Dokument-Nr. 16974
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 08. Mai 1928

Regest
Gasparri bestätigt den Erhalt diverser Berichte, mit denen Pacelli ihn über die Verhandlungen über ein Konkordat mit Preußen auf dem Laufenden hielt. Nach reiflicher Prüfung wurde bei einer Sitzung, an der neben Gasparri und dem Papst auch der Substitut im Staatssekretariat Pizzardo teilnahm, beschlossen, auf der Grundlage dieser und weiterer Berichte Pacellis eine Aufstellung der von den preußischen Kommissaren gemachten Vorschläge anzufertigen, die Gasparri nun an Pacelli übersendet. Der Kardinalstaatssekretär teilt mit, dass der Papst den Nuntius bevollmächtigt, die Verhandlungen weiterzuführen und dabei, sofern nötig, auf die Vorschläge der Deutschen einzugehen, abgesehen von den im Folgenden von Gasparri erläuterten Punkten. Obwohl der Papst die Vorbehalte gegenüber dem Begriff "Konkordat" kleinlich findet, ist er damit einverstanden, dass stattdessen der Begriff "Conventio" oder ein anderer dem Kirchenrecht entlehnter Terminus verwendet wird. In Bezug auf Artikel 1 will der Papst, dass die Regierung bei Bischofswahlen im Anschluss an die Kapitelswahl um das Nihil Obstat gebeten wird, gibt sich aber damit zufrieden, dass die Anzahl der Kandidaten drei beträgt. In Artikel 2 soll "auf Bitten des Bischofs" durch "auf Vorschlag des Bischofs" ersetzt werden. Was Artikel 3 angeht, soll Pacelli der Regierung wie bisher deutlich machen, dass der Heilige Stuhl bei der Besetzung von Kapitelswürden das Privileg der politischen Klausel nicht akzeptiert. Sollten die preußischen Kommissare jedoch auf ihren Forderungen beharren, ist der Papst mit der in der Tschechoslowakei befolgten Praxis einverstanden, dass die Bischöfe die Ernennung, sobald sie von der Datarie bestätigt wurde, der Regierung mitteilen und dann deren Nihil Obstat erhalten. Dabei müssen sie darauf acht geben, dass keine Formulierungen verwendet werden, die einer Vorstellung gleichkommen. Eine solche Lösung soll jedoch im Konkordat nicht schriftlich festgehalten werden. Das Privileg der politischen Klausel darf auch auf den Praelatus nullius angewandt werden. In Bezug auf die Artikel 4 und 5 schlägt Gasparri einige Formulierungsänderungen vor. Der Papst akzeptiert nicht, dass das Territorium Berlin, wie in Artikel 7 angegeben, zu einer Praelatura nullius degradiert wird. Was die Diözese Ermland angeht, besteht er jedoch nicht darauf, dass sie zu einem Suffraganbistum der Kirchenprovinz Breslau wird. Er ist damit einverstanden, dass, wie vom Freiburger Erzbischof Fritz vorgeschlagen, über die Lösung der Bistümer Limburg und Fulda aus der Kirchenprovinz Freiburg zuvor mit der Badischen Regierung gesprochen wird.
[Kein Betreff]
con allegato
Eccellenza Reverendissima,
Insieme ai rispettivi allegati mi sono regolarmente pervenuti gli accurati Rapporti dell'Eccellenza Vostra Reverendissima nn. 39175, 39268, 39269, 39270 e 39279 rispettivamente del 28 marzo, 1°, 5, 9 e 12 aprile p. p., con i quali Ella mi tiene diligentemente informato circa le ultime trattative per il Concordato Prussiano.
Dopo maturo esame della vasta e delicata materia, è stata presa la decisione, per ordine espresso del Santo Padre, di preparare sulla scorta dei medesimi Rapporti come pure dei precedenti, uno schema completo delle "proposte" fatte dai Commissari prussiani in seguito alle discussioni svoltesi in Berlino.
Qui unito Le spedisco copia dello schema redatto.
Le proposte in questione, come Ella ben sa, furono oggetto di ampio esame in un Congresso tenuto nella mattina di ieri alla presenza del Santo Padre, essendovi presenti, oltre di me, anche Vostra Eccellenza e Mons.  Segretario della S.  Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.
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Ora ho il piacere di significarLe che il Santo Padre autorizza l'Eccellenza Vostra a continuare le trattative in corso, accedendo, qualora sia necessario, alle proposte tedesche, salvi però i punti seguenti.
Quanto al titolo. Il Santo Padre, pure rilevando la meschinità delle obbiezioni fatte contro il nome di "Concordato", tuttavia non si oppone a che si usi il termine di "Conventio" o altra adottata dal Codice Canonico.
Articolo I° Allo scopo di mantenere il segreto intorno alle nomine Vescovili, Sua Santità vuole che il nulla osta politico sia richiesto al Governo, dopo l'elezione capitolare; Egli ha concesso tuttavia che rimanga di tre il numero dei candidati, nonostante il mio Dispaccio n° 1555/26  [sic] del 30 giugno 1926.
Articolo II° Si sostituisca "su domanda del Vescovo" a "su proposta del Vescovo".
Quanto all'accordo del 1914 circa i Vescovi Ausiliari, non sarebbe possibile riprodurlo nel Concordato, perché ciò costituirebbe un precedente pericoloso per gli altri paesi, secondo la disciplina adottata dalla Santa Sede dopo la guerra. Tuttavia, attese le gravi difficoltà mosse dal Governo prussiano, il Santo Padre non si oppone a che si continui di fatto la prassi seguita finora dai Vescovi di Prussia, e alla quale la S. Sede resterà estranea.
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Articolo III° Ha ben fatto Vostra Eccellenza a far sapere al Governo che la Santa Sede non concede, per la provvista delle Dignità Capitolari il privilegio della Clausola politica. Ed in questa posizione Vostra Eccellenza resterà di fronte ai delegati governativi. Tuttavia se questi insisteranno nella loro richiesta, il Santo Padre non è alieno che si pratichi per la Germania quello che si è cominciato a praticare, di fatto, per la Cecoslovacchia, che cioè, ricevuta la nomina dalla Dataria, i Vescovi la comunichino al Governo e da esso ottengano il nulla osta, avendo cura i medesimi Vescovi che il Governo, nel comunicare il nulla osta, non usi formole che equivalgono ad una presentazione.
Resta inteso che anche di questa soluzione pratica nulla dovrà scriversi nel Concordato, e che il passo che i Vescovi faranno in nome proprio, sarà ufficialmente ignorato dalla Santa Sede.
Infine a norma del mio Dispaccio n° 2521/26 il privilegio della Clausola politica può accordarsi ai Praelati Nullius (Schneidemühl).
Articolo IV° Sarebbe forse opportuno ottenere nel testo una più chiara denominazione di "vicario parrocchiale".
Articolo V° A) Cambiare la frase "per quanto non ostino i diritti" con l'altra "salvi i diritti" ovvero "senza pregiudizio" come nel Concordato Bavarese. Occorre anche che si stabilisca in modo in-
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dubitato che il testo degli "Statuti" pur rimanendo fuori del Concordato, avranno valore di Convenzione.
B) Per "Seminari" s'intendono i Seminari Filosofico-Teologici.
Articolo VII° Non si può accettare che il vasto territorio di Berlino, dove si nota, grazie a Dio, tanto rigoglio di vita cristiana, diventi una semplice "Praelatura Nullius". La Santa Sede non ha nessuna ragione per infliggere ai 400.000 cattolici di Berlino l'umiliazione voluta dai circoli protestanti.
Per quanto riguarda la diocesi di Ermland, il Santo Padre non insiste perché essa diventi suffraganea della Provincia ecclesiastica di Breslavia. Per ciò poi che si riferisce al distacco di Limburgo e di Fulda dalla Provincia ecclesiastica di Friburgo, Sua Santità non ha difficoltà che se ne parli antecedentemente col Governo del Baden, secondo il desiderio espresso da Mons.  Arcivescovo di Friburgo.
Profitto infine dell'opportunità per tributarLe un meritato elogio per quanto finora Ella ha fatto, augurandomi che si raggiunga ben presto un accordo su tutti i punti, e per confermarmi con sensi di ben distinta e sincera stima
Della Eccellenza Vostra Reverendissima
Servitore
P.  Card. Gasparri
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 08. Mai 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16974, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16974. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 20.01.2020.