Dokument-Nr. 20121
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 25. August 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle trattative concordatarie colla Prussia - Parere dell'Episcopato
Come ebbi già l'onore di annunziare all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, la l'Episcopato prussiano nella <il giorno 10 corr. nella> Conferenza vescovile di Fulda ha discussoe sub secreto pontificio i vari argomenti, i quali formano oggetto delle pendenti trattative concordatarie. Con Foglio rispettivamente in data dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram mi hanno dato comunicazione del parere espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia all'E. V. per ciò che concerne i punti già, trattati coi negoziatori prussiani col Ministero del Culto prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno. Sono lieto intanto di partecipare a V. E. aver l'Episcopato concordemente manifestato, coll'espressione del suo grato animo,
20v
l'intenzione di appoggiare il Rappresentante della S. Sede nelle attuali trattative. La nota lettera dell'E. V. all' al sullodato Cardinale Bertram circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna quanto al contenuto.
Circa Quanto ail modo di provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, i Vescovi ad aderirono alla formula già nota all'E. V. (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del 30 d. m. - Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il il Cardinale Schulte, "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o que gli appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono
21r
lontano, non possono giudicare le condizioni della relativa diocesi.". A parere del sullodato Emo Schulte, "in occasione della vacanza di diocesi della provincia ecclesiastica del Reno inferiore, nella quale si [riannodano], per ciò che concerne rientrano, per il Concilio provinciale, quelle di Osnabrueck e di Hildesheim, potrebbero i relat rispettivi Vescovi adunarsi segretamente e senza solennità per designare in comune i candidati da proporsirre alla S. Sede. Nella vacanza di vescovi Sedi vescovili della provincia del Reno superiore verrebbero in questione soltanto i Vescovi di Fulda e Limburgo; tuttavia anche Mons. Arcivescovo di Friburgo (Baden) ha in Prussia il territorio di Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi [cercare] riunirsi col Vescovo di Fulda o di Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non
22r
venisse avesse ivi ad effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica, come sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni vescovili sembra ((con (continu (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembra mi di gran lunga preferibile alla proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai opportuno che si lasciasse libertà ai Vescovi di esprimere oppur no il loro avviso; in tal caso, infatti, è da prevedere che ben assai spesso non ne darebbero alcuno, giacché sarebbero ben contenti di non dover prendere nessuna responsabilità in cosa tanto grave. Così ben sovente non si raggiungerebbe lo scopo, cui si mira colla partecipazione dei Vescovi alle elezioni anzidette". - L'Emo Bertram, da me testé interrogato in occasione del Congresso generale cattolico di Breslavia, mi ha manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza determinare ulterior specificare ulterior mente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo caso.
22r
Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati, i Revmi Vescovi sarebbero ora l'Episcopato prussiano sarebbe ora prontio ad ammettere l'al che la nomina del V da parte del Vescovo si effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso soltanto nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al Capitolo medesimo) che il candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è di gran lunga inferiore a quellao concessao già alla nel Concordato bavarese (art. 14 § 2), come è ben noto all'E. V.; sembrami quindi subordinatamente che che sarebbe consigliabile di accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto riguardo alla Bolla
22v
Impensa Romanorum Pontificum (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive Chiese cattedrali. - Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del diritto comune, ma che i medesimi non abbiano diritto di intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum, in virtù della quale avevano [dirit] lo jus suffragii nelle elezioni vescovili i spettava ai canonici così effettivi come onorari. - Per ciò che riguarda infine poi che concerne la collazione di un canonico disposizione della succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in Münster doveva essere riservato ad per uno dei Professori di quellae Università (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio p. p.), l'Episcopato bra bramerebbe
23r
che essa cessasse di essere rimanere in vigore, potendosio invece conferire ai nominare i Professori anzidetti la nomina di essere nominati canonici onorari.
Finalmente, quanto alla per ciò che riguarda la cosiddetta "clausola politica", l'Episcopato è pienamente d'accordo che essa venga appl [accettata] concessa per i Vescovi e per i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici, i l'Episcopato medesimo esso consiglierebbe una distinzione fra quelli ad nutum S. Sedis, per ai per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere ado applicata, adottata, e quelli stabili, a cui essa essa potrebbe essere invece venire estesa, essendo essi i medesimi equiparati ai in tutto ai Vescovi residenziali. Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione pratica per Berlino, ove, sembrando quasi impossibile di ottenere dal Governo la costitu poiché sembra quasi impossibile, a causa dell'opposizione <del fanatismo> dei circoli protestanti, di addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi, potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministra
23v
zione Apostolica permanente, separata da Breslavia. Né, vale a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe difficoltà il precedente del Concordato bavarese; infatti: 1º) la Baviera non ha alcuna Amministrazione Apostolica stabile; 2º) il Governo bavarese non ha mai chiesto una simile concessione, la quale non avrebbe avuto per esso avuto importanza pratica; 3º) la Baviera ha ottenuto, una come si è <già> p sopra osservato, ben più, ampia concessione, che non la avrà la Prussia, riguardo alla provvista dei canonicati; si avrebbe così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di fare accordare di consentire a favore di accordare a quest'ultimao la malgrado Stato, sebbene la maggioranza della sua popolazione sia con popolazione in maggioranza protestante, una clausola quanto ottenne già il Governo britannico inglese nella Convenzione del 20 Marzo 1890. Mi permetto quindi di sottoporre quanto sopra alla nuovamente questo punto alla benevola considerazione dell'E. V., giacché confesso che altrimenti non vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di esito favorevole.
Intanto, chinato
20r, links oberhalb des Adressaten hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. August 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20121, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20121. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
Online seit 29.01.2018.