Dokument-Nr. 18551
[Gasparri, Pietro] an [Braun, Otto]
[Vatikan], vor dem 03. Juni 1926

Progetto di minuta
La S. Sede ha ricevuto la pregiata Nota St. M. 16631 che il Governo prussiano in data del 29 dicembre dello scorso anno rimetteva a Mons. Pacelli, e colla quale replicava alla nota del 25 agosto, parimenti dello scorso anno, di questa Segreteria di Stato circa la proteste [sic] di cotesto Governo pel Concordato polacco.
In tale replica, il Governo prussiano dopo aver rilevato che non era stato bene interpretata dalla S. Sede la lettera, in data 22 aprile 1922 dell'ex Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, proseguiva osservando che il Governo di Prussia "non veniva in alcun modo a muovere rimostranze riguardo ai territori non più sottoposti alla sovranità prussiana, ma solo limitava le proprie lagnanze alle conseguenze finanziarie che potrebbero risentire gli enti ecclesiastici della Prussia in seguito alle disposizioni del Concordato Polacco.
La S. Sede, mentre prende atto che le rimostranze elevate non riguardano l'ordinamento ecclesiastico dei territori non più soggetti alla Prussia, si reca a premura di chiarire i punti circa i quali la replica del
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Governo prussiano non sembra fondata su valide ragioni.
I° Per quanto riguarda il valore della Bolla "de salute animarum" pei territori che non fanno più parte dello stato Prussiano, ma che appartengono politicamente alla Polonia, si asserisce che quanto ebbe a dichiarare il Sig. Ministro per la scienza, arte [sic] e l'istruzione pubblica nella sua Nota G II Nr. 432.I dell'8 aprile 1922, (cioè "il Governo Prussiano riguarda come rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello stato la Bolla 'de salute animarum' e le altre convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e la provvista delle sedi vescovili, delle dignità e dei concordati entro la Prussia") non può essere interpretato secondo il senso che la S. Sede ha attribuito alla dichiarazione del sullodato Ministro, perché la dichiarazione si riferiva solamente ai vescovati "rimasti in Prussia".
La S. Sede al contrario crede di confermarsi sempre più nel suo punto di vista poiché, rileggendo la sopracitata dichiarazione, si trova che il Governo prussiano considera come rimaste inalterate e in vigore per l'at-
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tuale territorio dello Stato la Bolla "de salute animarum" e le altre convenzioni con la S. Sede, le quali, oltre riguardare la provvista delle sedi vescovili, delle dignità o dei canonicati, riguardano altresì la circoscrizione delle Diocesi entro la Prussia.
Dunque il detto Ministro riconosceva che la Bolla "de salute animarum" e le altre convenzioni non riguardano la circoscrizione delle diocesi fuori della Prussia.
II° Per quanto poi riguarda i beni degli enti ecclesiastici prussiani, beni che sono rimasti fuori dei confini politici della Prussia, la Santa Sede crede di averli tutelati col Concordato Polacco nel modo migliore che le è stato possibile, malgrado le non poche difficoltà incontrate.
Infatti, mentre, nelle trattative del detto Concordato, il Governo di Varsavia domandava che la S. Sede gli concedesse di poter espropriare, in forza della legge agraria sancita dallo Stato, le terre della Chiesa, la stessa S. Sede, nel condiscendere a ciò sotto certe condizioni e debite garanzie, volle esplicitamente che il Governo polacco si impegnasse a non toccare i beni appartenenti agli enti ecclesiastici della Prussia: tale impe1 nell'art. 26 del Concordato
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polacco.
E per tale clausola i beni del Capitolo di Breslavia che il Governo di Varsavia aveva posto sotto sequestro, non sono stati espropriati, né lo potranno essere, se il Governo polacco farà onore, come la S. Sede non dubita, agli impegni presi.
Il vantaggio di tale clausola appare tanto più rilevante se ben si considera quanto avvenne in circostanze analoghe un secolo fa.
Costituito il Regno di Polonia, la S. Sede con la Bolla "Ex imposita nobis" del 30 giugno 1919, ne organizzava ecclesiasticamente i territori dopo aver trattato in proposito con la Russia.
Il governo Russo però applicava allora ingiustamente e unilateralmente il principio di sequestrare tutti i beni ecclesiastici giacenti bensì nel Regno di Polonia ma appartenenti ad enti ecclesiastici che erano fuori dei confini, cioè in Prussia.
Perciò il Sig. Niebuhr, allora Ministro di Prussia presso la S. Sede, con sua Nota del 22 luglio 1820 si lamentava con l'E.mo Card. Consalvi, Segretario di Stato, perché non era stata data comunicazione alcuna delle trattative avute col governo di Russia per la sistemazione delle dette Diocesi, ed
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esprimeva il suo rammarico perché i beni delle Chiese di Prussia esistenti in Polonia erano stati illegittimamente sequestrati. "Sa Majesté, egli scriveva, n'a pu voir qu'avec un profonde regret les pertes immenses et la destruction qu'en sont resultées pour les diocèses Prussiens. Non seulement l'Archevêché de Gnesne a perdu son antique superiorité metropolitaine sur la Pologne, non seulement son diocèse est trouvé reduit à moins d'un huitième de son étendue, mais par une funeste fatalité la perte que cet Archevêque a fait en revenues est ancore [sic] plus grande, et le principe de la saisie appliqué dans le royaume de Pologne aux biens quelconques d'etablissements hors de ses limites a frappé encore les diocèses voisins".
L'E.mo Card. Consalvi, rispondendo al Signor Niebuhr con la sua Nota del 6 Ottobre dello stesso anno, così si esprimeva circa le sopra lamentate conseguenze:
"Se questi mali sono derivati, come sembra dalla Nota di Vostra Eccellenza, dalli principii adottati nel Regno di Polonia rispetto ai beni qualunque degli Stabilimenti Ecclesiastici esistenti fuori del Regno, Vostra Eccellenza, la quale conosce i princi-
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pii della S. Sede intorno alla natura ed alla proprietà dei Beni Ecclesiastici, può ben essere certa che il Santo Padre non ha avuta alcuna parte in qualunque siasi atto col quale fossero state tolte agli Stabilimenti Ecclesiastici esistenti fuori del Regno di Polonia le loro proprietà. La S. Sede ha autorizzato la soppressione di diocesi, benefici ecclesiastici esistenti nel Regno di Polonia, per supplire alle dotazioni delle Chiese Cattedrali, dei Seminari e delle Parrocchie, non mai però la incorporazione dei Beni che non fossero proprietà del Clero Polacco, ma di stabilimenti esistenti fuori del Regno. Che se la S. Sede si è astenuta dal fare alcuna comunicazione alla Regia Corte di Prussia intorno alle trattative che faceva con quella di Russia per la sistemazione delle cose ecclesiastiche del Regno di Polonia, ciò è pervenuto dall'essersi desiderato dalla R. e I. Corte di Russia, che si mantenesse il segreto sopra le trattative che faceva la S. Sede non meno che del sistema generalmente praticato dalla S. Sede medesima a riguardo delle trattative che ha fatto cogli altri Governi."
È ovvio rilevare che anche nelle circostanze attuali la Polonia ha domandato che in tutte le trattative per il concordato si mante-
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nesse il più stretto segreto.
Né si dica che la S. Sede stringendo un trattato colla Polonia non poteva condurre le rispettive negoziazioni senza simultaneamente prendere accordo colla Prussia, con la quale era stretta da trattati precedenti.
Infatti, tali trattati precedenti anche se rimanevano in vigore per il territorio prussiano - sulla quale questione non si vuole qui entrare - certamente non avevano più valore per i territori staccati dalla Prussia, territorii che perciò la S. Sede era libera di ordinare, come meglio credeva per il bene delle anime, come aveva fatto per l'Alsazia e Lorena dopo il 1870, trattando solamente con la Germania, senza far intervenire la Francia, colla quale era pure in vigore il Concordato napoleonico.
D'altra parte la S. Sede nel concordato colla Polonia era sicura di non ledere in alcun modo gli interessi della Prussia e ciò per l'apposizione della detta clausola la quale eccettuava dalle disposizioni concordatarie i beni degli enti ecclesiastici di Prussia.
È bensì vero che la detta clausola prevede un accordo speciale per i detti beni, ma
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è da ricordare che tale formula, mentre impedisce alla Polonia di agire unilateralmente, lascia alla S. Sede la possibilità di difendere i diritti degli enti ecclesiastici di Prussia secondo giustizia, come non ha mancato di fare finora.
D'altra parte la sollecitudine con cui la S. Sede si è studiata di proteggere le proprietà ecclesiastiche della Germania di fronte alle esigenze dei Governi, non solo in Polonia, ma anche altrove, è una conferma del programma che la S. Sede ha sempre svolto e seguirà a svolgere a tutela del diritto dei terzi.
Nella fiducia che questa nota valga a dissipare le apprensioni di cotesto Governo per le conseguenze del Concordato Polacco, ecc...
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Empfohlene Zitierweise
[Gasparri, Pietro] an [Braun, Otto] vom vor dem 03. Juni 1926, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18551, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18551. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 26.06.2017.