Dokument-Nr. 140
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
, 19. November 1925

Regest
Pacelli übersendet ein Schreiben des Freiburger Erzbischofs Fritz, in dem dieser über die Vakanz des Freiburger Domdekanats infolge des Tods des bisherigen Dekans Mutz informiert. Fritz erläutert darin, dass die Besetzung des Dekanats nach den Bestimmungen der Bulle "Ad dominicis gregis" diesmal dem Erzbischof zufällt. Die badische Regierung mischt sich auf der Basis der Regelungen in der badischen Verfassung nicht in die Ernennung ein. Der Erzbischof wird dem Kultusministerium lediglich den Namen des neuen Dekans mitteilen. Fritz ist der Meinung, dass die Bestimmungen der Zirkumskriptionsbullen "Provida solersque" und "Ad dominicis gregeis" weiterhin gültig sind. Er weist auf die Gefahren für die Kirche hin, sollten diese für ungültig erklärt werden, da auf ihnen die Staatsleistungen an den Erzbischof, das Domkapitel und die bischöfliche Kanzlei in Freiburg basieren. Fritz verweist in diesem Zusammenhang auf die Note des preußischen Kultusministers Boelitz vom 19. Mai 1924, der die Zirkumskriptionsbullen als weiterhin rechtlich bindend ansieht. Der Erzbischof zieht aus dem Gesagten den Schluss, dass er ohne weitere Fakultät des Heiligen Stuhls dazu autorisiert ist, den Dekan des Domkapitels zu ernennen und dass die Ernennung desselben durch den Heiligen Stuhl ein Verstoß gegen die genannten Zirkumskriptionsbullen darstellen würde. Dennoch fragt Fritz nach, ob sein Urteil als richtig angesehen wird und ob er in diesem Sinne fortfahren kann. Pacelli bat den Erzbischof darum, mit der Umsetzung auf die Entscheidung des Heiligen Stuhls zu warten. Darüber hinaus machte er deutlich, dass der Inhalt der Note des preußischen Kultusministers nicht den Tenor seiner eigenen Note traf. Pacelli empfiehlt, dem Ansinnen Fritz' wie bereits in ähnlich gelagerten Fällen für dieses Mal ohne Präjudiz für zukünftige Entscheidungen zuzustimmen. Dabei müsste ihm zu verstehen gegeben werden, dass der Heilige Stuhl eine solche provisorische Lösung nicht mehr länger mittragen möchte. Nach den politischen Umwälzungen von 1918 und nach den neuen Verfassungen im Reich und in Baden, die die Beziehungen zwischen Kirche und Staat grundsätzlich geändert haben, muss Baden zu neuen Abkommen mit dem Heiligen Stuhl bereit sein, so wie bereits in Bayern geschehen und in Preußen vorgesehen. Der Heilige Stuhl ist offen für solche Verhandlungen. Sollte die badische Regierung zu keinen Verhandlungen bereit sein, wird für den Freiburger Erzbischof das kirchliche Recht in Kraft treten. Pacelli erinnert daran, dass die Zentrumspartei weiterhin die stärkste Fraktion im badischen Landtag stellt und ihren Einfluss auf die Regierung ausüben könnte, dass sie Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl aufnimmt oder zumindest die Staatsleistungen verteidigt, die letztlich auf die Säkularisation zurückgehen.
Betreff
Nomina del Decano nella Chiesa Metropolitana di Friburgo
Eminenza Reverendissima,
Con Foglio No. 11532 in data del 6 corrente, rimessomi qui ora, e di cui l'Eminenza Vostra Reverendissima troverà copia acclusa, il Revmo. Mons. Arcivescovo di Friburgo mi ha significato che in seguito alla morte del Revmo. Mons. Francesco Saverio Mutz, avvenuta il 4 dello scorso mese di Ottobre, è rimasta vacante in quella Chiesa metropolitana la dignità di Decano.
Mons. Fritz osserva che secondo la Bolla Ad dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827 la nomina spetta questa volta all'Arcivescovo. Il Governo del Baden a norma del § 18 capov. 3 della Costituzione del 21 Marzo 1919 non s'ingerirà in alcun modo in tale nomina; in particolar<e> modo 2 non dovrà essergli presentata la lista dei candidati, ma l'Arcivescovo si limiterà a comunicare a suo tempo al Ministero del Culto e dell'Istruzione il nome del nuovo Decano.
Il sullodato Monsignore ricorda essere egli d'opinione che le Bolle concordate Provida solersque del 16 Agosto 1821 e
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Ad dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827 sono ancora in vigore, ed aggiunge che riuscirebbe per la Chiesa di gravissimo danno, se venissero dichiarate come non più vigenti, perché su di esse si basano le prestazioni finanziarie dello Stato del Baden per l'Arcivescovo, il Capitolo e la Cancelleria vescovile ed egli, in un tempo in cui riesce già così difficile di procurare i mezzi per gli altri bisogni dell'Archidiocesi, non saprebbe come trovare, anche soltanto provvisoriamente, le somme necessarie agli scopi anzidetti.
Mons. Arcivescovo cita poi un passo di una Nota (Nr. G II 419.1) direttami in data del 19 Maggio 1924 dal Ministro prussiano per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica (già da me trasmessa a suo tempo all'Emineza Vostra), nella quale il detto Ministro credeva di dedurre da una mia precedente Nota del 7 Aprile s. a. che la S. Sede considerava ancora le Bolle di circoscrizione come giuridicamente obbliganti. Mons. Fritz ne conclude che egli sarebbe autorizzato senza ulteriore permesso o facoltà della S. Sede ad effettuare la provvista della menzionata dignità e che la nomina del Decano da parte della stessa S. Sede urterebbe contro le anzidette Convenzioni o Concordati; mi chiede tuttavia se tale sua sentenza è ritenuta come giusta e se egli può quindi
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procedere in conformità della medesima.
Mi sono affrettato a rispondere al prelodato Arcivescovo che avrei senza indugio sottoposto il caso al giudizio della S. Sede pregandolo in pari tempo di attenderne, prima di compiere qualsiasi passo, la decisione. Ho inoltre osservato che il succitato testo del Ministro prussiano non corrispondeva al tenore della mia Nota, il che non avevo mancato di rilevare nella susseguente replica.
Se a me è lecito di esprimere il mio umile parere a riguardo del Foglio di Mons. Arcivescovo di Friburgo, sembrami subordinatamente che non possa nelle attuali circostanze evitarsi di concedergli, come già la S. Sede ha fatto in simili casi, la nomina del Decano pro hac vice et sine praeiudicio futuri temporis. Occorrerebbe tuttavia di far comprendere a Mons. Fritz che la S. Sede non intende di protrarre ormai più a lungo un tale stato di cose provvisorio. Dopo i rivolgimenti politici del 1918 e le nuove Costituzioni del Reich e del Baden, le quali hanno profondamente modificato tutto il complesso dei rapporti fra Chiesa e Stato, conviene ormai di conoscere con chiarezza se quel Governo è inclinato ad addivenire, come ha fatto già la Baviera e vi è motivo di ritenere che faccia anche la Prussia, a nuovi accordi colla S. Sede. In caso affermativo, questa è da parte sua pronta ad intavolare i relativi negoziati. In caso, invece, ne-
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gativo, poiché in tal guisa il Governo mostrerebbe di disinteressarsi del nuovo regolamento dei rapporti anzidetti, dovrebbe entrare in vigore per l'Archidiocesi di Friburgo il diritto comune. Al qual proposito è da notare altresì come nel Baden il Centro è rimasto, anche dopo le ultime elezioni del 25 Ottobre p-p. [sic], nonostante alcune perdite, il partito numericamente più forte nel Landtag ; esso quindi potrà sempre far valere la sua influenza o per indurre il Governo a venire a trattative colla S. Sede o, qualora ciò non fosse possibile, per difendere il mantenimento delle prestazioni finanziarie dello Stato, le quali si fondano in ultima analisi sulla secolarizzazione.
Chinato al bacio della S. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Protokollnummer rekonstruiert aus Entwurf.
2Hds. eingefügt und durchgestrichen von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 19. November 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 140, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/140. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 01.02.2022.