Dokument-Nr. 13676
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 25. Januar 1924

Regest
Pacelli bestätigt den Erhalt der Bitte des Warschauer Nuntius Lauri gebeten, den Pfarrer von Schmilau Linus Freyer, der aufgrund seiner Staatsangehörigkeit aus der Erzdiözese Gnesen-Posen ausgewiesen wurde, dem Apostolischen Administrator von Tütz Weimann zu empfehlen. Dieser hatte sich bereit erklärt, Freyer ein vakantes Benefizium in Behle zu besorgen. Inzwischen hatte Freyer aber Pacelli um Einschaltung beim preußischen Kultusminister Boelitz gebeten, der über das entsprechende Patronatsrecht der Pfarrei Behle verfüge. Da aber Preußen die staatlichen Patronatsrechte nach dem Ende der Monarchie nicht bestätigt worden waren, möchte Pacelli den Minister nicht offiziell aufsuchen. Bei einer privaten Unterredung mit dem Ministerialrat im preußischen Kultusministerium Schlüter erfuhr der Nuntius schließlich, dass das Ministerium Freyer für die von besseren Kandidaten angestrebte Pfarrei Behle nicht präsentieren würde. Würden außerdem ausgewiesene Priester leicht ein deutsches Benefizium erhalten, hätte die polnische Regierung ein gutes Argument, um mit den Ausweisungen fortzufahren. Infolge dieser Situation hatte sich Freyer an den Heiligen Stuhl gewandt. Nach Pacellis Ansicht könnte die Römische Kurie für eine angemessene Entschädigung Freyers vonseiten des Posener Ordinariats oder der polnischen Behörden sorgen. Als problematisch betrachtet Pacelli aber die vom deutschen – anders als vom bayerischen – Episkopat mit dem Heiligen Stuhl nicht geklärte Frage der Patronatsrechte. Diese wurde ausschließlich bei der Fuldaer Bischofskonferenz im August 1920 erörtert und im Sinne des Artikel 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung entschieden. Den Bischöfen zufolge seien auf einem landesherrlichen Hoheitsrecht beruhende Patronate weggefallen, auf besonderen Rechtstiteln beruhende Patronate dagegen bestehen geblieben. Anlässlich der Unterredungen mit dem preußischen Kultusminister Boelitz über die Konkordatsverhandlungen mit Preußen behauptete dieser Pacelli gegenüber, die Weimarer Reichsverfassung habe nichts an dem durch die staatlichen Patronate gesicherten Präsentationsrecht geändert; ansonsten müsse er prüfen, inwieweit ein Verzicht des Staates auf das genannte Privileg seine entsprechende Verpflichtungen in Frage stellen würde. Anhand dieser Aussage empfiehlt Pacelli dem Heiligen Stuhl äußerste Zurückhaltung, um die Konkordatsverhandlungen nicht zu kompromittieren.
Betreff
Sull'Esposto del Sac. Lino Freyer
Eminenza Reverendissima,
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è stamane pervenuto il venerato Dispaccio N. 26246 del 21 corrente.
Con Foglio N. 6122 in data del 29 Ottobre s. a. Mons.  Nunzio Apostolico di Varsavia mi partecipava essere stato il Sacerdote tedesco Lino Freyer , parroco di Smilowo nell'Archidiocesi di Posnania, per ragioni di nazionalità costretto a lasciare la sua parrocchia, e mi interessava al tempo stesso a raccomandarlo all'Amministratore Apostolica di Tütz, Revmo Mons.  Weimann , affinché questi inducesse il patrono a presentarlo ad un beneficio vacante in Behle, cui il detto sacerdote aveva concorso.
Senza indugio compii l'incarico affidatomi dal sullodato Mons. Nunzio con lettera diretta il 2 Novembre al menzionato Mons.  Weimann, il quale il 1° Dicembre mi significò che "qualora il Sac.  Freyer non venisse presentato
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per la parrocchia di Behle, gli avrebbe conferito un altro beneficio, non appena fosse stato vacante".
Intanto il Freyer si rivolse a me direttamente in data del 17 Dicembre, chiedendomi di intervenire presso il Sig.  Ministro del Culto in Berlino (che così appresi essere nel caso attuale il patrono), affinché lo presentasse alla parrocchia di Behle. Risposi comunicandogli quanto mi aveva scritto Mons.  Weimann, ma egli insisté nuovamente con altra lettera in data del 23 dello stesso mese.
Poiché, come è noto, nel caso di mutazione nella forma di governo, i diritti di patronato o di presentazione non passano, secondo la dottrina canonica, ai nuovi reggitori senza una concessione o conferma del precedente indulto da parte della S. Sede (il che a me non consta che sia finora avvenuto per la Prussia), mi sembrò necessario di astenermi dal fare presso il menzionato Sig. Ministro nel senso desiderato dal Sac.  Freyer un passo ufficiale, che avrebbe potuto apparire quale un riconoscimento di quel diritto. All'intento tuttavia di aiutare, in quanto mi fosse possibile, l'espulso parroco, profittai di una mia visita al Ministero del Culto in
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Berlino nei primi giorni del corrente mese di Gennaio, per parlare della cosa in modo del tutto privato (come dichiarai espressamente) col Consigliere ministeriale Sig.  Schlueter. Questi però mi lasciò chiaramente comprendere che il Ministero non avrebbe presentato il Freyer, non solo perché la parrocchia di Behle è una delle migliori dell'Amministrazione Apostolica di Tütz e vi sono quindi molti altri concorrenti alla medesima, ma soprattutto perché ciò costituirebbe per il Governo polacco quasi un incoraggiamento ad espellere altri parroci tedeschi, qualora cioè detto Governo constatasse che essi ottengono poi senza difficoltà un altro beneficio in Germania.
La mattina seguente comunicai al Freyer, venuto espressamente a Berlino affine di insistere ancora presso di me nella sua richiesta, la risposta del sunnominato Consigliere ministeriale, la quale non lasciava alcun adito a speranza. In seguito a ciò egli si è indirizzato al S. Padre coll'Esposto in data del 4 corrente.
A mio umile avviso, non sarebbe quindi il caso per la S. Sede d'intervenire né presso l'ordinario di Tütz (il quale, come si è accennato, è già disposto a concedere al Freyer un
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beneficio di libera collazione, appena diverrà vacante), né tanto meno presso le Autorità civili tedesche, vale a dire presso il Ministero del Culto prussiano, per le considerazioni suesposte. L'interessamento della S. Sede potrebbe piuttosto esplicarsi, se così l'Eminenza Vostra giudicasse conveniente, presso la Curia arcivescovile di Posnania o le Autorità civili polacche, affinché sia almeno dato al Freyer un equo indennizzo.
A complemento di quanto sopra mi sia permesso di ricordare come, mentre i Vescovi della Baviera subito dopo la rivoluzione del Novembre 1918 si rivolsero circa la questione delle parrocchie già di patronato o presentazione regia alla S. Sede, la quale dopo molte trattative nel Novembre dell'anno seguente 1919 permise che la presentazione da parte del Governo avesse luogo provvisoriamente come per l'addietro, coll'esplicita riserva che ciò non potrebbe costituire un precedente per l'avvenire; l'Episcopato invece del resto della Germania non sottopose (a quanto io sappia) la questione stessa alla S. Sede, ma la discusse nella Conferenza di Fulda dell'Agosto 1920, la quale fu di parere che "secondo l'arti-
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colo  137 capov. 3 della Costituzione del Reich sono bensì caduti i patronati basati sopra un diritto sovrano del Principe territoriale; invece non può farsi nulla con successo contro il mantenimento dei patronati fondati su speciali titoli giuridici; la Conferenza desidera tuttavia che l'esercizio del diritto di presentazione sia legato alla terna da proporsi dal Vescovo" (cfr. "Protokoll der Bischofskonferenz vom 17–20 August 1920", pag. 2), ed in tal senso venne redatto il numero XV del Memoriale presentato dall'Emo Card.  Bertram al Sig.  Ministro del Culto in nome dei Vescovi della Prussia in data del 24 Ottobre 1920 (cfr. "Nachtrag zum Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom August 1920", pag. 6). L'Episcopato della Prussia ha così continuato ad ammettere le presentazioni del Governo ai benefici di patronato. Nelle trattative da me iniziate già col Governo prussiano non mancai di toccare anche questo punto, come è ben noto all'Eminenza Vostra; ma il Sig. Ministro del Culto si limitò a rispondere in modo vago che la Costituzione del Reich nulla ha mutato nei riguardi del ius praesentandi fondato sul patronato, e che egli si proponeva di esaminare,
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se e fino a qual punto lo Stato possa cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempiere i suoi obblighi (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923). In considerazione di ciò, sembrami subordinatamente tanto più indispensabile che la S. Sede mantenga in tale materia un [sic] attitudine di riserbo ed eviti di compromettere la sua situazione in vista degli ulteriori eventuali negoziati col Governo prussiano.
Chinato umilmente al bacio della sacra Porpora con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. Januar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 13676, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/13676. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 01.02.2022.