Dokument-Nr. 20121
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 25. August 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle trattative concordatarie colla Prussia - Parere dell'Episcopato
Come ebbi già l'onore di annunziare all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, la Conferenza vescovile di Fulda ha discusso sub secreto pontificio i vari argomenti, i quali formano oggetto delle pendenti trattative concordatarie. Con Foglio rispettivamente in data dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram mi hanno dato comunicazione del parere espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia all'E. V. per i punti già, trattati coi negoziatori prussiani riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno. Sono lieto intanto di partecipare a V. E. aver l'Episcopato manifestato, coll'espressione del suo grato animo,
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l'intenzione di appoggiare il Rappresentante della S. Sede nelle attuali trattative. La lettera dell'E. V. all' al sullodato Cardinale Bertram circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna quanto al contenuto.
Quanto al modo di provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, i Vescovi ad aderirono alla formula già nota all'E. V. (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del 30 d. m. - Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il il Cardinale Schulte, "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o que gli appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono
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lontano, non possono giudicare le condizioni della relativa diocesi.". A parere del sullodato Emo Schulte, "in occasione della vacanza di diocesi della provincia ecclesiastica del Reno inferiore, nella quale si [riannodano], per ciò che concerne il Concilio provinciale, quelle di Osnabrueck e di Hildesheim, potrebbero i relat rispettivi Vescovi adunarsi segretamente e senza solennità per designare in comune i candidati da proporsi alla S. Sede. Nella vacanza di vescovi della provincia del Reno superiore verrebbero in questione Fulda e Limburgo; tuttavia anche Mons. Arcivescovo di Friburgo (Baden) ha in Prussia il territorio di Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi [cercare] riunirsi col Vescovo di Fulda o di Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non
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venisse avesse ad effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica, come sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni vescovili sembra mi di gran lunga preferibile alla proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai opportuno che si lasciasse libertà ai Vescovi di esprimere oppur no il loro avviso; in tal caso, infatti, è da prevedere che ben spesso non ne darebbero alcuno, giacché sarebbero ben contenti di non dover prendere nessuna responsabilità in cosa tanto grave. Così ben sovente non si raggiungerebbe lo scopo, cui si mira colla partecipazione dei Vescovi alle elezioni anzidette". - L'Emo Bertram, da me testé interrogato in occasione del Congresso generale cattolico di Breslavia, mi ha manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi di "episcopi viciniores", senza determinare ulterior mente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative liste; la S. Sede rimarrebbe così libera in ogni singolo caso.
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Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati, i Revmi Vescovi sarebbero ora pronti ad ammettere l'al che la nomina del V da parte del Vescovo si effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso soltanto nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al Capitolo medesimo) che il candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è di gran lunga inferiore a quella concessa già alla nel Concordato bavarese (art. 14 § 2), come è ben noto all'E. V.; sembrami quindi subordinatamente che che sarebbe consigliabile di accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto riguardo alla Bolla
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Impensa Romanorum Pontificum (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive Chiese cattedrali. - Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del diritto comune, ma che i medesimi non abbiano diritto di intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum, in virtù della quale avevano [dirit] lo jus suffragii nelle elezioni vescovili i canonici così effettivi come onorari. - Per ciò che riguarda infine la collazione di un canonico disposizione della succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in Münster doveva essere riservato ad per uno dei Professori di quellae Università (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio p. p.), l'Episcopato bra bramerebbe
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che essa cessasse di essere in vigore, potendosi invece conferire ai Professori anzidetti la nomina di canonici onorari.
Finalmente, quanto alla cosiddetta "clausola politica", l'Episcopato è pienamente d'accordo che essa venga appl [accettata] per i Vescovi e per i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici, i l'Episcopato medesimo consiglierebbe una distinzione fra quelli ad nutum S. Sedis, per ai quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere ado applicata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe essere estesa, essendo essi equiparati ai in tutto ai Vescovi residenziali. Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione pratica per Berlino, ove, sembrando quasi impossibile di ottenere dal Governo la costitu erezione di una diocesi, potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministra
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zione Apostolica permanente, separata da Breslavia. Né vale a mio umilissimo e subordinato avviso, il precedente del Concordato bavarese; infatti: 1º) la Baviera non ha alcuna Amministrazione Apostolica stabile; 2º) il Governo bavarese non ha mai chiesto una simile concessione, la quale non avrebbe per esso avuto importanza pratica; 3º) la Baviera ha ottenuto, una ben più ampia concessione, che non la Prussia, riguardo alla provvista dei canonicati; si avrebbe così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di fare di quest'ultimao la malgrado Stato, sebbene la maggioranza della sua popolazione sia protestante, una clausola quanto ottenne già il Governo britannico nella Convenzione del 20 Marzo 1890. Mi permetto quindi di sottoporre quanto sopra alla benevola considerazione dell'E. V., giacché confesso che altrimenti non vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di esito favorevole.
Intanto, chinato
20r, links oberhalb des Adressaten hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. August 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20121, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20121. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 29.01.2018.