Dokument-Nr. 12224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. April 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative concordatarie – Proposte Domande del Governo bavarese
Il Sig. Ministro del Culto mi ha indirizzato in data del 30 Marzo scorso una lettera, nella quale (Allegato I), sempre di carattere personale, nella quale egli [espone] illustra le domande (Allegato II) che, a suo parere, dovranno essere [ein Wort unlesbar] saranno proposte dal Governo bavarese in [occasione] vista della conclusione del nuovo Concordato. Gli stretti intimi rapporti da lungo tempo esistenti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Baviera, (rileva il Dr  Matt), e soprattutto le relazioni strette col Concordato del 1817, hanno lasciato radicate nella mentalità dei cattolici bavaresi delle idee, che le quali esigono anche per l'avvenire da parte così de allo Stato come de alla Chiesa reciproci riguardi. e scambievole aiuto. Senza dubbio la nuova Costituzione del Reich ha assicurato alla Chiesa la libertà facoltà p nell' per l' ordinamento dei suoi di ordinare liberamente i propri affari nell'ambito del diritto comune. Questa libertà non deve rimanere in alcun modo pregiudicata dalle suaccennate domande. Esse, nate dalla concepite in base ad una esatta conoscenza delle aspirazioni della parte cattolica della popolazione, e miranti a promuovere una indisturbata, efficace e benefica attività degli eccl del clero cattolico in Baviera, ad altro non intendono – vogliono intendono soltanto (afferma il Sig. Ministro) ad ottenere se non a suggerire alla dalla S. Sede
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di addimostrare verso lo a Stato b B av iera arese quello spirito di conciliazione, condiscendenza, che, il quale, a suo parere, corrisponderebbe così allo p stato di possesso risultante per il del popolo bavarese in dal forza del [ein Wort unlesbar] al Concordato finora vigente, d come dagli obblighi, che i quali gravano che lo Stato il Governo bavarese deve assumerà anche per il futuro [ein Wort unlesbar] di fronte alla Chiesa cattolica, e verrebbecostituendo ed in tal guisa stabili rebbe sce a costituire il presupposto per una il fedele attaccamento della popolazione cattolica verso la sua Chiesa, nonché per le buone relazioni fra la Chiesa cattolica e lo Stato bavarese.
Dopo di ciò il Sig. Ministro passa ad esporre le singole [dette] anzidette domande.
I
"La S. Sede non apporterà senza il consenso dello Stato bavarese alcun mutamento a nella costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi stabilita effettuata ne col Concordato del 1817 e ne colla Bolla di circoscrizione del 1 Aprile 1818, come pure a nell'assegnazione delle parrocchie alle rispettive diocesi".
Circa questo punto il Dr  Matt osserva come un particolare desiderio de al popolo bavarese sta particolarmente a cuore che sia è
il mantenuta imento della la unione spirituale di tutti i connazionali, i quali abitano dentro i confini dello Stato e sotto la sovranità del medesimo, e che quindi anche brama che non si apportino vengano apportate mutazioni menti od anche semplici rallentamenti nell'attuale compagine colle-
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gamento delle diocesana i, specialmente nei territori di confine. Il Sig. Ministro aggiunge afferma che una tale richiesta desiderio sarà avanzata fatta valereespresso con energia dal Parlamento e che perciò quindi perciò anche per il Governo deve poter in previsione linea nel nuo considerare questo punto come di capitale importanza nell'attuale riordinamento della situazione della Chiesa cattolica in Baviera.
Il Dr  Matt aggiunge la proposta richiesta che anche la separazione di una parte certi distretti di una diocesi bavarese e la costituzione per essi di un Amministratore Apostolico non venga effettuata dalla S. Sede senza previo accordo collo Stato bavarese. Egli non crede tuttavia necessaria per ciò una speciale clausola nel Concordato stesso, qualora tuttavia [f] sia venga in altro modo confermata risulti l'accettazione di una tale interpretazione. della richiesta medesima.
II
"Per Alla direzione ed amministrazione delle diocesi (1), nonché alla cura parrocchiale non verranno destinati assunti se non soltanto solamente ecclesiastici, i quali
a) abbiano la cittadinanza bavarese od almeno la od almeno tedesca, quella di un altro Stato germanico,
b) posseggano il certificato di maturità conseguito in un Ginnasio di uman tedesco umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato,
c) abbiano compiuto con successo un corso di almeno tre anni di studi teologici, e ciò soltanto nelle Università te- ger-
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maniche desche (1), nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato, ovvero negli Istituti ecclesiastici in Roma.
Le eccezioni al riguardo saranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese".
Il Dr  Matt [ein Wort unlesbar] nota come le proposte contenute in questo [ein Wort unlesbar]punto circa le alcune qualità personali degli ecclesiastici, cui debba deve essere affidata l'amministrazione diocesana e la cura parrocchiale, sono fondate si fondano sul riconoscimento, confermato su dalla esperienza, che la stima considerazione e la fiducia del popolo di tutte i i gradi sociali le classi del popolo a riguardo del verso il clero sono fondate dipendono essenzialmente da ciò, dal fatto, e vale a dire che che se cioè esso appartenga iene alla propria nazione ed [vi] ha abbia ricevuto quella formazione, finora sempre tenuta in stima dagli ecclesiastici nei sacerdoti indigeni, e [ein Wort unlesbar] del Paese la quale f costituisce una condizione sostanziale un presupposto indispensabile per il prestigio e la posizione sociale degli ecclesiastici medesimi del Clero stesso.
Inoltre soltanto con quei i detti presupposti a queste condizioni sarebbe possibile di permettere ancora continuare ad ammettere gli ecclesiastici a collaborare a quelle certe funzioni dello Stato pubbliche (come (nelle deputazioni scolastiche, nelle Congregazioni di carità, per i poveri, [riunioni] scolastiche e per i poveri nelle amministrazioni delle fondazioni, ecc.), che essi ancora tuttora occupano esercitano con vantaggio anche della loro autorità e che grava altresì con profitto pure [sulla] de il loro ministero spirituale. Del Al Governo, del resto, potrebbe à tanto meno contestarsi al Governo il diritto di tutelare questo interesse del popolo nelle
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trattative per il Concordato, concordatarie in quanto che lo Stato, anche senza di ciò, anche senza di ciò potrebbe sarebbe già da sé in potere di subordinare alle stesse suddette condizioni la concessione del titulus mensae, [e] gli aumenti degli onorari e delle pensioni, che esso accorda alla maggior ssima parte degli ecclesiastici, nonché la presentazione ai benefici di patronato dello Stato s medesimo. D'altra parte le dette quelle condizioni coincidono in sostanza coi requisiti voluti dalla Chiesa stessa.
III
"La provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili ha luogo mediante l'elezione capitolare, salva la conferma (istituzione) da parte della spettante alla Santa Sede. Questa prima della conferma medesima si assicurerà che accerterà se da parte del Governo nulla osti contro l'eletto.
La provvista dei Canonicati nei Capitoli metropolitani e cattedrali ha luogo si effettua per una metà mediante libera collazione da parte dell'Arcivescovo o del Vescovo, e per l'altra metà mediante l'elezione capitolare."
A proposito di questo punto il Sig. Ministro rileva come colla cessazione del diritto di nomina regia alle Sedi arcivescovili e vescovili non è [ein Wort unlesbar] scemato scomparso l'interesse ed il desiderio della popolazione o bavarese che nell'importante atto dellea nominea vescovili dei Vescovi anche il sentimento ed il pensiero popolare nazionale trovino abbiano la loro rappresentanza.
Un tale desiderio verrà
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senza dubbio energicamente espresso sostenuto dal Landtag bavarese, allorché avrà [deciso] il progettando dovrà pronunziarsi intorno al Concordato.
Il Dr  Matt crede quindi di poter tanto più avanzare una simile proposta, in quanto che essendo egli è persuaso che il suddettoprocedimento ivi suggerito modus procedendi ivi corrisponde alle [intenzioni] intenzioni della stessa Santa Sede, la e quale i , mirano perennemente a procurare all'eligendo Pastore si studia sempre, tenendo conto dei particolari bisogni e condizioni della speciale situazione del luogo, [e studiare] di permettere all'eligendo assicurare al novello Pastore le le più favorevoli condizioni per un più favorevoli per un fecondo esercizio del suo importante e gravissimo ufficio. – Egli Il Sig. Ministro soggiunge che fino al Concordato del 1817 vigeva anche pure in Baviera il diritto comune il diritto della di elezione dei vVescoviati dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali e non del diritto comune. . È quindi naturale che, caduto il privilegio diritto particolare della i nomina regia, si torni a quel sistema, il quale è da ritenersi che corrisponda e altresì ai desideri ed alle aspettative dei Capitoli stessi e del rimanente Clero. Poiché Siccome, poi, è rimane sempre riservata necessaria la conferma Pontificia della elezione, anche igli interessi della S. Sede sembra che non resterebbero in alcun modo pre compromessi.
Già c Come conseguenza di questo diritto di elezione dei Capitoli cattedrali sembra al Sig. Ministro conveniente la concessione ai medesimi dell'ulteriore privilegio di eleggere essi stessi una parte dei loro membri, secondo che, del resto, era [disposto] [zwei Wörter unlesbar] già in una certa misura finora in vigore. Una tale privilegio
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sarebbe inoltre (sempre a giudizio del Dr  Matt) specialmente giustificato anche dal fatto ciò, che cioè il nuovo ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato, ed in particolar modo la [suaccennata] prossima restrizione della collaborazione cooperazione dello Stato nell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, porterà ai summenzionati Capitoli una considerevole aumento di incombenze e di lavoro, per il cui disbrigo essi si studierebbero il cui adempimento essi avrebbero tutto l'interesse di chiamare di procurarsi, guadagnare i collaboratori i cooperatori più idonei ed sperimentati. esperti.
IV
"Rimangono conservati i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, che spettavano allo Stato bavarese all'epoca dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918) a norma dell' in base all'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817".
Relativamente a questo punto osserva il Sig. Ministro non potersi contestare, ed esser del resto [ammesso] riconosciuto dagli Autori di diritto pubblico bavarese, che l'articolo 137 della Costituzione del Reich non impedisce l'esercizio da parte dello Stato di quei diritti di presentazione, dello Stato, i quali si fondano non su pretese del potere statale, ma su titoli di diritto ecclesiastico. ammessi dal giure canonico. Ora appunto il giure, i diritti di patronato, dei quali è questione nel punto in esame, in parte trovansi riconosciuti nell'articolo XI capoversi 1 e 2 I e II del Concordato
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del 1817, in parte sono sorti posteriormente in base a dotazioni dello Stato. Il Governo bavarese, conclude il Dr  Matt, deve dare importanza a ciò che detti essi siano [riconosciuti] conservati anche in per l'avvenire.
Con posteriore lettera in data del 10 corrente il Sig. Minist (Allegato III) il Sig. Ministro ha creduto inoltre necessario di proporre un'aggiunta al punto in esame. "Lo Stato, così egli si esprime, avrebbe ha un vivo interesse a ciò che gli venganoissero conservati, non solo i diritti di presentazione colla sola limitazione di tempo dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918), non solo i diritti di presentazione ad esso spettanti a norma dell'articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, ma anche quelli più tardi acquisiti in seguito a dotazione di benefici. Si dovrebbe dunque nel punto IV dopo le parole ="del Concordato del 1817"= porre le altre ="e per posteriore dotazione"=".
V
"I Superiori delle degli Ordini e delle Congregazioni religiose, le quali hanno la loro sede (1) casa [ein Wort unlesbar] generalizia o provinciale) in Baviera, la loro sede., come anche quelli delle case religiose esistenti in Baviera, debbono avere la cittadinanza bavarese od almeno tedesca. s od almeno di un altro Stato germanico.
Le e Eccezioni [verso] al riguardo si s faranno fatte soltanto col consenso dello Stato bavarese."
Su questo punto il Dr  Matt non crede necessaria alcuna speciale osservazione. annotazione.
"[Le]Tali proposte, (così conclude si termina il Sig. Ministro) , come già le mie rispettose osservazioni al progetto quello dell'Eccellenza Vostra, rappresentano principalmente le mie personali vedute personali. Mi sFinora mi sono astenuto dal portare le questioni particolari del Concordato nei loro dettagli dinanzi al Consiglio dei Ministri, all'intiero Gabinetto, cui spetta spetta secondo la Costituzione bavarese, spetta, salva l'approvazione del Landtag, il di concludere i trattati internazionali. pubblici. In conseguenza di ciò èÈ quindi mio ho il dovere di riservare al Gabinetto medesimo la facoltà il diritto di fare ulteriori altre proposte ed osservazioni.
Per l'ulteriore svolgimento il proseguimento delle trattative mi sembra erebbe espediente che Vostra Eccellenza abbia la bontà di redigere un nuovo progetto di Concor-
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dato e lo di rimetterlo a innanzi tutto in via provvisoria a me personalmente. Dopo lo scambio delle eventuali osservazioni, in cui esso abbia avesse eventualmente a dar luogo, proposito, sottometterei poi il progetto definitivo alle deliberazioni all'esame del Consiglio dei Ministri. Prego l'Eccel Vostra Eccellenza di significarmi se Ella consente acconsente a trova conveniente questa proposta".
Data la gravità delle surriferite domande, del Governo mi è sembrato opportuno di interrogare chiedere al riguardo, per mezzo di questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo, il parere dell'Episcopato bavarese, ed ora compio il dovere di sottoporlo qui appresso all'E. V. R., quale mi è stato comunicato dal sullodato Eminentissimo (Allegato IV), aggiungendovi in quanto mi è sembrato utile, brevi mie brevi personali osservazioni.
Circa le domande del Sig. Ministro in generale, le quali, come osserva il Sig. Cardinale von Faulhaber, tendono ada ifar in parte rivivere l'antico il vecchio sistema d'ingerenza della supremazia dello Stato sulla Chiesa, scrive Mons. Vescovo di Augsburg: "Nelle "Le Costituzioni germanica e bavarese è detto dichiarano espressamente che la Chiesa amministra i propri affari liberamente, senza la cooperazione dello Stato. Ora i Concordati regolano quegli affari, i quali interessano al medesimo tempo stesso la Chiesa e lo Stato. Se dunque lo Stato stesso nella stessa Costituzione afferma che di non avere essere interessato e
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all'ordinamento degli affari ecclesiastici ("senza cooperazione dello Stato"), esso non può esigere l'inclusione d nel Concordato di disposizioni concernenti la provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati. Questi due punti non entrano quindi più nel Concordato". – Mons. Vescovo di Eichstätt giustamente deplora la contraddizione, in cui si involge il Governo bavarese, il quale, da una parte, (ad esempio, nella questione dello svincolo delle prestazioni dovute dallo Stato alla Chiesa), si richiama continuamente alla Costituzione di Weimar, e, d'a dall'altra, invece, mira a restringereove questa garantisce [ein Wort unlesbar] l'indipendenza garantita de alla Chiesa, nell'articolo 137 della medesima. come nell'articolo 137 relativamente alla provvista degli uffici ecclesiastici, la contraddice e cerca di ottenere nuovamente richiamare in vita le antiche ingerenze.
Questi rilievi mi sembrano tanto più giusti, in quanto che senza la Chiesa protestante, la quale, pur senza avere eguali gli stessi titoli giuridici, godrà pretenderà gli stessi vantaggi dei cattolici (cfr. Rapporto N. 23649 del 5 corrente), ha acquistato invece in Baviera piena libertà. ed importanza.
Circa i le singol e i punti domande i Revmi Vescovi hanno rilevato quanto segue:
I (Circoscrizione delle diocesi)
L'Episcopato bavarese è [gover] favorevole all'accettazione di questo punto. – Mons. Vescovo di Spira se ne compiace anzi come di una difesa contro i continui sforzi diretti a separare il territorio della Sarre. – I Revmi Vescovi di Eichstätt e di Passau desiderano la seguente aggiunta: "Piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti dei confini diocesani, i quali nei singoli casi sono una conseguenza di cambiamenti dei confini nelle parrocchie, non sono soggetti all'approvazione dello Stato".
Non ho bisogno di richiamare l'alta
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attenzione dell'E. V. sulla grande importanza politica diel questo punto in discorso, col quale con cui il Governo bavarese mira ad impedire la separazione di parti di territorio delle attuali dalle diocesi bavaresi di territori regioni attualmente appartenenti pertinenti alle medesime, come, ad esempio, il bacino territorio della Sarre, una parte del quale appartiene alla diocesi di Spira. Lascio al superiore giudizio dell'E. V. di determinare se ed in quali limiti convenga alla S. Sede possa di accogliere una tale domanda, tenendo presente che, ad es., il detto bacino , territorio, (come è noto, potrà dopo il plebiscito ritornare alla Germania od essere unito alla Francia o costituire uno Stato indipendente, e mi limiterò quindi a rilevare subordinatamente, che la forma dal punto di vista della forma, che l'espressione "senza il consenso (ohne Zustimmung) dello Stato (meglio sarebbe forse di dire: del Governo) bavarese" sembra non del tutto conveniente e decorosa per la S. Sede e dovrebbe quindi essere eventualmente sostituita colle parole "senza previo accordo col Governo bavarese od altre simili.
II (Cittadinanza tedesca e studi per i Vescovi ecc. e per il Clero parrocchiale)
L'Episcopato bavarese ha così formulato il suo avviso su questo punto:
Alla lettera a) Affirmative.
Alla lettera b) Parimenti affirmative.
Mons. Arcivescovo di Bamberga ha tuttavia proposto di aggiungere: "Per i candidati all'esame di maturità nei Ginnasi cosiddetti reali e negli Istituti tecnici è sufficiente
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per le lingue latina e greca un l'esame complementare dinanzi al Vescovo".
Alla lettera c) I Revmi Questa I Revmi Vescovi considerano questa domanda circa il tempo ed il luogo degli studi teologici come una indebita tutela del Potere civile fa ai Revmi vecsovi l'impressione di una tutela sulla Chiesa ed di una sopravvivenza un avanzo delle vecchie ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche, cui essi non consentono non senza ripugnanza. [zwei Wörter unlesbar] a malincuore. Ad ogni modo, dopo le parole "nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato", dovrebbero, a loro avviso, essere aggiunte le altre seguenti "od in altro equivalente Istituto ecclesiastico d'insegnamento".
Non si può invero dissimulare la gravità di questa domanda del Governo bavarese, la quale entra nella delicatissima materia della formazione del Clero (1). Nel Concordato del 1817 non si riscontra nulla di simile. Vi si stabiliva anzi che "Seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt juxta formas canonicas" (art. 5). Per i futuri Vescovi si richiedeva disponeva semplicemente che fossero "digni et idonei ecclesiastici Viri <iis> dotibus praediti, quas Sacri Canones requirunt" (art. 9). Purtroppo È ben vero che, come diffusamente esposi nel mio rispettoso Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919, le anzidette disposizioni concordatarie intorno alla in tale non vennero pur troppo osservate dal Governo bavarese, il quale
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non adempì la prestazione dei fondi convenuti per la [ein Wort unlesbar] dotazione dei Seminari ed obbligò gli alunni a compiere i loro studi in pubblici Istituti dello Stato; ma contro tali violazioni degli obblighi solennemente assunti non mancò l'Episcopato bavarese non mancò di alzare la sua voce, massime nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 (cfr. Systematische Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit der Königlich Bayerischen Staatsregierung von 1850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg im Breisgau 1905, pag. 73 e seg.). Siccome tuttavia sembra quasi inevitabile una qualche concessione anche su questo punto argomento nel futuro Concordato, occorrerà esaminare entro quali limiti essa sia tollerabile. Senza voler perciò prevenire le decisioni dell'E. V., mi sia perciò lecito di significare proporre notare rispettosamente quanto segue:
Nell'introduzione sarà forse opportuno di restringere chiaramente questo punto, oltre che ai Vescovi ecc. ed ai parroci propriamente detti. Finora invero non era richiesto che tutti gli ecclesiastici addetti alla cura parrocchiale avessero la cittadinanza bavarese o di un altro Stato germanico, potendosi, ad esempio, almeno come vicari cooperatori ecc., impiegare sacerdoti dell'Austria o della Svizzera tedesca o del Lussemburgo.
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Per ciò che riguarda la lettera b, mi sia permesso di ricordare come molti in Germania ritengono vantaggioso per il Clero che esso sia obbligato a seguire come gli altri il corso di non assi di studi ginnasiali, prima di iniziare gli il corso filosofico-teologico. "L'istruzione ed educazione degli aspiranti allo stato ecclesiastico in Germania (così mi scriveva, ad esempio, in data del 1º Agosto 1919, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, allora Vescovo di Paderborn), paragonata a quella delle altre Nazioni, presenta a mio avviso parecchi vantaggi… Uno di essi consiste, nelle attuali circostanze, in ciò che i medesimi di regola frequentano dapprima per quattro o cinque anni le scuole pubbliche elementari, e poi per nove anni i Ginnasi dello Stato. Hanno quindi in media l'età di venti anni, allorché, finito il Ginnasio coll'esame di maturità, si decidono per lo Stato ecclesiastico e si dedicano agli studi di filosofia e di teologia. Il fatto che essi compiono in tal guisa i loro studi insieme ai giovani, i quali abbracciano altre carriere, ha avuto sinora soltanto buoni effetti, specialmente nelle regioni cattoliche, ove le scuole erano penetrate da vero spirito religioso. Il futuro sacerdote, grazie al contatto coi suoi condiscepoli laici, acquista fin dalla gioventù la conoscenza della
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mentalità e dei sentimenti delle più diverse classi sociali, necessaria per esercitare con profitto il sacro ministero. Inoltre – ciò che in Germania è di grande importanza per la stima e la considerazione verso il ceto ecclesiastico – è in tal modo riconosciuto senz'altro dai cosiddetti circoli colti che esso possiede, oltre la scienza teologica, anche una buona cultura generale". – Malgrado ciò, sarebbe, a mio subordinato avviso, pericoloso di obbligare per se pi sempre i futuri sacerdoti Vescovi e parroci a frequentare i Ginnasi dello Stato. Che cosa accadrebbe, se questi divenissero un giorno, colle attuali tendenze di scristianizzazione della scuola, completamente antireligiosi? È ben vero che nella formula proposta dal Sig. Ministro del Culto, conforme del resto al diritto ora vigente, si esige soltanto "il certificato di maturità conseguito in un Ginnasio dello Stato p riconosciuto dallo Stato (corrispondente alla nostra licenza liceale) conseguito in un Ginnasio dello Stato o riconosciuto dallo Stato, e non la frequentazione dei detti Ginnasi. A prevenire tuttavia prevenire tuttavia futuri abusi ed erronee interpretazioni, mi parrebbe parrebbe assai utile, che se venisse, o nel Concordato stesso o in una separata Nota addizionale, espressamente indicato dichiarato che gl gli ecclesiastici possono compiere i loro studi ginnasiali, sia nelle negli Istituti dello Stato o riconosciuti dallo Stato, sia in altri privati, equivalenti. , salvo a subire l'obbligo di subire nei primi il menzionato esame finale di maturità.
Sembra poi giusta la surriferita proposta di Mons. Arcivescovo di Bamberg, in quanto essa tende ad includere rendere possibile
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l' inclusione ammissione anche dei anche i licenziati dai Ginnasi reali e dagli Istituti tecnici, a condizione tuttavia però che questi, prima di iniziare il corso filosofico e teologico, attendano con [drei Wörter unlesbar], profitto, a giudizio del Vescovo, o del Superiore religioso, allo studio [ein Wort unlesbar] delle a lingue a latina e greca. (1).
Ben a ragione i Revmi Vescovi considerano come ancor più grave, perché più lesiva della libertà della Chiesa e mal conciliabile colla indipendenza garantita alle società religiose dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, la domanda formulata alla lettera c, sebbene debba [considerarsi] pur riconoscersi come un progresso di fronte al passato l'ammissione degli studi compiuti nei Collegi ecclesiastici di Roma. Se la S. Sede, per facilitare la conclusione del Concordato, giudicasse di poter accondiscendere alle richieste del Governo su questo punto, sarebbe ad ogni modo da raccomandarsi l'aggiu vivamente l'aggiunta proposta dai Prelati medesimi: , "od in altro equivalente Istituto ecclesiastico d'insegnamento", comprendendovi anche le case di studio delle religioni clericali contemplate dal Codice di diritto canonico (can. 587). – Affinché poi non si abbia l'apparenza che la S. Sede possa eventualmente contentarsi di un corso di studi filosofico-teologici di soli tre anni, mentre il Codice di diritto canonico ne richiede almeno sei quattro(prescrizione pur troppo non ancora nella m applicata per impedimenti di vario genere nella maggior parte delle diocesi della Germania), dovrebbe forse, invece delle parole "di almeno tre anni", dirsi usarsi l'espressione "un corso regolare a norma dei Sacri Canoni" od altra simile.
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Finalmente, per salvare nel miglior modo, almeno nella forma, usare una forma, la quale salvi in modo migliore l'indipendenza e la dignità della Chiesa di fronte al Potere civile, parmi che, per ciò che riguarda quanto agli studi da richiesti richiesti per gli ufficiali maggiori delle Curie diocesane ed per i parroci, potrebbe adoperarsi la seguente formula:
"I Revmi Vescovi emaneranno statuti diocesani, nei quali sarà decretato che gli ecclesiastici da assumersi agli uffici maggiori delle Curie diocesane od a quello di parroci, debbano[ovranno]:
a) possedere il certificato di maturità ecc.".
In tal guisa sembra che questa prescrizione avrebbe la forma di una disposizione dell'Autorità ecclesiastica piuttosto che di una imposizione dello Stato, come nella redazione proposta dal Sig. Ministro del Culto.
III
Parte 1a– (Elezione capitolare dei Vescovi)
L'Episcopato bavarese si è presentato dichiarato unanimemente in senso contrario a tale prop domanda, e propone invece che i Vescovi siano nominati dal Sommo Pontefice "auditis provinciae Ordinariis". Soltanto Mons. Arcivescovo di Bamberga ha però aggiunto: "Io c "C onsidero come "Sarebbe, a mio avviso, una disgrazia, che venga concesso se fosse venisse accordato ai Capitoli il diritto di elezione; tuttavia non vedrei avrei difficoltà di ammettere che fosse loro concesso permesso loro di fare delle proposte, affinché esse non provengano queste non provengano invece da persone irresponsabili (per esempio, religiosi o nobili)". cattolici)".
D'altra parte i Capitoli metropolitani e cattedrali della Baviera mi hanno inviato, con preghiera di farle pervenire al Trono Augusto di Sua Santità, le qui accluse suppliche, colle quali implorano che sia loro restituito l'antico diritto di elezione dei Vescovi. Non mancano tuttavia anche fra i membri dei Capitoli medesimi coloro che in realtà dissentono da tale domanda, come risulta dall'esposto egualmente qui compiegato dei Canonici Kiefl (d Decano) e Scheglmann (Vicario generale) di Ratisbona, i quali chiedono invece instantemente che venga applicato alla Baviera il can. 329 § 2 del codice di diritto canonico: "Eos (Episcopos) libere nominat Romanus Pontifex".
Debbo aggiungere che alcuni ministri
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influenti deputati del partito popolare bavarese mi hanno espresso l'opinione essere di grande importanza per la riuscita del Concordato bavarese che ai Capitoli sia concesso il diritto di elezione dei Vescovi (per ciò il quale insiste specialmente il deputato Canonico Wohlmuth), od almeno quello di proporre una terna (come epso pensa il Sig. Held, capo della frazione del detto partito al Landtag). Invece il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte Lerchenfeld, mi ha fatto chiaramente comprendere che egli non dà alcun peso a tale concessione; ha soggiunto se anz anzi che, avendo avuto occasione di constatare che osservare, al [zwei Wörter unlesbar] tempo dell'ultima provvista [ein Wort unlesbar] provvista della diocesi di Mainz, i dissensi e le lotte ste interne dei Capitoli, preferisce la nomina diretta da parte della S. Sede.
In tanta divergenza di pareri V. E. giudicherà quale sia la decisione [ein Wort unlesbar] definitiva risoluzione che convenga di prendere in questa più opportuna soluzione; vorrà [ein Wort unlesbar] nondimeno permettermi di rilevare subordinatamente quanto segue:
1º) In primo luogo sembra giusta l'osservazione la surriferita osservazione di Mons. Vescovo di Augsburg, vale a dire che questo punto non appartiene per sé al Concordato, soprattutto dopoché nella la Costituzione del Reich, cui continuamente fa appello il Si il Sig. Ministro del Culto fa pure continuamente appello nei suoi Promemoria, ha è af solen-
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nemente sancito che ogni società religiosa conferisce i suoi offici senza cooperazione dello Stato (art. 137 capoverso 3). Gli interessi dello Stato del Potere civilelaico sono, del resto, più che sufficientemente garantiti, qualora si la S. Sede conceda dalla S. Sede che i Vescovi debbano avere la cittadinanza bavarese od almeno tedesca ed ed abbiano fatto un determinato corso di studi, massime qualora si aggiunga ove si aggiunga, che Essa si (come [si vedrà] in seguito) che la S. Sede si assicurerà informerà in [ein Wort unlesbar] in precedenza se nulla osta da parte del Governo contro il candi l'eccle nulla osti, dal punto di vista politico o civile, dal pu dal punto di vista politico o civile, contro il candidato in questione. Che poi questo venga scelto dal Capitolo o od invece direttamente dalla S. Sede, è una un affare interno, in cui il Governo lo Stato non ha per sé alcun diritto né motivo d'intervenire.
2º) Le ragioni addotte esposte nella surriferita lettera del Sig. Dr  Matt a favore del diritto di elezione dei Capitoli non sono sembrano concludenti (1). La popolazione cattolica accoglie con non minor venerazione ed attaccamento un Vescovo nominato dal S. Padre; l'importante è che esso sia degno e santo Pastore. – Che poi fino al Concordato del 1817 la provvista delle Sedi vescovili fosse per mezzo della elezione capitolare fosse diritto comune, al quale i, caduto [ora] il particolare il privilegio della nomina regia, sarebbe converrebbe ora dovrebbesi ora tornare, è manifesto errore
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storico e giuridico, che non abbisogna di confutazione.
3º) Non vi è dubbio i Capitoli eleggerebbero sempre un ecclesiastic i o degn i o ed idone i o a norma dei sacri Canoni; tali sono in realtà indiscutibilmente tutti i Vescovi del resto della Germania eletti scelti in tal guisa. D'altra parte, però, le influenze, che si possono esercita rsi no sui Capitoli, nonchéle estranee influenze, che non di rado si esercitano sui Capitoli, nonché i contrasti, le gelosie, le fazioni le fazioni,i partiti le influenze estranee, cuii partiti, esistenti esistenti non di rado nei Capitoli stessi, le influenze, che da essi si esercitano,spesso esistenti in seno ai medesimi, (cui si accenna nel menzionato Esposto dei Canonici Kiefl e Scheglmann, ed ai quali alludeva pure Mons. Hollweck nel Voto da me già trasmesso coll'ossequioso Rapporto Nr. 13699 del 13 Agosto 1919) fanno sì che fa impediscono possono facilmente impedire l'elezione del più degno , ed idoneo candidato come ho potuto [constatare] constatare anche in casi recenti,. senza dire che i migliori rimarrebbero Al qual proposito stimo mio dovere di coscienza di richiamare in modo speciale l'attenzione della S. Sede su quanto segue. Non vi è dubbio È indubitato che la formazione del Clero in Germania (sulla quale ebbi l'onore di riferire ampiamente in un Rapporto all'Emo Sig. Cardinale Bisleti N. 14839 del 14 Novembre 1919) esige miglioramenti e riforme, ed a tal fine la S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi ha indirizzato all'Episcopato in data del 9 Ottobre 1921 una opportuna Istruzione. Ora però (come dimostra l'esperienza) tutte le Istruzioni della S. Sede al riguardo resteranno più o meno lettera morta, se non si avranno Vescovi, i quali ne comprenderanno pienamente tutta la siano pienamente compresi della loro necessità
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ed l'importanza e ne promuovano quindi con ogni energia la fedele e completa esecuzione. Ma ciò si otterrà assai difficilmente, se la scelta dei Pastori della diocesi sarà lasciata intieramente ai Capitoli, ed non rimanga alla S. Sede non rimanga se non di dare la conferma, la quale non si vede come potrebbe essere negata, quando quando l'eletto sia [ein Wort unlesbar] sé sempre sia abbia d'altronde per sé "degno ed idoneo". le qualità richieste dai sacri Canoni.
4º) In conseguenza di quanto si è sopra rispettosamente esposto, sembra che, qualora non fosse sia possibile, senza compromettere la riuscita del Concordato, di escludere eliminare dal medesimo questo punto o di riservare la libera nomina alla S. Sede praeditis provinciae ordinariis, come propone l'Episcopato bavarese –,–, potrebbesi concedere (analogamente a quanto V. E. degnavasi comunicarmi col venerato Dispaccio N. B=20766 in data del 20 Maggio 1920) che i Capitoli, dopo aver prestato il giuramento de secreto servando, formino una lista di almeno tre candidati da rimettersi sub eodem secreto al Metropolitano (o, in mancanza di esso, al più anziano dei Suffraganei). Questi, auditis (sub eodem secreto) [ein Wort unlesbar] Provinciae Ordinariis, l'approva o la modifica, e la rimette per il tramite del Nunzio Apostolico alla S. Sede, la quale regolarmente tuttavia si riserva sceglie fra i soggetti proposti, salvo che tuttavia per il caso che, per speciali ragioni Essa non vuole il S. Padre non giudichi più opportuno riserva la libertà di nominare eventualmente un ecclesiastico anche non compreso nella lista. , qualora ogniqualvolta per speciali ragioni lo giudichi più opportuno.
Parte 2a (Domanda al Governo prima della nomina dei Vescovi)
I Revmi Vescovi l'ammetterebbero come
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"estrema concessione". – Mons. Vescovo di Eichstätt trova tuttavia però troppo vaga l'espressione: "che da parte del Governo nulla osti contro l' da parte del Governo" e teme che possa dar luogo ad abusi; propone quindi la seguente formula "... si informerà accerterà se il Governo bavarese abbia contro l'eletto serie e gravi difficoltà, [con] le quali tuttavia dovranno essere dettagliatamente e coi loro motivi esposte alla S. Sede". – Mons. Vescovo di Passavia aderisce alla doman alla domanda del Governo molto a malincuore e desidererebbe l'aggiunta: "La S. Sede si informe accerterà in via non ufficiale se..."
Per quanto desiderabile possa essere l'assoluta libertà della Chiesa, nella scelta dei Vescovi, sembra tuttavia difficile di poter rifiutare, salvo gli opportuni miglioramenti nella redazione, questa richiesta del Governo, dopoché mentre che una eguale concessione è stata già fatta dalla S. Sede nel Concordato conl colla Serbia (art. 4) e nel progetto di Concordato colla Lettonia (art. 4). Essa inoltre figura altresì nel succitato Dispaccio [sic] N. B= 20766 e nel modus procedendi per le elezioni d vescovili allegato annesso all'ossequiato Foglio N. 158 del 16 Febbraio scorso.
Parte 3a (Provvista dei Canonicati)
I Revmi Vescovi si sono tutti dichiarati, alcuni con energia, contrarii a alla proposta del Sig. Ministro del Culto su questo punto,
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e chiedono che la provvista dei Canonicati, eccetto le Dignità (can. 396 § 1) (1), spetti ad Episcopum, audito Capitulo (can. 403), ritenendo che ciò il Landtag potrebbe bastare al Landtag. di ciò accontentarsi. Ammettono tuttavia (specialmente Mons. Arcivescovo di Bamberga) che, in caso di necessità può concedersi qualora necessariamente lo esigano le trattative col Governo col Governo, possa concedersi ai Capitoli il diritto di eleggere (analogamente al diritto privilegio sinora da essi goduto – cfr. Concordato dal 1817 art. X capoverso 1) il diritto di nomina per ogni quarta vacanza. Mons. Vescovo di Eichstätt sarebbe od Mons. Vescovo di Eichstätt non si opporrebbe anzi a che tale diritto venga accordato per ogni terza vacanza, purché il Capitolo prima della elezione notifichi al Vescovo i nomi dei candidati e questo li approvi.
I Capitoli della Baviera, d'altra parte, mi hanno inviato, come per la elezione del Vescovo, così anche sul presente argomento, le suppliche dirette al S. Padre, che qui accluse compiegate compio egualmente parimenti il dovere di trasmettere all'E. V., e nelle quali rivendicano il loro antico diritto di eleggere al ai Canonicati vacanti almeno per la metà. per una metà, ossia alternis vicibus. [ein Wort unlesbar] Il Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga fond basa [vota], sui l'Or il Vescovo della diocesi, che sia riconosciuto idoneo. basa la sua domanda sulla legge di fondazione a norma del can. 403, sebbene il testo della legge medesima sia rimasto distrutto nell'incendio del-
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la Cattedrale di Frisinga dell'anno 903, e ricorda altresì come prima della secolarizzazione e del Concordato del 1817 (il quale restringe l'elezione capitolare a tre mesi) il ius eligendi spettava al Capitolo in mensibus paribus.
Intorno a questo punto potrebbe farsi, a mio umile avviso, la stessa osservazione esposta a proposito della elezione dei Vescovi, vale a dire che esso riguarda una questione ecclesiastica interna, della Chiesa la quale, a norma dell'art. 137 capoverso 3 della Costituzione germanica, non dovrebbe entrare nel Concordato. Prescindendo da ciò, non vedrei tuttavia difficoltà, anzi stimerei forse forse subordinatamente stimerei forse opportuno che una qualche concessione fosse fatta ai Capitoli.
IV (Diritto di presentazione alle parrocchie ed ai benefici curati e semplici)
Nella lettera, colla quale, dietro mia preghiera, come si è detto, richiesta, questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo, dietro mia preghiera, (come si è detto), domandava il parere dell'Episcopato bavarese sui postulati del Sig. Ministro del Culto, egli notava relativamente a questo punto quanto segue: "Una simile richie richiesta mi sembra dal p per la Chiesa inaccettabile... Come estrema concessione, e nella supposizione ipotesi di corrispondenti compensi da parte dello Stato, potrebbe ammettersi che (analogamente alla nomina dei Vescovi)
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l'Ordinario prima della provvista di un beneficio domandi al Governo se nulla osti da parte sua contro il candidato". La maggioranza dei Vescovi ha accettato aderito a tale proposta. Mons. Arcivescovo di Bamberga l'ha più accuratamente precisata nei seguenti termini: "La sola concessione possibile è che per i benefici finora di patronato dello Stato prima della nomina dei parroci e dei beneficiati se ne dia comunicazione al Governo, domandando se dal punto di vista dello Stato vi siano obbiezioni contro la persona del nominando. Ma detta concessione ciò dovrebbe accordarsi farsi soltanto, se anche lo Stato faccia una eguale simile concessione per la nomina dei maestri di religione nelle scuole medie, nonché degli ecclesiastici addetti agli ospedali dello Stato, alle carceri, ecc." – Mons. Vescovo di Passavia è contrario a qualsiasi trattativa col Governo riguardo alla provvista dei benefici. – Mons. Vescovo di Eichstätt qualifica la surriferita proposta dell'Emo Faulhaber come "estrema condiscendenza", rilevando che il postulato del Ministero del Culto a questo riguardo mira a ristabilire l'antica dipendenza della Chiesa ed è in contraddizione colla Costituzione del Reich. – Invece Mons. Vescovo di Augsburg è favorevole ad ulteriori concessioni: "Poiché l'attuale Governo (egli nota) non è più considerato trattatoconsiderato dalla S. Sede come per rivoluzionario, come
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già quello di Hoffmann, potrebbe anche accordarsi l'antico modo nella provvista dei benefici".
La questione della presentazione alle parrocchie ed ai benefici in Baviera fu già da me sottomessa alla S. Sede (cfr. Rapporto N. 12509 del 3 Aprile 1919) e da Questa esaminata (cfr. specialmente c Cifrato N. 195 del 16 Agosto 1919 e Dispaccio N. 95238 del in data 23 dello stesso mese di Agosto). L'accordo [promosso] concluso coll'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Sig. Hoffmann, in virtù del quale poteva no continuare continuavanoprovvisoriamente ad aver luogo, come per l'addietro, la presentazione da parte del Governo bavarese alle parrocchie vacanti di cosiddetto patronato dello Stato ed il gradimento per quelle di libera collazione, conteneva la esplicita clausola che ciò non potrebbe costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione (Rapporto N. 14761 del 10 Novembre 1919). Malgrado ciò, sarà forse probabilmente necessaria qualche concessione anche su questo punto (forse nel senso della proposta dell'Emo Faulhaber) per assicurare la dotazione delle parrocchie anzidette.
V (Cittadinanza tedesca per i Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose)
I Revmi Vescovi ammetterebbero anche questa [prima] concessione, a condizione però ((come per i punti precedenti) che nel Concordato anche da parte dello Stato siano nel Concordato assicurati alla Chiesa corrispondenti [ein Wort unlesbar] vantaggi secondo il principio del "do ut des".
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Anche a Alcuni Superiori maggiori di Ordini religiosi, da me interrogati al riguardo, mi hanno egualmente dichiarato che una tale disposizione non presenterebbe alcuna difficoltà, tanto più che si ammette la possibilità di qualche eccezione. – Il Revmo P. D. Placido Glogger O. S. B., Abate di S. Stefano in Augsburg e Preside della Congregazione benedettina di Baviera, ritiene anzi essere nell'interesse non solo dello Stato, ma anche della Chiesa, che i Vescovi, i parroci ed i Superiori religiosi abbiano la cittadinanza tedesca, giacché essi sarebbero altrimenti esposti agli attacchi dei nemici della religione. Propone poi di aggiungere al capoverso secondo (come anche, pure, coll'analoga disposizione del analogamente, al punto II) le parole: "su domanda delle competenti Autorità ecclesiastiche".
Degnisi ora l'E. V. di comunicarmi le a Sue venerate mente della S. Sede istruzioni le Sue venerate istruzioni in propost proposito. Ad evitare anzi, in quanto è possibile, che dovendo le ulteriori che ritardi nella nel seguito delle trattative, il disegno che [io] debba [drei Wörter unlesbar] oso supplicarLa di significarmi sin da ora con ogni precisione in quali punti la S. Sede è senz'altro disposta ad accondiscendere a consentire senz'altro alle domande del Governo, quali al contrario ritiene essere eventualmente eventualmente come del tutto inammissi-
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bili, e quali invece siano forse in seguito [ein Wort unlesbar] suscettibili di discussione e di future concessioni, discussioni concessioni ove esseconcessioni e possano quindi essere, per così dire, tenuti in serbo per il caso in cui la riuscita del Concordato lo svolgersi delle trattative dei negoziati facesse apparire necessario come necessario per la riuscita del c Concordato qualche alta concessione ulteriore atto di condiscendenza da parte della S. Sede. medesima. Non appena poi mi saranno pervenute le suddette implorate istruzioni, presenterò così al Sig. Ministro Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Conte Lerchenfeld, come al Sig. Ministro del Culto Dr  Matt (conformemente alla di lui richiesta), il nuovo progetto, che dovrà essere, quindi, secondo che come si è già più volte accennato, più sopra, essere sottomesso all'esame dell del Consiglio dei Ministri e discusso anche altresì confidenzialmente coi capi delle varie frazioni del Landtag.
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 366r] (1) Colla parola "direzione delle diocesi" si vogliono indicare principalmente i Vescovi, i Vicari Capitolari, (come pure i Vicari Capitolari [ein Wort unlesbar] ecc.); coll'altra [come] coll'altra amministrazione i Vicari generali e gli altri ufficiali maggiori delle Curie vescovili. diocesane.
(1) Colla parola "Direzione (Leitung) della diocesi" si vuole viene indicatore il Vescovo (aliusve qui, loco Episcopi, dioecesim regit); con lla seconda l'altra coll'altra "amministrazione (Verwaltung)" il Vicario generalie ed gli alt altri i rimanenti ufficiali maggiori della Curia diocesana.
[Fol. 366v] (2) Col nome di "Università germaniche" sono comprese, secondo che mi ha dichiarato questo Sig.nor Ministro Presidente, anche pure le austriache, in particola fra le quali gode meritata fama quella di Innsbruck. – Alcuni desidererebbero che, che anche per ciò che riguarda i Ginnasi e per gli Istituti ecclesiastici, di cui è parola nel punto in esame,che fossero [ein Wort unlesbar] [ein Wort unlesbar] inclusi inclusi inseriti anche altresì gli austriaci; temo tuttavia che una tale esplicita menzione, almeno se esplicita, potrebbe avere un qualche sapore politico pangermanista e sollevare quindi eventualmente critiche ed attacchi contro la S. Sede.
[Fol. 368r] (1) Vale a dire la Casa generalizia o provinciale ovvero un monsterium sui iuris.
[Fol. 370v] (1) L'Episcopato della Prussia prussiano nel Memorandum redatto dall'Emo Cardinale Bertram e da me rimesso al Min Sig. Ministro del Culto Dr. Boelitz (cfr. Rapporto N. 23382 del 27 Febbraio scorso, col quale ho inviato all'E. V. il testo e la traduzione italiana del medesimo) ha respinto le ingerenze dello Stato in tale materia, non già perché la Chiesa non curi la seria e profonda formazione letteraria, filosofica e teologica dei chierici, ma per ragione di principio.
[Fol. 372r] (1) La stessa idea mi è stata manifestata altresì dai Revmi Padri Provinciali dei Francescani e dei Cappuccini.
[Fol. 374r] (1) Nella Questo Emo Sig. Cardinale Arcivescovo ha così scritto in proposito ai Revmi Vescovi della Baviera: "Il motivo su addotto dal Governo, dal Governo, che cioè devesi debbasi aver riguardo al sentimento nazionale in Baviera e perciò concedere perciò ai Capitoli il diritto di elezione, non fa onore al suo [creatore], al suo inventore,a chi lo ha suggerito, sia esso un laico od un ecclesiastico".
[Fol. 376r] (1) Tale eccezione dovrebbe valere eventualmente anche i per i Coadiutori con o senza diritto di successione (cfr. Rapporto N. 23649 del 5 corrente). Quid dei Canonicati, i quali cadrebbero sotto le riserve indicate nel can. 1435? Prego V. E. di comunicarmi le Sue venerate ossequiate istruzioni anche al a questo riguardo. anche su questo punto. argomento. punto.
Eine Abschrift des Entwurfs befindet sich auf fol. 380r-411r.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12224. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.