Dokument-Nr. 10547
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 16. Dezember 1923

Regest
Gasparri bestätigt den Erhalt von zwei Berichten über die Konkordatsverhandlungen in Bayern und macht folgende Anmerkungen zum Textentwurf der Regierung. Hinsichtlich Artikel III, § 2 möchte der Heilige Stuhl die Eignung des als Ersatz berufenen Lehrers hervorgehoben wissen. Mit großer Zufriedenheit und mit Lob für die Arbeit Pacellis sowie für die Bereitschaft des Kultusministers Matt, auf die Vorschläge des Nuntius einzugehen, approbiert der Kardinalstaatssekretär Artikel X, § 1 f und g. Auch der Streichung des Wortes „instituta" in der lateinischen Fassung von Artikel X, § 2 stimmt er zu. Nach reiflicher Überlegung sieht der Heilige Stuhl von einer Hinzufügung zu Artikel XII ab. Gasparri approbiert die Formulierung von Artikel XIII, § 1 b. Gleichzeitig nimmt der Heilige Stuhl das Angebot der Regierung an, dessen Erklärung über die Zulassung zur Reifeprüfung an einem humanistischen Gymnasium bei Unterzeichnung des Konkordates zu wiederholen. Falls es möglich sein sollte, den Vorschlag des Bamberger Erzbischofs von Hauck in die vorgenannte Erklärung aufzunehmen, wäre der Heilige Stuhl erfreut; ein Insistieren ist in diesem Punkt aber nicht notwendig. Auch der Text des Buchstaben c von Artikel XIII, § 1 findet die Zustimmung des Heiligen Stuhls; zugleich weist Gasparri auf eine Auslassung in der italienischen Übersetzung des Abschnitts hin. Die Gleichstellung österreichischer Universitäten mit den deutschen in einer offiziellen Note der Regierung würde der Heilige Stuhl begrüßen, insistiert darauf aber ebenso wenig wie auf die Einfügung zu den Ordensschulen. Für Artikel XIV, § 1 unterbreitet der Heilige Stuhl eine Textänderung, die auf die freie Auswahl der Bischöfe durch den Heiligen Stuhl unter Berücksichtigung der von den Kapiteln und den bayerischen Bischöfen eingereichten Kandidatenlisten fokussiert und die offiziöse Kontaktaufnahme mit der Regierung zum Ausschluss von Erinnerungen politischer Natur gegen die Kandidaten vorsieht. Die von der Regierung gewünschte Klausel, die mit Blick auf etwaige Privilegien, die anderen Staaten bei der Besetzung von Bischofsstühlen zugestanden werden könnten, Bayern das Recht der Meistbegünstigung gewähren soll, lehnt der Heilige Stuhl gänzlich ab. Gasparri autorisiert den Nuntius, der Regierung mitzuteilen, dass der Heilige Stuhl in künftigen Konkordaten keinem Staat das Privileg der Bischofswahl durch die Domkapitel einräumen wird. Für Artikel XIV, § 2 wünscht der Heilige Stuhl eine Rückkehr zur vorherigen Textfassung, wird aber auch die aktuelle akzeptieren. Bei § 3 unterbreitet der Kardinalstaatssekretär eine Übersetzungsänderung in der italienischen Fassung. Bei beiden Paragraphen folgt er Empfehlungen von Pacelli. Artikel XV, § 2 ändert Gasparri zu: "Mit Inkrafttreten des vorliegenden Konkordates wird das aus dem Jahre 1817 für ungültig erklärt." Bei Artikel XVI hält der Heilige Stuhl am völkerrechtlichen Usus fest und verlangt, dass die Unterzeichnung des Konkordats vor der Ratifizierung durch den Landtag erfolgt, da die Regierung so die Verantwortung für den Vertrag gegenüber dem Parlament übernehme. In diesem Punkt zählt Gasparri auf Unterstützung für Pacelli durch den bayerischen Gesandten und bevollmächtigten Minister beim Heiligen Stuhl Ritter zu Groenesteyn.
[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Mi sono regolarmente pervenuti gli accurati Rapporti della S. V. Ill.ma e Rev.ma NN. 28941 e 29052, rispettivamente in data 7 e 25 u. s., riguardanti "le trattative per il Concordato bavarese".
Non ho mancato di far presente<i>1 al Santo Padre le ulteriori osservazioni di codesto Governo e mi reco, quindi, a premura di portare a conoscenza della S. V. le repliche della Santa Sede in merito.
Per ovvie ragioni di brevità e di chiarezza, mi limiterò a ricordare soltanto gli articoli su i quali vi è qualche cosa da notare, intendendo per tutto il resto di accettare il testo governativo.
Articolo III par. 2
Questo paragrafo, secondo il testo tedesco, letteralmente suona così: "provvederà (curerà) senza indu-
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gio in altro modo un rispondente surrogato. "La traduzione latina ufficiale, compilata dal governo bavarese si esprime – come la S. V. ha notato – nel modo seguente: "… (gubernii ministri) curabunt ut officium illius ab alio idoneo viro suppleatur."
La Santa Sede non si oppone a che in questo articolo venga espresso il concetto di supplenza; preferirebbe però che fosse messa maggiormente in luce l'idoneità necessaria in colui che sarà chiamato come supplente. In conseguenza la Santa Sede desidererebbe che, ove fosse possibile, nel testo tedesco <ed italiano>2 si ponesse una formola più esattamente rispondente a quella su riferita, contenuta nella traduzione latina ufficiale.
Articolo X, par. 1; lettere f e g
Si approva l'inversione di ordine e le modificazioni proposte al governo dalla S. V. La Santa Sede vivamente si compiace per il buon esito che Ella, con la sua ben nota abilità, ha ottenuto in una materia di tanta importanza. Voglia V. S. esprimere la soddisfazione della Santa Sede anche a codesto signor Ministro dei Culti, il quale, con lodevole sollecitudine, ha riconosciuto la giustezza di quanto Ella gli chiedeva.
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Articolo X par. 2
Si accetta la proposta del governo in merito alla soppressione delle parole instituta, essendosi osservato che la voce tedesca stellen [sic], e la corrispondente della traduzione italiana uffici, danno alla frase un senso meno ristretto di quello che essa avrebbe avuto nel testo latino proposto del Governo.
Articolo XII
Dopo matura considerazione, la Santa Sede mantiene senza alcuna aggiunta il testo. È chiaro, infatti, che quando una parte del territorio bavarese venisse politicamente distaccata, in modo definitivo, dallo stato di Baviera, perciò stesso, a norma del diritto internazionale, non potrebbe più godere dei privilegi del concordato presente, che la Santa Sede stipula con lo Stato bavarese; come del resto anche il governo bavarese, nel detto territorio separato, non potrebbe adempiere gli obblighi impostigli dal medesimo concordato.
Articolo XIII par. 1, lett. b
Si approva il testo opportunamente proposto dalla S. V. ed accettato dal governo. Ella, però, – secondo il suo savio suggerimento – faccia presente a co-
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desto Governo che la Santa Sede, accogliendo l'offerta fatta dal medesimo, desidera all'atto della firma del concordato, la ripetizione della dichiarazione già inviatale (il cui testo si ritiene soddisfacente) da farsi con apposita Nota del Governo.
Per quanto, poi, riguarda la proposta di Monsignor Arcivescovo di Bamberga, se il governo accettasse di inserirla nella su ricordata Nota dichiarativa, la Santa Sede ne sarebbe senza dubbio ben lieta. Ove, però, come è prevedibile, il governo a ciò si rifiutasse, la S. V. procuri di ottenere almeno una dichiarazione ufficiale per riconoscere che il disposto di questa lettera b si applica anche a coloro che, provenienti dai ginnasi reali o dagli istituti tecnici, si presentino presso i ginnasi umanistici <(anche se privati, purché riconosciuti dallo Stato)>3 per subir l'esame complementare nelle lingue latina e greca. Qualora, però, la S. V. non ostante il suo interessamento, vedesse che il governo, su questo punto, non fosse disposto a concessioni, la Santa Sede non crede necessaria una ulteriore insistenza.
Articolo XIII par. 1; lett. c
Si accetta il testo governativo. È chiaro, però, che alla traduzione italiana va aggiunto l'inciso tralasciato dal dattilografo: "in un'alta scuola germanica (sarebbe <forse>4 preferibile si dicesse: tedesca )
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dello Stato."
Quanto all'equiparazione delle Università austriache alle scuole germaniche, se il Governo consentirà a dichiararlo in una nota ufficiale, tanto meglio, in caso contrario non sembra opportuno di insistere. Come pure la Santa Sede non crede necessario insistere su l'inciso riguardante le alte scuole degli Ordini e Congregazioni Religiose, perché esse sono al presente soltanto due e non apparisce difficile che in un modo o in un altro, possano avere col tempo il titolo di vescovili.
Articolo XIV, par. 1
Alinea 1º. Si propone che il testo venga modificato così: "La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi. Nel procedere alla scelta della persona, la Santa Sede non mancherà di tener presente tale lista insieme a quelle inviate dall'episcopato bavarese. Prima della pubblicazione della Bolla la Santa Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il governo bavarese che contro il can-
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didato non vi sono obbiezioni di ordine politico."
In questo testo si è creduto opportuno aggiungere l'inciso "in tutta libertà" e mutare la frase "deve sottoporre" in "sottoporla<rà>5 ".
Ma queste modificazioni non presentano molta importanza. Rilevante, invece, è l'aggiunta riferentesi alle altre liste, che, oltre a quella dei capitoli, potranno essere presentate alla Santa Sede. Ed invero è evidente che non conveniva nel Concordato ricordare esplicitamente le liste capitolari, tacendo del tutto quelle vescovili. Tanto più che, per quanto, secondo il rigore dei termini contenuti nell'articolo governativo e secondo le dichiarazioni segrete che potrebbero eventualmente ottenersi, non vengano escluse le liste vescovili, tuttavia, al pubblico che ignora le trattative corse, questo articolo sembrerebbe vincolare la Santa Sede a scegliere il vescovo dalla lista del capitolo, e ciò potrebbe costituire un precedente molto pericoloso per altri Stati. Né vale osservare come fa codesto governo = "che sembra potersi nel concordato prescindere dal menzionare le liste triennali dei vescovi… trattandosi di affari interni ecclesiastici"; è, infatti evidente che questo principio si applica anche alle liste capitolari.
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Né più felicemente può il governo appellarsi a ragioni di politica e di tattica parlamentare perché non si può negare che anche la Chiesa ha le sue superiori esigenze che non le consentono in materia di scelta dei vescovi di accennare al voto dei capitoli e non a quello dell'episcopato, quasi che di questo abbia minore considerazione. D'altra parte non si vede per qual motivo codesto Governo così insistemente [sic] si opponga a ricordare in questo articolo le liste presentate dai vescovi, proprio mentre il nuovo concordato dà al governo medesimo, in merito alla nomina dei vescovi, le più ampie garanzie.
Alinea 2º = Questa clausola della Nazione più favorita va totalmente soppressa nel testo del concordato per le valide ragioni che la S. V. ha così giustamente ricordato. Difatti è vero che la Santa Sede, nei singoli casi, ha concesso che per la nomina dei vescovi si seguisse, più o meno, la prassi finora in uso. Ma nello stesso tempo ha sempre esplicitamente dichiarato che tali particolari concessioni non dovevano costituire un precedente per l'avvenire. Simile dichiarazione esprimeva chiaramente il pensiero della Santa Sede circa gli antichi concordati sui quali tuttavia si
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è evitato fin qui di porre la questione sia per riguardo alle difficili condizioni interne della Germania, sia anche perché erano in corso trattative per nuovi accordi (in base a ciò è stato anche modificato il par. 2° dell'art. XV). Ad ogni modo nei nuovi futuri patti la Santa Sede – come già significai alla S. V. – non intende accordare ad alcuno Stato, in qualsiasi modo, il privilegio dell'elezione capitolare dei vescovi. La S. V. potrà comunicare quanto sopra a codesto governo anche con dichiarazione ufficiale scritta, nella quale potrà per meglio disarmare ogni opposizione aggiungere, se Ella lo crede necessario, <">che la Santa Sede negli eventuali futuri accordi non mancherà di tener conto, in questa materia, della posizione in cui verrebbe a trovarsi la Baviera in confronto di altri Stati germanici.<">6 Non credo che codesto governo giudicherà insufficiente tale dichiarazione alla quale la Santa Sede da parte sua, annette lo stesso valore che ad un articolo concordato.
Articolo XIV par. 2
Per maggiore chiarezza si preferirebbe tornare al testo precedente "salva confirmatione episcopi ad tramitem can. 177" invece dell'inciso, un po'
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troppo vago "salvo il disposto del can. 177 del codice di diritto canonico". Ma anche quest'ultimo può ritenersi sufficiente.
La proposta relativa all'età dei canonici – come Ella ha giustamente rilevato – non merita di esser presa in considerazione.
Articolo XIV par. 3
La Santa Sede accetta il testo governativo anche perciò [sic] che riguarda il comma: "dei diritti di patronato provenienti da speciali titoli canonici" specialmente in considerazione della consuetudine, seguita finora da codesto governo nello scegliere il primo tra i tre candidati proposti, consuetudine che – secondo quanto Ella ha osservato – diviene con la firma del concordato obbligatoria, mediante la frase "in forma usitata" che, per maggior chiarezza sarà bene tradurre: "nella forma sin qui usata". Osservo che l'espressione "personalien" [sic] non è ben riprodotta in italiano con "nomi".
Procuri inoltre la S. V. – secondo quanto Ella medesima ha suggerito – che codesto governo consenta a mutare la terminologia usata finora nella presentazione del candidato.
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Articolo XV par. 2
Secondo quanto si è detto sopra <(a pag. 8)> 7, questo paragrafo resta così modificato:"Coll'entrata in vigore del presente Concordato, viene dichiarato decaduto8 quello dell'anno 1817. Le leggi dello Stato bavarese…"
Articolo XVI
Infine, per quanto si riferisce alla proposta avanzata da codesto Governo di non giungere, cioè, alla firma del concordato, se non dopo l'approvazione del Landtag9, la Santa Sede non intende discostarsi dalle consuetudini finora in vigore e che corrispondono a quelle generalmente seguite per i trattati internazionali, secondo le quali la discussione in Parlamento precede bensì la ratifica, con cui il trattato entra in vigore, ma segue la firma dei Plenipotenziarii, con la quale il Governo assume di fronte al Parlamento la responsabilità dell'accordo raggiunto, facendo assegnamento sulla fiducia che la maggioranza gli ha accordato.
D'altra parte è ovvio comprendere che l'interesse stesso della Baviera (articolo 12) richiede che il concordato sia già firmato prima di essere pubblicamente conosciuto e discusso. Su questo articolo XVI, le significo che ho intrattenuto questo Ministro di Baviera
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perché appoggi gli eventuali passi della Santa Sede <Signoria Vostra>10.
Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
664r, oben zentral von unbekannter Hand hds. eingefügt, vermutlich vom Empfänger: "B".
1Hds. korrigiert, vermutlich vom Verfasser.
2Hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser.
3Hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser.
4Hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser.
5Hds. korrigiert, vermutlich vom Verfasser.
6Hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
7Hds. eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser.
8"viene dichiarato decaduto" hds. unterstrichen, vermutlich vom Verfasser.
9"Landtag" hds. unterstrichen, vermutlich vom Verfasser.
10Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 16. Dezember 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10547, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10547. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 25.02.2019.