Dokument-Nr. 171
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 05. Februar 1924

Regest
Pacelli übersendet die Kopie einer Denkschrift des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram an Reichskanzler Marx gegen die ebenfalls beigefügte Dritte Steuernotverordnung vom 14. Februar 1924. Bertrams Protest, den dieser als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz im Auftrag des Episkopats verfasste, richtet sich gegen die einer Enteignung gleichkommenden finanziellen Verluste, die mit der Verordnung für die Kirche einhergehen können. Entsprechend ersucht der Kardinal den Reichskanzler, das Inkrafttreten der Verordnung noch zu verhindern. Auf Bertrams Bitte hin adressierte Pacelli eine offizielle Note gegen die Verordnung an Reichsaußenminister Stresemann, die der Nuntius im deutschen Original und in italienischer Übersetzung beifügt. Nachfolgend rechtfertigt er sein eigenmächtiges Vorgehen ohne Gasparris Weisung einzuholen mit der Notwendigkeit einer umgehenden Reaktion, deren Ausbleiben ihn gegenüber dem deutschen Episkopat in Erklärungsnot gebracht hätte. Pacelli legt ferner dar, dass er seine Note in gemäßigtem Ton verfasste und vor allem mit Blick auf die Verordnung und ihre Konsequenzen vorsichtig formulierte.
Betreff
Contro eventuali dannose conseguenze della terza Steuernotverordnung nei riguardi delle obbligazioni giuridiche dello Stato verso la Chiesa
Eminenza Reverendissima,
Mi è giunta ieri una lettera in data del 1° corrente, colla quale l'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, mi trasmetteva copia di un Esposto da lui diretto al Sig.  Cancelliere del Reich ( Allegato I ) circa il progetto della terza ordinanza fiscale provvisoria ( Steuernotverordnung ), testé pubblicato dalla stampa (cfr.  Allegato II ).
In esso l'Emo rileva come detta ordinanza prevede una artificiosa e notevole limitazione nel ricupero del valore dei prestiti anteriori alla caduta del marco, ed aggiunge essere, a giudizio di periti, seriamente da temersi che la medesima riesca sommamente dannosa anche per le obbligazioni giuridiche dello Stato verso la Chiesa, derivanti dalla secolarizzazione, dalle Bolle di circoscrizione e
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da altri titoli. Il sullodato Cardinale, come Presidente della Conferenza episcopale di Fulda ed a nome dei rispettivi Vescovi, si eleva in forma assai viva contro tale misura, la quale equivarrebbe ad una nuova espropriazione della Chiesa, ossia ad una consumazione di quella già violentemente compiuta colla secolarizzazione del principio dello scorso secolo, giacchè verrebbero ora nella massima parte distrutti anche i diritti, rimasti alla Chiesa, a corrispondenti prestazioni finanziarie da parte dello Stato, come surrogato dei beni allora usurpati. L'Eminentissimo osserva altresì che la dotazione fissata nelle anzidette Bolle, essendo basata su Convenzioni conchiuse colla S. Sede, non può essere diminuita unilateralmente dal Reich o dagli Stati particolari senza violazione del diritto internazionale, e conclude pregando il Cancelliere, a causa delle funeste terribili conseguenze, di far valere tutta la sua influenza, acciocchè pur all'ultimo momento venga impedita l'entrata in vigore delle disposizioni in discorso.
Il più volte menzionato Signor Cardinale mi pregava al tempo stesso di far presso il Governo del Reich al più presto possibile anche da mia parte reclami nel medesimo senso.
In vista di ciò, e nella impossibilità di implorare,
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a causa della ristrettezza del tempo, le superiori istruzioni dell'Eminenza Vostra Reverendissima, ho indirizzato subito al Sig.  Ministro degli Esteri la Nota ufficiale, che compio il dovere d'inviare qui acclusa nel testo tedesco (Allegato III) e nella traduzione italiana ( Allegato IV ). Mi è sembrato infatti conveniente, e direi anzi indispensabile, che giungesse in tempo utile al Governo del Reich anche dal Rappresentante della S. Sede una esplicita riserva contro l'eventualità di un così serio pregiudizio dei diritti della Chiesa. D'altra parte, essendo io stato dall'Emo Bertram espressamente invitato a compiere senza indugio un simile passo, avrei contratto, omettendolo o ritardandolo, una grave responsabilità di fronte all'intiero Episcopato della Germania. Ho avuto tuttavia cura 1°) di redigere la Nota in una forma più moderata del suddetto Esposto, data la estrema delicatezza di simili questioni nel momento attuale; - 2°) di evitare di parlar delle Bolle di circoscrizione come di Concordati tuttora puramente e semplicemente vigenti, pur non mancando di riferirmi ad esse come ad una delle fonti delle obbligazioni dello Stato di fronte alla Chiesa. - 3°) Poiché dall'esame della ordinanza in questione le conseguenze temute dall'Emo Bertram mi sono sembrate bensì possibili, ma non chiare e certe, ho usato, per non incorrere in afferma-
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zioni inesatte, una forma condizionale od espressioni come "eventuali" o simili, e mi sono esplicitamente riferito all'opinione espressami al riguardo da una "Autorità competente".
Questo è ciò che, nella penosa angustia del tempo, è parso al mio modesto giudizio opportuno per tutelare, in quanto fosse possibile, gl'interessi della Chiesa di fronte a conseguenze, che, come ho sopra accennato, l'Emo Bertram non si è peritato nel suo Esposto al Sig. Cancelliere di qualificare per "funeste". Chiedendo pertanto venia all'Eminenza Vostra, qualora avessi errato, e pregandoLa di comunicarmi per l'eventuale ulteriore svolgimento della vertenza i venerati Suoi ordini, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 171, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/171. Letzter Zugriff am: 19.04.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 26.06.2019.