Dokument-Nr. 18763
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 19. Juli 1926

Regest
Pacelli nimmt gegenüber dem Präfekten der Konzilskongregation Sbarretti Stellung zu einer Denkschrift des Meißener Bischofs Schreiber, die er zurücksendet. Der Nuntius schickt voraus, dass der Brauch, dass die Leichname der Verstorbenen im Gegensatz zu den Bestimmungen des CIC direkt auf den Friedhof und nicht vorher in die Kirche gebracht werden, nicht nur auf das Bistum Meißen beschränkt, sondern üblich ist sowohl in Gebieten Deutschlands, in denen die Katholiken in der Minderheit sind, als auch in Gebieten, in denen sie die Mehrheit stellen. So soll es z. B. in Bayern aufgrund obrigkeitlicher Verordnungen verboten sein, die Leichen in die Kirche zu bringen, mit Ausnahme des Bischofs. Vielmehr werden die Toten direkt ins Leichenhaus gebracht, dort eingesegnet und dann nach kirchlichem Ritus beigesetzt. Das Requiem wird entweder am selben Tag oder an den folgenden Tagen gefeiert. Ähnliche Regelungen gelten in vielen anderen deutschen Diözesen. Allerdings wird der Leichnam gerade in kleinen Städten, Dörfern und auf dem Land in der Diözese Breslau und im preußischen Anteil der Erzdiözese Prag, in der Grafschaft Glatz, zuerst in die Kirche gebracht, wo die Trauerfeier stattfindet, und dann auf den Friedhof. In den Diözesen Ermland, in der Administratur Tütz, im preußischen Teil der Erzdiözese Olmütz sowie in der Stadt Trier werden die Bestimmungen des CIC/1917 komplett eingehalten. Pacelli resümiert, dass im Großteil der deutschen Diözesen gegen das kirchliche Recht verstoßen wird. Der Brauch findet sich allerdings mit Zustimmung der Ritenkongregation in den diözesanen Ritualen von Köln, Freiburg, Limburg, Münster und Osnabrück wieder, in Breslau fehlt diese Zustimmung. Der Nuntius fügt hinzu, dass alle Personen, mit denen er sprach, die Ansicht Schreibers bekräftigten, dass eine Änderung dieses Brauchs besonders in der Diaspora und in den Städten sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist. Für den Fall, dass die Kongregation beschließen sollte, dass der genannte Brauch nicht länger gebilligt werden kann, regt der Nuntius an, den Bischöfen zu empfehlen, sich darum zu bemühen, dass die Bestimmungen des entsprechenden Kanons zunächst umsichtig in katholischen Gegenden eingeführt wird, in denen keine Schwierigkeiten zu erwarten sind, in der Hoffnung, dass er dann so weit wie möglich auf die Diasporagebiete ausgedehnt wird.
Betreff
Sulla sepoltura dei fedeli in Germania
Mi è pervenuta [sic] il venerato Dispaccio N. 2991/26 in data del 21 Maggio c. a., col quale l'E. V. R. mi ordinava di riferire e di esporre il mio umile parere relativamente all'istanza del Revmo Mons.  Schreiber, Vescovo di Misnia, che compio il dovere di ritornare qui acclusa.
Mi sia in primo luogo permesso di rilevare che, secondo le informazioni da me assunte, la consuetudine di trasportare i cadaveri direttamente al cimitero, senza condurli prima in chiesa a norma del can. 1215, non è ristretta in Germania alla diocesi di Misnia, ma vige in molte altre regioni, sia della cosiddetta Diaspora (vale a dire ove i cattolici sono in piccola minoranza), sia anche prevalentemente cattoliche. Così, ad esempio,
13v
nella Baviera sarebbe, a quanto affermasi, vietato per decreto dell'Autorità civile di portare i cadaveri in chiesa ad eccezione di quello del Vescovo; essi sono, massime nelle città, dalla casa condotti alla stanza mortuaria (Leichenhaus), ove vengono benedetti e poi sepolti secondo il rito ecclesiastico, generalmente nel pomeriggio; la Messa di Requiem viene celebrata o nello stesso giorno o nei giorni seguenti.
Lo stesso deve dirsi pure delle diocesi di Breslavia, di Colonia, di Friburgo nel Baden (ove vigerebbe pure una simile proibizione da parte dello Stato), di Fulda, di Hildesheim, di Limburgo, di Magonza, di Münster, di Osnabrück, di Paderborn, di Rottenburg e della parte prussiana dell'Archidiocesi di Praga (Glatz). Anche in esse i cadaveri, – ad eccezione, nella maggior parte dei casi, degli ecclesiastici –, vengono trasportati dalla casa al cimitero, d'ordinario nel pomeriggio; la Messa di Requiem ha luogo comunemente il giorno seguente. Non di rado, tuttavia, anche in alcune delle summenzionate diocesi, vige nelle piccole città, nei villaggi e nelle campagne l'uso di condurre
14r
prima la salma in chiesa, ove hanno luogo le esequie, e poi al cimitero; così nella Slesia (diocesi di Breslavia) e nella parte prussiana dell'Archidiocesi di Praga (Glatz). La prescrizione del can. 1215 viene invece, più o meno generalmente, osservata nella diocesi di Ermland, nell'Amministrazione Apostolica di Tütz, nella parte prussiana della Archidiocesi di Olmütz (Brunitz) [sic] e nella città di Treviri. Può dunque affermarsi che nella massima parte dei luoghi vige in questa Nazione una consuetudine contraria al canone succitato.
Tale consuetudine trovasi consacrata in vari Rituali diocesani, ad es. in quelli delle diocesi di Breslavia, di Colonia (approvato dalla S. C. dei Riti con decreto del 30 Aprile 1900), di Friburgo (approvato con decreto della medesima S. Congregazione del 14 Dicembre 1888), di Limburgo (parimenti approvato con decreto del 26 Luglio 1916), di Münster (approvato con decreto del 2 Luglio 1893), di Osnabrück (approvato con decreto del 24 Gennaio 1906). Mi sia lecito di aggiungere che quasi tutte le persone
14v
da me interrogate in proposito, fra le quali anche alcuni Revmi Vescovi, hanno affermato essere un mutamento di tale costume in Germania, specialmente nella Diaspora e nelle grandi città, assai difficile, per non dire impossibile, per motivi simili a quelli esposti nella istanza di Mons. Schreiber.
Qualora quindi cotesta S. Congregazione giudicasse che il suddetto uso non possa ulteriormente approvarsi, Essa potrebbe forse, a mio modesto e subordinato avviso, raccomandare ai Revmi Vescovi della Germania di adoperarsi, affinché l'osservanza del succitato canone cominci ad essere prudentemente introdotta anzitutto nelle regioni cattoliche, ove non si incontrino troppo gravi difficoltà, colla speranza che essa venga quindi estesa, nei limiti del possibile, ai territori della Diaspora.
Nel sottoporre quanto sopra all'alto senno dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 19. Juli 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18763, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18763. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 01.02.2022.