Dokument-Nr. 10313

Matt, Franz: Allegato1 alla lettera del 28 Maggio 1921 indirizzata a Sua Eccellenza di Signor Nunzio Apostolico a Monaco2. München, 28. Mai 1921

Traduzione
Cifra IV, proposizione 1, cifre VIII, IX e X.3
IV.
L'istruzione religiosa rimane oggetto d'insegnamento ordinario in tutte le scuole secondarie.
VIII.
In tutti i comuni, nei quali i genitori o altre persone autorizzate all'educazione lo chiedono, bisogna che siano eresse delle scuole elementari cattoliche, in quanto che vi sia iscritto un numero sufficiente di scolari.
IX.
In tutte le scuole elementari l'istruzione religiosa rimane oggetto ordinario d'inseg namento nella previa estensione.
Agli scolari delle scuole elementari come a quelli delle scuole secondarie deve essere data l'occasione d'adempire i loro doveri religiosi.
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X.
La sopraintendenza sopra l'istruzione religiosa e la vita religiosa e morale nelle scuole elementari e secondarie spetta al vescovo diocesano. Questi la pratica o direttamente in persona propria o per i suoi incaricati.
Il vescovo, secondo le osservazioni fatte, presenta le sue obiezioni o proposte al governo dello Stato, che decreta il necessario per far riparo.
Non c'è da far obiezione alla proposta nella cifra IV proposizione 1.
L'espressione "rimane" pare che indichi che l'istruzione religiosa nelle scuole secondarie debba essere assicurata nella previa estensione.
In quanto alle scuole elementari, l'articolo 149 della Costituzione federale tedesca (Reichsverfassung) e la legge federale da promulgarsi per l'esecuzione dell'articolo 146 capoverso 2 di questa Costituzione, – legge di cui al presente esiste il progetto (secondo il voto del Consiglio federale - Reichsrat) e che fra breve sarà sottomessa al voto definitivo del Parlamento – prevedono, dal punto di vista d'includere l'istru-
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zione religiosa nel programma d'insegnamento, i seguenti generi di scuole:
1. La scuola di comunanza – Gemeinschaftsschule – destinata a tutti gli scolari senza riguardo alla loro confessione religiosa. Questa scuola concede l'istruzione religiosa nel senso dell'articolo 149 capoverso 1 della Costituzione federale come oggetto d'insegnamento ordinario, secondo le disposizioni particolari del diritto patrio. Per maestri di questo genere di scuole non è condizione indispensabile per la nomina che appartengano a una confessione prescritta.
2.  La scuola confessionale – Bekenntnis-Schule – destinata a scolari d'una confessione prescritta, con istruzione religiosa come oggetto d'insegnamento ordinario e con permesso degli esercizi e riti usati nella confessione rispettiva. Bisogna che i maestri appartengano alla confessione della scuola.
3.  La scuola libera da confessione (scuola laica) – bekenntnisfreie Schule, weltliche Schule –, che è aperta a tutti gli scolari, e alla quale possono essere impiegati come maestri partigiani di qualunque confessione e di qualunque opinio-
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ne della vita. In queste scuole, secondo il programma d'insegnamento, lezioni di religione non si fanno.
Una specie della scuola libera da confessione (scuola laica) è ancora la scuola d'opinione libera (Weltanschauungs-Schule) collo scopo di coltivare una opinione comune della vita (s'intendono tali opinioni della vita – Weltanschauungen – che non sono espresse per le confessioni religiose già menzionate sotto il numero 2).
Nei generi ormai possibili di scuole elementari l'istruzione religiosa, quindi, è assicurata come oggetto d'insegnamento ordinario così per la scuola di comunanza come per la scuola confessionale, secondo l'articolo 149 capoverso 1 della Costituzione federale tedesca. In questo riguardo si può tener conto della richiesta della cifra IX proposizione 1 delle puntazioni (stipulazioni). Ma davanti alle disposizioni della Costituzione federale io non vedo la possibilità di garantire le lezioni di religione anche per altri generi di scuole elementari ammessi (scuola laica e scuola d'opinione libera). L'idea e lo scopo di questi generi di scuole mi pare che escludano, dal re-
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gime ordinario scolastico, le lezioni di religione per una confessione determinata. Quindi per la redazione della cifra IX prop. 1 delle proposte ("in tutte le scuole elementari") ci vorrà la modificazione che la richiesta indicata sia mantenuta soltanto per tali scuole elementari, nelle quali l'istruzione religiosa è ammessa come oggetto d'insegnamento ordinario secondo la legislazione attuale della Germania. Questo, anche dal punto di vista ecclesiastico, potrà essere sopportato tanto più facilmente che le scuole laiche e le scuole d'opinione libera si troveranno probabilmente per lo più in città, nelle quali ai figli si offre pure l'occasione di frequentare una scuola confessionale o per lo meno una scuola di comunanza con istruzione religiosa obbligatoria. I genitori che in tale caso scelgono per i loro figli la scuola laica, quand'anche l'insegnamento religioso fosse introdotto in queste scuole, sarebbero probabilmente per lo più disposti ad allontanare i loro figli da questo insegnamento religioso, secondo l'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione federale. Per altro l'insegnamento religioso privato per gli scolari delle scuole laiche e delle scuole d'opinione libera, fuori del pro-
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gramma scolastico, non sarà escluso per la legge federale ventura; perché, come ne segue dal § 4 capoverso II cifra 1 congiuntamente col § 2 capoverso II del progetto d'una legge federale per l'esecuzione dell'articolo 146 capoverso II della Costituzione federale – progetto attualmente sottoposto al Parlamento (Reichstag) –, per rendere possibile un insegnamento confessionale privato, si devono tener pronti, da fondi pubblici, delle sale di scuole, il riscaldamento e l'illuminazione; a questo proposito e desideri degli interessati devono essere considerati in quanto è possibile. Le supposizioni e l'estensione di queste prestazioni devono essere stabilite per il diritto del paese. Secondo questo la legislazione del paese ha piena libertà di tener conto di desideri della Chiesa nei limiti determinati.
Nella cifra IX proposizione 1 delle proposte si chiede di più che l'istruzione religiosa nelle scuole elementari rimanga oggetto d'insegnamento ordinario nella previa estensione. L'articolo 149 capoverso 1 della Costituzione federale tedesca stabilisce che l'insegnamento religioso sia regolato nei limiti della legislazione scolastica, e il § 2 capov. 1 del progetto della legge esecutiva per l'articolo 146 capoverso II della Costituzione federale concede alla legislazione del paese di determinare l'esten-
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sione dell'insegnamento religioso nelle scuole di comunanza. In quanto alla scuola confessionale il progetto contiene soltanto la stipulazione che l'istruzione (del <in>4 tutto) debba essere basata sui programmi d'insegnamento generalmente prescritti.
Poiché l'organizzazione interiore delle scuole è affidata in generale alla legislazione del paese, si può dunque ammettere che ormai sarà della competenza di questa legislazione di determinare l'estensione dell'insegnamento religioso così nelle scuole di comunanza come nelle scuole confessionali.
Con questo non è escluso in sé stesso che la legislazione del paese si obblighi per un Concordato in quanto all'estensione dell'insegnamento religioso, ed io non esiterei di ammettere un tale obbligo. Ma al presente l'estensione nell'insegnamento religioso nelle scuole elementari di Baviera è ancora regolata differentemente nelle differenti province, ciascuna delle quali ha il suo proprio regolamento scolastico e il suo proprio ordine d'insegnamento. Colla redazione secondo la proposta nella cifra IX prop. 1 le differenze sussistenti sarebbero stabilite per una durata incalcolabile. Questo sarebbe malagevole in quanto che il governo bavarese si propone di concepire, per le scuole elementari di tutto il
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paese, un programma d'insegnamento generale, nel quale coll'aiuto delle autorità ecclesiastiche sarà regolata uniformemente anche l'estensione dell'insegnamento religioso. Per rendere questo possibile si raccomanderebbe, nella cifra IX prop. 1, una redazione, secondo la quale l'estensione dell'insegnamento religioso sarebbe stabilita d'intesa ("im Einvernehmen") colle autorità ecclesiastiche (coi vescovi). Con ciò l'interesse della Chiesa che l'insegnamento religioso sia istituito sufficientemente, sarebbe preservato, e nello stesso tempo sarebbe data al governo di Stato la libertà d'azione necessaria in una regolazione ventura dell'insegnamento religioso nella scuola elementare, libertà che sussiste anche nelle scuole superiori e che è mantenuta senza obiezione nella cifra IV proposizione 1 delle proposte.
Ancora devo chiamare l'attenzione sull'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione federale, secondo il quale la partecipazione degli scolari a oggetti <materie>5 insegnamento religioso e a cerimonie e funzioni ecclesiastiche dipende dall'assenso della persona che ha da disporre dell'educazione religiosa del figlio (fanciullo). Questa clausola, naturalmente, non potrebbe essere ristretta per una stipulazione contrattuale nel senso della cifra IV prop. 1 e della cifra IX prop. 1 delle proposte.
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Non si fa obiezione alla cifra IX prop. 2 delle proposte. Il progetto d'una legge esecutiva per l'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione federale stabilisce nel § 3 capoverso 2 cifra 4 per le scuole confessionali: "Gli esercizi e riti usati nella confessione rispettiva devono essere ammessi, senza pregiudizio della disposizione dell'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione federale. Niente di meno non si deve recare pregiudizio all'insegnamento in generale. "Oltre a ciò, nei regolamenti dei diversi generi di scuole, l'adempimento dei doveri religiosi per gli scolari può essere assicurato come finora, in quanto già le persone autorizzate all'educazione assentono alla partecipazione dei loro figli alle funzioni religiose rispettive, o gli alunni già in età di decidere da se stessi, secondo la costituzione del paese, della loro istruzione religiosa, ci assentono.
Come già fu notato di sopra, il progetto della legge esecutiva per l'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione federale prevede l'istituzione di scuole confessionali nella scuola elementare, bensì in parte sotto altre supposizioni che quelle richieste nella cifra VIII delle proposte. Cf. §§ 6-14 e § 16 di questo progetto.
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Il limite più essenziale eresso in questo progetto è il mantenimento d'un "regime (insegnamento) scolare regolato" – geordneter Schulbetrieb –, per la cui definizione il § 9 del progetto indica alcuni caratteri concreti. Poiché le disposizioni più esatte sono affidate al diritto del paese, – benché l'ultima decisione, possibilmente, sia rimessa al giudizio del Tribunale amministrativo federale di Germania (Reichs-Verwaltungsgericht) –, il governo di Baviera, così alla pubblicazione della legge esecutiva bavarese per la legge federale tedesca in questione come alla pubblicazione degli altri prescritti per l'esecuzione, si studierà di compiacere di suo meglio al desiderio delle persone autorizzate all'educazione, cioè di fondare nelle scuole confessionali, e questo tanto più che in Baviera la scuola confessionale era finora la norma legale e che la parte preponderante della popolazione preferisce questo genere di scuola.
Dunque non c'è un dubbio (uno scrupolo) fondamentale in quanto alla richiesta espressa nella cifra VIII delle proposte. Soltanto si raccomanderebbe di scegliere una redazione un poco restrittiva, che ha riguardo alle richieste dell'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione fede-
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rale, forse in tal modo che in cambio della proposizione esplicativa si metta alla fine della cifra VIII: "in quanto che le disposizioni del diritto federale tedesco non vi presentino un ostacolo."
Alla cifra X delle proposte non si farà dapprima obiezione, in quanto che questa proposta richieda il diritto di sopraintendenza della Chiesa sopra l'insegnamento religioso, naturalmente colla restrizione a quei casi, nei quali un insegnamento religioso per le varie confessioni è introdotto nelle scuole, quindi nei rispettivi istituti superiori d'educazione (scuole secondarie); per la scuola elementare nelle scuole confessionali, nelle scuole di comunanza e nelle scuole laiche, in quanto che in queste è istituito un insegnamento religioso privato secondo le disposizioni indicate più sopra. Per la questione se l'estensione della sopraintendenza ecclesiastica sulla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e negli istituti superiori d'educazione possa essere sperata nel Concordato futuro, servirà di pietra del paragone la prossima discussione della Camera (Landtag) intorno a un decreto concernente la cura, l'amministrazione e l'ispezione nelle scuole elementari. Cioè, nell'abbozzo di questo decreto è accordata (affidata) ai commissari delle auto-
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rità ecclesiastiche la sopraintendenza non solo sopra l'insegnamento religioso della loro confessione, ma anche sopra l'educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla loro comunità religiosa, e è sottomesso alla loro volontà il ricorrere all'ufficio di sorveglianza dello Stato se ci sia qualcosa da rimproverare ai maestri.
Un saggio di sottoporre "la vita religiosa e morale" alla sopraintendenza della Chiesa, saggio connesso col progetto d'una legge per l'istruzione primaria e intrapreso nello stesso senso nell'anno 1867, fu in quel tempo respinto a grande maggioranza nella Camera dei deputati, ma bensì accettato nella Camera dei Pari. Ma la legge non venne a capo. L'accordo che anche la vita religiosa e morale (senza restrizione) debba essere sottoposto alla sopraintendenza ecclesiastica, mi parrebbe che anch'oggi in questa redazione estesa non fosse compatibile colla Costituzione federale tedesca, almeno nella scuola di comunanza, nella quale bensì un insegnamento religioso è istituito per le varie confessioni, ma che secondo la legge federale tedesca non deve diventare una scuola con carattere religioso determinato, neppure una scuola cristiana. Il concetto nella cifra X delle proposte non potrebbe essere espresso, in quanto alle scuole di comunanza,
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che forse nella forma negativa, cioè che inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici o l'influire manifestamente nocevole e sconveniente su questi scolari, inconvenienti che si osserverebbero nell'insegnamento religioso o anche fuori di scuola, specialmente offese eventuali dei sentimenti religiosi degli scolari cattolici, possano essere disapprovati espressamente dagli organi ecclesiastici, e che alle lagnanze motivate si debba rimediare da parte delle autorità di sopraintendenza dello Stato. Per una tale stipulazione offrirebbe un appoggio l'articolo 148 capoverso II della Costituzione federale tedesca, secondo il quale all'insegnamento nelle scuole pubbliche (senso generale) si deve avere cura che i sentimenti di persone d'opinione differenti non siano violati.
Lo stesso dovrà essere valido anche per gli istituti superiori d'educazione, i quali – come le scuole di comunanza della scuola elementare – sono accessibili agli scolari senza considerazione della loro confessione, e nei quali possono essere impiegati professori con confessione o senza confessione religiosa.
Invece credo possibile che in richiesta nella cifra X delle proposte, considerata la restrizione data nella sua seconda proposizione, sia ri-
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spettata per le scuole confessionali cattoliche, poiché in queste scuole, secondo il progetto della legge federale, le dottrine e i comandamenti della confessione possono e devono essere rispettati in tutto l'insegnamento, i libri ad uso degli scolari disposti (adattati) conformemente, gli esercizi religiosi frapposti e considerati fino a un certo punto nell'orario e nel programma scolastico, la pratica della vita religiosa e morale, dunque, forma quasi una parte integrante dell'educazione scolastica stessa. Ma, poiché l'istruzione pubblica è per principio organizzata dallo Stato, la soprintendenza stessa dovrà essere limitata anche qui all'attività dell'ecclesiastico nell'insegnamento religioso e inoltre alle sue osservazioni nella cura delle anime, e via discorrendo.
Con questa redazione sarebbe preservata, da una parte, la richiesta dell'articolo 144 della Costituzione federale, secondo il quale l'istruzione pubblica intera sta sotto la soprintendenza dello Stato, dall'altra parte sarebbe tuttavia assicurato alla Chiesa un diritto conveniente di soprintendenza per il dominio dell'istruzione religiosa e della vita religiosa e morale. Perché anche secondo la proposta della cifra X non sarà accordato alla Chiesa
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un diritto di disposizione, anzi questo diritto sarà riserbato esclusivamente agli organi dello Stato.
Non si deve disconoscere tuttavia che una concessione fatta alla Chiesa, sebbene soltanto nell'estensione ora accennata, incontrerà delle difficoltà da una parte considerevole della rappresentanza del popolo.
Suppongo che le spese nascenti dalla pratica d'un diritto eventuale di soprintendenza della Chiesa nelle scuole non siano d'aggravio allo Stato, ma siano sostenute dalla comunità di religione stessa.
1"Allegato" hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt: "Pro Memoria unito".
2"indirizzato […] Monaco" hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
3"Cifra […] X" hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
4Hds. vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
5Hds. vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Allegato alla lettera del 28 Maggio 1921 indirizzata a Sua Eccellenza di Signor Nunzio Apostolico a Monaco, München vom 28. Mai 1921, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10313, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10313. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 31.07.2013.