Dokument-Nr. 195
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 20. Oktober 1926

Regest
Unter Verweis auf die Wichtigkeit, welche die Neuordnung der katholischen Militärseelsorge für Konkordatsverhandlungen mit dem Deutschen Reich haben kann, übersendet Pacelli die Kopie einer Denkschrift des Reichswehrministers Geßler. Der Nuntius referiert die Bedeutung, die Geßler der Militärseelsorge beimisst, welche seiner Ansicht nach auch auf die Familien der Soldaten ausgedehnt werden sollte. Der Reichswehrminister bindet eine effiziente Militärseelsorge an das Amt eines Feldpropstes mit eigener, exempter Jurisdiktion, der als Mitglied der Reichswehr die Bedürfnisse besser kenne, seine Jurisdiktion unabhängig von Truppenverschiebungen ausüben könne, sowie als Ordinarius aller Feldkapläne fungiere. Als Beispiel für eine solche Organisationsform der Militärseelsorge verweist Geßler besonders auf das Polenkonkordat. Pacelli ruft seine vor mehr als einem Jahr manifestierte Unterstützung für die Ablehnung der exempten Jurisdiktion durch nahezu den gesamten deutschen Episkopat in Erinnerung. Nun empfiehlt er, angesichts der Relevanz für den Abschluss eines Reichskonkordats, den Punkt erneut zu prüfen. Dies begründet der Nuntius mit der Tatsache, dass auch nach dem Bayernkonkordat sowie nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss eines Konkordats mit Preußen, der vielleicht auch Baden zur Aufnahme von Verhandlungen bewegen könnte, immer noch eine große Zahl deutscher Staaten übrig bleibt, für die aufgrund der überwiegend protestantischen Bevölkerung der Abschluss einer direkten Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl unwahrscheinlich ist. Die einzige Möglichkeit zur Unterstützung der Katholiken in diesen Diasporagegenden ist folglich der Abschluss eines Reichskonkordats. Da das deutsche Heer durch den Versailler Vertrag stark reduziert wurde, sieht Pacelli die Diskussion um den Feldpropst als sekundär an; sie dürfe ein etwaiges Reichskonkordat nicht gefährden. Zudem verweist er auf eine Weisung Gasparris aus dem Jahr 1924, wonach Vorsorge gegen jene Unannehmlichkeiten getroffen werden könne, welche die Einsetzung eines Feldpropstes für die Lokalbischöfe mit sich bringen könnte. Auch die 1925 vom Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber vorgebrachten Bedenken, die Berufung eines Feldpropstes könne dem Papst den Vorwurf einbringen, am Neuaufbau der deutschen Streitkräfte mitzuwirken, versucht der Nuntius zu entkräftigen, indem er auf die Entspannung in den internationalen Beziehungen verweist, für die er die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund anführt, und den ausschließlich seelsorgerischen Charakter des Amts hervorhebt. Ferner empfiehlt er, dieses Zugeständnis an den Abschluss eines Reichskonkordats zu binden, das auch alle weiteren Kirchenthemen berücksichtigt, welche auf Reichsebene geregelt werden müssen.
Betreff
Il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania ed il Concordato col Reich
Eminenza Reverendissima,
Nel mio rispettoso Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre p. p. ebbi già occasione di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima circa la possibilità di un Concordato col Reich e l'influenza, che a tale riguardo può esercitare il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania.
A questo proposito il Sig. Ministro della Reichswehr, Dr. Geßler, mi ha rimesso con Foglio N. 126.9.26. R. A. III in data del 10 d. m. il Pro-memoria, di cui compio il dovere di trasmettere qui acclusa copia all'Eminenza Vostra. Da esso apparisce quale importanza, allo scopo di promuovere la fedeltà e la moralità dell'esercito, il menzionato Sig. Ministro attribuisce all'anzidetta cura spirituale, la quale dovrebbe estendersi, a suo parere, oltre che ai militari stessi,
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anche alle loro famiglie. Una efficace assistenza religiosa può tuttavia, a suo avviso, ottenersi soltanto grazie ad un Vicario castrense con giurisdizione esente, giacchè in tal guisa 1o.) si avrebbe unità di direzione per mezzo di un Ordinario particolarmente idoneo, il quale, incorporato egli stesso nell'esercito, ne conoscerebbe meglio la natura ed i bisogni,– 2o.) la giurisdizione sopra i membri dell'esercito non cambierebbe in seguito a distaccamenti, dislocamenti o mobilizzazioni di truppe,– 3o.) i cappellani militari dipenderebbero non da diversi Vescovi, ma da un unico Ordinario. – Il menzionato Sig. Ministro richiama altresì nel suo Pro-Memoria l'esempio di giurisdizioni militari esenti in vigore in altri Stati, e cita a tale riguardo in modo speciale il recente Concordato colla Polonia (artic. VII).
Come è già ben noto all'Eminenza Vostra, l'umile sottoscritto si espresse già in favore della domanda della quasi totalità dell'Episcopato germa-
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nico, tendente all'abolizione dell'antica giurisdizione esente (cfr. Rapporto N. 32350 del 14 Marzo 1925) per le ragioni ivi accennate. Ora però che la questione sembra assumere una notevole importanza in vista della conclusione di un Concordato col Reich, parmi subordinatamente che essa dovrebbe essere sotto questo punto di vista nuovamente esaminata. Sebbene infatti, mediante il Concordato già stretto colla Baviera e quello che si spera, malgrado tutte le difficoltà, di concludere colla Prussia, i rapporti fra Chiesa e Stato rimarrebbero convenientemente sistemati nei due più grandi Stati della Germania, e quantunque non sia completamente escluso che l'esempio della Prussia verrebbe seguito da qualche altro Paese, ad esempio dal Baden, rimarrebbe nondimeno pur sempre un numero considerevole di Stati minori, per i quali, essendo la loro popolazione in grandissima maggioranza protestante, non vi è alcuna probabilità di un accordo diretto colla S. Sede. L'unica via quindi per soccorrere in qualche modo i cattolici di queste ragioni della Diaspora è attraverso il Governo centrale del Reich. Di
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fronte ad un così vitale interesse della Chiesa sembrami, se pur non m'inganno, che dovrebbero passare in seconda linea le difficoltà avanzate dall'Episcopato contro il Vicariato castrense. Lo stesso argomento ripetutamente e non senza fondamento addotto al riguardo, essere cioè l'esercito germanico attualmente ristretto a ben piccole proporzioni in virtù delle prescrizioni del trattato di Versailles, parmi che, considerata attualmente la questione sotto questo nuovo aspetto, potrebbe ora, al contrario, valere per dimostrare come non giustificato sarebbe di sacrificare per un punto così secondario l'anzidetto Concordato per il Reich. È ben vero che la nomina di un vero Ordinario castrense può produrre degli inconvenienti, specialmente nei riguardi degli Ordinari locali; ma, come l'Eminenza Vostra sapientemente osservava già nell'ossequiato Dispaccio N. 33550 dell'8 Agosto 1924, si potrebbero studiare dei provvedimenti per rimuoverli. È da prevedere che la opposizione maggiore s'incontrerebbe nell'Episcopato bavarese; tuttavia, qualora si pensi <che>1 in Baviera si
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ha, per quanto io sappia, un solo cappellano militare ed un contingente assai limitato di truppe, è da sperare che quei Revmi Prelati, in materia di così poca entità, non esiteranno a porre gl'interessi generali della Chiesa in Germania al di sopra di qualsiasi suscettibilità particolaristica. – L'Eminentissimo Sig.  Cardinale von Faulhaber, Arcivescovo di Monaco e Frisinga, obbiettò altresì (lettera del 23 Giugno 1925) che la costituzione di un Vicario castrense "esporrebbe il S. Padre al pericolo di tener mano alla ricostruzione dall'armata tedesca e di suscitare così all'estero l'impressione che la Chiesa voglia lavorare di pieno accordo col Ministero della guerra tedesco"; ma tale rilievo ha, salvo errore, perduto molto della sua forza, dopo che la recente politica di riavvicinamento tra la Francia e la Germania e l'entrata di quest'ultima nella Società delle Nazioni hanno apportato una notevole détente nelle relazioni internazionali. Del resto l'ufficio del Vicario castrense ha per se uno scopo puramente spirituale, indipendente dalla maggiore o minore potenza dell'esercito.
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Naturalmente una eventuale concessione da parte della S. Sede su questo punto dovrebbe, a mio subordinato parere, aver luogo soltanto a condizione che il Reich addivenga in realtà alla conclusione di un Concordato, il quale regoli in modo soddisfacente anche le altre materie (per quanto – come sembra – non molto numerosa) di competenza del Governo centrale.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra al riguardo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
73r, hds von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, links oberhalb der Betreffzeile notiert "Numero V"; hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, rechts neben der Betreffzeile notiert "Rapporto N. 36289 del Nunzio apostolico Mons. Pacelli."; Protokollnummer, Datumsangabe und Anrede sind markiert.
1Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Oktober 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 195, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/195. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.