Dokument-Nr. 19523
Vassallo di Torregrossa, Alberto an Gasparri, Pietro
München, 30. Juni 1928

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Eminenza Reverendissima,
Com'è già noto all'Eminenza Vostra Reverendissima dal rapporto di Monsignor Pacelli N. 22762 del 28 Dicembre 1921, la Costituzione del Reich dell'11 Agosto 1919 all'art. 143 riserva alla legislazione del Reich il regolamento definitivo della formazione dei maestri. Ciò non è ancora avvenuto, avendo incontrato insormontabili difficoltà il progetto della Reichsschulgesetz preparato dal Cancelliere Dott. Marx; ma intanto quasi tutti gli Stati tedeschi nelle loro legislazioni particolari hanno affrontato il problema, risolvendolo in armonia alle direttive propostesi dalla Costituzione del Reich all'art. 143 Abs. 2, cioè: "La formazione dei maestri deve essere regolata uniformamente [sic] nel Reich secondo i principi che vigono generalmente per la formazione superiore." Dunque i futuri maestri dovranno ricevere dapprima la loro istruzione preparatoria negli istituti stessi che gli altri ufficiali pubblici. In tal senso hanno ordinati i corsi d'insegnamento pei maestri la Prussia, la Sassonia, la Turingia, il Baden, l'Assia ed altri paesi.
Anche la Baviera va pensando a ciò, e qui vien fuori la questione della confessionalità della scuola.
194v
Finora la formazione dei maestri in istituti di Stato e delle maestre in quelli di Communi [sic] o di privati è stata in Baviera d'indole confessionale, in un corso scolastico apposito per la loro istruzione ed educazione. Le scuole secondarie, che vanno dalle elementari alle superiori, quali i Ginnasi umanistici, le Oberrealschule [sic] e i Realgymnasien, sono paretetiche  [sic], cioè le classi sono frequentate da alunni di varie confessioni, ma l'istruzione religiosa si dà loro separamente [sic], secondo la rispettiva confessione. Se ora dovesse abolirsi il corso proprio pei maestri, questi dovrebbero seguire, come gli altri ufficiali pubblici, le scuole paritetiche. In questo senso, come è avvenuto negli altri Stati tedeschi, si esprime una Memoria del Ministro della Istruzione Pubblica, la cui discussione nella relativa Commissione del Landtag non si protrasse, perché invece che con una Ordinanza ministeriale, si volle piuttosto regolare questa materia con una legge, da riservarsi al nuovo Landtag. Dopo le nuove elezioni e la formazione del Ministero si avranno le vacanze; ma al riaprirsi del Landtag in autunno, fra gli altri progetti di legge dovrebbe venire in discussione anche questo.
Il nuovo ordinamento delle scuole magistrali è già considerato nell'art. 5 del Concordato del 1924. Dopo di essersi stabilito al par. 1 che maestri e maestre delle scuole cattoliche elementari devono essere atti e disposti ad istruire i fanciulli cattolicamente; e al par. 2 che prima della nomina devono provare la loro formazione religiosa e ricevere dal Vescovo la Missio canonica, nel par. 3 si stabilisce:
"Nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali lo Stato avrà cura che vi sianno1 istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri e maestre destinati ad insegnare nelle scuole elementari cattoliche."
195r
Secondo l'accennata Memoria la formazione dei maestri dovrebbe consistere in sette anni di scuola elementare, sei di corso medio, cui si dà il nome di Aufbauschule, e due di Accademia pedagogica. I sette anni di scuole elementari sarebbero confessionali; l'Aufbauschule, corrispondente alle scuole secondarie, sarebbe, come questa, paritetica; il corso biennale superiore dell'Accademia pedagogica, con insegnamento confessionale cattolico.
Deputati del Bayerische Volkspartei, coi quali ho conversato, mi hanno manifestato che mira del partito è d'introdurre il sistema confessionale anche nel corso secondario, sia l'Aufbauschule, sia un [sic] altra istituzione propria pei maestri; e ciò benché tutti gli altri corsi secondari siano paretetici, anche i Ginnasi umanistici che sono frequentati dai futuri ecclesiastici, e malgrado l'esempio contrario degli altri Stati germanici. Vi è chi opina che l'art. 5 par. 3 del Concordato non importa l'obbligo di un corso secondario confessionale di Stato, mirato alla luce dell'art. 143 della Costituzione germanica; e che con la scuola secondaria paritetica e l'Accademia pedagogica sarebbe assicurata la formazione richiesta per i maestri e maestre delle scuole elementari cattoliche. Nel testo tedesco la parola istituti del par. 3 art. 5 è resa per l'espressione Einrichtungen (ordinamenti, regolamenti, istituzioni).
L'Associazione dei maestri cattolici chiede nelle Accademie pedagogiche (che chiama anche facoltà) cattedre di pedagogia su principi cattolici e frequenza di cattedre teologiche; ovvero la formazione superiore dei maestri nei cosidetti [sic] Licei, cioè corsi filosofico-teologici, trasformando l'uno o l'altro dei Licei esistenti in Accademia cattolica.
Qualunque sia il grado d'istruzione religiosa cattolica che con l'anzidetto sistema maestri e maestre possano acquistare, è evidente che meglio risponderebbe alla loro educazione religiosa la scuola confessionale anche nel corso secondario.
195v
Se il par. 3 art. 5 è redatto in modo da tener conto del futuro ordinamento scolastico del Reich, lo spirito che l'informa non è dubbio, e sorge da esso l'obbligo dello Stato di assicurare ai maestri e alle maestre destinati ad insegnare nelle scuole elementari cattoliche una formazione corrispondente ai principi contenuti nel par. 1 e 2 dello stesso art. 5; una formazione cioè schiettamente cattolica per la quale non è sufficiente il corso superiore biennale dell'Accademia pedagogica, ma si richiede anche l'educazione cattolica nel corso secondario, qualunque sia il suo nome. Tanto più che finora in Baviera la formazione dei maestri e maestre destinati alle scuole elementari cattoliche, è stata confessionale in tutti i gradi, costituendo già un'eccezione di fronte alle scuole secondarie, che sono state paretetiche; poiché è più urgente l'interesse che i futuri insegnanti delle scuole elementari siano educati con vero spirito cattolico e quindi necessariamente in tutti i gradi dell'istruzione.
Fin dal Settembre 1925 i Vescovi di Baviera riuniti nella Conferenza di Frisinga richiesero al Ministro dell'Istruzione scuole confessionali per la formazione dei maestri nel nuovo ordinamento delle scuole magistrali che si aspettava. Siccome nella menzionata Memoria del Ministro dell'Istruzione si prospetta ora una divisione fra scuola di cultura generale, data nelle scuole secondarie e paretetiche; e scuola speciale superiore dell'Accademia pedagogica pei maestri, così il Cardinale Faulhaber, a nome dell'Episcopato bavarese, ha testé dichiarato al Ministro dell'Istruzione in un suo ufficio, che l'Episcopato nella richiesta del 1925 intendeva parlare della formazione cattolica dei maestri in tutti i gradi, e che persistono in tale richiesta e la rinnovano.
Riuscirà più facile al Partito popolare bavarese far passare nel Landtag un progetto di legge, dove fosse consacrato il principio dell'educazione cattolica dei maestri e maestre delle scuole cattoliche in tutti i gradi; anziché fare adottare dai partiti anche avversari della Chiesa,
196r
della Chiesa [sic], un emendamento al progetto ministeriale nel senso indicato. Sembra pertanto opportuno, che prima che si riapra il Landtag si faccia presente al Dott. Held qual Ministro degli Esteri, il pensiero della Santa Sede su questo tanto interessante argomento; e su di ciò prego l'Eminenza Vostra di volermi impartire, se lo crederà, le sue sapienti istruzioni.
Inchinato intanto al bacio della Sacra Porpora con sensi di ben profondo ossequio ho l'onore di dirmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
(fir.) Umilissimo Devotissimo Obbedientissimo servo
+ A. Vassallo di Torregrossa
Arcivescovo di Emesa, Nunzio Apostolico
1Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser, gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Vassallo di Torregrossa, Alberto an Gasparri, Pietro vom 30. Juni 1928, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19523, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19523. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
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