Il rappresentante del Governo bavarese si contentò, invece, della dichiarazione del Governo Germanico, che, cioè, l'accettazione di esso non importava una decisione sui privilegi particolari dei singoli liberi Stati. Dal canto loro, i deputati conservatori, considerata la grandissima urgenza e il carattere soltanto provvisorio del progetto, lasciarono cadere le loro difficoltà e ritirarono alcune mozioni tendenti ad emendarlo, dopochè il Governo ebbe dichiarato che esso non aveva se non un carattere provvisorio in ogni suo punto.
Così l'Assemblea Nazionale approvò alla quasi unanimità la Costituzione provvisoria, sperando, in tal guisa di aver fatto un
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gran passo verso la pace e per la salvezza della Germania e del popolo tedesco.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. korrigiert von Pacelli.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
6Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
7Hds. gestrichen, mit "politico" korrigiert und nochmals eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. März 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1030, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1030. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 29.09.2014.