Dokument-Nr. 12374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1920

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative per il Concordato bavarese
Fil Finalmente, dopo le ripetute e vive mie insistenze da me fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Sig. Ministro-Presidente, come presso il Sig. Matt, Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta stamane la mattina del 2 corrente una lettera datata da Gotteszell (ove i del sullodato Sig. Ministro del Culto , datata da Gotteszell (ove egli si trovava si trova attualmente in breve congedo estivo), il il in data del 26 Agosto 1920 scorso 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho l'onore di qui accludere qui copia all'E. V. R. (Allegato I).
Con essa il Sig. Matt mi comunica significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati già al Governo bavarese in data del fin dal 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. Rapportio Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del 5 Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri, ritenendo egli che sia opportuno avendo egli ritenuto ritenendo egli opportuno di chiarire prima ile varie punti questioni e di eliminare le più gravi difficoltà in guisa maniera da non
153v
urtare sin dal principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che, come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quanto si trova come tale obbligata a vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione dell'Impero, stesso e, deve quindi rimanere nei limiti fissati da queste, doven è ed evitare quindi da evitar sie quindi qualsiasi formula tutto ciò, che importi importasse modificazioni o d aggiunte complementi od espressione non compatibile colle medesime. non [ein Wort unlesbar] delle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre comprendere soltanto unicamente tali argomenti materie di tal natura e regolarle in tal guisa, in [sic] forma e misura tali, da evitare il più possibile ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti, ma d ia e da renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si può sperare di che essa la Convenzione in discorso essa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero infatti, la Costituzione e la legislazione del Reich rimangano rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo Concordato. Qualora invece i nemici della Chiesa gli avversari riuscissero ad ad ottenere una maggioranza, vi sarebbe allora il pericolo che questa essa voglia liberarsi totalmente altresì da un Concordato, il quale contenga anche la
154r
[ein Wort unlesbar] questi punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andar andrebbero perdutie non solo quei punti le disposizioni del Concordato, allei quali avrebbe potuto rinunziarsi senza preoccupaz danno, ma al tempo stesso anche quellegli altrei (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero rimastei pro nel possesso indisturbato della Chiesa Ca cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato redatto in un apposito Promemoria le sue osservazioni intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali acclude mi ha inviato la prima parte, (relativa ai primi cinque punti), quella cioè relativa cioè ai primi cinque , dei medesimi punti, promettendo di rimettermi il resto, non appena sarà ritornato a Monaco dal suo breve congedo. estivo. quanto prima. V. E. troverà copia del menzionato pPromemoria summenzionato nell'Allegato II.
Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale il se la corrispondente disposizione seconda parte del capoverso 3 dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione
154v
del Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo interessa notevolmente allo lo Stato bavarese ha un rilevante interesse in a ciò ha notevole interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili, persone, dalle quali da cui possa[ter] temersi qualche pregiudizio degli interessi agli interessi dello Stato stesso, medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente non senza eccezione non incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsi esaminarsi se a tale riguardo tale scopo fine siano da prevedersi possano prendersi prevedersi provvedersi con determinate determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione previa al Governo della perso dei nomi dei candidati f per eventuali obbiezioni da parte di questo. esso. , ecc.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbe forse farsi non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è già sopra accennato) che il Governo consenta da sua parte sua sua ad fare accordare in corrispettivo alla Chiesa altri considerevoli vantaggi non compresintenuti nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso Governo, senza averne una corrispondente proporzionata utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
155r
di diritto canonico Codex iuris canonici, cui si allude colla frase "nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico", (can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato privato (can. 1448, 1453 paragrafo 1 e 1456), contrariamente al diritto mentre finora vigente in Germania ed in Baviera, il sono erano ammessi ad esercitarlo anche non cattolici, purché quale ammetteva ad esso i coloro che appartenentissero ad una confessione cristiana. , sebbene non cattolic ai. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in disc questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover dover rilevare che da quella privazione dei diritti finora sino ad ora riconosciuti potrebbero scaturire conseguenze ririchiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivarne,e dalla privazione di quel diritto, per esempio il rifiuto dellei prestazioni da parte dei patroni, che i quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed aggiunge che simili contese dovrebbero, essere nel caso presentandosene il caso, essere portate come cause civili dinanzi ai tribunali. come cause civili.
156r
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti 2II, 3III, 4IV (parte seconda) e 5V. Essi sono del seguente tenore:
"II." Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
156v
Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non contiene conteneva disposizioni relativamente a sulle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora fu è stato solito per libera sua iniziativa di <per> propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della nomina provvista adegli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i relativi rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in dis<corso>cussione, medesimi dovrebbe introdursi in Baviera, per via legislativa, come legge in Baviera nel primo in un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche d nelle Università) il diritto di consenso, e negli altri due (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione) nelle scuole medie) il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Sig. Ministro) verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero diritto, di libera provvista , in tutto il resto libera, appartenente allo Stato, di libera provvista, in tutto il resto libera, circa [per] delle cattedre dnelle Università, dnei Licei e nelle scuole superiori, e qu per conseguenza il diritto bavarese amministrativo bavarese;, che anzi e potrebbero avere altresì delle ripercussioni anche nel diritto bilancio dello Stato. Si tratta quindi di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in discorso questione abbia causato
157r
pregiudizi alla Chiesa cattolica pregiudizi, i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto, anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei circoli universitari ed in larghi circoli e politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici non mancherebbero particolarmente di far risaltare la incompatibilità della concessione alle a<A>utorità ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In particolare il Sig. Ministro osserva:
1a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori di teologia nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg deve è da ricordaresi la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui si vien data assicura si assicura che in occasione di dette nomine d ovràeve dovrà richiedersi, oltre il parere della Facoltà teologica e del Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano circa per ciò che si riferisce alla dottrina ed alla condotta morale
157v
del candidato. L'osservanza di questa prescrizione disposizione ha d'allora in poi fatto sì che avuto per effetto che d'allora in poi venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università professori ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori abbino dato hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche, lo Stato vi ha [cercato] portato, in quanto poteva, di portarvi rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di <sicura> dottrina cattolica nelle Università di Monaco e Frisinga, di Würzburg, siano valgono <servono> attualmente di regola norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni 1882-1886. Finché ivi rimarrà nel Landtag una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gl'interessi di questa a tale riguardo sem appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora un un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre, malgrado il Concordato, mandare a vuoto render vana anche una relativa disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la già citata decisione ministeriale
158r
del 28 Marzo 1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono iIstituti non diocesani, ma dello Stato, e da questo per la istruzione generale, mantenuti totalmente od in parte dall coi fondi prestati daello Stato medesimo. I professori sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in discorso siano stati mai in alcun tempo riconosciuti o destinati come istituti destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non ha trova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 art. V "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioni osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel
158v
debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà si oppongono contro la concessione alla Chiesa cattolica di così ampli larghi poteri, quali sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate (chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), se si tratta di Istituti non governativi se si tratta di Istituti non dello governativi, la loro scelta dei dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica, appartiene, se si tratti di Istituti non governativi, dello Stato, ma di altre enti (Comuni, fondazioni, Cong Ordini o Congregazioni religiose, ecc.) o di persone private, ecc.)se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti medesimi stessi appartengono (Comuni, fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.) od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita il un controllo circa sulla idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto, se abbia alcunché da ridire eccezioni da opporre al riguardo.
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la erezione fondazione creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.
159r
La La scelta fra i concorrenti a detti posti – in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – appo spetta – in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – al Governo, il quale, sebbene possa in principio massima [diritto] per sé eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente di fatto tiene presente naturalmente [ein Wort unlesbar] di regola di regola ha riguardo nella sua decisione al g diverso grado di tale idoneità ed alla ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono essi pure funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi esser [ein Wort unlesbar] essa pure esser riservata allo Stato, il che non esclu impedisce naturalmente la menzionata previa intesa col Vescovo, rispondente alla natura stessa della cosa. In t Mediante tale prassi gli interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun pregiudizio.
Se fosse venisse concesso accordato alla Chiesa cattolica il prop richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti superiori dello Stato, dovrebbe esso concedersi egualmente alle altre società religiose pubbli riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione
159v
esistono difficoltà di massima a causa del carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la La gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto. Si può tuttavia notare che il nel il il diritto già sinora vigente in Baviera ammette esiste permette già in simili casi l'intervenzione to dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti nel servizio pubblico dal professore secondo le norme riguardanti i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere anche qualora anzi intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere questo il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Non può, ciò nondimeno, trala aggiunge non poter om Il Ministro, Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag vio att violenti attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il quale ne potrebbe derivare verrebbe alla riuscita delle trattative per il c Concordato arie, potrebbe esser più grave del vantaggio per la Chiesa che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo nel Concordato
160r
una tale simile disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale miglioramento in confronto allo stato attuale.
Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognano richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto afferma asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle f Facoltà teologiche nelle Università né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato stesso, medesimo, di mett fornire cioè alla Chiesa i fondi necessar per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione dei chierici, come conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919. La S. Sede ha quindi, anche in base al Concordato, pieno diritto di avere reclamare sopra in un argomento così importante le necessarie garanzie.
2°) Che La domanda che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche si richieda il previo consenso del Vescovo diocesano, non è
160v
nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese nel succitato Memorandum.
3°) 2°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, sebbene quantunque anche studenti laici e studentesse laici possano frequentarne i corsi, ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, senza alcun dubbio massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 degli dei relativi Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
4°) 3°) Non si comprende come anche il Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizione il punto relativao all' a allontanamento rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare una [con] violentae agitazionei , come prevede con certezza il Sig. Matt. Invero. Tuttavia afferma non sarà inutile ricordare come una simile disposizione si trova non soltanto
161r
negli Statuti delle Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
5°) 4°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce che per il passato tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettere ammettendo, infatti, volentieri che i professori delle Facoltà teologiche nelle Università e dei Licei siano sono siano generalmente degni ecclesiastici degni e di sana dottrina, è certo tuttavia innegabile che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, riguardo alle nelle quali riesce al Vescovo inoltre [ein Wort unlesbar] di rado non di rado riesce al Vescovo assai difficile, per non dire od impossibile, di allontanare dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, ad esempi a casi di p un passato pur abbastanza a noi prossimo, quale fu il caso quello dello Schnitzer, che tante lotte difficoltà provocò cagionò procurò alla S. Sede ed a questa Nunziatura negli anni 1908-1918, basti basterà ricordare che come anche attualmente
161v
continuano ad insegnanore , per esempio, il Merkle e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc., l'Happel a Passau, – professori certo non del tutto incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della S. Sede al riguardo.
6°) 5°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più necessaria al presente impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Se Mentre infatti sotto l'antico regime con un Monarca cattolico poteva costituireva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa sarebbe p accaduto, se, ad esempio, sotto il Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi non scritta , consacrata nella decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, si suole si richiedere in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi ed a rinunziare quindi alla progettata nomina, se tale quel parere è contrario; è si ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non non il de consensu Epi-
162r
scopi. In tal guisa il Ministro l'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare ha un rimedio, quello cioè può rimediare vietando ai chierici di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte debbono , come mininum, essere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che non non possa essere venir nominato professore nei detti Istituti alcun ecclesiastico, contro il quale il Vescovo dia parere contrario per ragioni di dottrina o di mor condotta morale; b) che se anche in seguito un professore della fa di una Facoltà teologica o di un Liceo si mostri inadatto per i motivi suddetti , debba essere d inadatto a continuare l'insegnamento, debba essere rimosso dalla Facoltà teologica o dal Liceo. Pur troppo è impossibile impedire, come dimostrò il caso Schnitzer, che egli non sia trasferito ad altra Facoltà.
6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici ed ispirato dalle migliori intenzioni , non mancano di serio fondamento, occorrerà, di trovare a mio umile parere, di escogitare, d'accordo col Governo, fo come ebbi ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto N. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, le quali, che, pur salvando la sostanza della cosa, non sollevino troppo vive polemiche ed opposi agitazioni, le quali potrebbero, rischierebbero, soprattutto nel Landtag, far farebbero probabilmente di far naufragare l'intiero Concordato. Così, ad esempio, per ciò che riguarda le Facoltà teologiche, sembrami che potrebbe forse proporsi la seguente redazione: "La nomina di un Professore e l'ammissione di un privato docente in una Facoltà teologica no verrà sarà effettuata dallo Stato, se non dopoché il Vescovo diocesano avrà dato l'approvazione canonica. Tale po potrebbe essere ad esempio forse, per ciò che concerne i professori di teologia la seguente redazione: "La nomina di un professore (o l'ammissione di un privato docente) non avrà luogo da parte dello Stato, se non dopoché il competente Vescovo diocesano avrà impartito al relativo candidato l'approvazione canonica. Se ad un pr insegnante professore di teologia è tolta in base ad un processo canonico in via penale od amministrativa la facoltà d'insegnare la teologia, egli dovrà essere rimosso dalla Facoltà teologica". Nella prima parte di questa redazione è evitata la parola "consenso" (Zu
163r
A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale che la quale costituisce rappresenta , a mio subordinato avviso, il minimum delle richieste della S. Sede ed [sic] può sperarsi ho speranza, anche dopo una lunga discussione un colloquio avutao stamane col Sig. Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad uno alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
163v
debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in oppo in maniera opportuna.
Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la nomina dei professori degli ins è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come pure e si rinunzia alla alla innovazione implicante la proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3: "Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione, il che. Ciò equivale in sostanza al diritto di consenso.
164r
Il secondo capoverso relativo all'allontanamento concernente la rimozione dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che egli l'insegnante medesimo possa essere trasferito ad altra Università Facoltà. e che conservi i diritti acquisiti (ad esempio riguardo allo stipendio) in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello Stato. – Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori è verrebbe lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a vivi attacchi), provvede la clausola: "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa"; vale a dire , secondo i casi, med ciò importa che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i casi, od mediante in seguito ad un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il Vescovo non possa emanare il relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192 § 3).
165r
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e co riconosce, pur in termini necessariamente ponderati, moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg vi devono debbono essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia".
165r
Da quanto quanto sono venuto rispettosamente esponendo, circa i suindicati punti apparisce g già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che con ogni probabilità tali saranno pur quelle concernenti non [ein Wort unlesbar] esse non faranno difetto neppure per gli altri punti, argomenti punti massime per in ciò che si riferisce alla questione della scuola, d soprattutto dati i principi già fissati stabiliti al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella recente Conferenza di tenutasi a di Berlino sulla d nel (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo, i In attesa pertanto delle venerate istruzioni, che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione delle trattative, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12374. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.