Dokument-Nr. 18476
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 16. April 1925

Regest
Auftragsgemäß erarbeitete Pacelli ein Reglement zur Erstellung der von Artikel 14 § 1 des Bayernkonkordats vorgesehenen Kandidatenlisten für die Bischofsernennungen, näherhin der Triennallisten der bayerischen Bischöfe, die der bayerischen Domkapitel sowie die des Domkapitels des zu besetzenden Bistums. Der Nuntius, der das Prozedere nach Listen getrennt in drei beiliegenden Dekreten vorlegt, orientierte sich für die Triennalliste der Bischöfe an den Dekreten, welche die Konsistorialkongregation für andere Regionen der Welt erließ. Da es für die Listen der Domkapitel keine Vorlagen gibt, wollte sich Pacelli zunächst am Dekret zu den Listen der Bischöfen orientieren, entschied sich aber letztlich dagegen, da angesichts der großen Zahl von Domkapitularen mit Indiskretionen zu rechnen ist, die in dieser so delikaten Angelegenheit vermieden werden sollte. Ferner verwarf er die Idee, dass jeder Kanoniker eine eigene versiegelte Liste erstellt, die vom Dekan des Domkapitels gesammelt und nach Rom gesandt werden. Denn dieses Vorgehen würde zwar eine Kandidatendiskussion vermeiden, entspricht Pacellis Ansicht nach aber nicht der Konkordatsvorgabe, wonach das Kapitel die Liste vorlegen soll. Daher hat er ein anderes Prozedere entwickelt, das die Diskussion über die Kandidaten minimiert und die dem Papst vorbehaltene Exkommunikation bei Verletzung der Geheimhaltung androht. Der Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber, den der Nuntius vertraulich um seine Einschätzung zu den Dekretentwürfen bat, schlug vor, dass den Bischöfen wie den Domkapiteln die Dekrete bereits im Vorfeld der Versammlung zur Erstellung der ersten Triennallisten vorgelegt werden und sich diese direkt und per Eid zur Geheimhaltung verpflichten. Pacelli empfiehlt ferner, die Dekrete nicht öffentlich zu machen. Zum Schluss stellt er Gasparri zur Erwägung, ob die Beschränkung, dass jeder Domkapitular nicht mehr als drei Kandidaten für die Listen benennen darf, angemessen ist oder die Anzahl besser erhöht werden sollte.
Betreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di decreto circa le liste dei candidati all'Episcopato
Eminenza Reverendissima,
Com è ben noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, l'articolo 14 § 1 del nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'Eminenza Vostra si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di regolamento o decreto per la esecuzione del surriferito paragrafo. In questo sono previste tre liste: 1.) Lista triennale dei Vescovi, 2.) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3.) Lista del rispettivo Capitolo sede vacante. Mi è sembrato
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quindi più conveniente di preparare tre separati e completi progetti di decreto per ognuna delle summenzionate liste (Allegati  I, II, e III ), anziché di riunire il tutto in un solo decreto con eventuali richiami a numeri precedenti, giacché ciò avrebbe reso, se non erro, più complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe inoltre riuscito praticamente assai incomodo, dovendosi nelle riunioni dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Postea regulae ad electionem faciendam legendae erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium per Episcopos Bavaricos pro dioecesibus Bavaricae2 quolibet triennio" ho preso naturalmente per modello i decreti già emanati dalla S. Congregazione Concistoriale per altre regioni, vale a dire: pro Foederatis Americae Septentrionalis Statibus ( Acta Apostolicae Sedis , vol. VIII, 1916, pag. 400-404), pro Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib., vol. XI, 1919, pag. 124-128), pro Scotia (ib. vol. XIII, 1921, pag. 13-16) pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro Mexicana Republica (ib., pag. 379-382) e pro dioecesibus ritus latini in Polonia (ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è, almeno per quanto io sappia, alcun
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esempio. Il mio pensiero era stato di adottare, mutatis mutandis, le stesse disposizioni del primo decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato necessario di abbandonare tale idea in considerazione del serio pericolo, per non dire della certezza (come si sa per esperienza) di gravi indiscrezioni, che colla applicazione di quelle norme ai Canonici (essi sono 84 in tutta la Baviera, molti dei quali di età assai avanzata ed incauti) si avrebbero a lamentare in materia così delicata. Il miglior metodo per evitare il più possibile la divulgazione di notizie sui candidati sarebbe forse che ogni Canonico scrivesse in un'apposita scheda i nomi degli ecclesiastici, che intende di proporre, e facesse poi pervenire la scheda stessa chiusa e sigillata al Preside del Capitolo, il quale dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre alla S. Sede. Ma mi è sembrato che ciò avrebbe potuto apparire come non conforme ai termini della succitata disposizione concordataria, che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato modo si avrebbero piuttosto liste dei singoli Canonici. Ho cercato quindi di costruire un sistema intermedio, il quale, pur salvando il concetto della lista del Capitolo, riducesse al minimo le cause od occasioni di indiscrezioni. Perciò sono rimasti soppressi nel progetto dei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati, che secondo il primo decreto (nn. 2-7) vengono rimessi al Preside della
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Conferenza episcopale e poi ai singoli Prelati, come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (ib. n. 11), mentre, d'altra parte, è stata aggiunta la pena di scomunica ipso facto incurrenda et Romano Pontifici speciali modo reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che anzi l'Emo Sig.  Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente i progetti in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, proporrebbe che, anche precedentemente alla Conferenza dei Vescovi ed alla riunione dei Capitoli, nelle quali dovranno essere fissate le prime liste triennali,3 i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere conoscenza dei rispettivi decreti e subito si obblighino sotto giuramento ad osservare il segreto anche nelle prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti stessi, ma in una Istruzione a parte. - Sarebbe poi, a mio umile avviso, consigliabile che detti decreti non venissero resi di pubblica ragione, ma fossero mantenuti sub secreto .
Nel progetto dei decreti secondo e terzo si stabilisce<bilisce, per fissare un qualche limite (dato il numero rilevante dei membri dei Capitoli),>4che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se [sic] questo numero sia sufficiente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali debbono abbracciare candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'Eminenza Vostra giudicherà quindi se
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quel numero possa essere aumentato, per es. fino a cinque, il che porterebbe anche una maggior larghezza e libertà di scelta per la S. Sede.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1r, oben rechts, oberhalb des Datums hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger notiert und gestrichen: "2; oben rechts, unterhalb des Datums hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger notiert: <2)>".
1Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2Hds. gestrichen, vermutlich von Pacelli.
3Passage von "Che anzi" bis "liste triennali," am linken Seitenrand senkrecht von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger markiert.
4Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 16. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18476, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18476. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 20.01.2020.