Betreff
Trattative per il Concordato bavarese
Fil Finalmente, dopo
le
ripetute e vive mie insistenze da me
fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Sig. Ministro-Presidente, come presso
il Sig. Matt, Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali
incaricati dell'affare, mi è giunta stamane
la mattina del 2 corrente una lettera datata
da Gotteszell
(ove i
del sullodato Sig. Ministro del Culto
,
datata
da Gotteszell (ove egli si trovava
si trova attualmente in breve
congedo estivo),
il
il
in data del 26 Agosto 1920
scorso 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho
l'onore di qui accludere qui copia
all'E. V. R. (Allegato I).
Con essa il Sig. Matt mi comunica
significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti
punti da me comunicati già al Governo bavarese in data del
fin dal 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. Rapportio
Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del 5
Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla
discussione del Consiglio dei Ministri, ritenendo egli
che sia opportuno
avendo egli ritenuto
ritenendo egli
opportuno di chiarire prima ile varie punti questioni e di eliminare le
più gravi difficoltà in guisa
maniera da non153v
urtare sin dal
principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che,
come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quanto
si trova
come tale obbligata a vincolata dalla Costituzione e
dalla legislazione dell'Impero,
stesso
e, deve quindi rimanere nei limiti fissati da queste,
doven
è
ed evitare quindi
da
evitar
sie
quindi qualsiasi formula
tutto ciò,
che
importi
importasse
modificazioni o
d aggiunte
complementi
od espressione non compatibile colle medesime.
non [ein Wort unlesbar] delle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
comprendere soltanto
unicamente
tali argomenti
materie di tal natura e regolarle in tal
guisa,
in [sic] forma e misura tali, da evitare il più possibile
ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti, ma d
ia
e da renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si
può sperare di che essa
la Convenzione in discorso
essa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure
raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella
Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a
quella della Costituzione medesima. Finché, invero
infatti, la Costituzione e la legislazione del Reich rimangano
rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi
indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo
Concordato. Qualora invece i nemici della Chiesa
gli avversari riuscissero ad ad ottenere una maggioranza, vi
sarebbe allora il pericolo che questa
essa voglia liberarsi totalmente
altresì da un Concordato, il quale contenga anche la
154r
[ein Wort unlesbar] questi punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andar
andrebbero
perdutie non solo quei punti
le disposizioni del Concordato, allei quali avrebbe potuto rinunziarsi senza preoccupaz danno, ma al tempo stesso
anche quellegli
altrei (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero
rimastei
pro nel possesso indisturbato della Chiesa Ca cattolica, dei suoi istituti e
dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni, ed
astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri dello Stato, il
Sig. Ministro ha consegnato
redatto
in un apposito Promemoria le sue osservazioni intorno ai succitati
punti del 4 Febbraio 1920, delle quali acclude
mi ha inviato la prima parte,
(relativa ai primi cinque punti),
quella cioè
relativa
cioè
ai primi cinque
,
dei medesimi punti,
promettendo di rimettermi il resto, non appena sarà ritornato a
Monaco dal suo
breve
congedo.
estivo.
quanto prima. V. E. troverà copia del menzionato
pPromemoria summenzionato nell'Allegato
II.
Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così
concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici
ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei
limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte
di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale il se la corrispondente disposizione
seconda parte del capoverso 3 dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione154v
del
Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo
interessa notevolmente allo
lo Stato bavarese ha un rilevante interesse
in
a
ciò
ha notevole interesse a che non siano nominate ai più importanti
uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili,
persone, dalle quali
da cui
possa[ter] temersi
qualche pregiudizio degli interessi
agli interessi dello Stato stesso,
medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto
politicamente non senza eccezione
non incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsi
esaminarsi se a tale riguardo
tale scopo
fine
siano da prevedersi
possano
prendersi
prevedersi
provvedersi con determinate
determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione
previa
al Governo della perso
dei nomi dei candidati f per eventuali obbiezioni da parte di
questo.
esso.
, ecc.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbe
forse
farsi
non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella
contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla
Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è già sopra
accennato) che il Governo consenta da sua parte
sua
sua ad fare accordare in
corrispettivo alla Chiesa altri considerevoli vantaggi non compresintenuti nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse
una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso
Governo, senza averne una corrispondente
proporzionata utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor
Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
155r
di diritto canonico
Codex iuris canonici, cui si allude colla frase "nei limiti delle
prescrizioni del diritto canonico",
(can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici
dall'uso del giuspatronato privato (can. 1448, 1453 paragrafo 1 e
1456), contrariamente al diritto
mentre finora vigente in Germania ed
in Baviera, il
sono
erano ammessi ad esercitarlo anche non cattolici, purché
quale ammetteva
ad esso
i
coloro che
appartenentissero ad una confessione cristiana.
,
sebbene non cattolic
ai. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in
disc questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover
dover rilevare che da quella privazione dei diritti
finora
sino ad ora
riconosciuti potrebbero scaturire conseguenze
ririchiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivarne,e
dalla privazione di quel diritto, per esempio il rifiuto
dellei prestazioni da parte dei patroni, che
i quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed
aggiunge che simili contese dovrebbero, essere
nel caso presentandosene il caso, essere portate come cause
civili dinanzi ai tribunali.
come cause civili.
156r
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra
di loro connessi, i punti 2II, 3III, 4IV (parte seconda) e 5V. Essi sono del seguente tenore:
"II." Per la nomina dei professori delle
Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano.
Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo
studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università
di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura
dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal
Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi
dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione (nelle
scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede
i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i
maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a
proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno
rimossi dal loro ufficio".156v
Il promemoria comincia col notare
che il Concordato del 1817 non contiene
conteneva disposizioni relativamente
a
sulle materie contemplate nei punti surriferiti.
Tuttavia lo Stato sinora fu
è stato solito per libera sua
iniziativa
di <per> propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano,
in occasione della nomina
provvista
adegli uffici in questione, se avesse eventualmente delle
obbiezioni contro i relativi
rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in dis<corso>cussione,
medesimi dovrebbe introdursi
in Baviera, per via legislativa,
come legge in Baviera nel primo
in un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche
d
nelle Università) il diritto di consenso, e negli altri
due (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione)
nelle scuole medie) il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali
richieste (continua il Sig. Ministro) verrebbero a toccare il
diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero diritto,
di
libera
provvista
, in tutto il resto libera,
appartenente allo Stato, di libera provvista, in tutto il
resto libera,
circa
[per]
delle cattedre dnelle Università, dnei Licei e nelle scuole superiori, e qu per
conseguenza il diritto bavarese amministrativo bavarese;,
che anzi
e potrebbero avere
altresì
delle ripercussioni anche nel diritto bilancio dello Stato. Si tratta quindi
di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione
che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in discorso
questione abbia causato157r
pregiudizi alla Chiesa cattolica pregiudizi, i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed
aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto,
anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei
circoli universitari ed in larghi circoli
e politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
non mancherebbero particolarmente di far risaltare la
incompatibilità della concessione alle a<A>utorità
ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In
particolare il Sig. Ministro osserva:
1a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori di
teologia nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg deve
è da
ricordaresi la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui si
vien data
assicura
si assicura che in occasione di dette nomine d
ovràeve
dovrà richiedersi, oltre il parere della Facoltà teologica e del
Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano circa
per ciò che si riferisce alla dottrina ed
alla condotta morale157v
del candidato. L'osservanza di
questa prescrizione
disposizione ha d'allora in poi fatto sì
che
avuto per effetto che d'allora in poi
venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università professori
ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori abbino
dato hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche,
lo Stato vi ha [cercato] portato, in quanto poteva, di portarvi
rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di <sicura> dottrina cattolica nelle
Università di Monaco e Frisinga,
di Würzburg,
siano
valgono <servono> attualmente di regola norma la decisione del
Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli
anni 1882-1886. Finché ivi rimarrà nel
Landtag una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gl'interessi di questa a
tale riguardo sem appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora un
un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa
potrebbe sempre, malgrado il Concordato, mandare a vuoto
render vana anche una relativa disposizione concordataria,
negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei
vale la già citata decisione ministeriale158r
del 28 Marzo
1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono iIstituti non diocesani, ma dello Stato, e da
questo
per la istruzione generale, mantenuti totalmente od in parte
dall coi fondi prestati
daello Stato medesimo. I professori
sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in
discorso siano stati mai
in alcun tempo riconosciuti o destinati come istituti
destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non ha
trova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che
storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb"
(ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 art. V "horum seminariorum
ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei
siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e
sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioni
osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre
nel158v
debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono
mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono
gravi difficoltà si oppongono
contro la concessione alla Chiesa cattolica di così ampli
larghi poteri, quali sono quelli richiesti nel
punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate
(chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"),
se si tratta di Istituti non governativi
se si tratta di Istituti non
dello
governativi, la
loro
scelta dei
dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della
missio canonica, appartiene, se si tratti di Istituti
non
governativi,
dello Stato, ma di altre enti
(Comuni, fondazioni, Cong Ordini o Congregazioni religiose,
ecc.) o di
persone private,
ecc.) – se si tratta di Istituti non
governativi,
spetta a coloro, cui gl'Istituti medesimi
stessi appartengono (Comuni, fondazioni, Ordini o
Congregazioni religiose, persone private, ecc.) od ai loro rappresentanti. Lo
Stato esercita il
un controllo circa
sulla idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il
Vescovo diocesano viene richiesto, se abbia alcunché da ridire
eccezioni da opporre al riguardo.
Se si tratta invece di
Istituti dello Stato, la erezione
fondazione
creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la
fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.159r
La La scelta fra i concorrenti a detti posti – in ogni caso,
previa intesa col Vescovo diocesano –
appo spetta – in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano
– al Governo, il quale, sebbene possa in principio
massima
[diritto]
per sé eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente
di fatto
tiene presente
naturalmente [ein Wort unlesbar]
di regola
di regola ha riguardo nella sua decisione al g diverso
grado di tale idoneità ed alla ai meriti dei concorrenti. I maestri di
religione negli Istituti in discorso sono essi pure funzionari
dello Stato; la loro nomina deve quindi esser [ein Wort unlesbar] essa pure esser
riservata allo Stato, il che non esclu impedisce naturalmente la menzionata previa intesa col Vescovo,
rispondente alla natura stessa della cosa. In t Mediante tale prassi gli
interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun
pregiudizio.
Se fosse venisse concesso
accordato alla Chiesa cattolica il prop richiesto diritto di
proposta per i maestri di religione negli Istituti
superiori
dello Stato, dovrebbe
esso
concedersi egualmente alle altre società religiose pubbli riconosciute come
pubbliche corporazioni. – Ma contro tale
concessione159v
esistono difficoltà di massima a causa del
carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la
La gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al
quinto punto. Si può tuttavia notare che il
nel
il
il diritto già
sinora vigente in Baviera ammette
esiste
permette già in simili casi l'intervenzione
to dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti
acquisiti nel servizio pubblico
dal professore secondo le norme riguardanti
i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei
iura quaesita dovrebbe rimanere anche qualora
anzi
intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere questo
il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Non può, ciò nondimeno,
trala
aggiunge non poter om
Il Ministro, Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo
tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella
pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag vio
att violenti attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il
quale ne potrebbe derivare
verrebbe alla riuscita delle
trattative per il
c
Concordato
arie, potrebbe esser più grave del vantaggio per la Chiesa
che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo
nel Concordato160r
una tale
simile disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale
miglioramento in confronto allo stato attuale.
Fin qui il Signor Matt. La sua
esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognano
richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del
Culto afferma
asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817
non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in
discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle f
Facoltà teologiche nelle Università né dei
Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del
20 Ottobre 1850), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del
Concordato stesso,
medesimo, di mett fornire cioè alla Chiesa i fondi
necessar per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione dei
chierici, come conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso
Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919. La S. Sede ha
quindi, anche in base al Concordato,
pieno diritto di avere reclamare sopra
in un argomento così importante le necessarie garanzie.
2°) Che
La domanda che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche
si richieda il previo consenso del Vescovo diocesano, non è
160v
nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese
nel succitato Memorandum.
3°)
2°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato
"per la istruzione generale", giacché, sebbene
quantunque anche studenti laici e
studentesse laici
possano frequentarne i corsi,
ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, senza alcun dubbio
massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati
principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31
degli
dei relativi Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la
dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno
larga influenza.
4°)
3°)
Non si comprende come anche il
Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai
più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro,
che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizione
il punto
relativao all'
a
allontanamento
rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a
proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa
sollevare una [con] violentae
agitazionei
, come prevede con certezza il Sig. Matt. Invero. Tuttavia afferma non sarà inutile ricordare come una simile
disposizione si trova non soltanto161r
negli Statuti delle
Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di
Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
5°)
4°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce
che per il passato tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettere
ammettendo, infatti, volentieri
che i professori delle Facoltà teologiche nelle Università e
dei Licei siano
sono
siano generalmente degni ecclesiastici degni e di sana
dottrina, è certo tuttavia innegabile
che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, riguardo
alle
nelle quali riesce al Vescovo
inoltre [ein Wort unlesbar] di rado non di rado riesce al
Vescovo assai difficile, per non dire
od impossibile, di allontanare
dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, ad esempi
a casi di p un passato pur abbastanza a noi prossimo,
quale fu il caso
quello dello Schnitzer, che tante lotte difficoltà
provocò
cagionò
procurò alla S. Sede ed a questa Nunziatura negli anni
1908-1918, basti
basterà ricordare che
come anche attualmente161v
continuano ad
insegnanore
, per esempio,
il Merkle e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc.,
l'Happel a Passau, – professori certo non del tutto
incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
S. Sede al riguardo.
6°)
5°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più
necessaria al presente impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici.
Se
Mentre infatti sotto l'antico regime
con un Monarca cattolico poteva
costituireva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi
col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri
del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa sarebbe p accaduto, se, ad esempio, sotto il
Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di
teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi non
scritta
, consacrata nella decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, si
suole
si
richiedere in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è
detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi ed a rinunziare quindi
alla progettata nomina, se tale
quel parere è contrario;
è
si ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non non il
de consensu Epi-
162r
scopi. In tal guisa il Ministro
l'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di
teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare
ha un rimedio, quello cioè può rimediare vietando ai chierici di
frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia
motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte
debbono
, come mininum,
essere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che
non
non possa
essere
venir
nominato professore nei detti Istituti alcun ecclesiastico, contro
il quale il Vescovo dia parere contrario per ragioni di dottrina o di
mor
condotta morale; b) che se anche in seguito un professore
della fa
di una Facoltà teologica o di un Liceo
si mostri
inadatto
per i motivi suddetti
, debba essere d
inadatto a continuare l'insegnamento, debba essere rimosso dalla
Facoltà teologica o dal Liceo. Pur troppo è impossibile impedire, come dimostrò il caso
Schnitzer, che egli
non
sia trasferito ad altra Facoltà.
6.) Siccome, tuttavia,
malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà
esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici
ed ispirato dalle migliori intenzioni
, non mancano di serio fondamento, occorrerà, di trovare a mio umile parere, di
escogitare, d'accordo col Governo, fo come ebbi ebbi già ad osservare
subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto N. 17406 del 19 Luglio scorso,
formule caute e ponderate, le quali,
che, pur salvando la sostanza della cosa, non sollevino troppo vive
polemiche ed opposi
agitazioni, le quali potrebbero,
rischierebbero, soprattutto nel Landtag, far
farebbero probabilmente
di far naufragare l'intiero Concordato. Così, ad esempio, per ciò
che riguarda le Facoltà teologiche, sembrami che potrebbe forse proporsi la seguente
redazione:
"La nomina di un Professore e l'ammissione di un privato docente in una Facoltà teologica
no verrà sarà effettuata dallo Stato, se non dopoché il Vescovo diocesano avrà dato
l'approvazione canonica.
Tale
po
potrebbe essere
ad esempio
forse, per ciò che concerne i professori di teologia la seguente redazione: "La nomina di
un professore (o l'ammissione di un privato docente) non avrà luogo da parte dello
Stato, se non dopoché il competente Vescovo diocesano avrà impartito al relativo
candidato l'approvazione canonica. Se ad un
pr
insegnante
professore di teologia è tolta in base ad un processo canonico in via penale od
amministrativa la facoltà d'insegnare la teologia, egli dovrà essere rimosso dalla
Facoltà teologica". Nella prima parte di questa redazione è evitata la parola "consenso"
(Zu
163r
A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale
che
la quale
costituisce
rappresenta
, a mio subordinato avviso, il minimum delle richieste
della S. Sede ed [sic] può sperarsi
ho speranza, anche dopo una lunga discussione
un colloquio
avutao stamane col
Sig. Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La
nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università
o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte
dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo
diocesano la canonica approvazione.
Se ad uno
alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la
concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento
canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il
programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle
Università e nei Licei163v
debbono essere ordinati in
modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo
stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in oppo in maniera
opportuna.
Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi
dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a
giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la
nomina dei professori
degli ins
è evitata la parola "consenso"
(Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei
professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come
pure
e si rinunzia alla
alla innovazione implicante la
proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i
professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce
tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3:
"Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una
condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal
guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione, il che. Ciò equivale
in sostanza al diritto di consenso.164r
Il secondo capoverso
relativo all'allontanamento
concernente la rimozione
dei professori è correlativo al
precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così
la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur
troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel
Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che egli
l'insegnante medesimo possa essere trasferito ad altra
Università Facoltà.
e che conservi i diritti acquisiti (ad esempio riguardo allo
stipendio) in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello Stato.
– Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori è
verrebbe lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a
vivi attacchi), provvede la clausola: "in base ad un
procedimento canonico in via penale od amministrativa"; vale a
dire
, secondo i casi, med
ciò importa che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i
casi, od
mediante
in seguito ad un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e
seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus
procedendi modus, sebbene il Vescovo non possa emanare il relativo decreto
non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e
salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192
§ 3).165r
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il
programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati
al sacerdozio, e co riconosce, pur in termini necessariamente ponderati,
moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il
capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e
fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal
Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università
di Monaco e di Würzburg vi devono debbono essere almeno un professore di filosofia ed
uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia
l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come
sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato
opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di
filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della
teologia".165r
Da quanto
quanto sono venuto rispettosamente esponendo,
circa i suindicati punti apparisce g
già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la
conclusione del Concordato bavarese, tanto più che con ogni
probabilità
tali saranno pur quelle concernenti
non [ein Wort unlesbar] esse non faranno difetto neppure per
gli altri punti,
argomenti
punti massime per
in ciò che si riferisce alla questione della scuola, d
soprattutto dati i principi già
fissati
stabiliti
al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati
nella recente Conferenza di
tenutasi a
di Berlino sulla
d
nel (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo, i
In attesa pertanto delle venerate istruzioni,
che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione
delle trattative, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12374. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.