Dokument-Nr. 2318
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 11. September 1926

Regest
Pacelli teilt mit, dass die Sowjetregierung nach einem Jahr auf seine Note an den sowjetrussischen Botschafter in Berlin Krestinskij vom 7. September 1925 antwortete. In Abwesenheit des Botschafters besuchte am 26. August Botschaftsrat Bratman-Brodowski die Nuntiatur, um Pacelli mündlich die Antwort der Sowjetregierung zu übermitteln: Diese beabsichtige nicht, eine Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl abzuschließen, sondern wolle ein unilaterales Gesetz erlassen, für das allerdings die vorherige Zustimmung des Heiligen Stuhls notwendig sei. Der Botschaftsrat zeigte dem Nuntius eine lange russischsprachige Depesche und erläuterte ihm den Inhalt auf Deutsch - allerdings in wirrer Art und Weise und mit dem wiederholten Hinweis, die Angelegenheit nicht sicher verstanden zu haben. Pacelli forderte von Bratman-Brodowski ein Memorandum, das auch nicht unterzeichnet sein müsse, um dem Heiligen Stuhl einen genauen Bericht vorlegen zu können. Letztlich sicherte der Botschaftsrat zu, ein solches anzufertigen, auch wenn er zuvor in Moskau nachfragen müsse. Der russische Diplomat bekräftigte, dass seine Regierung mit ihren Zugeständnissen sehr weit gegangen sei. Pacelli erwiderte, dass die Sowjetregierung, soweit er es aus den wenig klaren Äußerungen Bratman-Brodowskis habe erkennen können, bis auf wenige Ausnahmen an den Einschränkungen des ersten Entwurfs festzuhalten scheine - und diesen bezeichnete der Heilige Stuhl bereits als unannehmbar. Außerdem helfe der Verweis auf die einseitigen italienischen und französischen Gesetze nicht, da die Kirche sie nicht anerkannte. Auch entzog das französische Trennungsgesetz der Kirche zwar ihr Eigentum, aber es überließ der Kirche wenigstens die freie Ernennung der Geistlichen; und die Sowjetregierung macht beides. Überdies äußerte Pacelli sein Unverständnis dafür, dass die Sowjetunion einerseits die Religionsfreiheit propagiert und andererseits die unterdrückenden Vorschriften des zaristischen Regimes beibehalten möchte. Nach wiederholtem Bitten übergab Bratmann-Brodowski am Vormittag die geforderte Denkschrift, die Pacelli umgehend weiterleitet. Diese bestätigt die Einschränkungen des Entwurfs aus dem Vorjahr mit Ausnahme einiger Punkte. Als besonders schwerwiegend bezeichnet der Nuntius das Recht auf Entlassung von Bischöfen und Pfarrern, das Verbot von religiösen Versammlungen, auch zu wohltätigen Zwecken, das Verbot des östlichen Ritus sowie die Bestimmungen über Schulen und Religionsunterricht für Kinder unter 18 Jahren, die ausschließlich Zuhause unterwiesen werden dürfen. Andere Punkte enthalten in Pacellis Augen lediglich scheinbare Zugeständnisse oder sind so vage formuliert, dass sie Vorwand für ernste Schikanen der Sowjetregierung bieten können. Darunter fallen die Anerkennung der freien Ausübung des Gottesdienstes unter der Bedingung, dass diese die öffentliche Ordnung nicht beeinträchtigen, die Genehmigung der Regierung für Geistliche, die ihre Befugnisse von auswärtigen Personen oder Institutionen erhalten, die nicht den sowjetischen Gesetzen unterliegen, die Bestimmungen zur Auflösung von Gruppen von Gläubigen sowie zur Annullierung von Verträgen über die Nutzung der Kirchen. Angesichts der Mentalität der Sowjetregierung bezeichnet Pacelli die einige Punkte aber auch als Fortschritt im Vergleich zum letzten Entwurf: die Anerkennung der katholischen Hierarchie, die Erleichterung der Zustimmung der Regierung zur Ernennung von Seelsorgern, die Zulassung des direkten Kontakts der Seelsorger mit dem Heiligen Stuhl, wobei für die Veröffentlichung von Dokumenten die Zustimmung des Volkskommissariats für Äußeres notwendig ist, sowie die Erlaubnis, unter der Aufsicht der Regierung, Hilfe aus dem Ausland zu erhalten, wobei unklar ist, ob dies lediglich für Gebäude und Gegenstände für den Gottesdienst oder auch für die Bedürfnisse des Klerus oder der Seminare gilt. Abschließend bittet Pacelli um Weisung.
Betreff
Sul regolamento della situazione della Chiesa cattolica in Russia
Eminenza Reverendissima,
Soltanto dopo trascorso un intiero anno, nonostante le sollecitazioni fatte al riguardo, il Governo dei Sovieti ha creduto di dare una risposta alla Nota indirizzata dall'umile sottoscritto a questo Ambasciatore Sig.  Krestinski sin dal 7 Settembre 1925 conformemente agli ordini impartitimi dall'Eminenza Vostra Reverendissima cogli ossequiati Dispacci NN.  44948 e 45551 rispettivamente in data del 12 e del 27 Agosto s. a.
La mattina di Giovedì 26 Agosto p. p. venne a visitarmi, in assenza del sunnominato Ambasciatore, il Sig.  Stefano Bratman-Brodowski, Consigliere dell'Ambasciata, incaricato, come egli mi disse, dal suo Governo di comunicarmi verbalmente la suac-
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cennata risposta. Premise che il Governo medesimo non intendeva di concludere una Convenzione colla S. Sede, ma di emanare una legge unilaterale, per la quale tuttavia era necessari la previa intesa od approvazione della stessa S. Sede. Tenendo poi dinanzi a sè un lungo Dispaccio in lingua russa contenente le pervenutegli istruzioni, me ne espose in tedesco la sostanza, in modo però del tutto confuso ed intercalando continuamente il suo dire con "Ich weiss es nicht", "So verstehe ich" od altre simili frasi. Dopo che ebbe finito di parlare, procurai di fargli comprendere che non mi era in tal guisa possibile di presentare alla S. Sede una sicura ed esatta relazione della risposta del Governo dei Sovieti, ed aggiunsi che, anche se egli non era autorizzato a rimettermi una Nota sottoscritta, avrebbe potuto almeno favorirmi un Promemoria non firmato, come aveva fatto già l'Ambasciatore Krestinski nel Febbraio dello scorso anno. Il Sig. Bratman-Brodowski si schermì alquanto in principio; mi promise poscia, nondimeno, che avreb-
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be soddisfatto tale mia richiesta, accennando però che avrebbe dovuto prima domandare istruzioni a Mosca. Siccome poi egli affermava che il Governo era andato molto innanzi nelle sue concessioni e si augurava che esse sarebbero debitamente apprezzate dalla S. Sede, gli risposi che, per quanto avevo potuto comprendere dalla sua non eccessivamente chiara esposizione, il Governo anzidetto manteneva, salvo qualche punto, le restrizioni del primo progetto, dichiarato dalla S. Sede inaccettabile; – che l'esempio delle leggi italiana e francese, anch'esse del resto puramente unilaterali e non accettate dalla Chiesa, non faceva ad rem, giacchè, ad esempio, se la legge francese di separazione privò la Chiesa dei suoi beni, la lasciò però almeno libera nelle nomine dei ministri del culto, mentre ora il Governo dei Sovieti s'impadronisce della proprietà ecclesiastica e vuole al tempo stesso ingerirsi nelle medesime; – che non si comprende come lo Stato attuale, invece di mettersi sul terreno della libertà religiosa, voglia mantenere ancora molte viete prescrizioni del regime zarista, ecc.
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Alle ore 11 di stamane, dopo ripetute premure da me fatte, il Sig. Bratman-Brodowski mi ha finalmente consegnato i Fogli, che qui acclusi compio il dovere di trasmettere senza indugio all'Eminenza Vostra. In essi, vengono, come si è già sopra osservato, confermate, ad eccezione di alcuni punti, le restrizioni dell'anteriore progetto del Febbraio 1925, tra le quali appariscono particolarmente gravi: il diritto di destituzione dei Vescovi e dei parroci, pur nel senso della privazione dell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Unione delle Repubbliche dei Sovieti (lett. C capov. 2); l'interdizione delle Congregazioni religiose, anche con scopo caritatevole (ibid.); la proibizione del rito orientale (ibid.); le disposizioni intorno alla scuola ed all'insegnamento religioso per i fanciulli al di sotto dei 18 anni, che, secondo la lett. M, sembrerebbe permesso soltanto in casa. – Altri punti presentano concessioni piuttosto apparenti che reali o contengono formule, le quali, nella loro indeterminatezza, possono offrire il pretesto a gravi vessazioni ed abusi da parte del
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Governo bolscevico; ad es., il riconoscimento del libero esercizio del culto cattolico, a condizione però che non nuoccia all'ordine pubblico dell'Unione delle Repubbliche dei Sovieti o di una delle Repubbliche medesime (lett. A capov. 1); il bisogno dell'autorizzazione del Governo per i ministri del culto, che ricevono i loro poteri da persone o da istituzioni non soggette alle leggi della Unione (ibid. capov. 3); le disposizioni relative allo scioglimento dei gruppi di credenti ed all'annullamento dei contratti di uso delle chiese (lett. K). – Concessioni invece non prive, data la mentalità bolscevica, di importanza e che costituiscono perciò, se non erro, un qualche progresso di fronte al passato, sarebbero le seguenti: 1:) Il riconoscimento della Gerarchia cattolica verrebbe ora, a differenza della prima redazione, espresso nello stesso progetto di Statuto (lett. A capov. 2 e 3). 2:) Il consenso del Governo per la nomina dei ministri del culto sembra essere piuttosto un diritto (negativo) di rifiuto (lett. C capov. 1), ed anzi, secondo quanto mi disse il più volte men-
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zionato Sig. Bratman-Brodowski, parrebbe non difficile di ottenere la dichiarazione che si tratta nel caso soltanto di obbiezioni di ordine politico. 3:) È ora ammessa la comunicazione diretta dei ministri del culto colla S. Sede (ibid.). Tuttavia per la pubblicazione degli Atti di carattere giuridico della S. Sede medesima rimane l'obbligo dell'autorizzazione del Commissariato del Popolo per gli affari esteri (Narcomendiel). 4:) È permesso di ricevere soccorsi dall'estero, però sotto il controllo del Governo (lett. H e J). Non risulta tuttavia chiaramente se ciò sia concesso soltanto per gli edifici o gli oggetti del culto, ovvero anche per i bisogni del clero, per i Seminari, ecc.
Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2318, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2318. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 26.12.2020.