Dokument-Nr. 2393
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 26. März 1919

Regest
Pacelli informiert Gasparri über die eventuell bevorstehenden Wahlen in der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München, da deren Abt schwer erkrankt ist. Der Abt von Schäftlarn habe sich erkundigt, wie im Falle des Todes vorzugehen sei. In der unsicheren politischen Situation, so Pacelli, sei es ratsam, dem Kultusminister den Tod mitzuteilen und im Falle einer schweren Krankheit einen vorübergehenden Ersatz für den Abt einzusetzen. Sollte der Tod eintreten, solle man, um die Bestätigung von Neuwahlen durch die Regierung zu umgehen, einen provisorischen Administrator einsetzen und die Wahlen gemäß der Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae durchführen. Die provisorische Verwaltung solle so lange eingesetzt bleiben, bis man in der Frage der Trennung von Kirche und Staat Klarheit habe.
Betreff
Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Trovandosi gravemente infermo l'Abate di S. Bonifacio in Monaco, il Rmo P. Abate di Schäftlarn, Preside della Congregazione benedettina di Baviera, si è a me rivolto con lettera in data del 23 corrente (della quale ho l'onore di qui accludere copia all'E. V. R.), affine di conoscere al più presto quale norma di condotta la sullodata Congregazione deve tenere, nelle presenti circostanze, in occasione della morte, resignazione ed elezione degli Abati.
Considerando, da un lato, che la situazione politica è ancora del tutto oscura ed incerta, e, dall'altro, che in tale condizione di cose occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa di fronte all'attuale Governo ed al tempo stesso evitare
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conflitti, i quali potrebbero eventualmente compromettere le future relazioni fra la S. Sede e la Baviera, e tenendo altresì presente il venerato cifrato dell'E. V.  N. 169 del 27 Dicembre scorso, nel quale, relativamente alla provvista delle parrocchie, si insinuava che i Vescovi costituissero possibilmente economi parrocchiali, ho risposto al prelodato Abate:
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere notificate ed accettate dalle autorità governative. Qualora una grave malattia renda l'Abate incapace di governare (come lo ora [sic] è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, senza giungere fino alla resignazione, di provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni.1
Che, in caso di morte, affine di evitare la necessità di chiedere al Governo a conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate, è necessario procedere alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma parimenti degli Statuta Congregationis Be-
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nedictino-Bavaricae cap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano chiariti, in un modo o nell'altro, ossia con un'intesa fra i due Poteri o colla separazione, i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. Qualora, in seguito a ciò, l'elezione del nuovo Abate avesse a differirsi oltre il mese previsto dagli Statuta anzidetti2, ovvero anche oltre il trimestre fissato dal diritto comune (can. 161), dovrà essere implorata la relativa dispensa dalla competente Autorità ecclesiastica.
Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata finora costantemente dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge del 20 Novembre 1836 3.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. anche per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che Le piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
1 Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae , cap. 65 n. 123: "Prior claustralis Abbatis absentis vel impediti vicem impleto...".
2"Praeses indicit diem electionis, quae intra mensem a morte Abbatis fieri debet" ibid.  n. 113.
3 § XXIII "Den selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens bleibt es überlassen, ihre Vorstände (Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu ernennen; die erste Ernennung jedoch geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt des Amtes bleibt jederzeit durch die k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige vorbehalten bleibt, landesfürstliche Commissäre neben dem bischöflichen zu der Wahlhandlung und Installation abordnen zu können".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 26. März 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2393, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2393. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 20.01.2020.