Dokument-Nr. 12188

Staatssekretariat und Heilige Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten: Progetto di Concordato con la Baviera. [Vatikan], vor dem 19. August 1922

Art. I.
§ 1.ºLo Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica.(1)
§ 2.ºEsso r<R>iconosce1 il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti che obbligano i suoi membri. Non <; e non>2 impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere.
§ 3.º Esso a<A>ssicura3 alla Chiesa Cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato.
Art. II.
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere 4 liberamente fondati<rsi> in conformità delle prescrizioni canoniche né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri, nonché al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa.5 (2) <(2)> 9 Quelli, che godevano finora dei diritti di pubbliche
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corporazioni, li conservano; gli altri acquistano o conservano la personalità giuridica o i diritti di pubbliche corporazioni10.<(1)> 12 secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
Art. III.
§ 1.º La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano(1) la canonica approvazione.
§ 2.º Se ad alcuno dei suddetti insegnamenti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa(2), il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
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Art. IV.
§ 1.º Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha il diritto di assicurarsene e di provvedere (1) in maniera opportuna.
§ 2.º Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia, di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario.(2)
§ 3.º L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria almeno nella ampiezza sinora in vigore.
Art. V.
§ 1.º L'istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata a maestri, i quali siano in modo sicuro atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede cattolica.
§ 2.º I maestri e le maestre che abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provare prima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò
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che concerne la istruzione religiosa, come in ciò che riguarda quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e per la educazione. Per impartire tali insegnamenti si richiede previamente la m issio c anonica da parte del Vescovo diocesano. (1)
§ 3.º Nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali, lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri e per le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche.
§ 4.º Le Superiori Autorità Ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa ad alle summenzionate materie, nelle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole cattoliche.(2)
§ 5.º Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri e delle maestre, lo Stato nell'ammissione degli istituti medesimi avrà riguardo a quelli già esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
§ 6.º Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che adempiono nell'insegnamento le condizioni prescritte dalla legge, saranno ammessi agli esami di Stato in conformità delle disposizioni generali.
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§ 7.º Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e superiori e per la nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose o di società simili a queste, condizioni diverse da quelle dei laici. (1)
Art. VI.
In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad esse inscritti renda possibile un regolare funzionamento della scuola, sebbene in proporzioni modeste.
Art. VII.
§ 1.º Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo con le superiori Autorità ecclesiastiche, prendendo per base lo stato attuale. In quelle scuole elementari, nelle quali, secondo il diritto ora vigente, l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere impartita privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni.(2)
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§ 2.º Agli scolari degli istituti medii e superiori deve essere dato, d'accordo con le autorità ecclesiastiche, modo opportuno e conveniente di adempiere i loro doveri religiosi.
Art. VIII.
§ 1.º La sorveglianza e la direzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa.
§ 2.º Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli studenti cattolici, come anche influenze perniciose ed indebite sui medesimi nella scuola ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo.
Art. IX.
§ 1.º Gli Ordini e le Congregazioni Religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private a norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuole stesse ha luogo secondo le regole vigenti per le altre scuole private.
§ 2.º Le scuole dirette da o<O>rdini17 e Congregazioni religiose, che sinora hanno goduto il carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se quanto all'insegnamento <perché il corsivo?>18 hanno i requisiti richiesti per tali scuole. Alle stesse condizioni lo Stato può accordare quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini o Congregazioni religiose.
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Art. X. (1)
§ 1.º Lo Stato Bavarese adempierà sempre verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi finanziari fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici.
In modo speciale verranno pienamente osservate le obbligazioni patrimoniali fissate principalmente nel Concordato del 1817; vale a dire:
a) Lo Stato provvederà alla dotazione delle mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus, la cui libera amministrazione spetta agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ed i cui redditi annui netti sono calcolati, secondo il valore della moneta, nel suddetto anno 1817, a fiorini 20.000 per l'Arcivescovo di Monaco, 15.000 per l'Arcivescovo di Bamberga, 10.000 per i Vescovi di Augsburg, Regensburg e Würzburg, 8.000 per i Vescovi di Passau, Eichstätt e Spira (art. IV del Concordato del 1817). Tali redditi debbono essere adattati alle presenti circostanze in proporzione dell'aumento del valore dei beni stabili e della diminuzione di quello della moneta. – Ai Vescovi Ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910.
b) Lo Stato è pure tenuto alla dotazione dei Capitoli delle Chiese metropolitane e cattedrali, lasciata alla libera amministrazione dei medesimi, e del pari costituita in bonis fundisque stabili bus, i cui redditi annui netti trovansi fissati nel succitato art. IV del Con-
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cordato secondo il valore della moneta nell'anno 1817, e debbono essere egualmente calcolati nelle odierne circostanze a norma dei criteri sopra indicati.
Tutti i Capitoli hanno due Dignità (il Preposito ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano almeno dieci Canonici, i cattedrali almeno otto; gli uni e gli altri hanno inoltre almeno sei Vicari.
Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o altrimenti non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati Coaditori [sic] con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statuari. Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari.
c) Lo Stato corrisponderà gli onorari ai Vicari generali ed ai Segretari vescovili, ammontanti, secondo il valore della moneta nel 1817, rispettivamente a fiorini 500 e 200.
d) Nel tempo delle vacanze delle sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati, delle Prebende o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese.
e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici seniori ed ai Vicari parimenti seniori, verrà assegnata una abitazione corrispondente alla loro dignità e condizione.
f) Per la curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'Archivio sarà egualmente destinato un conveniente edificio.
g) Ove esistono altri benefici, i medesimi saranno conservati.
h) I fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle Chiese saranno conservati, e qualora
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essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti, lo Stato supplirà per il resto.
i) In ogni diocesi sarà conservato il proprio Seminario vescovile, al quale verrà assicurata una congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus; in quelle, ove manchi, esso dovrà essere senza indugio fondato con eguale dotazione.
I suddetti Seminari comprendono l'intiero corso di studi per la formazione allo stato ecclesiastico a norma del Concilio Tridentino e del Codice di diritto canonico.(1)
k) Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede, destinando all'uopo case (Emeritenanstal ten) con sufficiente dotazione.
l) Lo Stato assegnerà d'accordo colla S. Sede una conveniente dotazione ad alcune Case religiose di ambedue i sessi per la istruzione della gioventù, per aiuto dei parroci nella cura delle anime e per l'assistenza degli infermi.
m) Lo Stato accorderà convenienti rendite per la erezione e divisione delle parrocchie e continuerà a prestare ai sacerdoti aventi cura d'anime i mezzi per la loro decorosa sostentazione.
Qualora si addivenisse allo svincolo delle suddette prestazioni dello Stato verso la Chiesa o ad un nuovo ordinamento delle medesime, gl'interessi della Chiesa
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verranno assicurati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, mediante corrispondenti compensi, almeno in guisa che la Chiesa ed il Clero non abbiano effettivamente a subire, né momentaneamente né per il futuro, diminuzioni o danni.
§ 2.º Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, (compresi quelli attualmente goduti da Ordini o Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato provvederà alla manutenzione di detti edifici, se ne ha l'obbligo o se lo ha già fatto sinora.
§ 3.º I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche dovranno essere sempre ed integralmente conservati, né potranno venire alienati senza il beneplacito della competente Autorità ecclesiastica. – La Chiesa ha inoltre il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose da lei acquistate saranno parimenti inviolabili.
§ 4.º La Chiesa cattolica ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.(1)
Art. XI.
§ 1.º Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro che si trovano nei suoi Istituti (carceri, case di cura, collegi, ospedali) abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia in altro
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modo opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo d'intesa col Vescovo diocesano.
§ 2.º Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.
Art. XII.
Se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti (1), sarà mantenuta l'attuale costituzione delle province ecclesiastiche e delle diocesi, salve le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti di confini diocesani, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento dei confini delle parrocchie.
Art. XIII.
§ 1.º Alla direzione ed amministrazione delle diocesi nonché alle parrocchie propriamente dette, non verranno assunti se non ecclesiastici, i quali abbiano la cittadinanza bavarese od almeno quella di un altro Stato germanico.
§ 2.º Parimenti debbono avere la cittadinanza bavarese o almeno di un altro Stato germanico i Superiori locali 23 degli Ordini e delle Congregazioni religiose <residenti che hanno la residenza abituale> esi-
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stenti 24 in Baviera(1), salvo il diritto dei Superiori Generali <residenti all'estero><esteri di altra cittadinanza residenti fuori del territorio bavarese>26 di poter visitare per sé o per altri le loro case poste in Baviera.(2) <(1)> 28
Art. XIV.
§ 1.º La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi è riservata alla S. Sede29 <(2)>, la quale, prima della pubblicazione della Bolla, si assicurerà, in via officiosa che contro il candidato non vi siano difficoltà di ordine politico.
§ 2.º La provvista di quei benefici, che sono di libera collazione, deve farsi a norma del diritto comune.(4) <(3)> 33
Art. XV.
§ 1.º Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli o su questioni per avventura da essi non contemplate, la Santa Sede e lo Stato Bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione in armonia col diritto canonico. 34 (5) <(4)> 36
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§ 2.º Rimangono abrogate, in virtù del presente Condato [sic], tutte le leggi, ordinanze e disposizioni, finora emanate in Baviera ed ancora in vigore, le quali si trovino con esso in opposizione.
§ 3.º Le disposizioni del presente Concordato non saranno toccate, senza il consenso della Santa Sede, da posteriori leggi del Reich.
(1)Poiché a questo paragrafo si son fatti seguire altri due, che già contengono il concetto espresso nell'inciso "ed il diritto della Chiesa di regolare i suoi affari secondo le prescrizioni del Diritto canonico", tale inciso è stato soppresso.
(2) Queste parole sono necessarie dopo le precedenti: in conformità etc.? 6
<(2)>Giudichi il Nunzio se le pa 7 queste parole 8 le parole: a norma ecc. sono utili dopo le precedenti: in conformità ecc.
<(1)> Non <Giudichi il Nunzio se non>11 basterebbe dire: Gli altri li acquistano secondo ecc.
(1)Ossia dal Vescovo del luogo ove ha sede l'Università, o il Liceo o la Scuola superiore. Sarà, poi, compito del Vescovo del luogo domandare, prima di dare l'approvazione, il consenso del Vescovo della diocesi del nominando, se questo non è suo diocesano. Trattandosi, poi, di professori o decreti <docenti>13 delle Facoltà filosofiche, teologiche e canoniche delle Università, egli dovrà pure ottenere il nulla osta della Santa Sede. E ciò in conformità delle sapienti norme sancite in proposito dalla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.
(2)Giudichi il Nunzio se si debba mantenere tale inciso ovvero sostituirvi quest'altro "in base alle canoniche prescrizioni" (che sarebbero, nel caso, quelle del § 3 del canone 192). Con questo ultimo inciso si eviterebbero gl'inconvenienti, cui dà spesso luogo il procedimento. Infatti il citato paragrafo esclude, per gli uffici amovibili, il procedimento.
(1)Trattandosi della preparazione dei candidati allo stato ecclesiastico, occorre che il Vescovo abbia il diritto non solo di assicurarsi, ma anche di provvedere.
(2) 14Vegga il Nunzio se si possa ottenere che almeno il professore di filosofia sia un ecclesiastico; giacché non si vede come un laico possa essere competente ad insegnare una materia, che serve di preparazione alla teologia.
(1) Con tale trasposizione, la missio canonica viene a riferirsi, come di dovere, ad ambedue i punti.
(2)L'inciso "I maestri e le maestre, che con le parole e con i fatti mostrino di non essere attaccati alla religione cattolica, non saranno impiegati nelle scuole cattoliche" è stato tolto, perché già sufficientemente espresso nei precedenti paragrafi.
(1)Tale redazione sembra più felice <migliore>15 dell'altra: "più difficile che per i laici".
(2)Tale paragrafo dovrebbe esser chiarito. Non si vede, infatti, come le prime linee, – in cui si dice che l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento "nelle scuole elementari", senza alcuna limitazione – si posso<a>no16 conciliare con le seguenti, in cui si parla di "quelle scuole elementari, nelle quali ecc.". Inoltre non si comprende la portata della frase "prendendo per base lo stato attuale".
(1)Sarebbe bene abbreviare questo articolo, anche per non dare l'impressione che la Chiesa sia troppo esigente e minuziosa nella parte economica, ora specialmente che il popolo bavarese versa in sì tristi condizioni finanziarie. Si potrebbe, eventualmente, omettere quanto è già contenuto nel Concordato del 1817.
<Inoltre se Mons. Nunzio crede opportuno diminuire alquanto gli oneri economici del Governo verso la Chiesa, è autorizzato, in ragione delle circostanze, a diminuirli secondo la sua prudenza e d'intesa con cotesto Emo <i due> Arcivescovo<i>.>19
(1)Prendendo motivo dal sussidio che il Governo dovrebbe dare per l'intiero corso di studi, sarebbe opportuno che il Nunzio insistesse presso i Vescovi affinché costituiscano nei loro seminari corsi completi di filosofia e di teologia, visto che le difficoltà, che finora vi si opponeva<go>no20, era<so>no21 di ordine essenzialmente economico.
(1)Questo paragrafo dovrebbe esser curato, in modo che non sia fiscalismo.
(1)Tale clausola è stata aggiunta per non pregiudicare la soluzione delle questioni territoriali, lasciate in sospeso dal Trattato di pace. E ciò tanto più perché il Governo francese – evidentemente per un'indiscrezione del Governo di Monaco – è venuto a conoscenza della precedente concessione fatta alla Baviera ed ha su ciò richiamato, con una <vivace>22 Nota, l'attenzione della Santa Sede.
(1) S'intendono con ciò tutti i Superiori e Superiore provinciali, nonché quei Superiori e Superiore Generali e quegli Abati Superiori, che hanno giurisdizione solo nell'ambito del territorio bavarese. 25
(2) 27
<(1)>È chiaro che l'articolo così redatto non esclude le eccezioni contemplate dal Ministro del culto.
<(2)>All'aggiunta "auditis provinciae Ordinariis" occorre, finché è possibile, opporsi. <, rimettendosi però la cosa alla prudenza del Nunzio.>30 Benché, infatti, nella provvista delle Diocesi la Santa Sede usi sentire gli Ordinari, non conviene, però, che Essa si vincoli a ciò <è preferibile evitare questo vincolo>31 di fronte al Governo.
(4) 32
<(3)>Quanto ai diritti di patronato e di presentazione, pur confermandosi quanto è contenuto nel Dispaccio della Segreteria di Stato n. 4445, del 1 giugno, circa la cessazione dei medesimi, non si ritiene opportuno farne menzione nel testo del Concordato.
(5) 35
<(4)>L'inciso "in armonia col Diritto canonico" non sembra necessario.
1Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
4Hds. gestrichen von Gasparri.
5"a norma […] dalla Chiesa" hds. unterstrichen von Gasparri.
6Hds. gestrichen von Gasparri.
7Hds. gestrichen von Gasparri.
8Hds. gestrichen von Gasparri.
9Hds. eingefügt von Gasparri.
10" o conservano […] corporazioni" hds. unterstrichen von Gasparri.
11Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
12Hds. eingefügt von Gasparri.
13Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
14An dieser Stelle steht fälschlicherweise die Fußnotenzahl "3".
15Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
16Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
17Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
18Hds. eingefügt von Gasparri.
19Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
20Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
21Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
22Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
23Hds. gestrichen von Gasparri.
24Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
25Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
26Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
27Hds. gestrichen von Gasparri.
28Hds. eingefügt von Gasparri.
29Hds. gestrichen von Gasparri.
30Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
31Hds. gestrichen und eingefügt von Gasparri.
32Hds. gestrichen von Gasparri.
33Hds. eingefügt von Gasparri.
34"in armonia col diritto canonico" hds. unterstrichen von Gasparri.
35Hds. gestrichen von Gasparri.
36Hds. eingefügt von Gasparri.
Empfohlene Zitierweise
Staatssekretariat und Heilige Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten, Progetto di Concordato con la Baviera, [Vatikan] vom vor dem 19. August 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12188, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12188. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.