Dokument-Nr. 185
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 07. November 1924

Regest
Pacelli berichtet, dass er die Stellungnahme des Heiligen Stuhls zur Denkschrift des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Betrams vom 15. Juni 1924 über die Neuordnung der Militärseelsorge im Deutschen Reich an den Paderborner Bischof Klein weiterleitete. Dieser vertrat seinerseits in seinem Vortrag in der Sitzung der Fuldaer Bischofskonferenz vom 18. August die Position, dass ein Militärbischof mit eigenständiger Jurisdiktion einem bischöflichen Delegaten vozuziehen sei. Die Bischöfe konnten sich allerdings nicht einigen und entschieden daher, dem Vorsitzenden der Konferenz Bertram ihre Bedenken zukommen zu lassen. Die Freisinger Bischofskonferenz hingegen hielt in ihrem Protokoll ausdrücklich fest, dass eine exempte Stellung des Feldpropstes zu schweren Konflikten innerhalb des Episkopats führen würde. Hinsichtlich der Gründe, weshalb die deutschen Bischöfe die vorläufige Neuregelung bevorzugen, die der Papst 1920 unter Beteiligung der Konsistorialkongregation unter der Bedingung "pro facultate iuxta petita, perdurantibus praesentibus adiunctis" bewilligt hatte, verweist Pacelli auf seine vorangegangenen Berichte.
Betreff
Sulla nuova organizzazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania
Eminenza Reverendissima,
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 33550 dell'8 Agosto c. a. relativo alla nuova organizzazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania. In esso l'Eminenza Vostra Reverendissima si degnava di manifestarmi la Sua mente circa l'Esposto dell'Emo Sig.  Cardinale Bertram , Vescovo di Breslavia, in data del 15 Giugno c. a. e mi comunicava in particolar modo essere, a giudizio della S. Sede, più utile per l'assistenza anzidetta un vero e proprio Ordinario castrense anziché un semplice delegato dei Vescovi. Da parte mia mi feci un dovere di portare subito tali osservazioni a conoscenza tanto del sullodato Eminentissimo che del Revmo Mons.  Klein , Vescovo di Paderborn, il quale, come ebbi già a riferire all'Eminenza Vostra nel mio rispettoso Rapporto N. 30957 del 1° Agosto c. a., era incaricato di fare su questo tema una relazione nella Conferenza vescovile di Fulda.
Il menzionato Vescovo di Paderborn con lodevole premura mi rispose senza indugio, assicurandomi che avrebbe nella Conferenza stessa sostenuto il punto di vista della S. Sede. "Se io, egli aggiungeva, rifletto maturamente a tutte le ragioni pro e contra, debbo riconoscere che per l'assistenza dei sol-
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dati è preferibile l'istituto del Vescovo castrense con propria giurisdizione. Come del resto la S. Sede osserva, si potrebbe e si dovrebbe provvedere a che non siano pregiudicati i diritti degli Ordinari".
La questione in parola venne infatti discussa in Fulda nella seduta pomeridiana del 18 Agosto. Mons.  Klein difese, secondo che egli stesso mi comunicò poi con lettera del 27 Agosto d. m., la opportunità "che fosse mantenuto l'antico stato di cose, vale a dire il Vicario castrense con carattere episcopale e piena giurisdizione". Ma la Conferenza non aderì a tale concetto. Così invero si legge nel relativo Protocollo (n. 8): "Alla Conferenza vengono fatte comunicazioni circa le trattative colla Sede Apostolica per il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari. Essendo state mosse da diverse parti gravi difficoltà contro un ordinamento, che si ricollega all'antico, le singole Curie vescovili, su invito che riceveranno prossimamente, dovranno comunicare per iscritto le loro difficoltà al Presidente della Conferenza per l'ulteriore trattamento dell'affare".
Più esplicita ancora fu la risoluzione della Conferenza dei Vescovi della Baviera in Frisinga nella seduta pomeridiana del 10 Settembre, come parimenti si rileva dal Protocollo della medesima (da me inviato all'Eminenza Vostra col rispettoso Rapporto N. 31525 del 2 corrente) a pag. 7 n. 7: "Il Governo del Reich tende con ogni forza, contro il Voto dei Vescovi tedeschi, ad ottenere
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la giurisdizione esente del Vicario castrense. L'Arcivescovo Faulhaber esporrà e motiverà in Roma energicamente la unanime convinzione dei Vescovi bavaresi che la esenzione condurrebbe a gravi e continui conflitti".
Avendo riferito a suo tempo - nei Rapporti del 12 Aprile e del 24 Settembre (indirizzati all'Emo Sig.  Cardinale Segretario della S. Congregazione Concistoriale, il quale mi aveva ordinato di dare informazioni sull'argomento) - le ragioni addotte già dai Vescovi della Germania a favore del nuovo ordinamento, da essi proposto per l'assistenza religiosa dei militari, e che ottenne l'approvazione del S. Padre colla nota formula:
"Pro facultate iuxta petita, perdurantibus praesentibus adiunctis" (Dispaccio della prelodata S. Congregazione N. 417/19 del 14 Ottobre 1920), non mi occorre di ripeterle nel presente ossequioso Rapporto provvisorio, il quale ha soltanto lo scopo di prevenire, come di dovere, l'Eminenza Vostra circa i nuovi passi, che l'Episcopato germanico ha in animo di compiere presso la S. Sede in questa materia.
Intanto, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
17r, hds. oberhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. November 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 185, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/185. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 01.02.2022.