Dokument-Nr. 20225
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 02. August 1928

Regest
Pacelli sendet einen Bericht des Münchener Nuntius Vassallo di Torregrossa zu den Verfügungen des Bayernkonkordats in Bezug auf die Ausbildung katholischer Lehrer zurück. Er bittet, die Verzögerung zu entschuldigen, aber es dauerte einige Zeit, um sich die darin genannte Denkschrift des bayerischen Kultusministeriums zu besorgen. Pacelli erinnert daran, dass der Heilige Stuhl in der sogenannten Pacelli-Punktation vom Februar 1920 in Artikel 6 katholische Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten forderte. Der damalige Kultusminister Matt antwortete am 9. Dezember 1921, dass die bayerische Regierung die Lehrerausbildung bisher frei regeln konnte und dass sie weiterhin konfessionell ausgerichtet ist. Der Staat verfügt nach Aussage Matts über keine eigenen Einrichtungen zur Lehrerausbildung, die vielmehr von Gemeinden, religiösen Gemeinschaften oder Privatpersonen betrieben werden. Der Minister weist darauf hin, dass nach Artikel 143 der Weimarer Reichsverfassung die Reichsgesetzgebung für eine einheitliche Lehrerausbildung zu sorgen hat. Danach sollen die Lehrer ihre vorbereitende Ausbildung in denselben Einrichtungen erhalten wie die Beamten. Deshalb ist es in den Augen Matts fraglich, ob die bestehenden Lehrerausbildungsstätten erhalten bleiben. Reichsinnenminister Koch-Weser nahm dazu Gespräche auf, die sich nach Einschätzung des Kultusministers jedoch hinziehen könnten. Deshalb ist es seiner Meinung nach unsicher, ob nach der endgültigen Regelung besondere Einrichtungen für die Lehrerausbildung beibehalten werden können und ob die Forderung aus dem genannten Artikel 6 aufrechterhalten werden kann. Matt erkennt in seinem Schreiben allerdings ausdrücklich das Interesse der Kirche an, dass katholische Kinder in katholischen Konfessionsschulen in allen Bereichen und nicht nur im Religionsunterricht von katholischen Lehrern erzogen werden müssen. Die Lehrer müssen seiner Meinung nach vor ihrer Ernennung nachweisen, dass sie für diese Aufgabe geeignet sind. Pacelli macht deutlich, dass es lediglich die Rücksicht auf das zukünftige Reichsgesetz über die Lehrerausbildung war, die dafür sorgte, dass der geplante Artikel 6 im Bayernkonkordat fallen gelassen und stattdessen der Wortlaut des jetzigen Artikels 5 gewählt wurde. Das in Artikel 143 der Weimarer Reichsverfassung vorgesehene Reichsgesetz ist noch immer nicht erlassen. Aus der eingangs genannten Denkschrift des Kultusministeriums geht hervor, dass die Einzelstaaten bis dahin dazu befugt sind, die Lehrerausbildung selbst zu regeln, indem sie entweder das bestehende System fortführen oder eine neues einführen. Weiterhin heißt es darin ausdrücklich, dass der zweijährige Studiengang an der pädagogischen Hochschule konfessionell sein muss und dass der Staat aufgrund des Bayernkonkordats zu dieser Regelung verpflichtet ist. Der konfessionelle oder paritätische Charakter der sogenannten Aufbauschulen wird in der Denkschrift nicht eindeutig geklärt. Sollte die bayerische Regierung, so die Schlussfolgerung Pacellis, ohne durch ein Reichsgesetz dazu gezwungen zu sein, den gegenwärtigen Zustand der Lehrerausbildung zu Ungunsten der katholischen Kirche ändern wollen, so widerspräche dies sowohl Artikel 5 als auch dem Geist des Bayernkonkordats. Der Nuntius stimmt der Forderung des Münchener Erzbischofs Kardinal Faulhaber zu, der im Namen des bayerischen Episkopats die Beibehaltung der katholischen Lehrerausbildung forderte. Pacelli rät, dass der Münchener Nuntius Vassallo di Torregrossa in diesem Sinne beim bayerischen Ministerpräsidenten und Außenminister Held vorstellig wird.
Betreff
Sulla formazione cattolica dei maestri in Baviera nei rapporti col Concordato
Insieme al relativo Allegato, che compio il dovere di restituire qui accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 1566/28 in data del 4 Luglio p. p. Chiedo umilmente venia del ritardo nell'eseguire l'ordine ivi contenuto, avendo dovuto prima procurarmi - cosa meno facile qui in Berlino - il Memoriale del Ministero per l'Istruzione ed il Culto in Baviera, di cui è parola nel Rapporto dell'Eccmo Monsignor Vassallo di Torregrossa.
Come è ben noto a V. E., nel sesto dei punti presentati dal sottoscritto in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio 1920 si richiedevano espressamente "istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari". Il Ministro del Culto, Dr  Matt, rispose con Foglio in data del 9 Dicembre 1921 notando come il Governo bavarese aveva potuto sino allora regolare liberamente la questione della formazione dei maestri ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma essi erano tenuti da Comuni, da Congregazioni religiose e da privati. Il menzionato Ministro
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rilevava però al tempo stesso come la nuova Costituzione germanica aveva riservato alla legislazione del Reich il compito di regolare in modo uniforme, secondo i principi generalmente in vigore per la istruzione superiore, la formazione dei maestri (articolo 143). Questi avrebbero quindi dovuto dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri pubblici funzionari. Per conseguenza, già per questo solo motivo, era dubbio se gli istituti per la formazione dei maestri e delle maestre avrebbero potuto continuare ad esistere come per l'innanzi. Inoltre nella futura legge avrebbero dovuto essere fissate particolari disposizioni per la formazione professionale dei maestri; al qual fine il Ministro dell'Interno del Reich aveva iniziato delle discussioni, le quali però, a causa di difficoltà tecniche e pratiche, si prevedeva che sarebbero andate senza meno per le lunghe. Era dunque molto incerto se, dopo il definitivo regolamento della questione, potrebbero essere con-
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servati degli istituti speciali per l'anzidetta formazione professionale dei maestri, e quindi era pure dubbio se avrebbe potuto essere attuata la suaccennata richiesta, che cioè lo Stato debba mantenere un numero sufficiente di istituti cattolici per lo scopo anzidetto. - Tuttavia il Dr. Matt riconosceva l'interesse della Chiesa a ciò che i fanciulli nelle scuole confessionali cattoliche fossero affidati a maestri, i quali siano atti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il Sig. Ministro del Culto riteneva una simile domanda assolutamente giusta, come anche la richiesta che i maestri, i quali avessero ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, dovessero provare prima della loro nomina di aver ricevuto una corrispondente formazione, non solo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle notizie, nelle quali il punto di vista religioso
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ha una essenziale importanza.
Da quanto si è sopra ricordato risulta quindi che il riguardo alla futura legge del Reich sulla formazione dei maestri fu il solo motivo per cui si dovette rinunziare alla formula proposta nel succitato punto sesto e si adottò invece la redazione del vigente articolo 5 del Concordato, la quale però, pur tenendo conto di quella circostanza, doveva nondimeno essa pure, come si esprimeva lo stesso Dr  Matt nel menzionato Foglio del 9 Dicembre 1921, assimilare nel modo migliore gl'interessi della Chiesa. Detta redazione era generale e comprendeva quindi tutti i gradi della formazione dei maestri, vale a dire sia la istruzione preparatoria, come la formazione professionale, di entrambi [sic] le quali era parola nel Foglio medesimo.
Ora quella legge del Reich, prevista dall'art. 143 cap. 2 della Costituzione germanica, non è stata tuttora emanata, e finché ciò non avvenga, gli Stati particolari (come osserva il succitato Memoriale del Ministero per l'Istruzione ed il Culto) sono autorizzati a regolare da sé stessi la formazione dei maestri; possono cioè o mantenere l'ordinamento sinora in vigore
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o crearne uno nuovo a proprio arbitrio. Soltanto dopoché sarà stata promulgata detta legge, tale facoltà degli Stati particolari rimarrà limitata ai termini della medesima.
Nel più volte menzionato Memoriale si dice espressamente che il corso biennale dell'Accademia pedagogica deve essere confessionale e si riconosce essere lo Stato a ciò tenuto in virtù del Concordato. Per ciò invece che concerne la cosiddetta Aufbauschule ossia il sessennio di corso medio, la questione del carattere confessionale o paritetico della medesima non apparisce chiaramente ed esplicitamente risoluta nel Memoriale stesso, almeno per quanto ho potuto rilevare dal testo a mia disposizione; ma già una tale omissione, in confronto coll'Accademia pedagogica, dà luogo a ben fondate preoccupazioni. Se dunque ora il Governo bavarese, senza esservi in alcuna guisa costretto dalla surricordata legge del Reich, intendesse realmente di mutare lo stato attuale della formazione dei maestri in senso sfa-
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vorevole agli interessi della Chiesa, garantiti, come si è visto, nel citato articolo 5 del Concordato, sembrami che ciò sarebbe contrario allo spirito di questa solenne Convenzione. Ben a ragione quindi l'Eminentissimo Signor Cardinale von Faulhaber ha richiesto, a nome dell'Episcopato bavarese, il mantenimento della formazione cattolica dei maestri in tutti i gradi, ed opportuno sarebbe perciò pure, a mio umile avviso, che l'Eccmo Mons. Nunzio di Monaco agisca presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Dr. Held, nello stesso senso.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 02. August 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20225, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20225. Letzter Zugriff am: 18.04.2024.
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