Dokument-Nr. 2010
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
München, 12. April 1920

Regest
Pacelli antwortet auf die Depesche De Lais vom 15. Dezember 1919 bezüglich des Rücktrittsgesuchs des Feldpropstes Bischof Heinrich Jöppen und der katholischen Militärseelsorge im Deutschen Reich. Auf Anfrage Pacellis legte Kardinal Bertram die Angelegenheit bei der Fuldaer Bischofskonferenz vor und teilte jetzt den Standpunkt der Bischöfe mit. Von Monsignore Jöppen habe Bertram von der Reduzierung des Heeres der Wehrmacht und der sich ergebenden Verminderung der Anzahl der Militärseelsorger erfahren. Die Fuldaer Bischofskonferenz wünscht jetzt eine Aufhebung der Exemtion und der damit offenkundig verbundenen Abhängigkeit des Feldpropstamtes von den Militärbehörden, eine Ansicht, die Pacelli für nachvollziehbar hält. Die Verhandlungen mit dem Reichswehrministerium in Berlin sollten vom Breslauer Fürstbischof, in dessen Diözese Berlin liegt und der sich des in Berlin residierenden Militärpfarrers bedienen könnte, übernommen werden; der Militärpfarrer würde eine Art "parochus primarius" sein, der aber seinem Bischof unterstellt bleibt. Sonderbestimmungen werden die Seelsorge in der Kriegszeit regeln. Pacelli erwähnt auch eine Bestimmung, die er in seinem Entwurf eines Reichskonkordats einfügte, die wie folgt lautet: "Im Heer, in Strafanstalten, Kurheimen und Krankenhäusern wird eine regelmäßige Seelsorge ausgeübt werden, für die der Diözesanbischof eine angemessene Zahl von Geistlichen bestimmen wird. In den genannten Anstalten, die vom Staat abhängig sind, wird dieser die notwendigen Mittel sowohl für die Seelesorge als auch für den Kultus besorgen." Gegen die Annahme des Rücktritts von Heinrich Jöpper würde schließlich nichts sprechen, auch in Anbetracht der nicht mehr möglichen Anwendbarkeit des Apostolischen Breves vom 22. Mai 1868, mit dem die Feldpropstei als kirchliches Amt in Preußen förmlich errichtet wurde, da keine preußische Armee mehr existiert.
Betreff
Sulle dimissioni di Mgr. Jöppen, Vicario Castrense dell'esercito prussiano, e sull'assistenza religiosa dei militari Cattolici in Germania
Copia
Eminenza Reverendissima,
Non appena mi giunse il venerato dispaccio dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 417/19 in data del 15 Dicembre scorso, mi diedi premura di chiedere opportune informazioni non solo circa la questione personale delle dimissioni di Mgr.  Jöppen, Vicario Castrense nell'esercito Prussiano, ma altresì sull'argomento generale dell'assistenza religiosa per i militari cattolici in Germania.
Profittando anzi della riunione straordinaria dell'Episcopato in Fulda nel passato mese di Gennaio, pregai l'E.mo Signor Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, di proporre tale importante materia alla discussione dei Rev. mi Vescovi.
Ora il sullodato Eminentissimo mi ha comunicato il parere
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della Conferenza medesima in una lettera (G. K. 2507) che, tradotta dal tedesco, suona come appresso:
"Dal Reverendissimo Vicario Castrense in Berlino, Monsignor Jöppen, mi è stato partecipato che in seguito alla diminuzione dell'esercito il numero dei Cappellani Militari verrà notevolmente ridotto. Nei quadri dell'esercito Germanico figurano ora solamente i posti di un Vicario Castrense, di dieci parroci o cappellani militari e di due per la marina. Qualora un maggior numero di ecclesiastici fosse necessario per la cura spirituale dei militari, essa verrà affidata ad altri sacerdoti all'infuori dei menzionati cappellani.
La Conferenza dei Vescovi desidera che l'esenzione dalla giurisdizione diocesana cessi per le seguenti ragioni.
Il numero dei Cappellani Militari ordinari verrà ad essere così piccolo, da non rendere più necessaria una giurisdizione esente. Soltanto pochissimi ecclesiastici avranno come principale loro ufficio quello di Cappellani militari. Oltre ad essi saranno i parroci locali, i quali si occuperanno altresì dell'assistenza religiosa dei soldati. È quindi più rispondente a questo stato di cose ed alla tutela della unità e della disciplina nel clero, che i Cappellani militari e la loro azione dipendano dall'Ordinario del luogo...
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Ciò è anche desiderabile nell'interesse degli stessi Cappellani Militari, i quali possono essere molto meglio sorvegliati dall'Ordinario del luogo che non dal Vicario Castrense dimorante assai lungi. Senza l'aiuto dell'Ordinario medesimo e dei suoi sacerdoti la cura spirituale dei soldati non potrà ben sovente essere esercitata con frutto; perché adunque staccarla dall'ordinaria amministrazione diocesana?
In questi ultimi decenni, inoltre, è apparso chiaramente che il Vicario Castrense si trova in uno stato di grande dipendenza dalle autorità militari, le quali influiscono assai strettamente sulle di lui decisioni e gli impediscono la libertà di movimento.(1) I Vescovi sono invece molto più liberi ed
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hanno maggior autorità di fronte ai funzionari dello stato. Ciò si è dimostrato così manifestamente durante la guerra che i Vescovi della Baviera rifiutano di cedere la cura spirituale dei loro militari ad un Vicario Castrense in Berlino.
Incidentemente si può anche osservare che, lasciando ai Vescovi la cura spirituale dei militari, si eviterebbero spiacevoli questioni di competenza fra l'Ordinario del luogo ed il Vicario Castrense.
Se ai Vescovi ed ai parroci locali fosse intieramente affidata la cura spirituale anzidetta, essi potrebbero occuparsi di essa assai più intensamente che finora.
Perciò i Vescovi della Prussia desiderano che questo
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ordinamento, il quale è già in vigore in Baviera,(2) in Sassonia e nel Württemberg, sia adottato generalmente.
Qualora in appresso dovessero aver luogo trattative concernenti la cura spirituale dei militari, esse potrebbero essere condotte dal Vescovo di Breslavia (nella cui Diocesi si trova Berlino). Questi, in caso di bisogno, potrebbe servirsi a tal fine del parroco militare residente in quella Capitale, il quale verrebbe così ad essere quasi un parochus primarius, soggetto tuttavia al suo Vescovo.
In caso di guerra dovrebbero essere prese speciali disposizioni."
Le notizie ed osservazioni surriferite mi sono state confermate da altri competenti personaggi.
Tenendo dunque presenti:
1° il parere dell'Episcopato,
2° la diminuzione dell'esercito in Germania imposta dal trattato di Versailles e la conseguente riduzione dei cappel-
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lani militari ad un numero talmente esiguo, che sembra rendere superfluo il mantenimento di un Vescovo proprio e di una giurisdizione esente,
3° i non pochi danni che alla disciplina ecclesiastica sono per il passato derivati dalla esenzione in discorso,
parmi subordinatamente che possa essere accolto il progetto dei Vescovi della Conferenza di Fulda, con la riserva (indicata pure dai prelodati Vescovi), che speciali disposizioni per la cura spirituale dei militari dovrebbero essere prese in caso di guerra. Qualora poi fosse necessario che un Vescovo venisse incaricato di rappresentare e tutelare gl'interessi della cura spirituale dei cattolici presso il competente Ministero (Reichswehrministerium) in Berlino e di trattare con questo, tale incarico potrebbe essere affidato, (come è parimenti sopra accennato), al Vescovo di Breslavia, il quale alla sua volta potrebbe farsi rappresentare dal parroco militare residente in quella Metropoli. Ad assicurare, d'altra parte, il necessario concorso dello stato per detta cura spirituale, nel progetto di Convenzione, che presenterò quanto prima al Governo di Berlino a nome della Santa Sede, trovasi un articolo così concepito: "Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza reli-
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giosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un conveniente numero di ecclesiastici. In quelli degli istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto".
In vista di ciò, a mio umile avviso, nulla osta a che vengano accettate le dimissioni del summenzionato Mgr. Jöppen, il quale, del resto, almeno per quanto ho potuto apprendere, nell'adempimento del suo ufficio non ha dato prova di particolare capacità e zelo.
Mi sia infine permesso di notare che a norma del Breve Pontificio del 22 Maggio 1868 (3) l'anzidetto Vicario Castrense è costituito ed ha giurisdizione soltanto per eos omnes, qui sub Borussiae vexillis militant..., atque omnes et singulos fideles, qui ad Borussiae exercitum secundum leges pertinent. Ora presentemente "secundum leges" non esiste più un esercito prussiano, ma soltanto un esercito della Germania (Reichswehr).
Dopo ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo servo
(firmato) Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)A tale riguardo credo opportuno trascrivere qui appresso, tradotto egualmente dal tedesco, quanto mi scriveva Mgr.  Schulte, già Vescovo di Paderborn ed ora Arcivescovo di Colonia, in data del 30 Dicembre 1919: "Il Vicario Castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e sorveglianza disciplinare dei Cappellani Militari a lui soggetti si trovava in un tale stato di dipendenza dalle superiori Autorità militari, che non gli era nemmeno sempre possibile di chiamare a se per ammonirli
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capellani militari notoriamente indegni o di allontanarli in breve tempo. Il compianto Vescovo Castrense Monsignor Vollmar in occasione di un caso concernente la mia Diocesi (Paderborn) ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario Castrense prussiano di fronte ai suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che della Chiesa."
(2)Nella Baviera in tempo di pace la giurisdizione sui militari spetta all'Ordinario del luogo e soltanto in caso di guerra l'Arcivescovo di Monaco e Frisinga funge da Vicario Castrense (Feldpropst)
(3)Cfr.  Arch. für katholisches Kirchenrecht , 1868, vol. 20 (N. F. 14) pag. 432 e seg.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 12. April 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2010, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2010. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 01.02.2022.