Dokument-Nr. 16781

[Preußische Regierung]: Proposte per una solenne Convenzione della Prussia colla Sede Apostolica2, 23. März 1929

(Traduzione)1
Articolo I<I>3
(1) L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Prussia rimane conservata, ad eccezione dei seguenti mutamenti.
(2) In Aquisgrana sarà nuovamente eretta una Sede vescovile ed il Capitolo Collegiale sarà trasformato in Capitolo Cattedrale. La diocesi di Aquisgrana abbraccerà il distretto governativo di Aquisgrana, come pure i circondari di Grevenbroich, Gladbach, M.-Gladbach, Rheydt, Krefeld (città e campagna) e Kempen, ed apparterrà alla provincia ecclesiastica di Colonia.
(3) Alla diocesi di Osnabrück saranno incorporati i territori di missione finora amministrati da quel Vescovo. Essa sarà in avvenire suffraganea dell'Archdiocesi di Colonia.
(4) Alla Sede Vescovile di Paderborn sarà conferito il carattere di Metropolitana; quel Capitolo Cattedrale diverrà Capitolo Metropolitano. Alla Provincia ecclesiastica di Paderborn apparterranno, oltre l'Archidiocesi di Paderborn, le diocesi di Hildesheim e di Fulda. L'Archidiocesi di Paderborn cederà alla diocesi di Fulda i distretti del Commissariato di Heiligenstadt e del decanato di Erfurt.
(5) La diocesi di Fulda cede alla diocesi di Hildesheim il circondario della contea di Schaumburg e alla diocesi di Limburgo la parte che finora le apparteneva della città di Francoforte. Come Fulda, così anche la diocesi di Limburgo sarà staccata dalla Provincia ecclesiastica di Friburgo, ma unita a quella di Colonia.
(6) La Sede Vescovile di Breslavia sarà eretta a Metropolitana, ed il rispettivo Capitolo Cattedrale a Capitolo Metropolitano. Il distretto della
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Delegazione di Berlino sottoposto finora al Vescovo di Breslavia sarà costituito in diocesi indipendente; il Vescovo ed il Capitolo Cattedrale risiederanno in S. Edvige in Berlino. In Schneidemühl sarà istituita una Prelatura nullius per i residui occidentali di territorio dell'Archidiocesi di Gnesen-Posen e della diocesi di Culma, retti attualmente da un Amministratore Apostolico. Il territorio di Pomesania, appartenente già alla diocesi di Culma ed ora governato dal Vescovo di Ermland come Amministratore Apostolico, sarà unito alla diocesi di Ermland. La diocesi di Ermland, l'erigenda diocesi di Berlino e la Prelatura di Schneidemühl formeranno insieme coll'Archidiocesi di Breslavia la Provincia ecclesiastica di Breslavia.
(7) Il Capitolo Cattedrale in Aquisgrana sarà costituito dal Preposto, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici onorari e da sei Vicari; il Capitolo Cattedrale in Berlino, dal Preposto, da cinque Canonici effettivi, da un Canonico onorario e da quattro Vicari; in avvenire il Capitolo Cattedrale in Frauenburg, dal Preposto, dal decano, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici onorari e da quattro Vicari. Nel Capitolo metropolitano di Breslavia sarà soppresso il posto finora riservato al Preposto di S. Edvige4 in Berlino. In Hildesheim ed in Fulda il numero dei Canonici effettivi sarà in avvenire di cinque.
(8) Uno dei membri onorari dei Capitoli metropolitani di Colonia e di Breslavia e del Capitolo Cattedrale di Münster sarà scelto fra i professori della Facoltà teologica esistente nella rispettiva Archidiocesi o diocesi.
(9) La nuova erezione di una diocesi o di una Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti della circoscrizione diocesana, che apparissero eventualmente necessari in avvenire, rimangono riservati ad un fu-
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turo accordo supplementare. Questo accordo non si richiede per mutamenti di confini, attuati unicamente nell'interesse della cura locale delle anime.
(10) Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi Arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn, ed alle Sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo Ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede ad istanza del Vescovo diocesano. Secondo il bisogno potranno essere costituiti nello stesso modo altri Vescovi Ausiliari così per le summenzionate come per altre diocesi. Quale residenza di un Vescovo Ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano, se non dopo udito il Governo Prussiano.
Articolo II<I>5
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo I, gli uffici ecclesiastici potranno essere liberamente eretti o mutati, qualora non siano richiesti pagamenti dai fondi dello Stato. Il concorso dello Stato nella fondazione e nel cambiamento di parrocchie avrà luogo secondo direttive, che saranno stabilite d'accordo coi Vescovi diocesani.
Articolo  III<IV>6
(1) La dotazione delle Sedi vescovili e degli istituti diocesani ammonterà in avvenire annualmente a Marchi 2.800.000. Essa sarà in particolare ripartita a norma di una [sic] speciale accordo.
(2) Le abitazioni d'ufficio e gli edifici destinati a scopi diocesani sono lasciati alla Chiesa. I diritti esistenti di proprietà e di uso saranno su richiesta assicurati per mezzo della iscrizione nel catasto.
(3) Nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato in conformità dell'articolo 138 capoverso I della Costituzione del Reich
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germanico rimane <come> norma la situazione giuridica finora vigente per la dotazione delle diocesi.
Articolo  IV <V> 7
(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali delle corporazioni giuridiche pubbliche, degli istituti e delle fondazioni della Chiesa cattolica sono garantiti secondo la Costituzione del Reich germanico.8
(2) Gli edifici ed i fondi dello Stato, destinati a scopi ecclesiastici, sono ad essi lasciati come finora, senza pregiudizio di contratti eventualmente esistenti.
Articolo V<I> 9
(1) Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile, tanto il rispettivo Capitolo metropolitano o cattedrale come anche gli Arcivescovi e Vescovi diocesani della Prussia presentano alla Sede Apostolica liste di candidati canonicamente idonei. Tenendo presenti queste liste, la Sede Apostolica designa al Capitolo tre persone, tra le quali esso ha da eleggere per votazione libera e segreta l'Arcivescovo od il Vescovo. La Sede Apostolica non nominerà nessuno [sic] Arcivescovo o Vescovo, intorno al quale il Capitolo non si sia prima assicurato presso il Governo prussiano che contro di esso non esistono obbiezioni di carattere politico.
(2) Alla formazione delle liste dei candidati ed all'elezione partecipano anche i Canonici onorari.
Articolo VI<I> 10
La Sede Apostolica non nominerà nessuno [sic] Prelato nullius o Coadiutore11 di un Vescovo diocesano con diritto di successione, senza essersi prima assicurata presso il Governo prussiano che non esistono contro il candidato obbiezioni di carattere politico.
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Articolo VII<I> 12
(1) Le dignità dei Capitoli metropolitani e cattedrali sono conferite dalla Sede Apostolica e, cioè, ove esistano due dignità, la prima (Prepositura) ad istanza del Capitolo, la seconda (Decanato) ad istanza del Vescovo diocesano; ove esista una sola dignità (Prepositura o Decanato), alternativamente ad istanza del Capitolo e del Vescovo diocesano.
(2) Il Vescovo diocesano conferisce i Canonicati alternativamente audito Capitulo e de consensu Capituli. L'alternativa ha luogo separatamente per i canonici effettivi e per gli onorari.
(3) Il Vescovo nomina i vicari della Cattedrale audito Capitulo.
Articolo VIII <IX> 13
(1) In considerazione della dotazione delle Sedi <vescovili> 14 e degli istituti diocesani, assicurata in questa solenne Convenzione, un ecclesiastico sarà nominato Ordinario di una Archidiocesi o di una Diocesi o di una Prelatura nullius, Vescovo Ausiliare, membro di un Capitolo cattedrale, Vicario di un Capitolo cattedrale, membro di un ufficio diocesano, ovvero direttore od insegnante in un Istituto diocesano di educazione, soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca,
c) abbia almeno per un triennio compiuto gli studi di filosofia e teologia in un'alta scuola germanica dello Stato, od in uno dei Seminari vescovili a ciò destinati in conformità dell'articolo XI, od in un'alta scuola Pontificia in Roma.
(2) Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nelle <capov. 1> 15 lettere  ab, e  c; in modo
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speciale potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre alte scuole di lingua tedesca diverse da quelle nominate nel<la> 16 capov. 1 17 lett.  c.
(3) Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico a membro di un Capitolo cattedrale ovvero a direttore od insegnante in un Seminario diocesano, la competente Autorità ecclesiastica darà conoscenza al Governo di tale intenzione e, con speciale riguardo al capov. 1 di questo articolo ed all'occorrenza al capov. 2 dell'Articolo XI, comunicherà le notizie personali dell'ecclesiastico medesimo. Subito dopo la nomina di un Amministratore provvisorio di una diocesi o Prelatura, di un Vescovo ausiliare e di un Vicario generale, ne sarà fatta la relativa notificazione.
Articolo  IX <X> 18
(1)19 Col consenso della Sede Apostolica i Vescovi diocesani ed il Prelato nullius esigeranno per gli ecclesiastici, ai quali deve essere conferito un ufficio parrocchiale stabile, i requisiti indicati nell'articolo  8 <VIII> 20 capov. 1 lett.  a-c, e per gli altri ecclesiastici, che debbono essere impiegati in modo permanente nella cura parrocchiale delle anime, almeno i requisiti enumerati nelle lett.  a  e  b. Per entrambi i casi vale l'articolo VIII capov. 2.
(2) I Vescovi diocesani ed il Prelato nullius comunicheranno parimenti al Governo il nome e le notizie personali degli ecclesiastici, ai quali conferiscono un ufficio parrocchiale stabile, con speciale riguardo al capov. 1 di questo articolo.
Articolo X<I> 21
Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica
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Prussiana, la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo udito il Vescovo diocesano o Prelato nullius a norma di una Istruzione +) da concertarsi separatamente.
Articolo XI<I> 22
(1) Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti coll'Autorità ecclesiastica sono regolati in conformità degli Statuti in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn.
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L'Arcivescovo di Paderborn ed i Vescovi di Treviri, Fulda, Limburgo, Hildesheim e Osnabrück sono autorizzati ad avere nelle loro diocesi un Seminario per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi Seminari corrisponderà come alle prescrizioni ecclesiastiche così anche all'insegnamento nelle alte scuole teologiche tedesche. I suddetti Vescovi diocesani porteranno a conoscenza del Ministero prussiano per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica gli Statuti ed il programma d'insegnemento [sic] dei Seminari. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnemento [sic] nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole tedesche.
Articolo XII
(1) Questa solenne Convenzione dovrà essere ratificata e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Berlino. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
(2) Coll'entrata in vigore di questa solenne Convenzione vengono nello stesso tempo abrogate le leggi e le ordinanze in opposizione colle disposizioni in essa contenute. In caso di invalidamento di questa solenne Convenzione, sono mantenuti in vigore tutti i diritti e tutte le eccezioni basati sull'attuale situazione giuridica.
+)Istruzione (non per la Nota esplicativa):
1.) La presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo udito il Vescovo diocesano od il Prelato nullius.
2.) Salvo la disposizione del N. 3, lo Stato rifiuterà la presentazione del candidato indicato dal Vescovo diocesano come atto e specialmente desiderato, soltanto se esistono fatti a motivo dei quali vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gli interessi dello Stato.
3.) Alle parrocchie menzionate nell'Allegato il Governo presenterà il candidato a lui particolarmente grato, qualora il medesimo non venga qualificato dal Vescovo diocesano come canonicamente non idoneo per detto officio.
4.) In considerazione dell'articolo 83 della Costituzione non verrà esercitato il diritto di presentazione in base a patronato esente da oneri.
1Hds. von unbekannter Hand durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. von unbekannter Hand durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
4"La Sede Vescovile di Breslavia...Capitolo Metropolitano" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger durch Anstreichung mit "Nel Capitolo metropolitano di Breslavia...S. Edvige" verbunden.
5Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
6Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt.
7Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt.
8"Articolo II" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger durch Anstreichung mit "...del Reich germanico" verbunden.
9Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
10Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
11"Coadiutore" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfönger angestrichen.
12Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
13Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt.
14Masch. vom Verfasser eingefügt.
15Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
16Hds. von Pacelli eingefügt.
17Hds. von Pacelli gestrichen.
18Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt.
19Anfang des Absatzes "Col consenso..." hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger markiert.
20Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt.
21Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
22Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
[Preußische Regierung], Proposte per una solenne Convenzione della Prussia colla Sede Apostolica vom 23. März 1929, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16781, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16781. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.