Dokument-Nr. 196
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro2
Berlin, 31. Oktober 19264

Regest
Pacelli schickt den Vorschlag an Gasparri zurück, den der Breslauer Fürstbischof und Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, Kardinal Bertram, im Namen der Bischöfe zur Neuordnung der Militärseelsorge machte. Er verweist auf eine Denkschrift des Reichswehrministers Geßler und auf seinen zugehörigen Nuntiaturbericht, in dem er die große Bedeutung der Regelung der Militärseelsorge für ein Reichskonkordat herausstellte. Falls der Heilige Stuhl seine Einschätzung in diesem Punkt teilt, ist für den Nuntius klar, dass der von Kardinal Bertram unterbreitete Vorschlag bis zur Klärung der Konkordatsfrage nicht in Betracht gezogen werden kann. Falls der Heilige Stuhl Pacellis Meinung nicht teilt, hält er es für richtig, dass sich der Heilige Stuhl zu Bertrams Vorschlag äußert.
Denn, wie der Nuntius weiter ausführt, es ist keiner der deutschen Bischöfe bereit, im Sinne der Entscheidung der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten vom November 1925 in Berlin als Vertreter für die gesamtdeutsche Militärseelsorge zu fungieren. Vielmehr schlagen die Bischöfe einen Feldpropst oder -kaplan als ihren Vertreter für die Verhandlungen mit der Reichsregierung vor, der jedoch keine exempte Jurisdiktion erhalten soll, sondern nur eine von den Bischöfen delegierte. Pacelli, der dieses Amt als hybrides, juridisches Konstrukt bezeichnet, kritisiert, dass eine klare Umschreibung der delegierten Jurisdiktion fehlt, dass die Ernennung durch den Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz vorgenommen werden soll, dessen Amt bisher kirchenrechtlich nicht definiert wurde, und dass der für alle Militärseelsorger vorgesehene Eid auf die Konstitution auch Gesetze einschließt, die im Widerspruch mit der kirchlichen Lehre stehen. Außerdem hält er es für unwahrscheinlich, dass dem als Vertreter eingesetzten Feldpropst oder -kaplan ein kohärentes Vorgehen möglich sein wird, während die niederen Feldkapläne den jeweiligen Ortsordinarien unterstellt bleiben.
Betreff
Sul definitivo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania5
Eminenza Reverendissima,6
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 1960/26 del 19 corrente, concernente il definitivo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania.
Nel trasmettere col mio rispettoso Rapporto N. 36289 del 20 corrente un Pro-memoria del Sig. Ministro della Reichswehr, Dr. Geßler, mi permisi di richiamare l'attenzione di Vostra Eminenza sul detto argomento, rilevando l'importanza, che esso ora presenta in vista di un futuro Concordato per il Reich, ed implorando al riguardo le superiori istruzioni dell'Eminenza Vostra. Qualora queste concordassero col punto di vista dall'umile sottoscritto subordi-
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natamente esposto, il nuovo progetto dei Revmi Vescovi della Germania non potrebbe più, almeno fino a che non sia chiarita la questione del menzionato Concordato, venir preso in considerazione. In caso contrario, invece, la S. Sede dovrebbe, se non erro, pronunziarsi intorno al medesimo. Il progetto in discorso è originato dal fatto che nessuno degli Ordinari della Germania, compreso quello di Paderborn, è disposto ad accettare l'incarico di Vescovo Delegato, previsto nella decisione di cotesta Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, a causa delle gravi responsabilità e del lavoro, che si affermano essere ad esso inerenti. Siccome poi, d'altra parte, la supplica dell'Eminentissimo Sig.  Cardinale Bertram mantiene il principio dell'assoluta soppressione della giurisdizione esente, ne è sorta una costruzione giuridica, – se pur non m'inganno, alquanto ibrida,– di un Cappellano Maggiore o Preposto Castrense, costituito per trattare come Delegato dei Vescovi gli affari riguardanti la cura spirituale dei militari col Ministero della Reichs-
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wehr e colle altre Autorità del Reich e degli Stati particolari (n. II), ma munito altresì di giurisdizione ecclesiastica, delegata in comune dagli Ordinari della Germania (n. III), della quale tuttavia non apparisce chiaramente quale sia il contenuto e la estensione. La "provvista canonica" di tale "ufficio ecclesiastico" verrebbe effettuata, previo il consenso degli altri Vescovi, "per collationem ab Episcopo inter Ordinarios Germaniae pro tempore primum locum habente, e. g. modo a Cardinali Praesidente conferentiae Episcoporum quotannis Fuldae congregatorum" (n. IV) ufficio quest'ultimo, alla sua volta, di cui non si ha, almeno sino al presente, traccia nel diritto canonico, la formula del giuramento, da prestarsi dai Cappellani maggiori e minori (art. IV e V), di fedeltà alla Costituzione e di obbedienza alle leggi, non contiene alcuna restrizione o dichiarazione, sebbene non poche di dette leggi (ad es., il divorzio, la precedenza obbligatoria del cosiddetto matrimonio civile) siano in opposizione colla dottrina della Chiesa. La situazione del Cappellano maggiore, sprovvisto di
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giurisdizione propria e posto tra il Governo ed i singoli Ordinari, sarà verisimilmente abbastanza difficile e delicata, massime a causa dei frequenti dislocamenti delle truppe. Egli dovrà, a quanto pare, visitare i vari distaccamenti militari, ma gli riuscirà probabilmente non del tutto facile di svolgere un'azione uniforma, mentre che gli stessi Cappellani minori, scelti ed istituiti dai Vescovi, rimangono immediatamente soggetti all'Ordinario del luogo in tutte le cose concernenti il loro ufficio ecclesiastico e la disciplina canonica (n. VII).
Tali sono alcune delle osservazioni, che, salvo errore, sembrami suggerire la sullodata supplica e che rispettosamente sottopongo al giudizio dell'Eminenza Vostra, mentre, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico7
82r, am oberen Seitenrand mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "Numero VI"; 82r, unterhalb der Datumszeile hds. von gleicher Hand notiert: "Rapporto N. 36355 del Nunzio Apostolico, Mons. Pacelli. 31 Ottobre 1926".
1Protokollnummer hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
2Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
3Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
4Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
5Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
6"Eminenza Reverendissima," hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
7"mentre, chinato ... "Nunzio Apostolico" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, PietroHds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen. vom 31. Oktober 19264, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 196, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/196. Letzter Zugriff am: 24.04.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.