Dokument-Nr. 19538

Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia. [Ohne Ort], 17. Mai 19291

Sua Santità il Sommo Pontifice Pio XI ed il Ministero di Stato Prussiano, concordi nel desiderio <di>2 conformare alle mutate condizioni la situazione giuridica della Chiesa cattolica in Prussia, hanno risoluto di regolarla nuovamente in modo stabile mediante una solenne Convenzione.
A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario ... ed il Ministero di Stato Prussiano ha nominato Suoi Plenipotenziari ... i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Articolo 1
Il Governo Prussiano darà protezione legale alla libertà della professione e dell'esercizio della religione cattolica.
Articolo 2
(1) L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa cattolica in Prussia rimane conservata, ad eccezione dei seguenti mutamenti:
(2) In Aquisgrana sarà nuovamente eretta una Sede vescovile ed il Capitolo Collegiale sarà trasformato in Capitolo Cattedrale. La Diocesi di Aquisgrana abbraccerà il distretto governativo di Aquisgrana, come pure i circondari di Grevenbroich, Gladbach, M.-Gladbach, Rheydt, Krefeld (città e campagna) e Kempen, ed apparterrà alla provincia ecclesiastica di Colonia.
(3) Alla Diocesi di Osnabrück saranno incorporati i territori di missione finora amministrati da quel Vescovo. Essa sarà in avvenire suffraganea dell'Archidiocesi di Colonia.
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(4) Alla Sede Vescovile di Paderborna sarà conferito il carattere di Metropolitana; quel Capitolo Cattedrale diverrà Capitolo Metropolitano. Alla provincia ecclesiastica di Paderborna apparterranno, oltre l'Archidiocesi di Paderborna, le Diocesi di Hildesheim e di Fulda. L'Archidiocesi di Paderborna cederà alla Diocesi di Fulda i distretti del Commissariato di Heiligenstadt e del Decanato di Erfurt.
(5) La Diocesi di Fulda cede alla Diocesi di Hildesheim il circondario della contea di Schaumburg e alla Diocesi di Limburgo la parte che finora le apparteneva della città di Francoforte. Come Fulda, così anche <la>3 Diocesi di Limburgo sarà staccata dalla provincia ecclesiastica di Friburgo, ma unita a quella di Colonia.
(6) La Sede vescoville4 di Breslavia sarà eretta a Metropolitana, ed il rispettivo Capitolo Cattedrale a Capitolo Metropolitano. Il distretto della Delegazione di Berlino sottoposto finora al Vescovo di Breslavia sarà costituito in diocesi indipendente; il Vescovo ed il Capitolo Cattedrale risiederanno in S. Edvige in Berlino. In Schneidemühl sarà istituita una Prelatura nullius per i residui occidentali di territorio dell'Archidiocesi di Gnesna e Posnania e della Diocesi di Culma, retti attualmente da un Amministratore Apostolico. Il territorio di Pomes<r>ania5, appartenente già alla Diocesi di Culma ed ora governato dal Vescovo di Warmia come Amministratore Apostolico, sarà unito alla Diocesi di Warmia. Le Diocesi di Warmia e di Berlino e la Prelatura di Schneidemühl formeranno insieme coll'Archidiocesi di Breslavia la provincia ecclesiastica di Breslavia.
(7) Il Capitolo Cattedrale in Aquisgrana sarà costituito dal Preposto, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici
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onorari e da sei Vicari; il Capitolo Cattedrale in Berlino, dal Preposto, da cinque Canonici effettivi, da un Canonico onorario e da quattro Vicari; in avvenire il Capitolo Cattedrale in Frauenburg, dal Preposto, dal Decano, da sei Canonici effettivi, da quattro Canonici onorari e da quattro Vicari. Nel Capitolo Metropolitano di Breslavia sarà soppresso il posto finora riservato al Preposto di S. Edvige in Berlino. In Hildesheim ed in Fulda il numero dei Canonici effettivi sarà in avvenire di cinque.
(8) Uno dei membri onorari dei Capitoli Metropolitani di Colonia e di Breslavia e del Capitolo Cattedrale di Münster sarà scelto fra i professori della Facoltà teologica esistente nella rispettiva Archidiocesi o Diocesi.
(9) La nuova erezione di una diocesi o di una provincia ecclesiastica od altri cambiamenti della circoscrizione diocesana, che apparissero eventualmente necessari in avvenire, rimangono riservati ad un futuro accordo supplementare. Questo accordo non si richiede per mutamenti di confini, attuati unicamente nell'interesse della cura locale delle anime.
(10) Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi Arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborna, ed alle Sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo Ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede ad istanza del Vescovo diocesano. Secondo il bisogno potranno essere costituiti nello stesso modo altri Vescovi Ausiliari così per le summenzionate come per altre diocesi. Quale residenza di un Vescovo Ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano, se non dopo preso contatto col Governo Prussiano.
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Articolo 3
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, gli uffici ecclesiastici potranno essere liberamente eretti o mutati, qualora non siano richiesti pagamenti dai fondi dello Stato. Il concorso dello Stato nella fondazione e nel cambiamento di parrocchie o di altre comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive, che saranno stabilite d'accordo coi Vescovi diocesani.
Articolo 4
(1) La dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani ammonterà in avvenire annualmente a Marchi (Reichsmark) 2.800.000. Essa sarà in particolare6 ripartita a norma di uno speciale accordo.
(2) Le abitazioni d'ufficio e gli edifici che servono a scopi diocesani sono lasciati alla Chiesa. I diritti esistenti di proprietà e di uso saranno su richiesta assicurati per mezzo della iscrizione nel catasto.
(3) Nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato in conformità <dell'>articolo7  138 capoverso 1 della Costituzione del Reich Germanico rimane come norma la situazione giuridica finora vigente per la dotazionen [sic] delle diocesi.
Articolo 5
(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali delle corporazioni, degli istituti e delle fondazioni di diritto pubblico della Chiesa cattolica sono garantiti secondo la Costituzione del Reich Germanico.
(2) Gli edifici e i fondi dello Stato, destinati a scopi della Chiesa, sono ad essi lasciati come finora, senza pregiudizio di contratti eventualmente esistenti.
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Articolo 6
(1) Verificandosi la vacanza di una Sede Arcivescovile o Vescovile, tanto <così>8 il rispettivo Capitolo Metropolitano o Cattedrale come anche gli Arcivescovi e Vescovi diocesani della Prussia presentano alla Santa Sede liste di candidati canonicamente idonei. Tenendo presenti queste liste, la Santa Sede designa al Capitolo tre persone, tra le quali esso ha da eleggere per votazione libera e segreta l'Arcivescovo od il Vescovo. La Santa Sede non nominerà nessuno Arcivescovo o Vescovo, intorno al quale il Capitolo dopo la elezione non si sia prima assicurato presso il Governo Prussiano che contro di esso non esistono obbiezioni di carattere politico.
(2) Alla formazione delle liste dei candidati ed all'elezione partecipano anche i Canonici onorari.
Articolo 7
La Santa Sede non nominerà nessuno Prelato nullius o Coadiutore di un Vescovo diocesano con diritto di successione, senza essersi prima assicurata presso il Governo Prussiano che non esistono contro il candidato obbiezioni di carattere politico.
Articolo 8
(1) Le dignità dei Capitoli Metropolitani e Cattedrali sono conferite dalla Santa Sede e, cioè, ove esistano due dignità, la prima (Prepositura) ad istanza del Capitolo, la seconda (Decanato) ad istanza del Vescovo diocesano; ove esista una sola dignità (Prepositura o Decanato), alternativamente ad istanza del Capitolo e del Vescovo diocesano.
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(2) Il Vescovo diocesano conferisce i Canonicati alternativamente audito Capitulo9 e de consensu Capituli10. L'alternativa ha luogo separatamente per i canonici effettivi e per gli onorari.
(3) Il Vescovo nomina i vicari della Cattedrale audito Capitulo 11
Articolo 9
(1) In considerazione <della>12 dotazione delle Diocesi e degli istituti diocesani, assicurata in questa solenne Convenzione, un ecclesiastico sarà nominato Ordinario di una Archidiocesi o di una Diocesi o di una Prelatura nullius, Vescovo Ausiliare, membro di un Capitolo Cattedrale, Vicario di un Capitolo Cattedrale, membro di un ufficio diocesano, ovvero direttore od insegnante in un Istituto diocesano di educazione, soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca,
c) abbia almeno per un triennio compiuto gli studi di filosofia e teologia in un'alta scuola germanica dello Stato, od in uno dei Seminari vescovili a ciò destinati in conformità dell'articolo 12, od in un'alta scuola Pontificia in Roma.
(2) Mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e governativa si potrà prescindere dai requisiti enumerati nel capov. 1 lettere  a, b e c; in modo speciale potranno essere riconosciuti gli studi compiuti in altre alte scuole di carattere tedesco diverse da quelle nominate nella lett.  c.
(3) Almeno due settimane prima della progettata nomina di un ecclesiastico a membro di un Capitolo Cattedrale ovvero
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a direttore od insegnante in un Seminario diocesano, la competente Autorità ecclesiastica darà conoscenza al Governo di tale intenzione e, con speciale riguardo al capov. 1 di questo articolo ed all'occorrenza al capov. 2 dell'articolo 12, comunicherà le notizie personali dell'ecclesiastico medesimo. Subito dopo la nomina di un Amministratore provvisorio di una diocesi o Prelatura, di un Vescovo Ausiliare e di un Vicario generale, ne sarà fatta la relativa notificazione.
Articolo 10
(1) Vescovi diocesani ed il Prelato nullius esigeranno per gli ecclesiastici, ai quali deve essere conferito un ufficio parrocchiale stabile, i requisiti indicati nell'articolo 9 capov. 1 lett.  a-c, e per gli altri ecclesiastici, che debbono essere impiegati in modo non transitorio nella cura parrocchiale delle anime, almeno i requisiti enumerati nella lett.  ab. Per entrambi i casi vale l'articolo 9 capov. 2.
(2) In caso di stabile collazione di un ufficio parrocchiale il Vescovo diocesano od il Prelato nullius subito <dopo>13 la nomina comunicherà al Governo il nome dell'ecclesiastico, con speciale riguardo al capov. 1 di questo articolo.
Articolo 11
Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica Prussiana, la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo preso contatto col v<V>escovo14 diocesano o col Prelato nullius a norma di una Istruzione da concertarsi separatamente.<(1)> 15
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Articolo 12
(1) Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti coll'Autorità ecclesiastica sono regolati in conformità degli Statuti in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn.
(2) L'Arcivescovo di Paderborna ed i Vescovi di Treviri, Fulda, Limburgo, Hildesheim e Osnabrück sono autorizzati ad avere nelle loro diocesi un Seminario per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi Seminari corrisponderà come alle prescrizioni ecclesiastiche così anche all'insegnamento teologico nelle alte scuole tedesche. I suddetti Vescovi diocesani porteranno a conoscenza del Ministro prussiano per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica gli Statuti ed il programma d'insegnamento dei Seminari. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche.
Articolo 13
Le Alte Parti contraenti elimineranno in via amichevole le divergenze di opinione, che sorgessero eventualmente in avvenire fra di Esse circa la interpretazione di qualche disposizione della presente Convenzione.
Articolo 14
(1) Questa solenne Convenzione, il cui testo italiano e tedesco fanno medesima fede, dovrà essere ratificata e gli Istrumenti
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della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Berlino. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
(2) Coll'entrata in vigore di questa solenne Convenzione vengono nello stesso tempo abrogate le leggi e le ordinanze in opposizione colle disposizioni in essa contenute.
Protocollo finale
Al momento di procedere alla firma della solenne Convenzione oggi conchiusa fra la Santa Sede e la Prussia i sottoscritti Plenipotenziari dovutamente autorizzati hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima.
Circa l'articole [sic] 4, capov. 1, proposizione 1a.
Nel determinare la dotazione si sono prese per punto di partenza le attuali spese dello Stato Prussiano per somiglianti scopi personali e reali. Si è accordo [sic] che per l'avvenire, in caso di eventuali cambiamenti in questa materia, si dovrà tenerne adeguato conto nei riguardi della dotazione.
Circa l'articolo 9, capov. 1, lett.  c.
Lo studio filosofico-teologico in una Università austriaca dello Stato è pareggiato a quello compiuto in un'alta scuola germanica dello Stato corrispondentemente ai principi, che varranno per altre discipline filosofiche, letterarie e giuridiche.
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Circa l'articolo 9, capov. 3, proposizione 1a.
Ciò non importa un diritto di veto da parte dello Stato.
Circa l'articolo 12, capov. 1, proposizione 2a.
Il senso del § 4 numeri 1 e 2 degli Statuti di Bonn e del § 48 lettere a e b degli Statuti di Breslavia è il seguente:
Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnate in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia motivate obbiezioni da muovere circa la dottrina o la condotta della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni.
La chiamata che precede la nomina (capov. 1), vale a dire l'offerta della relativa cattedra da parte del Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, avverrà in forma confidenziale e colla riserva di udire il Vescovo diocesano. In pari tempo viene informato il Vescovo, il quale è pregato di esprimere il suo parere, per il che gli sarà concesso un tempo sufficiente. In tale parere debbono essere indicate le obbiezioni esistenti contro l'insegnamento o la condotta della persona proposta; è tuttavia lasciato al giusto giudizio del Vescovo di decidere fino a qual punto egli possa manifestare le obbiezioni medesime. La nomina sarà pubblicata soltanto dopoché il Vescovo avrà dichiarato al Ministro che egli non ha da sollevare eccezioni contro l'insegnamento e la condotta del candidato.
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Se un insegnante appartenente ad una Facoltà teologica cattolica offendesse nel suo insegnamento o nei suoi scritti la dottrina cattolica, ovvero commettesse un grave o scandaloso mancamento contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a darne comunicazione al Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica. In questo caso il Ministro, senza pregiudizio dei di lui diritti derivanti dalla sua condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio ed in particolar modo provvederà ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento.
Circa l'articolo 12, capov. 2, proposizione 4a.
La qualificazione si prova principalmente per mezzo di un lavoro scientifico corrispondente allo scritto per la abilitazione a libero docente nelle Università; se tale lavoro è di speciale importanza scientifica, si potrà anche prescindere dall'esigenza della promozione a dottore in teologia.
<(1)><I termini della Istruzione prevista in questo articolo sono stati già concordati, come è ben noto all'Eminenza Vostra, a trovarsi riprodotti nel progetto inviato col rispettoso Rapporto N. 41256; essa tuttavia, secondo che notavasi nel progetto medesimo, non è stata, per desiderio del Governo, inclusa nel testo del Concordato né in quello della Nota esplicativa o Protocollo finale.>
1Datum rekonstruiert nach Informationen aus dem Nuntiaturbericht, dem die Anlage beilag.
2Masch. eingefügt.
3Masch. eingefügt.
4Masch. gestrichen.
5Hds. von unbenkannter Hand gestrichen und eingefügt.
6An dieser Stelle oberhalb der Wörter "in particolare" hds. vermutlich vom Empfänger notiert: "fra i [singoli]"; unterhalb des Wortes "particolare" und rechts des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger ein Korrekturzeichen eingefügt.
7Masch. eingefügt.
8Hds. vermutlich vom Empfänger gestrichen und eingefügt; unterhalb des Wortes "tanto" und links des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger ein Korrekturzeichen eingefügt.
9"audito Capitulo" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, unterstrichen.
10"de consensu Capituli" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, unterstrichen.
11"audito Capitulo" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, unterstrichen.
12Masch. eingefügt.
13Masch. eingefügt.
14Hds. vermutlich vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
15Hds. von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Anlage vom 17. Mai 19291, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19538, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19538. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 20.01.2020.