Dokument-Nr. 12253
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. Mai 19221

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative col Governo prussiano
Col mio rispettoso Rapporto N. 23382 in data del 27 Febbraio scorso ebbi l'onore di trasmettere all'E. V. R. insieme alla relativa traduzione italiana il Memorandum dell'Episcopato prussiano (firmato dall'Emo Sig. Cardinale Bertram, quale Presidente delle Conferenze vescovili di Fulda), da me presentato con Nota in data del 16 di quello stesso mese di Febbraio al Sig. Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica Dr. (o, più brevemente, del Culto) in Prussia Dr. Boelitz.
Prima d'inviare a me la relativa risposta, al detto Memorandum, il Ministero del Culto si è rivolto al sullodato Eminentissimo ha creduto credette di rivolgermi sottoporne il testo, per mezzo del Consigliere governativo Sig. Niermann al sullodato Eminentissimo, il quale, dopo di essersi inteso coll'Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia, [prese] formulò propose quelle propose al riguardo varie modificazioni. Dopo anche Dopo In seguito a ciòQuindi il menzionato Dr. Boelitz mi rimise la risposta in discorso, che qui unita compio il dovere con Nota in data del 28 Aprile p. p., che l'E. V. troverà qui compiegata acclusa sia nel testo tedesco come nella traduzione latina compilata dal Ministero medesimo (Allegati I e II).
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Avendomi lo stesso Emo Cardinale Bertram manifestato il desiderio di poter esprimere il suo avviso circa la più volte menzionata risposta, mi diedi premura di comunicargliene il testo, ed egli ha consegnato esposto le sue osservazioni, in proposito nell anche a nome altresì dell'Emo Schulte, in una lettera in data del 9 corrente (Allegato III), anche in a nome e col consenso dell'Emo Schulte, aggiungendo di non dubitare che non dubita del consenso anche degli altri Revmi Vescovi.
Le saggie riflessioni contenute nella lettera anzidetta mi dispensano dal diffondermi nell'esame rendono superfluo da mia parte un dettagliato esame della risposta del Sig. Ministro del Culto; mi limiterò quindi a rilevare in proposito quanto segue:
Nel succitato Memorandum dell'Episcopato si notava opportunamente al punto III circa la questione dell'intervento dello Stato nella provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati vacanti nei mesi dispari come che la S. Sede considera i quali come non più esistenti dopo la caduta della Monarchia i privilegi concessi accordati al Re. Invece il Dr. Boelitz sin dal principio della sua Nota si affretta "a manifestar a "manifestare la sua soddisfazione per non essere pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga come non più in vigore enti le concessioni fatte già al Re" ed aggiunge che "il Governo prussiano riguarda come rimaste
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completamente in vigore nell'attuale territorio dello Stato la Bolla "De salute animarum" e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi, e la provvista delle Sedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati in Prussia". Tale affermazione circa le vedute della S. Sede è assai probabilmente derivata dal fatto che, – come mi venne obbiettato dal Segretario di Stato Dr. Becker nel durante il colloquio avuto nel Ministero del Culto in Berlino la sera del 31 Dicembre dello scorso anno (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922), – secondo un telegramma dell' Sig. del Sig. Ambasciatore a ore di Germania presso la S. Sede, la Segreteria di Stato avrebbe dichiarato alla medesima in occasione della al Revmo Mons. Steinmann, che l'Allocuzione pontificia del 21 Novembre 1921, che la Bolla anzidetta è ancora in vigore; sebbene questa non toccava la Germania; tuttavia io mi feci un dovere di rettificare subito simile presunta asserzione nel senso del venerato Dispaccio dell'E. V. dell'E. V. N. B. 28060 del 25 dello stesso mese di Novembre. Non è necessario, del resto, che io io ricordi all'E.V. qui [io] ricordi come 1º) nelle a elezioni vescovili vacanza delle diocesi di Colonia e di Paderborn (1919-1920) la S. Sede non permise la elezione ves dello del deil nuovo io Arcivescovo e Vescovo Pastore da parte del del Capitolo co nelle consuete forme, però forme, soltanto se non colla espressa clausola, accettata per iscritto dal Governo prussiano, che ciò non po avrebbe potuto costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione; ) nell'ultima vacanza della di Treviri
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il Governo prussiano rinunziò a qualunque ingerenza nella provvista della diocesi colla dichiarazione rilasciatami dal Sig. Ministro del Culto in data del 6 Gennaio del corrente anno (citato Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922); e e 3º) quanto ai Canonicati dei Capitoli metropolitani e cattedrali, la S. Sede, attese le attuali speciali circostanze, ha lasciato bensì facoltà ai Vescovi della Prussia di nominare ai medesimi, anche se fosse necessaria un'intesa col Governo, però del pari coll'esplicita dichiarazione che ciò non potrà costituisca possa costituire un precedente nei riguardi della S. Sede, la quale si [riserva] di studiare la questione (Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919); tutti fatti questi, i quali dimostrano che la S. Sede medesima ha sempre scrupolosamente evitato qualsiasi dichiarazione od atto, il quale avesse pot eva uto import ato are negli potesse importare da parte sua un riconoscimento i nell'attuale Governo dei privilegi concessi già al Re di Prussia. – All'E. V. non sfuggirà infine la velata, ma pur chiara minaccia, al q che il Sig. Ministro del Culto aggiunge su questo punto , . argomento. dDopo avere, infatti, affermato il punto di vista del Governo circa la [immutata] piena permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, egli osserva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla
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Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati o degli onorari dei parroci". Nel che il Sig. Ministro finge di ignorare quanto chiaramente si dimostra nel punto X del più volte menzionato Memorandum circa lo "stretto obbligo" del Governo di aumentare convenientemente
Il Dr. Boelitz continua col rilevare come per il suddetto adattamento alla Costituzione germanica delle Bolle di circoscrizione e dotazione, vigenti in Prussia come leggi dello Stato, si richiede una nuova legge, nella presentazione della quale e soggiunge che nella presentazione del relativo progetto al Parlamento prussiano, si solleverà la questione, verrà, sia per l'importanza dell'argomento come a causa della dotazione da parte dello Stato medesimo, sollevata la questione, qual in qual modo, cessando la nomina (Ernennung) governativa, avrà luogo la provvista dei canonicati vacanti (1).
Il Signor Ministro chiede quindi una comunicazione al riguardo ed aggiunge "esser desiderio del Governo che prima della nomina dei Preposti e della metà dei Canonici i nomi dei Candidati vengano resi noti allo Stato". In tal guisa il Governo prussiano, se, costrettovi dalla Costituzione del Reich, consente ora a rinunziare al all'anticoal diritto di presentazione (che esso anzi pretendeva essere nomina alla Prepositura ed ai Canonicati vacanti nei mesi dispari (di del quale ebbi già (di cui (del quale ebbi già l'onore di discorrere nel rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile 1919), cerca pur nondimeno di conservare, in quanto è possibile, un resto delle antiche ingerenze.
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A mio umile parere, g i ragionevoli interessi dello Stato su questo punto sarebbero sufficientemente assicurati mediante una Istruzione generale ai Vescovi nel senso proposto dall'Emo Bertram. Che se invece Se la S. Sede giudicasse di poter accondiscendere a questa alla surriferita domanda del Governo prussiano, dovrebbe almeno, anche al mio subordinato avviso, chiarirsi con ogni precisione il la portata di detta previa comunicazione, affinché e l'anzidetta previa comunicazione essa non conduca tosto o tardi a pretese di esclusiva da parte dello Stato e non ne sorgano così impedimenti alla libertà della Chiesa. (1). (1)
Per ciò che si riferisce alla provvista delle Sedi vescovili, il Sig. Ministro sembra ammettere la necessità della rinunzia da parte dello Stato dello da parte dello Stato allo ius exclusivae ed de all'invio del Commissario governativo (1); afferma tuttavia che ciò non diminuisce punto tocca in alcun modo il diritto di elezione spettante ai Capitoli in forza delle Bolle concordate. "Io son convinto (aggiunge rileva il Sig. Dr. Boelitz) che il Governo prussiano, per ovvie ragioni derivanti sia dalla evoluzione storica come dal desiderio della parte cattolica della popolazione, brama sia sia fissato nel nuovo accordo che quel diritto rimanga in vigore anche per l'avvenire, e domanda quindi una promessa della S. Sede al riguardo". – Quanto poi interessi ad ambedue le pa Parti (prosegue il Sig. Ministro) che nell'esercizio del diritto di elezione si abbia riguardo alla Concordia fra la Chiesa e lo Stato, è trovasi espresso nei Brevi "Quod de fidelium" del 1821 per l'antica Prussia e "Re sacra" del 1827 per la provincia ecclesiastica del Reno superiore. Sarebbe quindi desiderabile (prosegue sempre il Sig. Ministro) che, dopo mutata, come si ha in animo,
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al riguardo su questo punto la legislazione prussiana, si ripeta a favore del Governo della Repubblica, prussiana, in una forma da convenirsi precedentemente, le considerazioni espresse esposte nei succitati Brevi". Il Dr. Boelitz chiede anzi ancora di più, ed espri e manifesta il desiderio che "la mutua fiducia fra i due Poteri [tr] abbia anche nel per l'avvenire la sua visibile espressione palese espressione in ciò, che prima della elezione vengano comunicati al Governo prussiano i nomi dei candidati".
Circa questi i riferiti postulati del Mi
Circa i surriferiti postulati l'Emo Sig. Card. Bertram osserva che come il desiderio del Sig. Ministro, che venga cioè confermato ai relativamente al diritto dei Capitoli il diritto della Prussia di eleggere i Vescovi, concorda pienamente con quello dell'Episco dell'intiero Episcopato, dei Capitoli medesimi e dei fedeli, e rinnuova [sic] quindi a nome dello stesso Episcopato la domanda (da lui già sottomessa già alla S. Sede, ad esempio, nella lettera del 19 Settembre 1921 – cfr. citato Rapporto N. 22076 del 12 Ottobre dello stesso anno) che tale privilegio quel diritto sia mantenuto conservato in vigore. – Non io certo oserei di oppormi alla conservazione di a che sia venga mantenuto un così antico ed insigne privilegio, confermato, (ed in parte reintegrato) co dalle Bolle pontificie di circoscrizione, ed a favore del quale unanimemente si pronunziano i Revmi Vescovi ed i Capitoli della Prussia; privilegio, di cui l'Emo Cardinale Consalvi non dubitava di dichiarare nella sua Nota del
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2 Settembre 1817 all'Inviato dell'Hannover Sig. de Ompteda: "È pur troppo noto che nella Germania le elezioni dei Vescovi si facevano le elezioni liberamente dai Capitoli, i quali, avendo acquistato legittimamente un tal privilegio e possedendolo da sì lungo tempo, non si vede perché debbano esserne irragionevolmente spogliati". Non posso tuttavia Si aggiunga che in questi ultimi tempi si è formata nei membri dei Capitoli medesimi la persuasione che la S. Sede la decisione della S. Sede sarà in questo [sic] punto favorevole materia conforme ai loro desideri. "Ci è stato confidenzialmente comunicato (così mi scriveva in data del 30 Marzo scorso Mons. Schwarz, Canonico in Münster) che la libera elezione vescovile di Treviri si deve al diretto intervento di Sua Santità. Crediamo quindi di poter da ciò concludere che questo punto sarà regolato in senso favorevole ai Capitoli cattedrali". Una contraria soluzione provocherebbe cagionerebbe per conseguenza in seno ai medesimi una ben amara penosa disillusione. Malgrado tutto ciò, non posso nondimeno in coscienza astenermi dal manifestare anche qui la preoccupazione subordinatamente rispettosamente sottoposta al giudizio della S. Sede nel mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso a proposito della analoga richiesta avanzata dal Governo bavarese. Come ivi, invero, mi permisi già di accennare, la formazione del Clero in Germania esige miglioramenti e riforme. Sullo stato dei Seminari ebbi l'onore di riferire ampiamente all'Emo Sig. Cardinale Bisleti nel mio Rapporto N. 14839 del 14 Novembre 1919; ma confesso che da quell'epoca in poi, in seguito alle mie ad ulteriori osservazioni ed esperienze, intorno a questo importa i miei timori sono piuttosto aumentati che diminuiti. Mi duole soprattutto – pur non volendo menomamente gettare un'ombra di sospetto sulla maggior parte degli ecclesiastici, i quali insegnano dei professori delle Facoltà teologiche della Germania, senza – di veder tuttavia almeno finora mantenuti in esse nell'insegnamento
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professori, degli ecclesiastici, senza dubbio pii ed animati soggettivamente dalle migliori intenzioni, ma la cui dottrina dà luogo pur troppo alle più serie obbiezioni. Mi sia permesso di ricordare ad esempio, (per citare soltanto esempi recentissimi) il pro sacerdote Rademacher, professore di apologetica e di introduzione alla filosofia nella Università di Bonn (Archidiocesi di Colonia), di cui inviai all'E. V. uno scritto intitolato "L'idea della unità nella teologia ed il parallelismo della grazia e della natura" (Der Einheitsgedanke in der Theologie und der Parallelismus von Gnade und Natur) col mio osse rispettoso Rapporto N. 21690 del 4 Settembre 1921, nel quale mi feci un dovere di segnalare gli i principali errori che, a mio umile parere, erano in esso contenuti. Il medesimo professore ha pubblicato testé un dato testé alle stampe un nuovo libro intitolato dal titolo "Die Gott sehnsucht der Seele", il nel quale, sebbene ispirato dal lodevolissimo desiderio di attirare anime alla religione ed alla Chiesa, massime fra le persone dotte, e ed inoltre scritto in forma accurata ed elegante, contiene tuttavia (come si riscontra non di rado nei modernisti) molte [parmi] si riscontrano tuttavia a mio spesso quanto parmi non poche espressioni , equivoche, che equivoche, le quali si che si prestano a false e pericolose interpretazioni, ed altre che le quali suppongono o sembrano contenere un errore. Parimenti nella Facoltà teologica di Brel Breslavia il sacerdote Giuseppe Wittig, professore di storia ecclesiastica, ha pubblicato prima nell'Hochland (vol. 18. [XVIII]XVIII Jahrgang, 1920/21, 9. Heft, pag. 257-282) un articolo intitola-
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to "Aedificab o ecclesiam. Eine Studie über die Anfänge der katholischen Kirche", e più recentemente ancora poi nella rivista Die Tat (Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur. Jahrgang XIV. April 1922. Heft 1. – Diederichs, Leipzig Jena – pag. 13-33) un secondo [vol] scritto dal titolo "Die Kirche als Auswirkung und Selbstverwirklichung der christlichen Seele", in cui nei quali il concetto della Chiesa proposto dall'Autore a mala pena si distingue da quello dei Protestanti, ed inoltre infine ancor recentemente nella stessa succitata rivista Hochland , (XIX Jahrgang, 1921/1922, 7. Heft, April 1922, pag. 1-26) un assai censurabile articolo "Die Erlösten" circa il peccato e la redenzione. (1). Ora molti, per non dire forse (non vorrei dire la maggior parte) degli ecclesiastici cresciuti, educati e vissuti nell'ambiente degli Istituti filosofico-teologici della Germania non possono, hanno, sebbene degni, zelanti e fedeli verso la Chiesa, aver piena coscienza una visione chiara chiara e completa delle deficienze, che specialmente specialmente nella parte speculativa o scolastica presenta la istruzione istruzione e formazione dei candidati al sacerdozio, in Germania e quindi della necessità di opportune riforme a norma dei decreti della S. Sede ed (in particolare della recente Istruzione della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi). A ciò occorrono Vescovi, i quali, Temo Da qui il mio timore che, se anche per l'avvenire le elezioni vescovili saranno lasciate solo ai intieramente ai Capitoli, difficilmente si avranno bensì dei Pastori, per sé degni ed idonei, ma difficilmente non facilmente tali che, oltre a possedere tutte le altre qualità richieste dai sacri canoni, siano pienamente compresi della importanza di tali riforme e ne promuovano con ogni energia la completa esecuzione. ; il che invece si otterrebbe potrebbe ottenersi ben più sicuramente, se la S. Sede avesse maggior libertà nella scelta dei Vescovi.
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Supposta la conferma del privilegio in discorso, l'Emo Bertram non vedrebbe difficoltà a che la S. Sede ripeta ai Capitoli cattedrali la esortazione di ad aver riguardo nella elezione dei Vescovi alla concordia ed ai pacifici rapporti fra la Chiesa e la Repubblica; vorrebbe invece, – allo scopo di salvaguardare nel miglior modo possibile la libertà della Chiesa e di evitare nocive ingerenze dello Stato, – che venga comunicato al Governo il nome del candidato soltanto dopo la elezione del Capitolo e prima della conferma Apostolica. – Dovrebbe inoltre, a mio subordinato avviso, essere in ogni caso imposto ai Capitoli il più stretto segreto, conformemente alle disposizioni del Modus procedendi trasmessomi dall'E. V. coll'ossequiato Dispaccio N. 158 del 16 Febbraio scorso.
Per ciò che riguarda la istruzione formazione dei l clero candidati al sacerdozio e quindi la loro l'ammissione agli uffici ecclesiastici, il Sig. Ministro del Culto, in vista degli aumentati stipendi dei parroci, chiede venga fissato in una convenzione colla S. Sede che per l'avvenire i detti uffici non possano essere conferiti sino senza il consenso dello Stato, qualora si tratti di uno straniero i o di un sacer ecclesiastico i, i quali non abbiano conseguito il certificato di maturità
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maturità in una scuola superiore (Gimna (Ginnasio) germanica e compiuto un corso di studi di almeno tre anni in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in uno dei simili Istituti teologici in Roma. Circa questo argomento le osservazioni dell'Emo Card. Bertram mi sembrano in generale degna di seria considerazione.
Il sullodato Eminentissimo in fine della sua Lettera esprime [un] esprime il parere che sia esser opportuno che venga data al Governo prussiano una sollecita risposta. Ben comprendo la di Lui brama del Sig. do di veder regolat i e regolate quanto prima così importanti questioni, e nulla mi riuscirebbe più gradito issimo di quanto ilche di poter raccomandare pura alla S. Sede puramente e semplicemente un tale desiderio. È tuttavia il mio dovere di opporre manifestare altresì all'E. V. le conseguenze che a mio subordinato avviso ne deriverebbero. Ciò che, invero, mi ha maggiormente colpito nella risposta del Sig. Ministro del Culto, è stato il constatare come essa sia limitata unicamente a quei punti, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e delle canonicati, formazione del clero ed ammissi e condizioni per l'ammissione agli uffici ecclesiastici). Circa le altre materie, invece, le quali, maggiormente a mio umile avviso, non meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel
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più volte menzionato citato Memorandum (per es., i punti VIII e IX concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari, ed il punto XII riguardante la questione scolastica), si ricerca invano un qualsiasi accenno nella Nota del Dr. Boelitz. Che se ivi si tocca la questione delle prestazioni finanziarie dello Stato, lo si fa soltanto per menzionare, quasi fossero una libera generosità dello Stato, gli aumenti degli stipendi [fra] i a favore dei parroci, non tenendo invece alcun conto di quanto [ein Wort unlesbar] relativamente alla materia patrimoniale si esponeva nei punti III e X del Memorandum stesso. Ora è ovvio sembra evidente non dubbio manifesto (e questa supposizione mi è stata testé confermata da un personaggio degno di fede, il quale ha avuto recentemente occasione di parlare al riguardo con il Consigliere del Ministero del Culto Sig. Schlüter) che, al dopoché ove che, qualora la Prussia sarà riuscita con a mettere al sicuro riuscisse a far accettare i suoi interessi postulati nei suaccennati suddetti argomenti, non solo non avrà più si avrà avrebbe più alcun mezzo interesse per costringerla a dare una soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma potrà ebbe anche altresì, senza correre troppo correrequasi nessun rischio, fare prendere un'attitudine di aperta opposizione od almeno di resistenza passiva contro la conclusione di un Concordato per il Reich (così importante massime per venire in soccorso ai cattolici della Diaspora), ed in modo speciale speciale contro la inclusione nel medesimo della questione scolastica; ed io in verità . Per parte mia, non vedo in verità con quale arma si potrebbe sarebbe allora più possibile di spezzare tale resistenza, e ridurla alla ragione, del Governo prussiano, e non so se i partiti favorevoli al Concordato medesimo avrebbero la forza di vincerla ridurla o alla ragione. – Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne resterebbe indirettamente minacciata. È infatti notevole come le domande del Governo Ministero prussiano coincidano
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nella maggior parte con quelle del Governo bavarese, già ben note alla S. Sede. Se ora dunque la Prussia , ove ottenesse senz'altro quelle concessioni, come potrebbe poi indursi l'accoglimento di quelle richieste, non troverebbe poi la Baviera inammissibile che si domandi per eguali concessioni si esiga da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le Congregazioni religiose, ecc.? E non vi è fondato motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non non ha la maggioranza assoluta, rifiuterebbe allora di approvare il un simile progetto di Concordato? Senza Ad ogni modo non vi è sembra esservi dubbio che l'Episcopato bavarese apprenderebbe un simile procedimento nei riguardi della Prussia con viva apprensione.
Se tali preoccupazioni le suesposte riflessioni appariranno fondate al superiore giudizio dell'E. V., parmi che potrebbesi dare al Sig. Dr.  Becker Boelitz la seguente risposta provvisoria: "La S. Sede ha esaminato colla più seria attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un ragio quanto prima ad un soddisfacente accordo, la pregiata Nota di Vostra Eccellenza in data del 28 Aprile [ein Wort unlesbar] p. p.de a l le proposte ivi contenute, . Prima tuttavia peraltro di prendere definitive decisioni al riguardo alle proposte ivi contenute, bramerebbe di conoscere le vedute dell'Eccellenza Vostra circa del Governo prussiano relativamente agli altri punti del Memorandum dell'Episcopato, prussiano, in data del 24 Gennaio scorso, i quali non sono stati ancora presi in considerazione nella sullodata Nota. Che se alcuni di essi concernessero questioni, le quali a norma della Costituzione germanica fossero di esclusiva competenza del Reich, la Santa
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Sede gradirebbe parimenti di apprendere dal Governo medesimo in modo impegnativo quale attitudine esso intenda di prendere assumere circa l'[inclusione] delle le questioni stesse in un in ordine anel progettato futuro Concordato col Reich.
"Vostra Eccellenza al principio della più volte menzionata Nota ha manifestato la sua soddisfazione per non esser pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga come non più vigenti le concessioni le concessioni fatte già al Re. La S. Sede crede da sua parte di dover a tal proposito notare come da parte sua non ha però neppure però avuto luogo nemmeno alcuna dichiarazione od atto, il quale [potesse] possa importare un positivo riconoscimento della permanenza in vigore delle concessioni suddette. e come anzi alcuni giuristi ritengono che La conclusione pratica e molto importante per la Germania e per gli Stati particolari di essa è quindi di concludere quan colla maggior possibile sollecitudine le nuove Convenzioni colla S. Sede, che eliminino ogni questione teorica e regolino nuovamente con reciproca o a sod accordo intesa i rapporti fra i due Poteri per il bene non solo non solo della parte cattolica della popolazione, ma altresì dell'intero popolo tedesco".
Dopo di ciò, chinato

[Fol. 57r] (1) Non sarà qui inutile di rammentare la istanza indirizzata nel mese di Febbraio dello scorso anno 1921 al S. Padre dai Capitoli della Prussia circa la partecipazione da essi desiderata nella provvista del dei canonicati; e istanza da me trasmessa col rispettoso Rapporto N. 19677 del 18 dello stesso mese. Intorno alla medesima l'Emo Sig. Cardinale Bertram espose la [mente] mi manifestò espresse il parere dell'Episcopato prussiano in una lettera a me diretta in data del 29 Marzo seguente, e da me da me parimenti inviata all'E. V. col successivo Rapporto N. 20110 del 1 Aprile s. a. Col venerato Dispaccio N. B=20766 del 20 Maggio 1921 l'E. V. si degnò di significarmi al riguardo la mente della S. Sede, che, da me comunicata all'Episcopato all'Episcopato in esecuzione degli ordini ivi contenuti, provocò una [sic] nuovoa esposizione eEsposto del sullodato Eminentissimo Bertram, egualmente rimessoa all'E. V. coll'ossequioso Rapporto N. 22076 del 12 Ottobre. Finalmente con Dispaccio N. B=27861 del 20 Novembre V. E. si compiacque di parteciparmi che aveva esaminato detto Esposto con tutta l'attenzione, aggiungendo che delle le ragioni ed i de desiderata ivi espressi av avrebbero dovrebberouto senza dubbio di essere tenuti presenti nelle trattative concor per il Concordato. Sarei quindi ben grato all'E. V., se volesse ora farmi avere definitive istruzioni al riguardo. rendermi nota la definitiva decisione della S. Sede in proposito.
[Fol. 57v] (1) Quali abusi si fossero introdotti al riguardo nelle elezioni vescovili, risulta chiaramente dalla nota Lettera dell'Emo Sig. Cardinale Rampolla, Segretario di Stato di S. S., del 20 Luglio 1900.
[Fol. 59v] (1) Trattandosi di Professori di Università, una eventuale pubblica condanna dei loro dei succitati scritti da parte della S. Sede prima d[i][ella] definitiva [una] conclusione del Concordato potrebbe comprometterne l'esito a causa delle polemiche cui darebbe facilmente luogo.
1Ursprüngliches Datum "12 Maggio 1922", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. Mai 19221, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12253, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12253. Letzter Zugriff am: 16.04.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.