Dokument-Nr. 16975

Proposte fatte dai commissari prussiani in seguito alle discussioni svoltesi in Berlino per una ConvenzioneI Commissari Prussiani bramerebbero di evitare il nome del Concordato, perché non venga eccitata l'opinione pubblica dei protestanti e dei liberali. con la Santa Sede. [Berlin], vor dem 08. Mai 1928

Art. 1
Provviste delle Sedi Vescovili
"Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile, il rispettivo Capitolo, come anche i Vescovi della Prussia, presentano alla Sede Apostolica liste di candidati canonicamente idonei. Questa, tenendo presenti tali liste, senza tuttavia essere vincolata alle medesime, designa al Capitolo tre persone dopo essersi assicurato presso il Governo Prussiano che contro nessuna di esse esistono obbiezioni di carattere politico. Tra i tre menzionati candidati il Capitolo elegge per votazione libera e segreta il Vescovo, e subito dopo domanda la conferma alla Santa Sede."
Art. 2
Vescovi Ausiliari
"Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi Arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn, ed alle Sedi Vescovili di Treviri, Münster e Aquisgrana un Vescovo Ausiliare, il quale verrà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo Diocesano e dovrà appartenere al Capitolo Cattedrale della Diocesi. Secondo il bisogno potranno essere costituiti
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<altri Vescovi ausiliari>1così per le summenzionate come per altre Diocesi. Quale residenza di un Vescovo Ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla Sede del vescovo Diocesano, se non d'intesa col Governo."
Circa i Vescovi Ausiliari, il Governo si riferisce pure all'Accordo del 1914, secondo il quale il Vescovo Residenziale, prima di presentare la relativa istanza alla Santa Sede, si assicura che il Candidato proposto sia persona grata.
Art. 3
Provvista delle Dignità e dei Canonicati
"Nomina da parte del Vescovo alternativamente audito Capitulo e de consensu Capituli. Le Dignità rimangono riservate alla Santa Sede."
L'Episcopato prussiano si è dichiarato pronto ad ammettere tale alternativa, audito capitulo e de consensu Capituli (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la Santa Sede dichiarasse, fuori del Concordato, poter il Capitolo negare il consenso soltanto nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al Capitolo medesimo) che il Candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è di gan [sic] lunga inferiore a quello concesso nel Concordato Bavarese (Art. 14, P. 2).
Il Governo Prussiano nel corso delle trattative aveva richiesto la clausola politica per la nomina di tutti gli Ordinari dei luoghi nel territorio prussiano, per coadiutori con futura successione e per la provvista delle Dignità dei Capi-
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toli. È chiaro che tale richiesta non poteva essere accettata se non per il Vescovo residenziale e per il Coadiutore con futura successione.
Rimane aperta la questione circa i Praelati Nullius (Schneidemühl) a norma delle istruzioni impartite con dispaccio n° 2521/26 del 4 novembre 1926.
Art. 4
Conferimento di Uffici Ecclesiastici
"Un ecclesiastico può essere nominato Ordinarius loci, membro di un Capitolo Cattedrale o Collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore od insegnante in Istituto diocesano di educazione, parroco o Vicario parrocchiale, soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità Ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma."
Art. 5.
Facoltà teologiche e formazione del Clero
"Facoltà teologiche = Per la formazione scientifica degli Ecclesiastici rimangono le facoltà teologiche cattoliche nell'Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg.
I loro rapporti con l'Autorità Ecclesiastica sono regolati in conformità degli Statuti in vigore per le
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facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn."
Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a) e b) degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato dinanzi al Parlamento nel modo seguente<:> ed avrebbe forza di Convenzione: 2
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia motivate obbiezioni3 da muovere circa la dottrina o la condotta della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni.
Se un insegnante in una facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica, ovvero commettesse un grave o scandaloso mancamento contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro di lui presso il Ministero per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione popolare. In questo caso il Ministro, per quanto non ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio, ed in particolare modo provvederà ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento.
B) Seminari = I Vescovi di Treviri, Paderborn, Fulda, Limburgo e Osnabrück sono autorizzati ad avere un Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi Seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche, corrispondente a quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come inse-
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gnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I Vescovi porteranno a conoscenza del Minister<r>o4 per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione popolare, gli Statuti ed il programma d'insegnamento nei Seminari e prima della nomina di un insegnante gli daranno comunicazione della di lui personalità, del corso di studi da esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche."
Art. 6.
Benefici di Patronato dello Stato e provvista delle parrocchie
"Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'Art. 83 della Costituzione della Repubblica Prussiana, la presentazione in base ad un cosidetto [sic] patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo Diocesano a norma di una Istruzione da concertarsi separatamente.
La menzionata Istruzione sarebbe del seguente tenore:
1. La presentazione in base ad un cosidetto [sic] patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo Diocesano.
2. Salvo la disposizione del n° 3, lo Stato rifiuterà la presentazione del candidato indicato dal Vescovo diocesano come atto e specialmente desiderato, soltanto se esistano fatti a motivo dei quali vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gli interessi dello Stato.
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3. Alle parrocchie menzionate nell'Allegato il Governo presenterà il candidato a lui particolarmente grato, qualora il medesimo non venga qualificato dal Vescovo diocesano come canonicamente non idoneo per detto officio.
4. In considerazione dell'articolo 83 della Costituzione non verrà esercitato il diritto di presentazione in base a patronato esente da oneri.
Prima della nomina di un ecclesiastico a parroco, il Vescovo diocesano darà conoscenza alle autorità dello Stato della sua intenzione, e, con speciale riguardo all'articolo 4 di questa convenzione, comunicherà il nome del candidato. Egli non effettuerà la nomina o la conferma prima di due settimane dopo questa notificazione."
Art. 7.
Nuova Circoscrizione Diocesana
"L'attuale circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Prussia rimane conservata, ad eccezione dei seguenti mutamenti:
In Aquisgrana sarà nuovamente eretta una Sede Vescovile. L'attuale Capitolo collegiale verrà elevato a Capitolo Cattedrale ed avrà luog 5 un Preposto, cinque canonici effettivi, quattro canonici onorari ed otto vicari. La detta diocesi abbraccerà il distretto governativo di Aquisgrana ed i circondari di Grevenbroich, Gladbach, M.-Gladbach, Rheydt, Krefeld (città e campagna) e Kempen, ed apparterrà alla pro-
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vincia ecclesiastica di Colonia.
La diocesi di Münster cederà la sua parte del menzionato circondario di Kempen alla diocesi di Aquisgrana ed il territorio di Oldenburg a quella di Osnabrüch [sic]; essa diverrà suffraganea dell'Archidiocesi di Colonia.
La Sede vescovile di Paderborn sarà elevata ad Arcivescovile e Metropolitana ed il rispettivo Capitolo cattedrale a Metropolitano. Alla Provincia ecclesiastica di Paderborn apparterranno, oltre l'Archidiocesi di Paderborn, le diocesi <di Hildesheim e> di Fulda,<. L'Archidiocesi di Paderborn cederà alla diocesi di Fulda>6 il distretto del Commissariato di Heiligenstadt e del decanato di Erfurt.
Le parti del territorio della città di Francoforte sul Meno appartenenti sinora alla diocesi di Fulda passeranno a quella di Limburgo. Anche la Diocesi di Limburgo verrà staccata (come Fulda) dalla Provincia ecclesiastica di Friburgo ed unita a quella di Colonia.
La Sede vescovile di Breslavia sarà eretta ad Arcivescovile e Metropolitana ed il rispettivo Capitolo cattedrale a Capitolo Metropolitano. Il distretto della Delegazione di Berlino sottoposto finora al Vescovo di Breslavia verrà costituito in Prelatura indipendente, il cui Ordinario risiederà in Sant'Edvige in Berlino. Parimenti per i residui occidentali di territorio dell'Archidiocesi di Gnesen-Posen e della Diocesi di Culma, retti attualmente da un Amministratore Apostolico, sarà istituita una Praelatura Nullius con Sede in Schneidenmühl [sic].
Il territorio di Pomesania, appartenente già alla diocesi di Culma ed ora governato dal Vescovo di Ermland come Amministratore Apostolico, verrà unito alla Diocesi di Ermland,
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la quale rimarrà anche in avvenire esente dalla potestà metropolitana.
La erezione di nuove diocesi o di nuove provincie ecclesiastiche, che apparisse eventualmente necessaria in avvenire, od altre modificazioni della circoscrizione diocesana rimangono riservate ad un futuro accordo supplementare. Questo accordo non si richiede per mutamenti di confini diocesani, attuati unicamente nell'interesse della cura locale delle anime."
Art. 8.
Prestazioni finanziarie
Circa le prestazioni finanziarie non si ha ancora un progetto concreto.
"... Per il caso in cui il regolamento qui preso venisse a cadere in conseguenza di uno svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'Art. 138 della Costituzione del Reich o per altro motivo, tutti i diritti ed eccezioni derivanti da antichi titoli giuridici rimangono riservati."
Art. 9.
Il Nunzio insisterà sul diritto degli ordini religiosi e delle Congregazioni Religiose di avere propri Istituti Filosofico-Teologici, i cui corsi siano validi agli effetti dell'Art. 4.
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Art. 10.
Scuole.
"La Sede Apostolica prende atto che lo Stato Prussiano in forza e secondo le disposizioni dello Statuto dello Stato Germanico è obbligato a cercare che vengano istituite ed ammesse delle scuole elementari cattoliche e che sia impartita l'istruzione religiosa cattolica."
(1)I Commissari Prussiani bramerebbero di evitare il nome del Concordato, perché non venga eccitata l'opinione pubblica dei protestanti e dei liberali.
1Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Absender eingefügt.
2Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
3Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser korrigiert.
4Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser korrigiert.
5Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser gestrichen.
6Hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Anlage vom vor dem 08. Mai 1928, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16975, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16975. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 25.04.2017.