Dokument-Nr. 11038

[Sowjetregierung]: [Kein Betreff], vor dem 12. Februar 1925

(Traduzione)
1.
Come eccezione alla regola generale, è permesso alla Chiesa Cattolica sul territorio dell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety di avere una Gerarchia sottoposta al centro estero della Chiesa Cattolica, cioè al Vaticano.
A capo della Gerarchia Cattolica nell'Unione trovasi un Arcivescovo (Metropolita), sottoposto immediatamente al Vaticano e nominato ogni volta dal Vaticano coll'approvazione del Governo dei Soviety rappresentato dal Commissariato del popolo per gli affari esteri. L'Arcivescovo (Metropolita) mantiene le sue relazioni col Vaticano attraverso il Commissariato del popolo per gli affari esteri. Egualmente coll'approvazione del Commissariato del popolo per gli affari esteri vengono pubblicati nell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety le Bolle, i Messaggi, le Encicliche, i Brevi ed altri Atti emanati dal Vaticano e riguardanti la cosiddetta giurisdizione ecclesiastica. I Vescovi sono nominati dal Vaticano parimenti dopo accordo col Governo dei Soviety. I sacerdoti vengono nominati dai Vescovi, previo accordo coi Soviety locali, e sono ammessi all'esercizio degli uffici del culto dopo ricevuta l'approvazione di rispettivi fedeli di confessione cattolica. L'Arcivescovo (Metropolita) ed i Vescovi hanno loro residenza nei confini del loro Vescovato, i sacerdoti nei confini delle loro parrocchie. Il trasfe-
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rimento dei Vescovi e dei sacerdoti ha luogo nella stessa maniera come la loro nomina, cioè previo accordo colle Autorità rispettive dei Soviety. La destituzione dell'Arcivescovo (Metropolita), dei Vescovi e dei sacerdoti dal loro ufficio si effettua o per iniziativa del Vaticano oppure dei rispettivi Vescovi, od anche del Governo dei Soviety o delle Autorità locali dei Soviety, se questi vengono a convincersi che il rispettivo Vescovo o sacerdote non abbia corrisposto alla fiducia politica in lui riposta. In qualsiasi collisione colle leggi dei Soviety e colle ordinanze delle Autorità dei Soviety gli ecclesiastici (letteralmente: i gerarchi) cattolici non possono nella loro attività in nessun caso appellarsi alla priorità del diritto canonico. Essi sono obbligati a sottoporsi a tutte le leggi ed ordinanze del Governo dei Soviety e degli organi del medesimo.
2.
Gli ordini monacali, le loro filiali ed i loro membri non hanno accesso nel territorio dell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety.
3.
Non sono ammesse associazioni di carità, sodalizi ecc. confessionali.
4.
Il campo d'azione delle organizzazioni cattoliche, come pure dei singoli ministri del Culto è limitato alla popolazione cattolica dimorante nel territorio dell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety. [L'attività] <L'attività>1 missionaria non rientra nel loro compito.
5.
L'organizzazione della Chiesa Cattolica si assogget-
68r
ta alle leggi vigenti nell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Soviety intorno alla scuola.
6.
La questione dell'apertura di seminari per le persone, di età superiore ai 17 anni, che si vogliono dedicare allo stato di ministri del culto, sarà regolata più tardi.
7.
Il culto cattolico viene esercitato nella lingua latina.
67r, oben am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "2)".
1Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
[Sowjetregierung], [Kein Betreff] vom vor dem 12. Februar 1925, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11038, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11038. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 01.09.2016.