Dokument-Nr. 12253
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. Mai 19221

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative col Governo prussiano
Col mio rispettoso Rapporto N. 23382 in data del 27 Febbraio scorso ebbi l'onore di trasmettere all'E. V. R. insieme alla relativa traduzione italiana il Memorandum dell'Episcopato prussiano (firmato dall'Emo Sig. Cardinale Bertram, quale Presidente delle Conferenze vescovili di Fulda), da me presentato con Nota in data del 16 di quello stesso mese di Febbraio al Sig. Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica Dr. in Prussia Dr. Boelitz.
Prima d'inviare a me la risposta, al detto Memorandum, il Ministero del Culto si è rivolto al sullodato Eminentissimo per mezzo del Consigliere governativo Sig. Niermann al sullodato Eminentissimo, il quale, dopo essersi inteso coll'Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia, [prese] formulò propose quelle modificazioni. Dopo anche il menzionato Dr. Boelitz mi rimise la risposta in discorso, che qui unita compio il dovere con Nota in data del 28 Aprile p. p., che l'E. V. troverà qui compiegata sia nel testo tedesco come nella traduzione latina compilata dal Ministero medesimo (Allegati I e II).
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Avendomi lo stesso Emo Cardinale Bertram manifestato il desiderio di esprimere il suo avviso circa la più volte menzionata risposta, mi diedi premura di comunicargliene il testo, ed egli ha consegnato le sue osservazioni, in proposito nell in una lettera in data del 9 corrente (Allegato III), anche in nome e col consenso dell'Emo Schulte, aggiungendo di non dubitare del consenso degli altri Revmi Vescovi.
Le saggie riflessioni contenute nella lettera anzidetta mi dispensano dal diffondermi nell'esame della risposta del Sig. Ministro del Culto; mi limiterò quindi a rilevare in proposito quanto segue:
Nel succitato Memorandum dell'Episcopato si notava opportunamente al punto III circa la questione dell'intervento dello Stato nella provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati vacanti nei mesi dispari come la S. Sede consider i quali non più esistenti dopo la caduta della Monarchia i privilegi concessi al Re. Invece il Dr. Boelitz sin dal principio della sua Nota si affretta "a manifestar la sua soddisfazione per non essere pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga come non più in vigore le concessioni fatte già al Re" ed aggiunge che "il Governo prussiano riguarda come rimaste
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completamente in vigore nell'attuale territorio dello Stato la Bolla "De salute animarum" e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi, e la provvista delle Sedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati in Prussia". Tale affermazione circa le vedute della S. Sede è assai probabilmente derivata dal fatto che, – come mi venne obbiettato dal Segretario di Stato Dr. Becker nel colloquio avuto nel Ministero del Culto in Berlino la sera del 31 Dicembre dello scorso anno (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922), – secondo un telegramma dell' Sig. Ambasciatore a di Germania presso la S. Sede, la Segreteria di Stato avrebbe dichiarato alla medesima in occasione della Allocuzione pontificia del 21 Novembre 1921, che la Bolla anzidetta è ancora in vigore; sebbene io mi feci un dovere di rettificare subito simile asserzione nel senso del venerato Dispaccio dell'E. V. N. B. 28060 del 25 dello stesso mese di Novembre. Non è necessario, del resto, che io ricordi all'E.V. qui ricordi come nelle elezioni vescovili di Colonia e di Paderborn la S. Sede permise la elezione ves dello del nuovo Arcivescovo e Vescovo da parte del Capitolo co lle consuete forme, però colla espressa clausola, accettata per iscritto dal Governo prussiano, che ciò non po avrebbe potuto costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione; ) nell'ultima vacanza della di Treviri
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il Governo prussiano rinunziò a qualunque ingerenza nella provvista della diocesi colla dichiarazione rilasciatami dal Sig. Ministro del Culto in data del 6 Gennaio del corrente anno ( Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922); e quanto ai Canonicati dei Capitoli metropolitani e cattedrali, la S. Sede, attese le attuali speciali circostanze, ha lasciato facoltà ai Vescovi della Prussia di nominare ai medesimi, però coll'esplicita dichiarazione che ciò non potrà costituisca un precedente nei riguardi della S. Sede, la quale si [riserva] di studiare la questione (Dispaccio N. 97515 del 14 Ottobre 1919); tutti fatti questi, i quali dimostrano che la S. Sede ha sempre scrupolosamente evitato qualsiasi atto, il quale avesse pot uto import are negli riconosciment i nell'attuale Governo dei privilegi concessi già al Re di Prussia. – All'E. V. non sfuggirà infine la velata, ma pur chiara minaccia, al q che il Sig. Ministro del Culto aggiunge su questo punto , . dDopo avere, infatti, affermato il punto di vista del Governo circa la [immutata] permanenza in vigore delle antiche Bolle di circoscrizione, egli osserva: "Qualunque altro modo di procedere non impedirebbe bensì l'adattamento della legislazione prussiana alla Costituzione del Reich; creerebbe tuttavia gravi difficoltà all'accettazione dei provvedimenti legislativi non derivanti dalla
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Costituzione medesima, quali sono l'aumento della dotazione dei Vescovati o degli onorari dei parroci".
Il Dr. Boelitz continua col rilevare come per il suddetto adattamento alla Costituzione germanica delle Bolle di circoscrizione e dotazione, vigenti in Prussia come leggi dello Stato, si richiede una nuova legge, nella presentazione della quale al Parlamento prussiano, si solleverà la questione, verrà, sia per l'importanza dell'argomento come a causa della dotazione da parte dello Stato medesimo, sollevata la questione, qual in qual modo, cessando la nomina governativa, avrà luogo la provvista dei canonicati vacanti .
Il Signor Ministro chiede quindi una comunicazione al riguardo ed aggiunge "esser desiderio del Governo che prima della nomina dei Preposti e della metà dei Canonici i nomi dei Candidati vengano resi noti allo Stato". In tal guisa il Governo prussiano, se, costrettovi dalla Costituzione del Reich, consente a rinunziare al diritto di presentazione (che esso anzi pretendeva essere nomina alla Prepositura ed ai Canonicati vacanti nei mesi dispari (di del quale ebbi già (di cui ebbi già l'onore di discorrere nel rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile 1919), cerca pur nondimeno di conservare, in quanto è possibile, un resto delle antiche ingerenze.
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Se la S. Sede giudicasse di poter accondiscendere a questa domanda del Governo prussiano, dovrebbe almeno, al mio subordinato avviso, chiarirsi con ogni precisione il la portata di detta previa comunicazione, affinché non ne sorgano impedimenti alla libertà della Chiesa (1).
Per ciò che si riferisce alla provvista delle Sedi vescovili, il Sig. Ministro sembra ammettere la necessità della rinunzia da parte dello Stato dello ius exclusivae e de ll'invio del Commissario governativo ; afferma tuttavia che ciò non diminuisce punto il diritto di elezione spettante ai Capitoli in forza delle Bolle concordate. "Io son convinto (aggiunge il Sig. Dr. Boelitz) che il Governo prussiano, per ovvie ragioni derivanti sia dalla evoluzione storica come dal desiderio della parte cattolica della popolazione, brama sia sia fissato nel nuovo accordo che quel diritto rimanga anche per l'avvenire, e domanda una promessa della S. Sede al riguardo". – Quanto poi interessi ad ambedue le pa Parti che nell'esercizio del diritto di elezione si abbia riguardo alla Concordia fra la Chiesa e lo Stato, è trovasi espresso nei Brevi "Quod de fidelium" del 1821 per l'antica Prussia e "Re sacra" del 1827 per la provincia ecclesiastica del Reno superiore. Sarebbe desiderabile (prosegue il Sig. Ministro) che, dopo mutata, come si ha in animo,
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al riguardo la legislazione prussiana, si ripeta a favore del Governo della Repubblica prussiana, in una forma da convenirsi precedentemente, le considerazioni espresse nei succitati Brevi". Il Dr. Boelitz chiede anzi ancora di più, ed espri e manifesta il desiderio che "la mutua fiducia fra i due Poteri [tr] abbia anche nel per l'avvenire la sua visibile espressione palese espressione in ciò, che prima della elezione vengano comunicati al Governo prussiano i nomi dei candidati".
Circa questi i riferiti postulati del Mi
Circa i surriferiti postulati l'Emo Sig. Card. Bertram osserva che il desiderio del Sig. Ministro, che venga cioè confermato ai Capitoli il diritto di eleggere i Vescovi, concorda pienamente con quello dell'Episco dell'intiero Episcopato, dei Capitoli medesimi e dei fedeli, e rinnuova [sic] quindi a nome dello stesso Episcopato la domanda che tale privilegio sia mantenuto in vigore. – Non io certo oserei di oppormi alla conservazione di un così antico ed insigne privilegio, confermato, (ed reintegrato) co lle Bolle pontificie di circoscrizione, ed a favore del quale unanimemente si pronunziano i Revmi Vescovi ed i Capitoli della Prussia; privilegio, di cui l'Emo Cardinale Consalvi non dubitava di dichiarare nella sua Nota del
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2 Settembre 1817 all'Inviato dell'Hannover Sig. de Ompteda: "È pur troppo noto che nella Germania le elezioni dei Vescovi si facevano le elezioni liberamente dai Capitoli, i quali, avendo acquistato legittimamente un tal privilegio e possedendolo da sì lungo tempo, non si vede perché debbano esserne irragionevolmente spogliati". Non posso tuttavia in coscienza astenermi dal manifestare anche qui la preoccupazione subordinatamente sottoposta al giudizio della S. Sede nel mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso a proposito della analoga richiesta avanzata dal Governo bavarese. Come ivi, invero, mi permisi già di accennare, la formazione del Clero esige miglioramenti e riforme. Sullo stato dei Seminari ebbi l'onore di riferire ampiamente all'Emo Sig. Cardinale Bisleti nel mio Rapporto N. 14839 del 14 Novembre 1919; ma confesso che da quell'epoca in poi, in seguito alle mie ulteriori osservazioni ed esperienze, intorno a questo importa i miei timori sono piuttosto aumentati che diminuiti. Mi duole soprattutto – pur non volendo gettare un'ombra di sospetto sulla maggior parte degli ecclesiastici, i quali insegnano delle Facoltà teologiche della Germania, senza – di veder tuttavia almeno finora mantenuti in esse
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professori, senza dubbio animati soggettivamente dalle migliori intenzioni, ma la cui dottrina dà luogo pur troppo alle più serie obbiezioni. Mi sia permesso di ricordare ad esempio, il pro sacerdote Rademacher, professore nella Università di Bonn di cui inviai all'E. V. uno scritto intitolato "L'idea della unità nella teologia ed il parallelismo della grazia e della natura" (Der Einheitsgedanke in der Theologie und der Parallelismus von Gnade und Natur) col mio osse rispettoso Rapporto N. 21690 del 4 Settembre 1921, nel quale mi feci un dovere di segnalare gli errori che, a mio umile parere, erano in esso contenuti. Il medesimo professore ha pubblicato testé un libro intitolato dal titolo "Die Gott sehnsucht der Seele", il quale, sebbene ispirato dal desiderio di attirare anime alla religione massime fra le persone dotte, e scritto in forma accurata ed elegante, contiene tuttavia (come si riscontra non di rado nei modernisti) molte espressioni equivoche, le quali si prestano a false interpretazioni, ed altre che suppongono o sembrano contenere un errore. Parimenti nella Facoltà teologica di Brel Breslavia il sacerdote Giuseppe Wittig, professore di storia ecclesiastica, ha pubblicato prima nell'Hochland (vol. 18. 1920/21, pag. 257-282) un articolo intitola-
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to "Aedificab o ecclesiam. Eine Studie über die Anfänge der katholischen Kirche", e più recentemente ancora nella rivista Die Tat (Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur. Jahrgang XIV. 1922. Heft 1. – Diederichs, Leipzig – pag. 13-33) un secondo [vol] scritto dal titolo "Die Kirche als Auswirkung und Selbstverwirklichung der christlichen Seele", in cui il concetto della Chiesa proposto dall'Autore a mala pena si distingue da quello dei Protestanti, Ora la maggior parte degli ecclesiastici cresciuti, educati e vissuti nell'ambiente degli Istituti filosofico-teologici della Germania non possono, sebbene degni, zelanti e fedeli verso la Chiesa, aver piena coscienza delle deficienze, che specialmente nella parte speculativa o scolastica presenta la istruzione istruzione e formazione dei candidati al sacerdozio in Germania e quindi della necessità di opportune riforme a norma dei decreti della S. Sede ed (in particolare della recente Istruzione della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi). A ciò occorrono Vescovi, i quali, oltre a possedere tutte le altre qualità richieste dai sacri canoni, siano pienamente compresi della importanza di tali riforme e ne promuovano con ogni energia la completa esecuzione.
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Supposta la conferma del privilegio in discorso, l'Emo Bertram non vedrebbe difficoltà a che la S. Sede ripeta ai Capitoli cattedrali la esortazione di aver riguardo nella elezione dei Vescovi alla concordia ed ai pacifici rapporti fra la Chiesa e la Repubblica; vorrebbe invece, – allo scopo di salvaguardare nel miglior modo possibile la libertà della Chiesa e di evitare nocive ingerenze dello Stato, – che venga comunicato al Governo il nome del candidato dopo la elezione del Capitolo e prima della conferma Apostolica. – Dovrebbe inoltre, a mio subordinato avviso, essere in ogni caso imposto ai Capitoli il più stretto segreto, conformemente alle disposizioni del Modus procedendi trasmessomi dall'E. V. coll'ossequiato Dispaccio N. 158 del 16 Febbraio scorso.
Per ciò che riguarda la istruzione formazione dei candidati al sacerdozio e quindi la loro ammissione agli uffici ecclesiastici, il Sig. Ministro del Culto, in vista degli aumentati stipendi dei parroci, chiede venga fissato in una convenzione colla S. Sede che per l'avvenire non possano essere conferiti sino senza il consenso dello Stato, qualora si tratti di uno straniero o di un sacer ecclesiastico , i quali non abbiano conseguito il certificato di maturità
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maturità in una scuola superiore (Gimna germanica e compiuto un corso di almeno tre anni in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in uno dei simili Istituti teologici in Roma. Circa questo argomento le osservazioni dell'Emo Card. Bertram mi sembrano in generale degna di seria considerazione.
Il sullodato Eminentissimo in fine della sua Lettera esprime [un] esprime il parere che sia data al Governo prussiano una sollecita risposta. Ben comprendo la brama del Sig. do di veder regolat i e quanto prima così importanti questioni, e mi riuscirebbe gradit issimo di poter raccomandare pura alla S. Sede puramente e semplicemente un tale desiderio. È tuttavia il mio dovere di opporre altresì all'E. V. le conseguenze che ne deriverebbero. Ciò che, invero, mi ha maggiormente colpito nella risposta del Sig. Ministro del Culto, è stato il constatare come essa sia limitata unicamente a quei punti, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e delle canonicati, formazione del clero ed ammissi per l'ammissione agli uffici ecclesiastici). Circa le materie, invece, le quali, maggiormente interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel
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più volte menzionato Memorandum (per es., i punti VIII e IX concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari, ed il punto XII riguardante la questione scolastica), si ricerca invano qualsiasi accenno nella Nota del Dr. Boelitz. Ora è ovvio sembra evidente (e questa supposizione mi è stata confermata da un personaggio degno di fede, il quale ha avuto recentemente occasione di parlare al riguardo con il Consigliere del Ministero del Culto Sig. Schlüter) che, al dopoché la Prussia sarà riuscita con a mettere al sicuro i suoi interessi nei suaccennati argomenti, non solo non avrà più alcun mezzo per costringerla a dare soddisfacente risposta agli altri punti, ma potrà anche , senza correre troppo rischio, fare aperta opposizione od almeno resistenza passiva contro la conclusione di un Concordato per il Reich ed in modo speciale speciale contro la inclusione nel medesimo della questione scolastica; ed io in verità non vedo con quale arma si potrebbe spezzare tale resistenza, e ridurla alla ragione, , e non so se i partiti favorevoli al Concordato medesimo avrebbero la forza di vincerla ridurla alla ragione. – Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne resterebbe indirettamente minacciata. È infatti notevole come le domande del Governo Ministero prussiano coincidano
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nella maggior parte con quelle del Governo bavarese, già ben note alla S. Sede. Se ora dunque la Prussia ottenesse senz'altro quelle concessioni, come potrebbe poi indursi l'accoglimento di quelle richieste, non troverebbe poi la Baviera inammissibile che si domandi per eguali concessioni si esiga da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le Congregazioni religiose, ecc.? E non vi è fondato motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non non ha la maggioranza assoluta, rifiuterebbe allora di approvare il progetto di Concordato?
Se tali preoccupazioni appariranno fondate al superiore giudizio dell'E. V., parmi potrebbesi dare al Sig. Dr.  Becker la seguente risposta provvisoria: "La S. Sede ha esaminato colla più seria attenzione la pregiata Nota di Vostra Eccellenza in data del 28 Aprile [ein Wort unlesbar] le proposte ivi contenute, Prima tuttavia di prendere definitive decisioni al riguardo bramerebbe di conoscere le vedute dell'Eccellenza Vostra circa agli altri punti del Memorandum dell'Episcopato, prussiano, i quali non sono stati ancora presi in considerazione nella sullodata Nota. Che se alcuni di essi concernessero questioni, le quali a norma della Costituzione germanica fossero di esclusiva competenza del Reich, la Santa
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Sede gradirebbe di apprendere dal Governo medesimo in modo impegnativo quale attitudine esso intenda di prendere assumere circa l'[inclusione] delle questioni stesse in un Concordato col Reich.
"Vostra Eccellenza al principio della più volte menzionata Nota ha manifestato la sua soddisfazione per non esser pervenuta al Governo prussiano alcuna notizia, dalla quale debba dedursi che la S. Sede ritenga come non più vigenti le concessioni fatte già al Re. La S. Sede crede da sua parte di dover a tal proposito notare come da parte sua non ha neppure avuto luogo alcuna dichiarazione od atto, il quale [potesse] importare un riconoscimento della permanenza in vigore delle concessioni suddette. e come anzi alcuni giuristi ritengono che La conclusione pratica e molto importante per la Germania è quindi di concludere quan colla maggior possibile sollecitudine le nuove Convenzioni colla S. Sede, che eliminino ogni questione teorica e regolino con reciproca o sod accordo i rapporti fra i due Poteri per il bene non solo della parte cattolica della popolazione, ma altresì dell'intero popolo tedesco".
Dopo di ciò, chinato



1Ursprüngliches Datum "12 Maggio 1922", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. Mai 19221, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12253, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12253. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.