Dokument-Nr. 12245
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 11. September 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sul progetto di Concordato per la Baviera
Insieme al relativo Allegato mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 6380 in data del 19 Agosto p. p, col quale l'E. V. R. si è degnata di comunicarmi le sapienti istruzioni della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari circa il nuovo progetto di Concordato per la Baviera.
Ho subito preparato la nuova redazione del progetto medesimo in lingua tedesca in conformità [delle] conforme alle sullodate istruzioni. Prima tuttavia di presentarlo ufficialmente al Governo, mi è necessario d'implorare dall'E. V. alcuni ulteriori schiarimenti su alcuni punti, che qui appresso mi permetto, pur chiedendo venia per il [nuovo] di sottoporre all'alto e superiore giudizio dell'E. V.
1º) Al § 2 dell'articolo III l'inciso "in base alle canoniche prescrizioni" sarebbe senza alcun dubbio per sé assai preferibile all'altro "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa". Siccome però i professori delle Università e dei Licei, come pure i maestri di religione, sono vengono considerati come funzionari dello Stato, e dato il pericolo di violente con poiché la disposizione relativa alla rimozione dei medesimi potrà dar luogo ad agitazioni ed attacchi cui (secondo quanto esponeva il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt – cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920), potrà dar luogo la disposizione relativa alla rimozione dei professori medesimi sarebbe, a mio subordinato avviso, sarebbe, a giudizio di persone competenti da me interrogate al riguardo, più prudente, affine di non mettere a rischio la riuscita dell'intiero del Concordato, di conservare la formula già proposta.
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2º) Per ciò che concerne il professore (ordinario) di filosofia, di cui è parola alla nota 2 della pagina 3, di cui è parola nella nota 2 della pagina 3, lo aggiungerò non sarebbe pur troppo possibile, di ottenere, per quanto giustissima sia l'osservazione espressa in detta nota, nellain detta nota, 2 di pag. 3, di ottenere l'assicurazione che in ogni caso esso sia un ecclesiastico, giacché la proposta del candidato per detta la cattedra in discorso vien fatta dai membri della Facoltà teologica, filosofica ossia da laici. Non sarebbe invece impossibile di Potrebbe invece forse forse ottener si e che un professore tentarsi di ottenere chiedere che un professore straordinario od un [sic] libero docente ecclesiastico tenga delle lezioni di filosofia per i futuri futuri studenti di teologia. A tale scopo dovrebbesi mi proporrei di aggiungere all'art. IV del progetto un paragrafo così concepito: "Ai futuri studenti di teologia, per riguardo, come preparazione allo studio di questa disciplina, deve essere dato possibilmente modo di seguire nelle Università un corso di filosofia anche presso un professore docente ecclesiastico". Non so invero quale accoglienza tale aggiunta incontrerà presso il Governo, ad ogni modo essa sembra rappresenta re il massimo che sembra possa in qualche modo sperarsi di raggiungere. Voglia l'E. V. degnarsi di significarmi se Ella ritiene sufficiente l'anzidetta formula.
3º) Al § 2 dell'art. V colla espressione "quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e per la educazione" si volevano intendere quelle materie, le discipline, le quali (a differenza della istruzione religiosa, di cui è parola nel precedente inciso) sono per sé profane, ma possono tuttavia avere notevole influenza sulla fede e l'educazione dei fanciulli. Tali sono, ad esempio, : la storia generale, la che comprende anche quella dei Papi e della Chiesa; le scienze naturali, in cui possono essere dagli insegnate dai maestri insegnate teorie contrarie al dogma cattolico. Per queste materie sarebbe sembra però sarebbe, a parere di competenti personaggi, impossibile di richiedere la missio canonica, tanto più che anche il Codice di diritto canonico (can. 1381 § 3) parla dell'approvazione dello ius approbandi spettante de all'Ordinario soltanto per ciò che si riferisce ai i maestri di religione. Se l'E. V. approva ques tale modo di vedere, potrebbe forse dirsi più chiaramente e semplicemente "quelle materie, che hanno importanza
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per la fede e per la educazione i costumi", lasciando, come nella primitiva redazione, la missio canonica ristretta alla istruzione religiosa.
4º) Nel § 1 dell'articolo VII l'apparente contraddizione, giustamente rilevata nella nota 2, è derivata era sorta dal desiderio di evitare che fosse nominata e quasi canonizzata nel Concordato la cosidetta Gemeinschaftsschule; sembra tuttavia che la contraddizione medesima essa l'accenna possa essere egualmente eliminata, aggiungendo al principio l'inciso: " In tutte le scuole elementari ... l'istruzione religiosa rimane, sa l v o soltanto l'e ccezione di cui è parola in appresso, come materia..." , redigendo il primo periodo nel modo seguente: "In tutte le scuole elementari, salva salvo col l'eccezione di cui ad eccezione soltanto di quelle di cui è parola in appresso, l'istruzione colla sola e ccezione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento". – Per chiarire poi la frase "prendendo per base lo stato attuale", potrebbe sostituirsi l'altra "in misura non minore di quella praticata attualmente".
5º) Per ciò che concerne le tasse ecclesiastiche, cui si riferisce la nota 1 a pagina 10, la loro natura, estensione e modo di riscossione trovansi già determinati nella legge votata dal Landtag bavarese il 27 Luglio 1921, sulla quale riferii ampiamente nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre dello scorso anno. D'altra parte le attuali difficili condizioni economiche non lasciano pur troppo sperare che le Autorità ecclesiastiche possano rinunziare alle imposte (alle quali, del resto, le popolazioni della Baviera sono già abituate da un decennio) le popolazio-
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ni della Baviera) e contentarsi delle libere oblazioni del dei fedeli. Se quindi la S. Sede non crede di poter consacrare nel Concordato un tale sistema, sembra che altro non resti se non di sopprimere l'intiero § 4 dell'articolo X. Con ciò tuttavia il diritto in discorso, non avrebbe più per la riconosciuto già dalla Costituzione del Reich e dalla succitata legge, non avrebbe più per la Chiesa in Baviera la ulteriore e più sicura garanzia derivante dal Concordato, medesimo, ed è per per questo motivo che i Revmi Vescovi desidererebbero il mantenimento del paragrafo in discorso. Praticamente sarà poi sempre possibile di evitare almeno certe asprezze, ad esempio a rig mercé mediante condonazioni a riguardo dei meno abbienti; e ciò potrebbe forse la S. Sede suggerire inculcare in forma opportuna e riservatamentee riservatamente ai Revmi Ordinari in occasione della conclusione del Concordato od in altra simile.
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6º) Quanto al § 2 dell'articolo XII, mi sia permesso di ricordare (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile c. a.) che il Governo bavarese ritiene come ancora vigenti i diritti di presentazione fonda basati sia sull'art. XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, sia su posteriori fondazioni sino da parte dello Stato sino all'entrata in vigore del nuovo Codice del di diritto canonico. Esso quindi interpreterà senz'altro in tal senso il paragrafo surriferito, il quale, senza non determinare quali benefici siano di libera collazione e quali no, . – afferma soltanto che la provvista dei primi deve farsi a norma del diritto comune. – Inoltre, se soltanto per per i benefici di libera collazione si dichiara che la provvista dev si dichiara che la loro provvista deve farsi a norma del valgono anche il diritto comune, i Inoltre, se soltanto per i benefici di libera collazione si dichiara che la loro provvista deve farsi a norma del diritto comune, i giuristi dello Stato potrebbero (sia pretendere di dedurne che il diritto stesso, il quale tratta pure comune le disposizioni del diritto comune medesimo (De iure patronatus, can. 1448 e seg.) non si applicano a quei, benefici, per i quali eventualmente vige il diritto di presentazione; il che sembra tanto più da temersi, in quanto che il Governo bavarese continua sino ad oggi ad adoperare una terminolo-
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gia, secondo cui la "presentazione" equivale alla "collazione" del beneficio. Per le suffer surriferite considerazioni personaggi prudenti, da me riservatamente interpellati, ritengono che il detto paragrafo se verrebbe potrebbe, massime qualora si trovassero venissero in avvenire al potere uomini avversi alla Chiesa, dare appiglio a a contestazioni ed abusive interpretazioni. Nel caso quindi che la S. Sede non intenda di fare al Governo allo Stato od ai Capitoli alcuna concessione in questo argomento, oso di sottoporre all'alta considerazio al giudizio dell'E. V. la seguente formula, pur non potendo naturalmente garantire che essa [verrebbe] verrebbe senz'altro accettata dal Governo: "Le Dignità, i Canonicati e gli altri benefici vengono conferiti a norma del diritto canonico comune". Dannose per la libertà della Chiesa, di cui la S. Sede è così giustamente gelosa.
7º) Nel § 1 dell'art. XV l'inciso "in armonia col Diritto canonico" aveva per iscopo di fissare su quale base, in caso di difficoltà, dovrebbe cercarsi e raggiungersi un' l'amichevole soluzione, vale a dire non sui principi spesso erronei dei giuristi dello Stato, ma sulle norme del Diritto canonico. Se tuttavia, malgrado ciò l'E. V. giudica superfluo l'inciso medesimo, esso verrà da me senz'altro senz'altro soppresso.
8º) Finalmente credo mio dovere di significare all'E. V. che le norme sapienti norme della S. Congregazione
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dei Seminari e delle Università degli Studi, cui si accenna nella nota 2 pag. 2, ed in virtù delle quali per la nomina dei professori o docenti [delle] nelle Facoltà filosofiche, teologiche e canoniche si richiede il nulla osta della S. Sede, sono, ig a quanto io sappia, ignote ai Revmi Vescovi della Germania, non avendone avuto mai sino ad oggi, nemmeno questa Nunziatura alcuna comunicazione notizia officiale. Qualora tuttavia esse dovessero essere ora venire ora dovesse ora essere data dalla Nunziatura stessa comunicatetuttavia esse dovessero venire ora dalla Nunziatura medesima comunicate ai sullodati Vescovi comunicazione (nel qual caso pregherei l'E. V. d'indicarmene i termini precisi), sarebbe, a mio umile e subordinato parere, strettamente necessario che dette norme rimanessero, almeno sino alla definitiva conclusione di tutti i Concordati colla Germania, sub secreto pontificio.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
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Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12245, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12245. Letzter Zugriff am: 16.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.