Dokument-Nr. 10322

Pacelli, Eugenio: Progetto di Concordato con la Baviera. [München], vor dem 27. September 1922

Art. I
§ 1º) Lo Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica.
§ 2º) Riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti che obbligano i suoi membri; e non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere.
§ 3º) Assicura alla Chiesa Cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato.
Art. II
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi in conformità delle prescrizioni canoniche né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alle qualità dei loro membri, nonché al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa. Quelli, che godevano finora dei diritti di pubbliche corporazioni, li conserva-
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no; gli altri acquistano la personalità giuridica o i diritti di pubbliche corporazioni secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
Art. III
§ 1º) La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o dei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
§ 2º) Se ad alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonerà [sic] dal suo ufficio.
Art. IV
§ 1º) Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà
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teologiche delle Università e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha il diritto di assicurarsene e di provvedere in maniera opportuna.
§ 2º) Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia, di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario.
§ 3º) Ai futuri studenti di teologia, come preparazione allo studio di questa disciplina, deve essere dato modo di seguire nelle Università un corso di filosofia anche presso un docente ecclesiastico.
§ 4º) L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria almeno nella ampiezza sinora in vigore.
Art. V
§ 1º) L'istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata a maestri, i quali siano in modo sicuro atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede cattolica.
§ 2º) I maestri e le maestre che abbiano ad essere impiegati nelle
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scuole cattoliche, debbono provare prima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò che concerne l'istruzione religiosa, come in ciò che riguarda quelle materie, le quali hanno importanza per la fede e per1 i costumi. Per impartire l'istruzione religiosa si richiede previamente la Missio Canonica da parte del Vescovo diocesano.
§ 3º) Nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali, lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri e per le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche.
§ 4º) Le Superiori Autorità Ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa ad alle summenzionate materie, nelle Commissioni esaminatrici per l'abilità<azione>2 all'insegnamento nelle scuole cattoliche.
§ 5º) Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri e delle maestre, lo Stato nell'ammissione degli istituti medesimi avrà riguardo a quelli già esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
§ 6º) Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che
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adempiono nell'insegnamento le condizioni prescritte dalla legge, saranno ammessi agli esami di Stato in conformità delle disposizioni generali.
§ 7º) Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, medie e superiori e per la nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose o di società simili a queste, condizioni diverse da quelle dei laici.
Art. VI
In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad esse inscritti renda possibile un regolare funzionamento della scuola, sebbene soltanto nella forma di una cosiddetta "scuola indivisa".
Art. VII
§ 1º) In tutte le scuole elementari, ad eccezione soltanto di quelle di cui è parola in appresso, l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo con le superiori Autorità ecclesiastiche, in misura non minore di quella praticata attualmente. In quelle scuole elementari, nelle quali, secondo il diritto ora vigente, l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere imparti-
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ta privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni.
§ 2º) Agli scolari degli istituti elementari, medi superiori deve essere dato, d'accordo con le Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e conveniente di adempiere i loro doveri religiosi.
Art. VIII
§ 1º) La sorveglianza e la direzione <dell'istruzione>3 religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa.
§ 2º) Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici, come anche influenze perniciose ed indebite sui medesimi nella scuola ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo.
Art. IX
§ 1º) Gli Ordini e le Congregazioni Religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private a norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuole stesse ha luogo secondo
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le regole vigenti per le altre scuole private.
§ 2º) Le scuole dirette da Ordini e Congregazioni religiose, che sinora hanno goduto il carattere di scuole pubbliche, lo conservano se, quanto all'insegnamento, hanno i requisiti richiesti per tali scuole. Alle stesse condizioni lo Stato può accordare quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini o Congregazioni religiose.
Art. X
§ 1º) Lo Stato Bavarese adempierà sempre verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi finanziari fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici.
In modo speciale verranno pienamente osservate le obbligazioni patrimoniali fissate principalmente nel Concordato del 1817; vale a dire:
a) Lo Stato provvederà alla dotazione delle mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus, la cui libera amministrazione spetterà rispettivamente agli Arcivescovi, ai Vescovi ed ai Capitoli medesimi, ed i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto così del valore della moneta nell'anno 1817 come dalle mutate condizioni economiche. Finché tale dotazione non potrà essere effettuata
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nel modo anzidetto, lo Stato corrisponderà una equivalente rendita annua, adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo.
Le sei diocesi di Augsburg, Regensburg, Würzburg, Passau, Eichstätt e Speyer avranno una eguale dotazione.
Ai Vescovi Ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910, del pari adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.
b) Tutti i Capitoli hanno due Dignità (il Preposito ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano almeno dieci Canonici, i cattedrali almeno otto; gli uni e gli altri hanno inoltre almeno sei Vicari.
Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o altrimenti non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statuari. Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari.
c) Lo Stato corrisponderà anche ai Vicari generali ed ai Segretari vescovili un onorario adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.
d) Nel tempo delle vacanze delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati, delle Prebende o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio
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delle rispettive Chiese.
e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici seniori (6 nei Capitoli metropolitani e 5 nei Cattedrali) ed ai 3 Vicari parimenti seniori, verrà assegnata una abitazione corrispondente alla loro dignità e condizione.
f) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'Archivio sarà egualmente destinato un conveniente edificio.
g) I fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle Chiese metropolitane e cattedrali (compreso il Duomo di Frisinga) saranno conservati, e qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti, lo Stato supplirà per il resto.
h) Nelle singoli diocesi saranno conservati i propri Seminari vescovili, ai quali verrà assicurata una congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus; in quelle, ove manchino, essi dovranno essere senza indugio fondati con eguale dotazione. I suddetti Seminari comprendono l'intiero corso di studi per la formazione allo stato ecclesiastico a norma del Concilio Tridentino e del Codice di diritto canonico.
i) Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede, destinando all'uopo case (Emeritenanstalten) con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione, che permetta ad essi di vivere conforme al loro stato.
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k) Lo Stato accorderà convenienti rendite per la erezione e divisione delle parrocchie e continuerà a corrispondere ai sacerdoti aventi cura d'anime ed ai beneficiati, i quali cooperano notevolmente nel sacro ministero o nelle scuole, i mezzi per la loro decorosa sostentazione. Qualora si addivenisse allo svincolo delle suddette prestazioni dello Stato verso la Chiesa o ad un nuovo ordinamento delle medesime, gl'interessi della Chiesa verranno assicurati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, mediante corrispondenti compensi, almeno in guisa che la Chiesa ed il Clero non abbiano effettivamente a subire, né momentaneamente né per il futuro, danni in confronto dello stato attuale.
§ 2º) Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, (compresi quelli attualmente goduti da Ordini o Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato provvederà alla manutenzione di detti edifici, se ne ha l'obbligo o se lo ha già fatto sinora.
§ 3º) I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche dovranno essere sempre ed integralmente conservati, né potranno venire alienati senza il beneplacito della com-
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petente Autorità ecclesiastica. – La Chiesa ha inoltre il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose da lei acquistate saranno parimenti inviolabili.
§ 4º) La Chiesa Cattolica ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.
Art. XI
§ 1º) Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro che si trovano nei suoi Istituti (carceri, case di cura, collegi, ospedali) abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia in altro modo opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo d'intesa col Vescovo diocesano.
§ 2º) Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.
Art. XII
Se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti, sarà mantenuta l'attuale costituzione delle province ecclesiastiche e delle diocesi, salve le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti di confini diocesani, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento dei confini delle parrocchie.
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Art. XIII
§ 1º) Alla direzione ed amministrazione delle diocesi nonché alle parrocchie propriamente dette, non verranno assunti se non ecclesiastici, i quali abbiano la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico.
§ 2º) Parimenti debbono avere la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico i Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose che hanno la residenza abituale in Baviera, salvo il diritto dei Superiori di altra cittadinanza residenti fuori del territorio bavarese di poter visitare per sé o per altri le loro case poste in Baviera.
Art. XIV
§ 1º) La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi è riservata alla S. Sede, la quale, prima della pubblicazione della Bolla, si assicurerà, in via officiosa, che contro il candidato non vi siano difficoltà di ordine politico.
§ 2º) Le Dignità, i Canonicati e gli altri benefici vengono conferiti a norma del diritto canonico comune.
Art. XV
§ 1º) Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli o su questioni per avventura da essi non contemplate, la Santa Sede e lo Stato bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amiche-
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vole soluzione in armonia col diritto canonico.
§ 2º) Rimangono abrogate, in virtù del presente Concordato, tutte le leggi, ordinanze e disposizioni, finora emanate in Baviera ed ancora in vigore, le quali si trovino con esso in opposizione.
§ 3º) Le disposizioni del presente Concordato non saranno toccate, senza il consenso della Santa Sede, da posteriori leggi del Reich.
222r, hds. rechts unterhalb der Betreffzeile von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "B".
1"per" hds. markiert, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. korrigiert und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
3Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio, Progetto di Concordato con la Baviera, [München] vom vor dem 27. September 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10322, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10322. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013.