Dokument-Nr. 1975
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz
München, 11. September 1923

(Traduzione)
Eccellenza
La S. Sede non ha mancato di portare tutta la sua attenzione sul Memorandum rimessomi dall'Eccellenza Vostra colla pregiata Nota in data del 21 Luglio scorso, completato poi coi successivi Fogli del 25 s.m. e del 1° Agosto, e mi ha dato ora l'onorevole incarico di comunicare all'Eccellenza Vostra la riposta alle dichiarazioni ivi contenute.
Art. III §§ 1 e 2
La S. Sede, nonostante l'importanza specialissima di questo punto ed i gravi e giusti motivi che (come si esponeva nella Nota N. 27726 del 16 Giugno c.a.) consigliavano il mantenimento della redazione da Essa proposta, pure non si oppone a che sia lasciato il testo presentato dal Governo bavarese, nella fiducia che questo vorrà apprezzare e ricambiare come si conviene lo spirito di somma condiscendenza, cui la S. Sede non cessa di ispirarsi nelle presenti trattative.
Art. X
Non sarebbe difficile alla S. Sede di rispondere alle osservazioni del Memorandum circa questo articolo. Per non prolungare tuttavia ancor più la discussione
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su tal punto, la S. Sede si limita qui a dichiarare che non può aderire né in diritto né in fatto alle osservazioni anzidette e mantiene perciò fermo il suo punto di vista; nondimeno, avendo riguardo alla presente situazione finanziaria e mossa dal vivo desiderio di giungere alfine al desiderato accordo, si astiene ora dall'insistere ulteriormente in proposito, con riserva però dei diritti della Chiesa per l'avvenire, massime in ciò che concerne i sacerdoti aventi cura d'anime.
Art. X § 1 lettera h)
La S. Sede non insiste sulla soppressione dell'inciso "nunc existentibus".
Per ciò che concerne la erezione del Seminario di Spira, la S. Sede accondiscende a rinviare a tempo più propizio le trattative al riguardo; ma mantiene anche qui in massima il suo punto di vista (come nella succitata Nota N. 27728), basato sopra un incontrastabile diritto.
Art. X § 2
Poiché con questo paragrafo si vuol provvedere alla erezione di nuove parrocchie od alla elevazione a parrocchie di benefici curati già esistenti, la S. Sede ha osservato che l'espressione del testo proposto nel controprogetto governativo "officia ecclesiastica libere erigi possunt seu immutari possunt" non è chiara, non potendosi
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una parrocchia chiamare propriamente "officium", e perciò ha suggerito l'aggiunta "et instituta".
Art. XIII § 1 lett. b)
La S. Sede ha esaminato con la massima attenzione quanto trovasi esposto nel Memorandum e nella posteriore Nota del 25 Luglio ed ha rilevato con soddisfazione come in questa materia d'importanza essenziale si apra la via ad un accordo. Tuttavia al S. Padre non è sembrato [sic] sufficiente la dichiarazione, la quale si riduce in definitiva ad affermare che i chierici potranno essere inviati per gli esami di maturità presso i Ginnasi pareggiati dei Monaci benedettini, se il Ministero vorrà, come si è verificato in passato per alcuni casi. Sua Santità perciò desidera 1°) che il testo della disposizione in discorso sia reso più chiaro, allo scopo di significare senza ambiguità: che si esige bensì il certificato di maturità, ma non già la frequenza ai corsi, e che inoltre tale certificato non deve essere necessariamente conseguito in un Ginnasio dello Stato, potendo anche essere conseguito presso un Istituto pareggiato; e 2°) che si aggiunga espressamente alla suddetta lettera b) un periodo presso a poco come il seguente: "Gli alunni, presentati (ufficialmente) dalle Curie vescovili, avranno diritto di essere ammessi agli esami di maturità in uno qualsiasi degli Istituti reli-
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giosi pareggiati (a scelta delle Autorità scolastiche generative)". – Se si pensi che nell'introduzione del presente articolo XIII si è data la massima estensione alle categorie di sacerdoti, i quali hanno bisogno del certificato di maturità, nessuno potrà meravigliarsi delle giuste esigenze della Santa Sede per garantire che tale estensione non venga in detrimento della formazione ecclesiastica degli alunni del Santuario.
Art. XIII § 1 lett. c)
La S. Sede desidera che sia introdotto nel testo del Concordato quanto viene dichiarato nel Memorandum circa le alte scuole vescovili di Germania
Art. XIV § 1
La S. Sede prende atto dell'accettazione da parte del Governo del testo da Essa proposto sia per quanto riguarda l'affermazione di principio, che cioè la nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta alla S. Sede medesima, come per quanto si riferisce agli accertamenti da farsi in via ufficiosa prima della pubblicazione della Bolla, per sapere se contro il candidato vi siano difficoltà di ordine politico.
Tuttavia la S. Sede non può accettare la nuova proposta del Governo, che cioè il capitolo presenti una lista di almeno due candidati alla S. Sede, la quale nomina
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uno di essi. Tale proposta invero non differisce, se non nella forma, dall'altra, dichiarata inaccettabile, dell'elezione capitolare. Inoltre essa verrebbe ad escludere nettamente nella scelta dei candidati il voto devi Vescovi bavaresi, i quali si presume che abbiano una visione più ampia dei bisogni religiosi della Baviera che non i membri di un Capitolo cattedrale. D'altra parte, la proposta medesima ridurrebbe di fatto quasi a nulla il compito della Sede Apostolica, nello stesso tempo che viene a riconoscere spettare a lei la nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi. Al quale riguardo anzi ha recato non lieve dolore al S. Padre il costatare che il Governo di un Paese in grande maggioranza cattolico insista tanto per eliminare la Santa Sede nella scelta dei Vescovi, come se la medesima Santa Sede non abbia sempre mostrato la più premurosa sollecitudine verso la Baviera e come se i Vescovi, scelti da Roma, non abbiano ben meritato della religione e della loro patria.
Finalmente, se la S. Sede cedesse ora alla Baviera in un argomento di così vitale importanza per la Chiesa, non avrebbe argomenti sufficienti per rifiutare il medesimo privilegio a tutte le altre Nazioni cattoliche; il che, oltre ai perturbamenti facili a prevedere, produrrebbe senza dubbio un notevole affievolimento dei vincoli che uniscono tutte le Chiese alla Sede di Pietro.
Per queste considerazioni ed altre molte che per brevità si tralasciano, Sua Santità, dopo matura riflessione e lun-
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ga preghiera, ha deciso di rimanere a quanto per Suo ordine ebbi l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza nella mia Nota N. 27488 dal 26 Maggio scorso, concedendo ai Capitoli bavaresi di presentare direttamente alla S. Sede ogni triennio la loro lista di candidati, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi bavaresi, la S. Sede si riserva libera scelta. Acciocché tuttavia il Governo bavarese non pensi che il Santo Padre abbia lasciato cadere il Suo desiderio senza prendere nella possibile considerazione la di lui domanda, Egli si è degnato di aggiungere, spingendo la concessione fino all'estremo limite consentito dalla Sua coscienza, che, verificandosi la vacanza di una Sede, il solo Capitolo cattedrale interessato – anche se di recente abbia inviato, come gli altri Capitoli bavaresi, la lista triennale sopra citata – venga convocato nel tempo e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento, allo scopo di redigere nuovamente una lista di episcopabili da inviare alla Santa Sede, la quale però, pur tenendo presenti così questa lista come quelle triennali precedentemente presentate, sia dai vari Capitoli che dai Vescovi, si riserva piena libertà.
Essendo questo il massimo che la Santa Sede può accordare, ne segue che ogni ulteriore insistenza nella presente materia sarebbe inutile e che perciò un rifiuto del Governo bavarese comprometterebbe definitivamente le trattative per il Concordato, a facilitare le quali la S. Sede è stata così condiscendente su tutti gli altri punti. La S. Sede medesima non può tuttavia astenersi dal rilevare che, se il Governo non accogliesse le giuste considerazioni di Sua Santità, la responsabilità del fallimento delle trattative ricadrebbe su di lui, giacché non po-
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trebbe comprendersi come lo Stato bavarese possa non sentirsi sufficientemente garantito dalle disposizioni progettate, secondo le quali i candidati all'episcopato debbono essere cittadini tedeschi, debbono avere il certificato di maturità conseguito in un Ginnasio riconosciuto dallo Stato bavarese; debbono avere una formazione scientifica tedesca; inoltre le liste dei candidati all'episcopato debbono essere formate dai Capitoli e dall'Episcopato bavaresi; ed infine la S. Sede, prima di procedere alla pubblicazione della Bolla di nomina, deve assicurarsi che il Governo non ha difficoltà di ordine politico contro la persona prescelta.
Art. XIV § 2
La S. Sede, per dare una ulteriore prova della sua condiscendenza, accoglie circa la provvista dei canonicati il testo del controprogetto governativo. In tal guisa i Capitoli cattedrali godrebbero lo specialissimo privilegio di elezione ad una metà dei canonicati, mentre nel Concordato del 1817 ciò valeva soltanto per un quarto. La S. Sede tuttavia non può consentire alla soppressione dell'inciso "salva confirmatione", il quale fu proposto dallo stesso Governo bavarese nella traduzione ufficiale latina da lui presentata. D'altra parte, se si tenga presente il canone 177 § 2, appare che la ragione espressa dal Governo nel Memorandum "di assicurare, cioè, (con tale soppressione) ai Capitoli cattedrali la libera elezione" non può essere allegata nel caso.
Art. XIV § 3
La S. Sede prende atto del mutamento della parola "Besoldungen" in "Bezüge", nonché della dichiarazione del Governo, che
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esclude dalle disposizioni di questo articolo i Vicari parrocchiali (ai quali si riferisce il can. 458) e tutti i sacerdoti addetti al servizio delle parrocchie, i quali non siano parroci strettamente detti, e desidererebbe anzi che ciò venisse chiaramente espresso nel testo stesso dell'articolo. – Per ciò poi che riguarda la provvista delle parrocchie, la S. Sede non ha alcuna preferenza né per il sistema austriaco né per quello bavarese, ed è disposta in questa materia a fare concessioni, purché siano ragionevoli; vuole tuttavia, ad evitare possibili contestazioni, che le richieste del Governo vengano specificate, evitando le formule troppo generiche (per esempio, occasionem praebebit e forma usitata), acciocché si conosca chiaramente ciò che il Governo domanda e ciò che la S. Sede concede.
In attesa di un cortese sollecito riscontro, ho l'onore ecc.
(f.) + Eugenio Pacelli Arcivescovo di
Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Matt, Franz vom 11. September 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1975, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1975. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013.