Dokument-Nr. 16783

[Preußische Regierung]: Circa l'abrogazione delle leggi ed ordinanze in opposizione colla nuova solenne Convenzione della Prussia colla Santa Sede (cfr. articolo XII capov. 2 delle proposte della solenne Convenzione), 23. März 1929

Traduzione
I. Le Convenzioni finora esistenti fra le Parti contraenti (Bolla De salute animarum del 16 Luglio 1821, Bolla Provida solersque del 16 Agosto 1821, Bolla Ad dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827 e Bolla Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824 coi relativi Brevi).
A norma dell'articolo I capov. 1 della nuova Convenzione le disposizioni delle Bolle di circoscrizione sull'organizzazione e circoscrizione diocesana sono mantenute, in quanto non risulti altrimenti dalla Convenzione stessa.
Per la circoscrizione delle diocesi divise dai confini tedesco-cecoslovacchi pendono speciali trattative.
La dotazione diocesana ha avuto un nuovo regolamento per mezzo dell'articolo III della nuova Convenzione colla relativa osservazione della Nota esplicativa. Le disposizioni delle Bolle di circoscrizione sulla dotazione sono con ciò abrogate, salvo quanto viene stipulato nei capov. 2 e 3 di detto articolo.
Il diritto di provvista degli uffici ecclesiastici, fissato nelle Bolle di circoscrizione e nei rispettivi Brevi, è nuovamente regolato nell'articolo V e segg. della solenne Convenzione, con che le relative disposizioni degli accordi finora esistenti sono abrogate.
Lo stesso vale, in conformità degli articoli VIII e IX della nuova Convenzione, per le disposizioni delle Bolle di circoscrizione sulla
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formazione degli ecclesiastici.
Secondo l'articolo XII capov. 2 proposiz. 2a della nuova Convenzione sono conservati, nel caso in cui essa cessi di essere in vigore, tutti i diritti e tutte le eccezioni basati sugli accordi finora esistenti.
Le leggi ecclesiastiche dello Stato prussiano.
1.) Le cosiddette leggi di Maggio.
a.) Legge sulla formazione e nomina degli ecclesiastici, dell'11 Maggio 1873 (G S. pag. 191) colle Novelle.
Gli articoli VIII, IX e XI della solenne Convenzione contengono un nuovo regolamento delle materie trattate nell'anzidetta legge, di modo che questa viene a cadere. Rimangono immutati soltanto il § 20 della legge dell'11 Maggio 1873 ed il § 21 1. c. nella forma dell'articolo 2 § 4 della legge del 29 Aprile 1887, i quali non trattano materie, che formano oggetto della nuova Convenzione.
b.) Le leggi del 12 e del 13 Maggio 1873 sul potere disciplinare ecclesiastico e sui ecclesiastici di punizione e di correzione. (G S. pag. 198, 205) colle Novelle non sono toccate dalla nuova Convenzione. (Cfr. il seguente N. III.)
c.) La legge sull'amministrazione delle diocesi cattoliche vacanti, del 20 Maggio 1874 (G S. pag. 135) viene a cadere in forza dell'articolo VIII capov. 3 propos. 2a della nuova Convenzione.
d.) La legge concernente gli Ordini religiosi della Chiesa cattolica e le Congregazioni simili agli Ordini religiosi, del 31 Maggio 1875 (G S. pag. 217) colle Novelle non tratta alcuna materia della nuova Convenzione. (Cfr. il seguente N. III.)
e.) La legge concernente i diritti delle parrocchie dei vecchi catto-
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lici circa i beni ecclesiastici, del 4 Luglio 1875 (G S. pag. 333) rimane abrogata in conformità dell'articolo IV della nuova Convenzione con effetto per il futuro.
2.) Legge sulle parrocchie estinte e sul trattamento del loro patrimonio, del 13 Maggio 1833 (G S. pag. 51).
I §§ 4 e 5 di questa legge sono abrogati in conformità dell'articolo IV della nuova Convenzione con effetto per il futuro.
III. Appendice: Effetti della Costituzione del Reich germanico dell'11 Agosto 1919.
In quanto, secondo quello che si è detto sopra, la nuova Convenzione non tocca le precedenti leggi, rimangono da esaminare gli effetti della Costituzione del Reich sulle medesime. A questo proposito si può osservare quanto segue:
Notevoli sono soprattutto gli effetti della Costituzione del Reich nel campo della legislazione concernente gli Ordini religiosi (ved. sopra II, 1, d). La libertà di associazione e di riunione, la libertà di acquisto della capacità giuridica, nonché la libertà di fondazione di case, garantite dalla Costituzione del Reich, ridondano a favore di tutti i membri tedeschi degli Ordini religiosi. In considerazione di ciò, il Ministero di Stato prussiano ha già con decisione del 13 Dicembre 1919 – St. R. I 22599 – e con relativo decreto del Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica e del Ministro dell'Interno del 31 Dicembre 1919 G II 688/I b 1860 – ordinato che la fondazione di case religiose di sudditi tedeschi non abbisognano più dell'approvazione ministeriale e che la loro attività non è più sottoposta alle speciali disposizioni prima vigenti.
Le leggi del 12 e del 13 Maggio 1873 sul potere disciplinare eccle-
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siastico e sui mezzi ecclesiastici di punizione e di correzione (ved. sopra II, 1, b) sono state già in massima parte abrogate dalla precedente legislazione prussiana. Della prima legge rimangono ancora in vigore unicamente il § 2 (nella forma dell'articolo 7 della legge del 21 Maggio 1886), i §§ 3 sino a 5, i §§ 6 e 7 (nella forma dell'articolo 8 della legge del 21 Maggio 1886), i §§ 8 e 9. Il § 8 non è più applicato. Il § 9 è soltanto di vantaggio per la Chiesa. Della seconda legge rimane ancora in vigore esclusivamente il § 1. Può essere dubbio fino a qual punto la Costituzione del Reich tocchi in particolare queste disposizioni ancora rimaste.
Empfohlene Zitierweise
[Preußische Regierung], Circa l'abrogazione delle leggi ed ordinanze in opposizione colla nuova solenne Convenzione della Prussia colla Santa Sede (cfr.articoloXII capov.2 delle proposte della solenne Convenzione) vom 23. März 1929, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16783, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16783. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.