Dokument-Nr. 1139
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 06. April 1919

Regest
In Bezug auf die Mitwirkung des Staates bei der Besetzung von Benefizien in Preußen teilt Pacelli den Inhalt eines Briefs des Kölner Erzbischofs von Hartmann zur Besetzung zweier Kanonikate in seinem Erzbistum mit. Die preußische Regierung bittet von Hartmann um die Erteilung eines "testimonium idoneitatis", einer Tauglichkeitsbescheinigung für die von der Regierung ausgewählten Prälaten mit der Bestätigung, dass er nichts gegen sie einzuwenden hat. Diesbezüglich verweist Pacelli auf den Artikel 21 der Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum", in dem auf den "Breslauer Modus" (modus Wratislaviensis) verwiesen wird; dieser bestehe darin, wie der Professor für Kanonisches Recht, Hugo Laemmer, in seinem Buch "Institutionen des katholischen Kirchenrechts" erklärt, dass Friedrich II. in den sogenannten päpstlichen Monaten ein Ernennungsrecht statt des bloßen Plazets für sich beanspruchte. Dem Apostolischen Stuhl blieb nur das Verleihungsrecht. Diese Regel fand in der Bulle ein juristisches Fundament, obwohl sie ursprünglich unrechtmäßig erworben wurde. Der Heilige Stuhl hat aber in Artikel 21 ausschließlich das Kollationsrecht des Papstes, von dem die Verwirklichung der Ernennung abhängig ist, und nicht das Indult, obendrein zugunsten eines protestantischen Landesherrn, genannt. Diese Tatsache bestätigt nach Pacellis Ansicht, dass dieses Privileg, auch in Anbetracht der Canones 1471 und 1453 § 1 CIC, eine einschränkende Interpretation verdient. Da in der Bulle keine Besetzung durch Nominationsrecht der Regierung erwähnt wird, sieht von Hartmann keine Gefahr, wenn die gegenwärtige preußische Regierung das Indult in Anspruch nehmen würde. Deren Kandidatenvorschlag würde er aber berücksichtigen, weil diese andernfalls keinen finanziellen Leistungen nachkommen würde. Pacelli fügt hinzu, der Regierung sollte klar gemacht werden, dass in der Bulle "De salute animarum" schlicht darauf hingewiesen wurde, die Domkapitel müssten sich vor der Wahl nur vergewissern, dass die zu wählende Person dem Landesherrn nicht "minus grata", also nicht minder genehm sei. Von Hartmann bittet um Anweisungen an alle Domkapitel für den Fall der Vakanz eines Bischofsstuhls. Pacelli betont, die ganze Problematik würde entfallen, wenn die Trennung von Kirche und Staat in der neuen Reichsverfassung bestätigt würde.
Betreff
Ingerenza governativa nella provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in Prussia
Eminenza Reverendissima,
Come già per la Baviera (Rapporto N. 12509 del 3 corrente), così anche in Prussia è sorta la questione della ingerenza governativa nella provvista dei benefici.
Con lettera in data del 29 Marzo scorso, giuntami testé, l'Eminentissimo Signor Cardinale von Hartmann mi comunica che vi sono presentemente in quella Chiesa metropolitana due canonicati vacanti, alla cui provvista il Re aveva diritto d'intervenire, in quanto che poteva proporre alla Santa Sede degni candidati, dietro apposito attestato d'idoneità rilasciato dall'Arcivescovo. Ora, per sollecitazione di alcuni buoni Consiglieri cattolici nel Ministero delle scienze, delle arti e dell'istruzione popolare, l'attuale Governo è disposto a concorrere alla nomi-
44v
na dei due nuovi canonici, assai desiderabile nell'interesse della regolare amministrazione diocesana, ed ha perciò1 pregato l'Eminentissimo di dare il testimonium idoneitatis suddetto. Non avendo nulla da obiettare contro le persone designate, egli ha acconsentito al desiderio del Governo, e crede che questo prossimamente presenterà alla Santa Sede, esibendo i relativi attestati d'idoneità, la proposta di conferire i due canonicati vacanti agli ecclesiastici da esso nominati. Il Cardinale sullodato aggiunge che, a suo parere, si può accettare la proposta e dar corso alla provvista senza difficoltà.
A schiarimento della questione mi sia permesso di ricordare quanto appresso:
La Bolla "De salute animarum" del 16 Luglio 1821 (avente forza di Concordato) stabilisce al n. 21 le seguenti norme per la nomina ai canonicati: "Futuro autem tempore ac successivis vacationibus a Nobis et Romanis Pontificibus successoribus Nostris Praepositura, quae maior post pontificalem dignitas in supramemoratis Archiepiscopalibus et Episcopalibus Ecclesiis (Coloniensi, Trevirensi, Monasteriensi, Paderbornensi, Posnaniensi, Culmensi, Wratislaviensi et Warmiensi), necnon in Ecclesia Aquisgranensi in Collegiatam ut infra erigenda, itemque Canonicatus in men-
45r
sibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris ac Novembris in praefatis Ecclesiis vacantes conferentur, quemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est; quod vero ad Decanatus in praedictis Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis, et ad canonicatus tam in ipsis quam in dicta Aquisgranensi Ecclesia in Collegiatam erigenda, in aliis sex2 mensibus vacantes ab Archiepiscopis et Episcopis respectivis conferentur. Vicariatus autem seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis, quocumque mense vacaverint, respectivorum3 Archiepiscoporum et Episcoporum collationi relinquimus".
Per intendere il senso della surriferita disposizione, occorre conoscere in che cosa consista il "modus Wratislaviensis" (Breslauer Modus), cui accenna la Bolla. Esso è così dichiarato dal Laemmer , professore di diritto canonico nella facoltà teologica cattolica di Breslavia, nelle sue Institutionen des katholischen Kirchenrechts, 2. ediz., pag. 245 not. 2: "Quanto al modus Wratislaviensis, menzionato nel testo, è da notare che Federico II di Prussia si arrogò, nei mesi detti papali, per tutti i canonicati vacanti del Capitolo di Breslavia e per la prepositura, in luogo del regio placet il diritto di nomina (Ernennungs-
45v
recht), ed alla Sede Apostolica lasciò soltanto il diritto formale di provvista (Laspeyres, Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche Preussens, I, 369). Ma dall'anno 1821 (cioè dal tempo del nuovo Concordato) il re per i suddetti uffici in tutti i capitoli della antica Prussia nomina (ernennt) e quindi il Papa, dietro le lettere testimoniali del Vescovo sulla idoneità del candidato, concede l'Atto della provvista, nel quale tuttavia non si fa menzione alcuna della nomina regia (Hinschius, System II.697.)".
Perciò questo modus Wratislaviensis in principio si fondava sopra una mera usurpazione di Federico II (1) e
46r
soltanto dal tempo del Concordato del 1821 per tolleranza della Santa Sede ottenne un legittimo fondamento. Tuttavia la Sede Apostolica, in memoria dell'antica usurpazione e per mostrare la sua avversione contro un tale esorbitante privilegio concesso ad un Principe eretico, nella citata Bolla "De salute animarum" non parlò espressamente di quell'indulto, ma soltanto del diritto di collazione del Romano Pontefice, ed anche nelle Lettere Apostoliche per le singole provviste non faceva menzione della nomina del Re di Prussia.
Da ciò apparisce pure come quel privilegio è di stretta, non di larga interpretazione. Giacchè, se il principio enunciato al can. 1471 del nuovo Codice (1) vale per l'indulto di presentazione4 anche concesso a cattolici e per qualsiasi beneficio, a più forte ragione deve essere applicato a riguardo degli eretici (cfr. can. 1453 § 1),
46v
e per le dignità ed i canonicati delle Chiese cattedrali, specialmente in Prussia, ove i canonici delle Chiese medesime non esercitano soltanto l'innocuo diritto di cantare in coro, ma hanno una notevole parte nell'amministrazione della diocesi, e soprattutto godono della singolare prerogativa di eleggere il Vescovo, è quindi di sommo interesse che i canonicati vengano conferiti ad ecclesiastici degni e zelanti del bene della Chiesa.
Questo diritto del Re di Prussia è rimasto in vigore sino ai nostri tempi. Stimarono bensì i Vescovi della Prussia che esso non sussistesse più dopo il 1848 a causa della nuova costituzione civile data in quell'anno al Regno; ma, dopo negoziati diplomatici, nel 1850 fu dichiarato dalla Santa Sede che il diritto medesimo non era cessato. Del resto quella sentenza dei Vescovi si spiega facilmente con ciò che veramente nella prima forma della Costituzione prussiana del 1848 si conteneva una generale rinunzia del Governo a qualunque diritto di proposta, di nomina o di conferma agli offici ecclesiastici, senza alcuna eccezione, onde concludevano che tale rinunzia si estendeva necessariamente anche al diritto spettante allo Stato in forza della Bolla "De salute animarum" di pren-
47r
der parte alla provvista delle prepositure e dei canonicati vacanti nei mesi papali "quemadmodum in Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est". Invece nella seconda forma di Costituzione pubblicata nel 1850 detta rinunzia fu spiegata in modo che non si riferisse ai diritti acquisiti per patronato o per altro titolo speciale.
Si potrebbe però ora muover la questione se l'indulto in discorso sia passato all'attuale Governo; al qual riguardo sarebbero applicabili le osservazioni da me subordinatamente svolte nel succitato rispettoso Rapporto N. 12509. L'Eminentissimo Cardinale von Hartmann opina, tuttavia, nella menzionata lettera non esser necessario di esaminare la questione medesima, perché la Santa Sede, come è stato detto, non fa menzione nelle Bolle di provvista della nomina governativa. Non vi sarebbe quindi, a parere dell'Arcivescovo di Colonia, difficoltà a che la Santa Sede prenda [anche per l'avvenire]5 in considerazione le proposte del Governo, qualora le persone designate siano idonee. In caso contrario, lo Stato [quasi certamente]6 non pagherebbe gli assegni.
7 Dopo di ciò l'Eminentissimo propone altresì
47v
la questione dell'elezione dei Vescovi nella Prussia. Non ho qui bisogno di ricordare i precedenti storico-giuridici relativi a tal punto, essendo ben note e le concessioni fatte al riguardo dalla Santa Sede e gli abusi delle autorità governative, i quali provocarono la Circolare dell'Eminentissimo Signor Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di Sua Santità, agli Ordinari della Prussia, in data del 20 Luglio 1900 (pubblicata nell' Archiv für katholisches Kirchenrecht , t. 81, 1901, pag. 525-527). [(1)]8
Basterà quindi accennare che nella Bolla "De salute animarum" già citata e nell'annesso Breve "Quod de fidelium" del 16 Luglio 1821, veniva insinuato ai Capitoli di Colonia, Münster, Paderborn, Treviri, Breslavia, Culma, Warmia e Gnesen-Posen di assiderarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il soggetto eligendo non fosse persona "Serenissimo Regi minus grata". Quanto poi ai Capitoli di Limburgo e di Fulda, la Bolla "Ad dominici gregis custodiam" dell'11 Aprile 1827 così disponeva: "Quotiescumque sedes archiepiscopalis vel episcopalis vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum…summos respectivi territorii principes certiores fieri curabit de nominibus candidato rum…ad archiepisco-
48r
palem vel episcopalem ecclesiam sancte sapienterque regendam; si forte vero aliquis ex candidatis ipsi9 summo territorii principi minus gratus extiterit, capitulum e catalogo eum delebit". Finalmente, per ciò che concerne i capitoli di Osnabrück e Hildesheim, la Bolla "Impensa Romanorum Pontificum" del 26 Marzo 1824 stabiliva che "quotiescumque aliqua ex supradictis sedibus episcopalibus .... vacaverit, illius cathedralis ecclesiae capitulum regios ministros certiores fieri curabit de nominibus candidato rum…Ac si forte aliquis ex cancidatis ipsis gubernio sit minus gratus, capitulum e catalogo eum expunget". – L'Eminentissimo von Hartmann ritiene perciò necessario che la Santa Sede impartisca ai capitoli istruzioni sul modo come debbono contenersi in caso di vacanza di una sede arcivescovile e vescovile. Una tale eventualità, aggiunge il Cardinale, potrebbe presentarsi ben presto, poichè due Vescovi hanno già sorpassato i settanta anni ed egli stesso si trova nel sessantottesimo anno di età.
A complemento di quanto ho sopra esposto, mi sia permesso di aggiungere che, come accennai già nel più volte menzionato ossequioso Rapporto N. 12509, sinora tutto
48v
sembra far credere che si giungerà ad uno stato di più o meno piena separazione della potestà civile dalla Chiesa. La Commissione dell'Assemblea Nazionale di Weimar, incaricata di studiare il progetto della nuova Costituzione della Germania, approvò nella seduta del 5 corrente un paragrafo, nel quale, dopo aver affermato la "piena libertà di fede, di coscienza e di pensiero", e dichiarato che "non vi sarà più alcuna Chiesa di Stato", stabilisce altresì che "ciascuna società religiosa ordina ed amministra da sè stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune" e10 "per conseguenza essa conferisce i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato o dei Comuni".
Sa tale disposizione [fosse]11 definitivamente accolta dall'Assemblea Nazionale, verrebbero, com'è evidente, a cadere le surriferite questioni, e solo potrebbe chiedersi se la Santa Sede intenda lasciare in vigore nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili o
se voglia invece che anche colà si applichi il diritto comune (can. 329 § 2).br/>Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

45v
(1) Bisogna tuttavia concedere che Federico II ebbe tra i suoi predecessori cattolici dei ben tristi precursori ed antesignani. Così, per esempio, Giovanni IV [sic], duca di Cleves, già dal 1525 si arrogò la provvista dei benefici nei mesi papali, e quindi riservati al Romano Pontefice, e allorchè nel 1550 domandò l'indulto per la sua usurpazione, la sua istanza venne respinta dalla Santa Sede. E questa usurpazione fu tanto maggiore, in quanto che il Duca si attribuì non soltanto il ius designandi personam, ma il ius collationis del beneficio ecclesiastico, lasciando ai candidati da lui provvisti la facoltà di procurarsi la institutio mere
autorizabilis. – Cfr. Hinschius, System, t. III p. 101.

46r
(1) "Si cui Sedes Apostolica sive in concordatis sive extra concordata indultum concesserit praesentandi ..... ad beneficium vacans, ..... privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti".br/>
47v
[(1) La suddetta Circolare venne emanata in seguito ad una particolare Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, che esaminò la questione.]12
1"perciò […] presenterà" hds. am linken Seitenrand angestrichen.
2Hds. eingefügt "x" statt "c".
3Hds. eingefügt "v" statt "t".
4Nach "a" hds. ausgestrichen "n".
5Nachträglich hds. eingefügt.
6Nachträglich hds. eingefügt statt "probabilmente".
7Ab hier bis "di età"48r hds. Anstreichung links, wohl durch Gasparri, und teilweise Überschreibungen des Textes, wohl für eine Zitation.
8Nachträglich hds. eingefügt.
9Hds. ausgestrichen "s" nach dem zweiten "i".
10Danach hds. ausgestrichen "che".
11Nachträglich hds. eingefügt statt "venisse".
12Nachträglich hds. eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. April 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1139, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1139. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 20.01.2020.