Dokument-Nr. 1430

Erzberger, Matthias: Trattato addizionale tedesco-ucraino, 09. Februar 1918

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Trattato tedesco-ucraino addizionale del trattato generale di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da una parte e la Repubblica Ucraina dall'altra.
In conformità dell'articolo VIII del trattato di pace firmato oggi fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da un lato e la Repubblica Ucraina dall'altro, il plenipotenziario dell'Impero germanico: Segretario di Stato per gli Affari Esteri, consigliere intimo effettivo signor Richard von Kühlmann, e
i plenipotenziari della Repubblica Ucraina, cioè i membri della Rada centrale Ucraina: signor Alessandro Ssewrjuk, signor Mykola Lubynskyj e signor Mykola Lewytskyj hanno convenuto di provvedere, senza indugio, alla instaurazione dei rapporti giuridici, pubblici e privati, fra la Germania e l'Ucraina; alla permuta dei prigionieri di guerra e degli internati civili; all'assistenza dei tornanti in patria; all'amnistia da emanarsi in occasione della conclusione della pace e alla sorte delle navi mercantili cadute in potere del nemico e di stipulare a questo scopo un trattato addizionale del trattato di pace.
Dopo avere accertato che i pieni poteri comunicatisi alla firma del trattato di pace si estendono pure al disbrigo degli affari sopraccennati, i plenipotenziari si sono accordati sulle decisioni seguenti:
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Capo I.
Relazioni consolari.
Articolo 1.
Nella instaurazione delle relazioni consolari, in conformnità dell'articolo IV del trattato di pace, ognuna delle parti contraenti ammetterà i consoli dell'altra parte dappertutto nel suo territorio salve le eccezioni esistenti già prima della guerra per singoli luoghi o regioni miste di lingua e che vengano mantenute, dopo la guerra, di fronte a qualunque terza Potenza.
Ognuna delle parti per motivi connessi con le necessità della guerra si riserva di ammettere i consoli dell'altra in certi luoghi solo dopo la conclusione della pace generale.
Articolo 2.
Ognuna delle parti contraenti risarcirà tutti i danni durante la guerra vennero causati, nel suo territorio, dagli organi dello Stato o dalla popolazione con azioni contrarie al diritto delle genti ad agenti consolari dell'altra parte oppure agli edifici consolari di questa parte o agli oggetti mobili di essi.
Capo II.
Reintegrazione dei trattati di Stato.
Articolo 3.
I trattati, le convenzioni e gli accordi vigenti fra la Germania e la Russia prima della dichiarazione di guerra riacquistano vigore fra le parti contraenti, eccezion fatta per le disposizioni contrarie del trattato di pace e di questo trattato addizionale, alla ratificazione di questi trat-
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tati e con la clausola che se non possono essere disdetti per un tempo determinato, questo tempo viene prolungato della durata della guerra.
Il Governo germanico comunicherà nel loro testo originale al Governo ucraino, entro quattro settimane dalla ratificazione del trattato di pace, i trattati, le convenzioni e gli accordi menzionati nel capoverso precedente.
Articolo 4.
Ognuna delle parti contraenti può, entro sei mesi dalla firma del trattato di pace, comunicare all'altra parte i trattati, le convenzioni e gli accordi o le singole disposizioni di essi, che a suo avviso sono in contrasto con i mutamenti avveratisi durante la guerra. Queste disposizioni contrattuali devono essere sostituite quanto prima con nuovi trattati corrispondenti alle mutate condizioni e vedute.
Per l'elaborazione dei nuovi trattati, di cui nel capoverso I, si adunerà, in luogo da destinarsi più tardi, entro sei mesi dalla ratificazione di questo trattato di pace, una commissione composta di membri d'ambe le parti. Se questa commissione non riesce a mettersi d'accordo entro sei mesi dalla sua riunione, ognuna delle parti è libera di dichiararsi non più vincolata dalle disposizioni da essa comunicate, in conformità del capoverso I, periodo 1, all'altra parte. Se trattasi di singole disposizioni, l'altra parte può disdire l'intero trattato.
Articolo 5.
I trattati, le convenzioni e gli accordi stipulati insième dalla Germania, dalla Russia e da una terza Potenza e per i quali la Repubblica Ucraina prende posto accanto
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alla Russia o si sostituisce ad essa, fatta riserva per le disposizioni contrarie del trattato di pace, entrano in vigore con la ratificazione di questo trattato, o se l'accessione avviene più tardi, in quest'epoca. Le disposizioni dell'articolo 3 circa il prolungamento della durata di validità e dell'articolo 4 circa la disdetta dell'intero trattato, non possono applicarsi ai singoli trattati fra le due parti che sono connessi con i trattati collettivi in parola.
Circa i trattati collettivi di contenuto politico, stipulati insieme con altre Potenze belligeranti, le due parti si riservano di prender partito dopo la conclusione della pace generale.
Capo III.
Reintegrazione dei diritti privati.
Articolo 6
Tutte le disposizioni vigenti nel territorio di una delle parti contraenti e per le quali, a motivo dello stato di guerra, i sudditi dell'altra parte sono sottoposti rispetto ai loro diritti privati, a questa o quella norma particolare, cessano d'aver vigore con la ratificazione del trattato di pace.
Quali sudditi di una delle parti contraenti sono da considerarsi pure quelle persone giuridiche e società che hanno la loro sede nel suo territorio. Inoltre sono da equipararsi ai sudditi di una parte quelle persone giuridiche e società che non hanno sede nel suo territorio nella misura che esse erano sottoposte nel territorio dell'altra alle disposizioni vigenti per questi sudditi.
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Articolo 7.
Sui debiti di carattere privato, pregiudicati dalle leggi di guerra, si stipula quanto segue:
§ 1.
I rapporti di debito sono reintegrati nella misura che gli articoli 7/11 non dispongano altrimenti.
§ 2.
La disposizione del § 1 non impedisce che la questione dell'efficacia delle condizioni originate dalla guerra, specialmente l'impossibilità dell'adempimento motivata da impedimento dei trasporti o da divieti di commercio, hanno sui rapporti di debito, nel territorio di ognuna delle parti contraenti, sia giudicata secondo le leggi colà vigenti per tutti gli abitanti del Paese.
I sudditi dell'altra parte, però, che da provvedimenti di questa parte sono stati impediti, non devono essere trattati più sfavorevolmente dei sudditi del proprio Stato, che vennero impediti dai suoi provvedimenti. Inoltre anche colui che fu impedito dalla guerra alla puntuale soddisfazione di un obbligo non deve essere costretto a risarcire il danno da ciò originato.
§ 3.
Somme di cui fu potuto, durante la guerra, ricusare il pagamento in base a leggi di guerra, non è necessario pagarle prima che siano trascorsi tre mesi dalla ratificazione del trattato di pace. Dette somme fruttano il 5 % l'anno a cominciare dalla scadenza originaria per tutta la durata della guerra e per tre mesi successivi, senza riguardo a moratoria. Sino alla scadenza originaria sono da pagarsi, se del caso, i frutti pattuiti.
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Articolo 8.
Le parti contraenti sono d'accordo che dopo la ratificazione del trattato di pace il pagamento dei debiti dello Stato, in particolar modo il servizio del debito pubblico, dev'essere, nel riguardo dei sudditi, ripreso.
In considerazione dell'accomodamento patrimoniale che la Repubblica Ucraina si propone di ottenere con le rimanenti parti del passato Impero russo, l'applicazione della norma esposta nel capoverso I è condizionata a speciale convenzione. In ogni caso la Repubblica Ucraina si accollerà, per quel che concerne i sudditi tedeschi, le obbligazioni assunte per lavori pubblici eseguiti nell'Ucraina o che sono garantite da beni patrimoniali che nell'Ucraina si trovano.
Articolo 9.
Le parti contraenti sono d'accordo che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 11, diritti d'autore e privative industriali, concessioni e privilegi e simili esigenze fondate sul diritto pubblico, danneggiati dalle leggi di guerra, debbano reintegrarsi per il territorio dell'Ucraina.
La disposizione del capoverso I non è applicabile a concessioni, privilegi e diritti simili, qualora siano stati assunti in base a legge avente valore per tutti gli abitanti del Paese e per tutti i diritti della medesima specie, frattanto abolita, o assunti dallo Stato o dai Comuni che ne conservano il possesso.
L'attuazione delle norme contenute nei capoversi I, II è riservata a speciali accordi.
Articolo 10.
I termini per la prescrizione di diritti nel terri-
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torio di ogni parte contraente, rispetto ai sudditi dell'altra parte, devono decorrere se non siano già spirati al momento dello scoppio della guerra, al più presto da un anno dopo la ratificazione del trattato di pace. Il medesimo si dica circa i termini per la presentazione di tagliandi e cedole di dividendi come di titoli di credito sorteggiati o di cui è maturato il pagamento.
Articolo 11.
L'attività degli uffici che sono stati incaricati, con leggi di guerra, della vigilanza, custodia, amministrazione o liquidazione di beni patrimoniali o dell'incasso di pagamenti, salve le disposizioni dell'articolo 12, deve continuare in conformità delle norme seguenti.
§ 1.
I beni, vigilati, custoditi o amministrati, appena gli aventi diritto lo richiedano, devono essere immediatamente liberati. Sino alla presa in consegna da parte dell'avente diritto deve provvedersi a una tutela dei suoi interessi.
§ 2.
Le disposizioni del § 1 non devono toccare i diritti bene acquistati di terzi. Pagamenti e simili prestazioni di un debitore ricevuti dagli uffici menzionati al principio di questo articolo, o avvenuti per loro iniziativa, devono avere nei territori delle parti contraenti il medesimo effetto che se ricevuti direttamente dagli stessi creditori.
Disposizioni di diritto privato emanate dagli uffici in parola o da essi promosse, oppure prese nei loro riguardi rimangono in vigore per tutt'e due le parti.
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Sull'attività degli uffici menzionati al principio di questo articolo, in particolare sulle entrate e le spese, devesi rendere immediatamente conto all'avente diritto che lo richieda.
Articolo 12.
Terreni o diritti sopra un terreno, concessioni minerarie, come pure diritti di uso e di sfruttamento di terreni, imprese o partecipazioni ad una impresa, specialmente azioni, alienati in conseguenza di leggi di guerra o che furono tolti con la violenza all'avente diritto devono essere restituiti al passato legittimo possessore, che ne faccia domanda entro lo spazio di un anno dalla ratificazione del trattato di pace, a condizione che egli restituisca gli utili conseguiti con la alienazione o nella sottrazione, liberi da tutti i posteriori fondati diritti di terzi.
Le disposizioni del capoverso I non sono applicabili se i beni alienati sono stati acquistati frattanto dallo Stato o da Comuni in base di una legge avente valore per tutti gli abitanti del Paese e per tutti gli oggetti della stessa specie e che rimangono in loro possesso. In caso di retrocessione la proposta di restituzione considerata nel capoverso I può essere fatta entro un anno dalla retrocessione.
Capo IV.
Risarcimento per danni civili.
Articolo 13.
Le parti contraenti sono d'accordo che i loro sudditi devono essere indennizzati dei danni che hanno patito in
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conseguenza di leggi di guerra per la temporanea o definitiva sottrazione di diritti di autore, privative industriali, concessioni, privilegi e simili diritti, o per la vigilanza, custodia, amministrazione o alienazione di beni. Lo stesso dicasi per i danni cagionati nella vita, salute o sostanze ai sudditi borghesi di ciascuna delle parti durante la guerra, fuori della zona di combattimento, dagli organi dello Stato o dalla popolazione dell'altra parte con atti violenti contrari al diritto internazionale.
Per riguardo all'accomodamento patrimoniale che la Repubblica Ucraina intende ottenere con le parti rimanenti del passato Impero russo, l'esecuzione delle norme esposte nel capoverso I rimane sospesa sino a speciale accordo.
Capo V.
Permuta dei prigionieri di guerra e degli internati civili.
Articolo 14. Intorno alla permuta dei prigionieri di guerra, considerata nell'articolo VI del trattato di pace, vengono prese le decisioni seguenti:
§ 1.
La permuta dei prigionieri di guerra non più idonei al servizio militare che è in corso viene affrettata il più possibile.
La permuta degli altri prigionieri di guerra è attuata il più presto possibile ad intervalli di tempo da determinarsi con maggiore precisione.
§ 2.
Al momento della restituzione in libertà i prigionie-
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ri di guerra ricevono gli oggetti di loro proprietà presi in consegna dalle autorità dello Stato del luogo della loro dimora nonché la parte di mercede per lavori prestati non ancora pagata o conteggiata. Quest'obbligo non si estende a scritti di contenuto militare.
§ 3.
Una commissione composta di quattro membri di ciascuna delle parti si adunerà quanto prima, dopo la ratificazione del trattato di pace, in Brest-Litowsk per stabilire i periodi di tempo di cui nel § 1 capoverso 2 e gli altri particolari della permuta, in modo speciale le modalità del rimpatrio, e per invigilare l'esecuzione degli accordi presi.
§ 4.
Le spese, che secondo i principi del diritto internazionale sono da farsi per i prigionieri d'ambo le parti, vengono conteggiate tenendo conto del rispettivo numero di prigionieri.
Articolo 15.
Sopra il rimpatrio dei sudditi borghesi d'ambe le parti vengono prese le disposizioni seguenti:
§ 1.
I sudditi borghesi internati o deportati d'ambe le parti saranno rimpatriati il più presto possibile gratuitamente purché essi, con il consenso dello Stato in cui dimorano non preferiscano di rimanere nel territorio di esso o di recarsi in un altro paese.
La commissione menzionata nell'articolo 14 § 3 deve regolare i particolari del rimpatrio e invigilare l'attuazione degli accordi presi.
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§ 2.
I sudditi di una parte che allo scoppio della guerra avevano il loro domicilio nel territorio dell'altra oppure un'azienda industriale o commerciale e non si trovano in questo territorio possono farvi ritorno appena l'altra parte non sia più in stato di guerra. Il ritorno può essere impedito solo per motivi di sicurezza interna od esterna dello Stato.
Per farsi riconoscere basta un passaporto dato dalle autorità dello Stato d'origine e dal quale risulti che il possessore appartiene alle persone designate nel capoverso I. Una vidimazione del passaporto non è richiesta.
Articolo 16.
I sudditi di ciascuna delle parti contraenti non devono soggiacere nel territorio dell'altra parte, per il tempo nel quale la loro azienda industriale o commerciale, o qualunque altra loro attività lucrosa è rimasta, per la guerra sospesa, a nessuna imposta, tassa, tributo od onere per l'azienda industriale o commerciale o altra attività. Somme, quindi, non dovute, ma che già vennero riscosse devono essere restituite entro sei mesi dalla ratificazione del trattato di pace.
Le disposizioni del capoverso precedente sono da applicarsi pure alle società commerciali o simili delle quali sono soci, azionisti ecc. i sudditi di una parte e il cui lavoro, nel territorio dell'altra parte, è rimasto sospeso per la guerra.
Articolo 17.
Ogni parte contraente si obbliga a rispettare e con-
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servare i sepolcri dei militari e dei sudditi dell'altra parte, morti durante l'internamento o la deportazione, che si trovano nel suo territorio. Persone di fiducia di questa parte possono pure provvedere al mantenimento e al conveniente ornamento dei sepolcri d'accordo con le autorità del Paese. Le questioni singole, connesse con la cura dei sepolcri, saranno oggetto di altri accordi.
Capo VI.
Assistenza dei ritornanti in patria.
Articolo 18.
Ai sudditi di ciascuna delle parti contraenti, che provengano dal territorio dell'altra parte, deve essere lasciata la libertà, durante un periodo di dieci anni dalla ratificazione del trattato di pace, di ritornare nel paese d'origine d'accordo con le autorità di questo paese.
Le persone aventi diritto a far ritorno in patria, se ne facciano domanda, devono essere prosciolte da ogni vincolo con lo Stato di cui furon suddite.
I loro rapporti scritti od orali con i rappresentanti diplomatici o consolari del paese d'origine non devono essere impediti o intralciati in nessuna maniera.
Articolo 19.
Coloro che fanno ritorno nel paese d'origine non devono patire danni d'indole patrimoniale per l'esercizio del loro diritto. Essi possono liquidare il loro patrimonio e portar via seco la somma ricavata e ogni altro loro bene mobile, salve le disposizioni delle leggi generali del paese. Inoltre essi hanno il diritto di disdire, con un respiro di sei
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mesi, i loro contratti di affitto senza che l'affittatore possa esigere risarcimento di danni per la disdetta del contratto prima del tempo.
Capo VII.
Amnistia.
Articolo 20.
Ciascuna parte contraente concede impunità ai sudditi dell'altra parte in conformità delle seguenti disposizioni:
§ 1.
Ogni parte concede piena impunità ai prigionieri di guerra sudditi dell'altra parte per tutti gli atti punibili per via giudiziaria o disciplinaria da essi commessi.
§ 2.
Ogni parte concede piena impunità ai sudditi borghesi dell'altra che durante la guerra furono internati o deportati, per gli atti punibili in via giudiziaria o disciplinare commessi da essi durante l'internamento o la deportazione.
§ 3.
Ogni parte concede piena impunità a tutti i sudditi dell'altra per i reati commessi a vantaggio di quest'ultima e per le contravvenzioni delle leggi eccezionali emanate contro gli stranieri nemici.
§ 4.
L'impunità considerata nei §§ 1-3 non si estende agli atti commessi dopo la ratificazione del trattato di pace.
§ 5. Nella misura che, in conformità delle disposizioni dei §§ 1-4, è concessa impunità non vengono iniziati nuovi processi, sono abbandonati i promossi e condonate le pene.
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Tuttavia prigionieri di guerra che si trovano in arresto preventivo in carcere per tradimento di guerra o per alto tradimento, per omicidio premeditato, furto o ricatto violento, incendio doloso o attentato al pudore possono essere mantenuti in prigione sino al loro rinvio in patria.
Articolo 21.
Le parti contraenti concedono ai loro propri sudditi impunità in conformità delle seguenti disposizioni.
§ 1.
Ogni parte concede piena impunità agli appartenenti della sua forza armata in considerazione dei lavori da essi compiuti come prigionieri di guerra dell'altra parte. Il medesimo vale per i lavori compiuti dai sudditi borghesi d'ambe le parti durante il loro internamento o deportazione.
§ 2.
Ogni parte accorda piena impunità agli abitanti del suo territorio occupato dall'altra parte per la condotta politica nel tempo della occupazione.
§ 3.
Alla impunità, considerata nei §§ 1 e 2 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 20 § 5. In questi casi non devono essere inflitti agli interessati e loro famiglie castighi legali d'altro genere.
Articolo 22.
Le parti contraenti si riservano di prendere altri accordi sulla impunità da accordarsi da ciascuna per gli atti commessi a suo danno.
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Capo VIII.
Trattamento delle navi mercantili e dei carichi caduti in potere del nemico.
Articolo 23.
Navi mercantili di una delle parti contraenti, che si trovarono allo scoppio della guerra nei porti dell'altra, vengono restituite e così i loro carichi, oppure, se ciò non è possibile, se ne dà l'equivalente in danaro. Il compenso per l'uso di tali navi durante la guerra dovrà, per riguardo all'accomodamento che la Repubblica Ucraina si propone di ottenere con le parti rimanenti dell'ex-Impero russo, concretarsi in un accordo speciale.
Articolo 24.
Le navi catturate come preda delle parti contraenti, se sono state condannate, prima della ratificazione del trattato di pace, dal giudizio, passato in giudicato, di un tribunale di preda e che non cadono sotto le disposizioni dell'articolo 23, devono considerarsi definitivamente confiscate. Altrimenti esse devono restituirsi o essere compensate in danaro, se non più esistenti. Queste disposizioni sono applicabili ai carichi di sudditi delle parti contraenti sequestrati come preda.
Articolo 25.
All'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 23 e 24, specialmente alla determinazione delle indennità da pagarsi sarà provveduto da una commissione mista composta da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da un capo neutrale e che si adunerà entro tre
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mesi dalla firma del trattato di pace in Odessa o in altro luogo adatto. Della designazione di un capo sarà pregato il Presidente del Consiglio federale svizzero.
Articolo 26.
Le parti contraenti faranno tutto il loro possibile affinché le navi mercantili da restituirsi in conformità degli articoli 23 e 24 possano far liberamente ritorno in patria coi loro carichi.
Capo IX.
Disposizioni finali.
Articolo 27.
Questo trattato addizionale, che costituisce una parte essenziale del trattato di pace, deve essere ratificato e i documenti della ratificazione devono essere scambiati contemporaneamente con i documenti di ratificazione del trattato di pace.
Articolo 28.
Il trattato addizionale, in quanto in esso non è altrimenti disposto, entra in vigore insieme con il trattato di pace.
Per l'integrazione del trattato addizionale, in particolar modo per la conclusione degli accordi in esso menzionati come ancora da prendersi, si aduneranno, entro quattro mesi dalla ratificazione, in luogo da destinarsi più tardi, rappresentanti delle parti contraenti.
In fede di che i plenipotenziari e il rappresentante del Comando Supremo dell'esercito tedesco, il capo dello Stato Maggiore del comandante supremo nell'Est, maggior ge-
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nerale signor Max Hoffnann, hanno firmato questo trattato addizionale e l'hanno munito dei sigilli ufficiali
Redatto in duplice originale in Brest-Litowsk il 9 febbraio 1918.
Empfohlene Zitierweise
Erzberger, Matthias, Trattato addizionale tedesco-ucraino vom 09. Februar 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1430, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1430. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 02.03.2011.