Dokument-Nr. 16998
Gasparri, Pietro an Doulcet, Marie-Augustin-Jean
Vatikan, 22. Juni 1925

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Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità non ha mancato di esaminare con la dovuta attenzione quanto l'Eccellenza Vostra gli faceva presente con l'"Aide-Memoire" in data 8 Maggio e quanto è altresì contenuto nella Nota del Signor Presidente della Commissione di Governo della Sarre, da Lei rimessagli con foglio del 4 dello stesso mese.
Per ciò che riguarda la nomina dei due parroci compiute [sic] recentemente da Mons. Vescovo di Spira, lo scrivente Cardinale ha l'onore di far rilevare all'Eccellenza Vostra quanto appresso.
La Santa Sede non intende entrare nella questione se nel territorio della Sarre sia o no in vigore il Concordato testé concluso con la Baviera, al quale ha fatto allusione il Vescovo di Spira. Ritiene, però, che la Commissione di Governo della Sarre non possa invocare a suo favore disposizioni che si poggiano sul Concordato del 1817, essendo questa una convenzione inter alios acta, cioè stipulata tra la Santa Sede e il Re di Baviera, convenzione che perciò non può valere per la Repubblica Bavarese e perciò per
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la Commissione di Governo della Sarre, senza il consenso della Santa Sede, il quale non è stato dato. E, di fatti, dopo i rivolgimenti politici prodotti dalla guerra mondiale, la Santa Sede non ha ammesso la permanenza di detto Concordato del 1817 neppure per il Governo Bavarese, specialmente per ciò che riguarda i diritti di nomina o di presentazione a uffici e benefici ecclesiastici. Analoga linea di condotta la Santa Sede ha tenuto con i Governi che avevano prima della Guerra un regime concordatario, come, per esempio, l'Austria, l'Italia per le nuove provincie, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Romania.
Né vale riportarsi al Trattato di Versailles e alle decisioni prese nel 1918 dalla Commissione di Governo della Sarre per mantenere in vigore le leggi del Paese; perché, nel caso presente, tali leggi non erano che l'applicazione del Concordato 1817, e perciò, venuto questo a mancare, come si è detto, non possono esser riconosciute dalla Santa Sede, essendo destituite di base giuridica.
Da tutto ciò ne segue che dopo gli
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sconvolgimenti politici in Germania, nel territorio della Sarre – e prima e dopo l'occupazione – l'unica legislazione vigente era ed è il diritto canonico comune. Quindi il principio espresso dal sottoscritto Cardinale nella sua Nota del 17 Agosto 1922 di quieta non movere, non poteva avere che questo significato, cioè di non mutare la situazione politica <giuridica>1 esistente, che era del diritto comune. Perciò per provvedere convenientemente all'amministrazione religiosa nel territorio della Sarre non resta alla Commissione di Governo che entrare in trattative con la Santa Sede la quale è disposta a concedere alla detta Commissione quei riguardi che suole concedere alle autorità civili negli altri paesi sulla base del diritto comune.
Lo scrivente Cardinale profitta intanto ben volentieri del nuovo incontro per confermare a Vostra Eccellenza i sensi della sua più alta considerazione e profondissima stima.
1Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Doulcet, Marie-Augustin-Jean vom 22. Juni 1925, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16998, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16998. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.06.2016.