Dokument-Nr. 15044
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 14. April 1923

Regest
Da das Vorrangsrecht der Apostolischen Nuntien gegenüber anderen Diplomaten in letzter Zeit von Regierungen, etwa in der Schweiz, in Frage gestellt wurde, übersendet Gasparri Dokumente, die den Vorrang belegen und auf die sich Pacelli bei Bedarf beziehen kann. Daraufhin legt der Kardinalstaatssekretär die Geschehnisse in der Schweiz dar. Da zum Zeitpunkt der Widerrichtung der Schweizer Nuntiatur und der Akkreditierung von Nuntius Maglione im Jahr 1920 mit dem französischen Botschafter Allizé bereits ein Diplomat erster Klasse akkreditiert war, wollte der Schweizer Bundesrat Allizé den Vorrang zusprechen. Nach Intervention des Pariser Nuntius Cerretti wies die französischen Regierung ihren Botschafter an, dem Nuntius den Vorrang zu überlassen, was der Schweizer Bundesrat jedoch zunächst ablehnte und erst nach langen Diskussionen in der Sitzung vom 18. Januar 1923 anerkannte. Unter dem Hinweis, dass die protestantischen Nationen Deutschland und England unterschiedliche Positionen zur Frage einnehmen, beide jedoch einen generellen Vorrang der Nuntien verneinen, führt Gasparri Artikel 4 des auf dem Wiener Kongress ausgearbeiteten "Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques" an. Aus diesem Artikel leitet er eine prinzipielle Präzedenz der päpstlichen Nuntien innerhalb des diplomatischen Corps sämtlicher Nationen ab. Mit Blick auf die Vorgänge in der Schweiz hebt der Kardinalstaatsekretär die Unterschiede zwischen dem Vorrang und dem Dekanat innerhalb des diplomatischen Corps hervor und betont erneut, dass dem päpstlichen Gesandten die Präzedenz zusteht. Für die Situationen, in denen es sinnvoll ist, dass ein anderer diplomatischer Vertreter im Namen des gesamten diplomatischen Corps auftritt, hält Gasparri fest, dass diese Entscheidung vom gesamten Corps getroffen werden muss und dass solche Regelungen die Rangfolge innerhalb des Corps nicht berühren.
[Kein Betreff]
Illmo e Revmo Signore,
Il diritto di precedenza, che spetta ai Rappresentanti del Sommo Pontefice e che ne tiene così alto il prestigio di fronte al mondo, è talvolta messo in discussione dai Governi, particolarmente da quelli acattolici. Credo, quindi, opportuno rimettere alla Signoria Vostra Ill.ma e Rev.ma, per Sua conoscenza e norma, i principali documenti che si riferiscono alla questione della precedenza del Nunzio Apostolico, recentemente agitata in Svizzera. Tali documenti – che sono riprodotti nel qui unito fascicolo a stampa – contengono delle notizie e dei rilievi, che potranno, all'occasione, essere utili a cotesta Rappresentanza Pontificia.
La questione della precedenza del Nunzio Apostolico in Svizzera sorse con la ricostituzione di quella Nunziatura. Quando, infatti, l'attuale Nunzio, Monsignor Maglione, presentava, in data 9 Novembre 1920, le credenziali al Consiglio Federale, vi era già in Svizzera un Ambasciatore, quello di Francia, fino allora solo agente diplomatico di prima classe accreditato a Berna. A questo, quindi, come più anziano, si voleva dal Consiglio Federale attribuire la precedenza sul Nunzio, il quale, naturalmente, rivendicava il proprio diritto. A facilitare la sua opera, la Santa Sede ottenne, per mezzo del Nunzio Apostolico a Parigi, Mons.  Cerretti, che il Governo francese desse istruzioni al suo Ambasciatore a Berna affinché riconoscesse la precedenza del Nunzio. Ma neppure dopo che l'ambasciatore francese ebbe eseguite tali istruzioni, facendo apposita dichiarazione presso le Autorità di Berna, il Consiglio Federale desistette dalla sua opposizione, sostenendo che l'Ambasciatore di Francia poteva bensì cedere il decanato al Nunzio, ma non la precedenza, che doveva essere stabilita dal Governo svizzero in conformità del diritto comune.
Dopo lunghe discussioni, in cui Monsignor Maglione fece rilevare che l'Ambasciatore di Francia gli aveva riconosciuto
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la precedenza, che gli spettava, indipendentemente da tale riconoscimento, in forza del Regolamento Diplomatico del 1815, il Consiglio Federale, nella sua seduta del 18 Gennaio scorso, decideva finalmente di accordare al Monsignor Nunzio la precedenza su tutti gli altri diplomatici accreditati in Svizzera.
Le fasi della grave e delicata questione sono indicate nei documenti rimessile. Da questi Ella rileverà altresì quali siano in tale materia i punti di vista delle due grandi Potenze protestanti: Germania e Inghilterra. Il Governo tedesco sembra seguire l'opinione di quegli autori di diritto internazionale, i quali ritengono che solo nei paesi cattolici spetti ai Nunzi la precedenza. Il governo britannico, invece, ammette, che tale diritto competa ai Nunzi anche nei paesi acattolici; lo limita, però, alle Nunziature esistenti nel 1815.
È chiaro che la questione, dal punto di vista del diritto internazionale, non può essere risolta in base alla opinione di semplici Autori, bensì in base al " Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques " approvato dal Congresso di Vienna il 19 marzo 1815 e completato, per quanto riguarda i Ministri residenti, dalla Risoluzione di Aquisgrana del 21 novembre 1818. È noto che il Regolamento suddetto è parte integrante del Trattato di Vienna, tra i firmatari del quale figuravano anche i Rappresentanti delle seguenti Potenze acattoliche: Inghilterra, Prussia, Russia, Svezia, e Norvegia. Osservate dovunque da più di un secolo, le disposizioni di tale Regolamento sono divenute norme giuridiche per tutti gli Stati, sia che essi abbiano preso parte o no all'Atto del 1815.
Ora mentre il Regolamento di Vienna stabilisce che il rango degli Agenti diplomatici è, in ciascuna classe, determinato dall'anzianità, per i Rappresentanti Pontifici, invece, dichiara di non apportare alcuna modificazione (art. 4)
Quale sia l'esatto valore di questa clausola riguardante i diplomatici pontifici, apparisce dal modo stesso con cui essa venne introdotta. È noto, infatti, che il Signor Conte de la Tour du Pin, il quale era stato incaricato di preparare il Regolamento, aveva proposto semplicemente che i Nunzi fossero considerati Ministri di prima classe, ma che, in ciascuna categoria di Ministri, venisse la precedenza desunta dall'anzianità, contando questa dalla data della presentazione delle credenziali. Il Cardinale Consalvi osservò che l'adozione di tale forma avrebbe
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fatto perdere ai Nunzi la precedenza, di cui avevano fino allora goduto ovunque. Chiese, quindi, un'aggiunta che riconoscesse e mantenesse simile precedenza dei Rappresentanti Pontifici. Fu così che l'art. 4 ebbe la seguente redazione: "Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la notification officielle de leur arrivée. Le présent Règlement n'apportera aucune innovation relativement aux Représentants du Pape".
Con tale formula, pertanto, veniva riconosciuto il diritto di precedenza ai Rappresentanti Pontifici, senza alcuna limitazione. È, quindi, del tutto arbitrario il limitare il diritto di precedenza a quei soli Nunzi che sono accreditati nei paesi cattolici. Il Regolamento si esprime in termini generali; esso non fa alcuna distinzione tra Stati cattolici e acattolici e venne del resto firmato dai Rappresentanti di tutte le Potenze acattoliche presenti a Vienna nel 1815. Si aggiunga che, di fatto, prima del Congresso di Vienna, i Rappresentanti Pontifici avevano la precedenza anche in paesi non cattolici, come la Svizzera. Non si vede, quindi, come tali paesi potessero essere esclusi dal Regolamento di Vienna, il quale, anzi, dichiara di non voler fare alcuna innovazione.
Né ha fondamento l'opinione che limita il diritto di precedenza alle Nunziature esistenti nel 1815. Ciò viene nettamente escluso dal carattere generale e dallo scopo stesso del Regolamento di Vienna, che venne compilato per regolare in modo definitivo e uniforme la delicata materia della precedenza. Di fatti esso è ora il testo seguito da tutti gli Stati civili nei loro protocolli. Per ciò che riguarda i Diplomatici Pontifici, nessun dubbio che esso ne fa una classe a sé, riconoscendo loro il privilegio della precedenza in quanto Rappresentanti della Santa Sede, senza fare alcuna distinzione. È ovvio, quindi, che ogni Stato, il quale segua il Regolamento di Vienna, stia altresì a quanto esso sancisce sulla precedenza dei Rappresentanti Pontifici. Sarà questo anche un doveroso ossequio a chi rappresenta la più grande Autorità della terra, come pure un giusto riconoscimento delle benemerenze che la diplomazia pontificia si è acquistata nel mondo.
Finalmente è difficile afferrare il pensiero del Consiglio Federale Svizzero, quando sosteneva che "l'Ambasciatore di Francia poteva bensì cedere il decanato al Nunzio, ma non la
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precedenza che doveva essere stabilita dal Governo svizzero in conformità del diritto comune". Il decanato è un fatto che non ammette né rinunzia né cessione a favore di altri. A norma del riferito art. 4 del Regolamento Diplomatico del 1815, se nel paese vi è le Représentant du Pape, a lui spetta la precedenza; in sua mancanza la precedenza appartiene al decano, il quale può, se vuole, rinunziarvi, rimanendo sempre Decano ma non può cederla ad altri, succedendo in essa il sotto-decano e così via dicendo. Basta considerare il tenore del citato art. 4 per persuadersi che tale è la norma stabilita, che il Consiglio Federale deve seguire, se intende attenersi al diritto comune.
Potrà certamente accadere che in alcune circostanze, per esempio, a pronunziare un discorso o a svolgere una determinata azione in nome dell'intero Corpo Diplomatico, convenga incaricare un altro Rappresentante che non sia né quello della S. Sede, né quello più anziano, perché, forse, questi non conoscono sufficientemente la lingua o per altra ragione qualsiasi. In questo caso è necessario che tutti i membri del Corpo Diplomatico di comune accordo convengano nel dare simile incarico; ma è chiaro che ciò non significa affatto che viene ceduta la precedenza, e molto meno la decananza, bensì solo che viene conferito un mandato collettivo ad agendum in un caso particolare.
Profitto dell'occasione per confermarmi con sensi di distinta stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 14. April 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15044, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15044. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.