Dokument-Nr. 12076
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 25. November 1921

Regest
Gasparri teilt mit, dass er mit dem deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl von Bergen sowie mit dem bayerischen Gesandten und bevollmächtigten Minister beim Heiligen Stuhl Freiherr von Ritter zu Groenesteyn Gespräche über die Interpretation der Allokution Benedikts XV. 'In hac quidem' vom 21. November 1921 führte, in der der Papst die mit verschiedenen Ländern geschlossenen Konkordate für nicht mehr gültig erklärte. Der erste Teil der Ansprache bezieht sich nach Gasparri auf die aus den ehemaligen Kaiserreichen Österreich-Ungarn und Russland hervorgegangenen Staaten und nicht auf Deutschland. Der zweite Teil beinhaltet das Prinzip, dass ein Konkordat für aufgehoben erklärt wird, wenn sich der Staat, mit dem es abgeschlossen wurde, stark verändert hat. Dieser Teil meint die beiden Kaiserreiche Österreich-Ungarn und Russland und die entsprechenden Konkordate; ob er sich auch auf Deutschland bezieht, wird unterschiedlich bewertet. Daraus folgerte der Kardinalstaatssekretär, dass neue Konkordate geschlossen werden sollten, um die theoretische Diskussion zu vermeiden. Abschließend weist er den Nuntius darauf hin, dass Benedikt XV. in der Allokution Italien, mit dem die Römische Frage weiterhin nicht gelöst ist, von der Aufforderung, in Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl einzugehen, ausdrücklich ausschloss.
[Kein Betreff]
Mi affretto a rendere conto alla S.V. della conversazione avuta oggi stesso con questo Ambasciatore di Germania relativamente alla prima parte della ultima Allocuzione pontificia dove il S. Padre dichiara cess decaduti i Concordati conclusi con vari Governi. L'Ambasciatore desiderava sapere se questa decadenza si applicava anche alle Bolle concordate e ai Concordati o Bolle concordate con la Germania. Io ho risposto nel modo seguente.
Il primo periodo: Etenim ... contiene una verità giuridica evidente e si applica sia (novas Respublicas emensisse) alla Repubblica Greco-Slovacca sia e alle altre Republiche [sic] che si sono formate <o si formeranno>, distaccandosi dalla Russia, sia (provinciis sibi adjunctis crevisse) alla
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Rumenia, Jugoslavia, Italia, <Polonia> Polonia <etc.>, che si sono aggregate territori che prima appartenevano all'Impero Austriaco o all'Impero Russo. Questo primo periodo non si applica dunque alla Germania.
Il periodo seguente: Item ... enuncia egualmente un principio incontestabile, perché se uno Stato è talmente cambiato da non rispecchiare più lo Stato con cui la Santa Se fu concluso il Concordato <la Santa Sede trattò e convenne,> è chiaro che questo <il Concordato> è decaduto. Ciò Questo secondo periodo si applica <evidentemente> all'Austria attuale e alla Russia attuale, che non sono certamente l'Impero Austriaco e l'Impero Russo con i quali furono conclusi i Concordati. La Chiesa <D>dall Concordato austriaco <la Chiesa> è libera anche per un [sic] altra ragione, cioè perché <il Concordato> fu denunziato dall'Austria
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nel 1821, ma da questa ragione si prescinde nell'Allocuzione.
Questo secondo periodo con si applica anche alla Germania? Il principio in es annunziato è teorico, è generale, <e> non scende alle applicazioni par pratiche che debbono discutersi caso per caso. Quindi tanto coloro che dicono che il periodo si applica alla Germania, quanto coloro [sic] dicono il contrario, esprimono una loro opinione particolare, e non possono che non trova appoggio nell'Allocuzione<: la questione controversia si riduce a questo, cioè se le mutazioni sopravvenute in seguito alla guerra in Germania, hanno <abbiano> cambiato la persona morale che firmò il Concor stipulò le convenzioni.> Però io ricordavo <pregavo l'>all'Ambasciatore <di non dimenticare> che alcuni di fatto alcuni sostengono che quel principio si applica anche alla Germania, e la <che> perciò <secondo essi> la Santa Sede non è più tenuta a rispettare le circoscrizioni territoriali diocesane fissate nei Concordati o
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Bolle concordate con la Germania. La conclusione pratica <e molto importante per la Germania> deve essere <dunque> questa: concludere quanto prima i nuovi Concordati che eliminino ogni questione e diano alla Santa Sede un mezz un qua un argomento molto semplice ed efficace per raggiungere i noti postulati.
L'Ambasciatore si è mostrato soddisfatto ed ha promesso ancora una volta di insistere presso il suo Governo per una sollecita nel senso della conclusione indicata. Col <Anche col> Ministro di Baviera ho avuto la stessa conversazione con lo stesso risultato.
Passando ad altro soggetto, ma sempre nell'Allocuzione pontificia io non so se la S. V. ha è venuto a ha saputo che buon numero di giornali liberali d'Italia italiani ha affermato che il S. Padre nell'Allocuzione si diceva disposto a concludere un Concordato con i diversi Stati dei quali aveva pertanto non esclusa l'Italia. Per norma della S.V. è vero il contrario: le parole: <la restrizione:> nisi <[dum]> ne quid aliam ob causam sit impedimento, riguardano direttamente e principalmente l'Italia, finché perdura la questione romana.
Profitto
40r, oben links des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Mitarbeiter des Staatssekretariats, in roter Farbe notiert: "Urge"; links des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Mitarbeiter des Staatssekretariats, notiert: "Silvestrini".
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 25. November 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12076, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12076. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.