Dokument-Nr. 2680

[Erzberger, Matthias]: Il progetto del Governo Germanico per la creazione di una Lega di Popoli, vor dem 13. Mai 1919

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Indice .
I. Cenni illustrativi.
II. Il progetto tedesco per la Lega dei Popoli.
III. Convenzione sul Diritto del Lavoro.
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Al progetto degli Alleati del 14 febbraio su una semplice Società delle Nazioni, il Governo tedesco ha opposto, da parte sua, un disegno per una vera e propria Lega dei Popoli. Questo disegno è sorto dalla collaborazione di politici e di maestri del diritto internazionale, ed ha incontrato l'approvazione unanime dell'intiero Gabinetto.
Lo schema tedesco, che è ufficiale, si distanzia in punti essenzialissimi da quello degli Alleati, il quale ha un pronunciatissimo carattere di compromesso e presenta tutti i segni di un'assicurazione contro la Germania. In generale si può dire che il progetto tedesco mira a dare alla Lega dei Popoli una compagine ben più salda, e ben più ampi poteri. E questo lo si rileva anche dal fatto che lo statuto degli alleati prevede l'uscita dalla Società delle Nazioni; uscita che dovrà essere annunciata due anni avanti; mentre il testo tedesco considera la Lega dei Popoli come una lega perpetua e indenunciabile.
Oltre a ciò lo schema tedesco si dà la massima pena di trovare basi per una giustizia ed imparzialità internazionali, più grandi che sia possibile.
Notevolissimo è che, in queste basi, esso prevede la partecipazione della Santa Sede alla Lega dei Popoli.
Esso sdegna la divisione di classi che il "patto" dell'Intesa introduce fra le Potenze, riservando una
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posizione privilegiata alle cinque più grandi – America, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone – dinanzi agli altri Stati; posizione che fa, in verità, di esse, i padroni della Società delle Nazioni, poiché concede loro cinque delegati nel Consiglio degli Stati e quattro a tutte le altre Potenze prese insieme. Lo statuto tedesco riconosce invece uguali diritti a tutte le Nazioni, tanto alle grandi che alle piccole. Persino ove esso, come nel Parlamento mondiale, ad esempio, regola il numero dei delegati da inviarsi dai singoli Stati, dal numero della popolazione, il fatto che la cifra dei delegati di ogni singolo Stato non può, però, superare il limite massimo di dieci è una garanzia che i piccoli Stati non potranno esser sopraffatti da quelli grandi.
Anche considerato dal lato specifico-pacifistico il testo tedesco va molto più in là di quello dell'Intesa. Mentre lo schema dell'Intesa nella quistione del disarmo si limita alla promessa alquanto vaga di una riduzione degli armamenti, quello tedesco porta proposte concrete di disarmo la cui effettuazione condurrebbe davvero a questo: che, effettivamente, gli armamenti dei singoli Stati verrebbero limitati ad una misura minima. Il progetto tedesco è poi molto più energico nella scelta dei mezzi intesi a scongiurare una volta per sempre tutte le guerre future. Esso domanda sommissione incondizionata degli Stati partecipanti alla Lega dei Popoli alla sentenza della Corte di Giustizia. Solo in un caso sarà permesso ad uno Stato di ricorrere a mezzi bellici: nel caso, cioè, che esso debba difendere un attacco diretto con-
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tro il suo territorio. In modo speciale dovrebbe esser salutata la maniera con cui dovrebbesi procedere alla composizione della Corte di Giustizia internazionale, come la propone il testo tedesco. Questo testo non riconosce a priori il diritto a certi Stati di insediarsi nella Corte di Giustizia, ma organizza una specie di gara internazionale colla quale ogni nazione viene incitata a produrre dal suo seno persone capaci di conquistarsi la fiducia di altri popoli e del mondo.
Sulla libertà dei mari lo statuto varato dall'Intesa non dice assolutamente nulla, mentre quello tedesco la garantisce in un modo ampio. Nella questione coloniale l'Intesa contempla soltanto l'amministrazione delle "ex-colonie tedesche" da parte della Società delle Nazioni, mentre il Governo tedesco propone principi e direttive generali per le colonie di tutti gli Stati.
Anche nella questione sociale l'Intesa si contenta di promesse molto generali e poco impegnative, mentre il disegno tedesco presenta un programma grandioso sulla protezione e sul Diritto del lavoro il quale prende in considerazione e soddisfa tutte le pretese minime sollevate dal ceto operaio internazionale organizzato.
Giudicato in base agli ideali generali della giustizia e della solidarietà internazionale il progetto tedesco supera di gran lunga quello dell'Intesa; e le ragioni sono più che evidenti. Nell'Intesa vi sono potentissime correnti all'opera le quali non vogliono lasciarsi sfuggire di mano, ad onta della Società delle Nazioni, i vantaggi della preponderanza militare ed eco-
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nomica ottenuti colla guerra mondiale. Il testo del "patto" dell'Intesa non costituisce, dunque, che un compromesso fra il pacifismo wilsoniano e l'imperialismo dei partiti guerrafondai inglesi e francesi. Per questo motivo esso non tocca il predominio britannico nei mari; e per questo esso non concede facoltà di ispezione veruna alla Lega dei Popoli sugli sconfinati domini coloniali degli Stati vittoriosi; domini che promettono di crescere ancora in forza della guerra.
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Proposte del governo tedesco per la creazione di una Lega di Popoli
1 . Basi fondamentali
1. La Lega dei Popoli deve, mediante composizione obbligatoria delle controversie internazionali e rinunciando alla violenza delle armi, fondare la pace perpetua fra i suoi membri sulla forza morale del diritto; e, qual grande comunità internazionale del Lavoro, servire al progresso intellettuale e materiale del genere umano.
La Lega dei Popoli sarà una lega perpetua e formerà un'unità compatta intesa alla difesa collettiva contro attacchi esterni.
I partecipanti della Lega si garantiscono vicendevolmente il possesso territoriale e si astengono reciprocamente dall'immischiarsi in quistioni di politica interna.
2. Gli scopi principali della Lega dei Popoli sono i seguenti:
a) prevenire le contese internazionali;
b) disarmo;
c) assicurare la libertà di transito e dei diritti economici uguali per tutti;
d) proteggere le minoranze nazionali;
e) creare un Diritto internazionale sul Lavoro;
f) regolare il possesso coloniale;
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g) procedere all'unione di tutte le istituzioni internazionali esistenti e di quelle future;
h) creare un Parlamento mondiale.
3. La Lega dei Popoli abbraccia:
a) tutti gli Stati belligeranti, compresi quelli sorti durante la guerra;
b) tutti gli Stati neutrali firmatari al Congresso internazionale dell'Aia sull'arbitrato;
c) tutti gli altri Stati, purché siano ammessi dai due terzi dei membri della Lega.
La Santa Sede può, se lo desidera, entrare a far parte della Lega dei Popoli.
4. I membri si impegnano di non concluder giammai convenzione separata che contraddica allo scopo della Lega, né trattati segreti di qualsivoglia natura. Convenzioni esistenti di tale genere dovranno esser immediatamente denunciate. I trattati segreti son nulli.
II. Costituzione
5. Gli organi della Lega dei Popoli sono i seguenti:
a) Il Congresso degli Stati;
b) il Parlamento mondiale;
c) la Corte permanente e internazionale di giustizia;
d) l'Ufficio internazionale di mediazione;
e) gli Uffici internazionali d'amministrazione;
f) il Segretariato.
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A. Il Congresso degli Stati .
6. Il Congresso degli Stati è costituito dall'assemblea dei rappresentanti degli Stati entrati a far parte della Lega dei Popoli. Ogni Stato ha uno fino a tre rappresentanti; i rappresentanti di uno Stato debbono emettere voto concorde.
7. Il Congresso si convoca per lo meno una volta ogni tre anni.
8. Il Congresso dirige gli affari della Lega dei Popoli qualora questi non vengano affidati ad altro organo; esso elegge, nella sua prima convocazione, una commissione permanente, incaricata di sbrigare il lavoro negli intervalli.
9. Le deliberazioni del Congresso verranno prese, quando il trattato non disponga altrimenti, da una maggioranza di due terzi dei delegati degli Stati. In quanto al resto, il Congresso provvede esso stesso al suo regolamento.
B. Il Parlamento mondiale .
10. Il primo parlamento mondiale si compone di delegati dei singoli parlamenti degli Stati formanti la Lega dei Popoli. Ciascun parlamento elegge un rappresentante per ogni milione di abitanti del suo Stato; ma nessun parlamento, però, deve inviare più di dieci rappresentanti.
11. Sulla futura composizione del Parlamento mondiale, decide il parlamento stesso coll'approvazione del Congresso di Stato.
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12. L'approvazione del Parlamento mondiale è indispensabile per
a) i mutamenti da apportarsi allo Statuto della Lega;
b) per l'esposizione di certe norme di diritto generali valide e internazionali;
c) per insediare nuove autorità;
d) per fissare il bilancio della Lega.
In tutte queste cose il Parlamento mondiale possiede contemporaneamente l'iniziativa.
13. Il Parlamento mondiale verrà convocato insieme al Congresso degli Stati. In quanto al resto esso fissa da sé il suo regolamento.
C. La Corte di Giustizia permanente e internazionale .
14. La Corte di Giustizia internazionale verrà eletta come appresso dal Congresso degli Stati per la durata di nove anni.
Ogni Stato propone per lo meno una persona ed al massimo quattro, idonee e pronte ad assumere la carica di giudice.
Almeno una delle persone proposte non deve appartenere allo Stato proponente.
Ogni Stato propone inoltre quindici persone prese dalla lista complessiva di tutti i candidati; i primi quindici sui quali si concentrerà il maggior numero di voti, saranno scelti a giudici.
Quando i singoli giudici scelti si dimetteranno o cesseranno dal loro ufficio, subentreranno quelle persone che nella votazione ebbero il massimo numero di
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voti, nell'ordine del numero dei voti stessi.
15. La Corte di giustizia emetterà sentenza quando sarà composta di tre membri, di cui ogni parte ne elegge uno. La Corte di giustizia al completo nominerà il presidente, quando le parti non siano riuscite ad accordarsi su di esso.
D. Ufficio internazionale di mediazione.
16. Per l'Ufficio internazionale di mediazione ogni Stato nominerà quattro primi elettori di sua fiducia. I primi elettori si riuniranno in seduta ed eleggeranno a loro volta, con una maggioranza di voti, i quindici membri dell'Ufficio di mediazione, nonché dieci supplenti, la cui successione deve esser fissata nelle elezioni.
17. L'Ufficio di mediazione prenderà le sue decisioni quando è al completo; quando comprenderà, cioè, cinque membri di cui ogni parte ne sceglierà due. La Corte di giustizia al completo nominerà il presidente nel caso che le parti non sieno riuscite ad accordarsi su di esso.
18. I membri dell'Ufficio di mediazione non dovranno trovarsi in servizio attivo collo Stato a cui appartengono, né esser contemporaneamente membri di qualsiasi altro dicastero della Lega dei Popoli.
Essi prenderanno dimora nella sede della Lega dei Popoli.
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E. Uffici internazionali d'amministrazione .
19. La Lega dei Popoli promuoverà tutti quanti gli sforzi per l'unione degli interessi collettivi dei popoli, nonché l'ulteriore sviluppo delle istituzioni esistenti e la creazione di nuove istituzioni internazionali. Ciò vale in modo tutto speciale per il campo del diritto dell'economia politica e della finanza.
20. Le Unioni esistenti verranno aggregate alla Lega dei Popoli nei limiti del possibile.
21. Tutti gli Uffici internazionali introdotti nel passato in forza di accordi collettivi, verranno messi sotto l'ispezione della Lega, quando vi aderiscano le parti contraenti.
22. Tutti gli uffici internazionali da istituirsi in futuro, verranno messi sotto la sorveglianza della Lega.
F. Il Segretariat o.
23. Gli impiegati del Segretariato, o Cancelleria, verranno nominati dalla Commissione permanente del Congresso degli Stati, e si troveranno sotto la sorveglianza di questa.
24. Il Segretariato forma l'ufficio collettivo degli organi della Lega dei Popoli. Il suo regolamento vien fissato dalla Commissione permanente del Congresso degli Stati.
25. Il Segretariato pubblica tutte le deliberazioni e le dichiarazioni degli organi della Lega dei Popoli nel suo Bollettino Ufficiale. Gli Stati membri
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della Lega si impegnano di pubblicare nei loro organi ufficiali, sia nel testo originale che nella lingua del paese, le deliberazioni e le dichiarazioni del Congresso degli Stati e dell'Ufficio internazionale di mediazione, e di presentarle alle loro cooperazioni legislative.
26. Gli Stati membri della Lega dei Popoli si impegnano di presentare al Segretariato tutti quanti gli accordi internazionali da essi conclusi, perché siano pubblicati nell'organo ufficiale della Lega.
G. Posizione degli impiegati della Lega .
27. Tutti quanti i membri delle Autorità internazionali e del Parlamento mondiale, eccettuati quelli appartenenti allo Stato di soggiorno, godono in esso tutte le libertà e i privilegi diplomatici.
28. I membri del Parlamento mondiale godono nello Stato al quale appartengono i medesimi diritti dei membri del Parlamento dello Stato stesso.
III. Composizione pacifica di controversie internazionali.
29. Tutte quante le controversie fra Stato e Stato che non potranno esser composte in via diplomatica e per le quali non è stato pattuito un arbitraggio speciale, o dovranno esser portate dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale o regolate dall'Ufficio di mediazione internazionale.
30. L'organo regolare chiamato a decidere delle contese di diritto fra Stato e Stato, è la Corte di Giustizia internazionale. Ogni Stato membro della Lega, ha il diritto di avanzare querela alla quale l'avversario
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deve rispondere. I giudizi vengono emessi in nome della Lega dei Popoli.
Lo stesso dicasi per il procedimento dinanzi all'Ufficio di mediazione.
31. La Corte di Giustizia internazionale, oltre alle controversie fra Stato e Stato, è competente:
a) per giudicare le querele di privati contro gli Stati esteri o i capi di Stati, quando i tribunali dello Stato si siano dichiarati incompetenti;
b) per le controversie fra appartenenti di vari Stati membri della lega, quando l'oggetto della lite risieda nell'interpretazione di trattati fra Stato e Stato.
32. Agli Stati partecipanti è riservato di concludere accordi d'arbitraggio per singole controversie o per certi casi di controversia. Essi non hanno però questo diritto quando si tratti dell'interpretazione di certe norme generali prescritte del diritto internazionale, o dell'interpretazione dello Statuto della Lega dei Popoli.
33. Se un conflitto fra Stati, portato dinanzi alla Corte di Giustizia internazionale, l'imputato solleva eccezione trattarsi di un puro conflitto di interessi o di un caso di diritto di significato prevalentemente politico, la Corte di Giustizia deve decidere anzitutto sull'eccezione sollevata. Trovandola giusta rimanderà la soluzione del conflitto all'Ufficio di mediazione.
Se il conflitto è intentato davanti all'Ufficio
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di mediazione e vien qui sollevata eccezione trattarsi di una pura questione di diritto, l'Ufficio di mediazione rimette anzitutto la causa alla Corte di giustizia internazionale la quale decide se il conflitto dovrà essere rimandato all'Ufficio di mediazione o intentato alla Corte di Giustizia.
34. La Corte di Giustizia traccerà la procedura sulla base della convenzione dell'Aia sulla composizione pacifica delle controversie internazionali in data 18 ottobre 1907. Questa procedura, dovrà, per entrare in vigore, essere approvata dal Congresso degli Stati.
La procedura davanti all'Ufficio di mediazione sarà fissata da questo stesso Ufficio.
Tanto la Corte di Giustizia quanto l'Ufficio di mediazione sono autorizzati a regolare, con una disposizione provvisoria, i rapporti della controversia per la durata della procedura.
35. La sentenza della Corte di Giustizia viene emessa in base agli accordi internazionali, al diritto consuetudinario internazionale e in base ai principi generali del diritto e della giustizia.
36. La sentenza della Corte di Giustizia e dell'Ufficio di mediazione impegna lo Stato colpito ad osservarla con scrupolo e con fedeltà.
IV. Per prevenire le controversie internazionali.
37. Quando l'Ufficio di mediazione constata che nei rapporti dei singoli Stati stretti in lega, è subentrata una tensione, può offrire agli Stati stessi la sua mediazione. Questi sono poi obbligati di portare la que-
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stione davanti all'Ufficio di mediazione e di fornirgli la base per una proposta mirante alla soluzione della questione.
38. Ogni Stato membro della Lega è obbligato a combattere colla sua legislazione ed amministrazione, il linguaggio ingiurioso, sia orale, sia scritto, sia per mezzo di illustrazioni contro un altro popolo. Ogni volta che questo dovere sarà violato, lo Stato ingiuriato e danneggiato in cotal modo potrà invocare la decisione della Corte di Giustizia internazionale.
39. Gli Stati membri della Lega dei Popoli saranno reciprocamente impegnati a rettificare in ogni tempo le affermazioni che potessero esser pubblicate dalla stampa di un paese a danno di un altro Stato. Quando la rettificazione fosse negata, la Corte di Giustizia internazionale dovrà emettere la sua decisione al riguardo.
V. Riduzione degli armamenti.
40. Gli Stati membri della Lega limiteranno talmente i loro armamenti in terra e nell'aria, da mantener soltanto le forze necessarie alla sicurezza del paese.
Essi ridurranno i loro armamenti in mare alla misura necessaria per la difesa delle loro coste.
41. I dati sulle spese annuali totali per scopi d'armamenti, secondo preventivo e rendiconto, nonché le cifre degli effettivi in truppe e mezzi bellici di ogni genere, specialmente in navi da guerra, dovranno esser rimessi ogni anno al Segretariato della Lega, la quale li pubblicherà nell'organo ufficiale della Lega dei Popoli.
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42. Per effettuare il disarmo si procederà ad un accordo speciale contenente anche il controllo internazionale che i patti stabiliti sono veramente osservati.
Questo accordo formerà una parte essenziale dello Statuto della Lega dei Popoli.
VI. Libertà di transito.
43. La signoria dei mari verrà rimessa nelle mani della Lega dei Popoli, la quale la eserciterà per mezzo di una polizia marinara internazionale sulla cui organizzazione deciderà un trattato speciale.
Le forze armate marinare necessarie alla polizia dei mari verranno fornite dagli Stati marinari della Lega dei Popoli in forza del trattato stesso.
All'infuori delle navi adibite al servizio di polizia, nessun'altra nave armata dovrà solcare i mari.
44. Gli stretti e i canali indispensabili al transito marittimo internazionale, debbono essere ugualmente aperti a tutti gli Stati della Lega.
45. Nessuno Stato membro della Lega dovrà trattare la navigazione di un altro Stato della Lega nei mari aperti e nei mari interni, più sfavorevolmente di quello proprio o del paese più favorito. Ciò varrà in modo speciale per l'uso degli impianti, per l'approvvigionamento delle navi di combustibile e di materie d'esercizio.
La navigazione delle coste sarà regolata da un trattato speciale. Per lo stato di navigabilità delle navi e per lo stato di bordo saranno osservate le leggi delle varie bandiere finché la Lega dei Popoli non avrà regolato anche questo punto.
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46. L'aria sarà egualmente libera al transito dei velivoli di tutti gli Stati della Lega. Per concretare questo principio fondamentale sarà concluso un trattato speciale che regolerà, tra l'altro, gli atterramenti forzati nel territorio dello Stato attraversato, nonché l'osservanza del trattato sulle dogane.
47. A nessun Stato della Lega dovrà esser limitata la libertà dei cavi e della radiotelegrafia.
48. Un trattato speciale regolerà la posizione giuridica dei cittadini dei singoli Stati della Lega nel territorio degli altri Stati relativamente alla libertà personale, alla libertà di culto, al diritto di soggiorno e di domicilio, nonché al diritto di adibire ai tribunali sulla base della equiparazione – più larga che sia – alla posizione dei cittadini dello Stato in cui essi si trovano.
49. Nell'esercizio del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, i cittadini di uno Stato della Lega dovranno essere equiparati a quelli dello Stato in cui si trovano, specialmente riguardo agli oneri e ai tributi ad esso congiunti.
50. Gli Stati della Lega non parteciperanno né direttamente né indirettamente a misure intese ad una continuazione o ad una ripresa della guerra commerciale. La Lega dei Popoli si riserba misure coercitive.
51. Merci di qualsiasi sorta, che vengano da uno Stato della Lega o in esso dirette, saranno libere da qualsiasi dogana di transito nel territorio degli Stati della Lega.
52. I traffici reciproci non dovranno esser difficoltati entro i territori della Lega dei Popoli,
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mediante divieti di importazione, di esportazione e di transito, quando ciò non sia assolutamente richiesto da motivi di sicurezza pubblica, dall'igiene e dalle misure profilattiche contro le epidemie, o per procedere all'esecuzione della legislazione economica interna.
53. I singoli Stati membri della Lega son liberi di regolare tra di sé anche in altro modo i rapporti economici, prendendo in considerazione i loro bisogni particolari mediante trattati speciali.
Essi riconoscono qual fine dei loro sforzi la creazione di un trattato sul commercio mondiale.
VII. Protezione delle minoranze nazionali .
54. Alle minoranze nazionali, in seno ai singoli Stati della Lega dei Popoli, verrà garantita una vita nazionale propria, specialmente riguardo alla lingua, alla scuola, alla religione, all'arte, scienze e stampa.
Sulla esecuzione di questo principio fondamentale deciderà un trattato speciale, il quale deciderà soprattutto in qual modo dovrà esser fatto valere il diritto delle minoranze dinanzi agli organi della Lega dei Popoli.
VIII. La protezione del lavoro .
55. Appartiene ai principali compiti della Lega dei Popoli assicurare al ceto operaio di tutti gli Stati membri della Lega, un'esistenza degna della razza umana, nonché la gioia dell'esercizio della professione. Un trattato speciale, allegato alla presente, regolerà a tal uopo per gli operai le questioni del diritto di stabilirsi in qualsiasi luogo dello Stato; del diritto di coalizione, della equiparazione dei cittadini e degli stranieri riguar-
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do alle condizioni di lavoro; le questioni della mediazione, dell'assicurazione sociale, della protezione operaia, del lavoro in patria, dell'ispezione del lavoro e della concretazione [sic] internazionale e sviluppo di queste norme.
56. Per la sorveglianza e l'ulteriore sviluppo del diritto degli operai, un Ufficio mondiale del Lavoro dovrà essere istituito presso il Segretariato della Lega.
IX. Colonie .
57. Per l'amministrazione delle Colonie, le quali non posseggono il diritto di amministrazione autonoma, la Lega dei Popoli crea un regolamento internazionale sulle basi seguenti:
a) protezione degli indigeni contro la schiavitù, traffico dei liquori, delle armi e delle munizioni; contro le pestilenze, i lavori coatti e le espropriazioni forzate;
b) profilassi per l'igiene; educazione e benessere degli indigeni; garanzia della libertà di coscienza;
c) assicurare la pace neutralizzando tutti i territori coloniali e vietando il militarizzamento.
58. Le comunità religiose riconosciute negli Stati della Lega, godranno anche nelle Colonie il libero esercizio della loro confessione e della Missione in tutte le colonie.
59. Ai cittadini dei vari Stati della Lega verrà garantita la libertà dell'attività economica, tenuto conto delle prescrizioni generali suesposte sulla libertà
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di transito in qualsiasi colonia.
60. Per la concretazione [sic] e la sorveglianza delle prescrizioni suddette, verrà istituito un Ufficio mondiale delle Colonie. In ogni colonia i delegati della Lega dei Popoli son tenuti a sorvegliare l'osservanza delle prescrizioni che sopra.
61. Sulla sorte dei territori di carattere coloniale non immediatamente annessi o mediatamente annessi alla Lega dei Popoli, potrà disporsi a favore di un membro solo in forza di una deliberazione della Lega dei Popoli.
X. Esecuzione .
62. Se uno Stato membro della Lega dei Popoli si rifiuta di osservare una sentenza, una deliberazione, o una disposizione di un organo competente della Lega, oppure se viola una prescrizione dello Statuto della Lega, l'Ufficio di mediazione, in seduta di cinque membri, sarà chiamato a deliberare sul modo di procedere all'esecuzione forzata.
63. L'esecuzione forzata può consistere specialmente:
a) nella rottura dei rapporti diplomatici da parte degli altri Stati;
b) nella limitazione o nella rottura dei rapporti economici, specialmente nel divieto dell'importazione e dell'esportazione; nell'ineguale trattamento delle dogane; nel blocco del transito passeggeri, merci e notizie; nel sequestro delle navi;
c) nelle misure militari, di cui saranno incaricati gli Stati lesi, soli, oppure in relazio-
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ne con altri Stati.
64. Ogni Stato ha il diritto, quando sia attaccato nel suo territorio, di ricorrere non solo ai mezzi giuridici della Lega dei Popoli, ma di procedere immediatamente all'iniziativa propria per la sua difesa.
65. Tutte le spese e danni derivati ai membri della Lega, sia separatamente sia in comune, saranno pagati dallo Stato che avrà infranto la pace.
XI. Spese .
66. Le spese complessive della Lega dei Popoli saranno coperte dagli Stati membri della Lega stessa, secondo una chiave da fissarsi dal Congresso degli Stati, sulla imitazione della chiave dell'Associazione postale mondiale.
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Trattato sul diritto del lavoro .
Articolo 1.
Diritto di libera emigrazione; diritto di coalizione, condizioni di lavoro.
Le parti contraenti si impegnano di non limitare agli operai (1), con divieti di emigrazione e di immigrazione, il diritto di libera immigrazione. Rimane però riservato ad ogni parte, per proteggere l'igiene pubblica o in tempi di disoccupazione, il diritto di controllare l'immigrazione degli operai o in parte di limitarla; nonché per proteggere la propria cultura nazionale e per effettuare più efficacemente la protezione degli operai, domandare che gli immigranti posseggano almeno un minimo di cognizioni nel leggere e nello scrivere.
Ogni parte contraente garantirà nel suo territorio, decretando prescrizioni corrispondenti, il diritto degli operai di liberamente coalizzarsi. Disposizioni, in forza delle quali singoli gruppi di operai vengano privati del diritto di coalizione e del diritto di rappresentare i loro comuni interessi economici, specialmente nel fissare le condizioni di mercede e di lavoro, non dovranno essere emanate, e, qualora esse esistessero, dovranno essere abrogate. Per la partecipazione alle organizzazioni operaie e allo svolgimento dell'atti-
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vità in esse, compreso l'uso del diritto di sciopero, dovranno essere concessi agli stranieri i medesimi diritti dei cittadini dello Stato. Qualsiasi tentativo inteso ad impedire il diritto di coalizione, dovrà essere punito.
Tutti gli operai stranieri hanno diritto a condizioni di mercede e di lavoro pattuite dalle organizzazioni operaie colle parti assuntrici (coi padroni) della loro professione; oppure, se questi accordi non esistono, alle condizioni di mercede e di lavoro in uso nel luogo. Accordi contrari a quanto sopra saranno dichiarati nulli.
Gli operai non dovranno essere espulsi a causa di azioni operaie. Contro eventuali ordini d'espulsione essi avranno il diritto di invocare la decisione del tribunale, prima che l'espulsione stessa avvenga.
Articolo 2.
Mediazione del lavoro.
Qualsiasi assoldamento di operai per l'estero a condizioni non corrispondenti all'articolo 1, terzo capoverso, deve essere vietato e minacciato con pene. Le persone assoldate in contravvenzione all'articolo che sopra debbono essere escluse dall'immigrazione, e dichiarati nulli i contratti di lavoro stretti con esse.
Per poter mettere in guardia gli operai, e impedire che essi rechinsi in paesi dove sonvi poche occasioni di lavoro, le parti contraenti si impegnano di elaborare la statistica del mercato del lavoro per mezzo dell'organizzazione della mediazione pubblica del lavoro e di scambiarsela nel più breve tempo possibile pel tramite di un Ufficio centrale internazionale.
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L'assoldamento professionale e il trasporto degli emigranti all'estero dovranno esser messi sotto uno speciale controllo.
Articolo 3.
Assicurazione sociale.
Le parti contraenti si impegnano, quando questo non sia ancora il caso, di procedere ad un'assicurazione obbligatoria degli operai contro la malattia, l'infortunio, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione; nonché ad un'assicurazione per i superstiti e per la maternità; e di estendere l'assicurazione sociale al lavoro in casa.
In quanto alle contribuzioni per l'assicurazione, di che al capoverso 1, gli operai stranieri dovranno essere equiparati, in linea di massima, agli indigeni, per tutto il tempo del loro soggiorno nel paese.
Quegli operai che lavorano transitoriamente fuor del paese, specialmente i cosiddetti operai montatori, nonché gli operai negli esercizi di trasporto che lavoran di solito nei territori di più Stati, debbono essere soggetti, in linea di massima, relativamente all'assicurazione, alle leggi dello Stato nel quale ha sede l'impresa che lo ha impiegato.
Appartenenti di una parte contraente, i quali si sono acquistato il diritto a pensione nel territorio di un'altra parte contraente, non perdono – quando non si tratti del sussidio ai disoccupati – il loro diritto abbandonando quel territorio, purché, si intende, la legislazione dello Stato a cui appartengono
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garantisca agli appartenenti dell'altro paese un trattamento corrispondente. Prescrizioni circostanziate al riguardo, nonché sul pagamento delle pensioni e della vigilanza degli aventi diritto a pensione, saranno fissate per mezzo di trattati fra Stato e Stato. In questi trattati dovrà essere specificato quali saranno le malattie professionali da equipararsi agli infortuni di lavoro.
I certificati necessari per far valere i propri diritti nei riguardi dell'assicurazione sociale, saranno rilasciati senza spesa alcuna. Lo stesso dicasi per chi voglia adibire alle vie giudiziarie.
Articolo 4.
Protezione degli operai.
Ogni parte contraente completerà nel suo territorio le prescrizioni emanate a protezione degli operai sull'igiene del lavoro nelle fabbriche; specialmente le prescrizioni per prevenire gli infortuni e le malattie.
Per tutti gli operai che lavorano in esercizi pericolosi, dovranno essere emanate prescrizioni specialmente efficaci miranti a proteggere la salute dell'operaio. Come esercizi specialmente pericolosi debbono essere considerati: l'esercizio delle miniere sotterranee; l'industria siderurgica, degli acciai, e dei laminatoi; le imprese che lavorano giorno e notte; infine tutti gli esercizi nei quali vengon fabbricati o manipolati veleni; nonché tutte le imprese per la costruzione di tunnels e per lavori sotto pressione sott'acqua.
Le parti contraenti si accorderanno al più presto possibile sull'introduzione unitaria di validi dispositi-
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vi di protezione contro il pericolo degli infortuni e delle malattie professionali. Per poter giudicare la questione quali sostanze rientrino fra i veleni professionali, sarà compilata una lista internazionale. Quei veleni che potranno esser surrogati con sostanze meno pericolose, dovranno essere escluse dagli esercizi. È vietato inoltre l'impiego del fosforo bianco (giallo) per la fabbricazione dei fiammiferi.
Le parti contraenti avranno cura, quando ciò non sia ancora avvenuto, che le ore di lavoro ordinarie degli operai negli stabilimenti industriali non superino le otto al giorno. Il lavoro notturno fra le ore 8 della sera e le ore 6 della mattina, deve essere per legge vietato alle donne e alla gioventù, nonché in tutti gli esercizi che né per loro natura, né per motivi tecnici son costretti a lavorare di notte. Si deve aver cura altresì che tutti gli operai abbiano settimanalmente una pausa di riposo ininterrotta di 32 ore, dal sabato al lunedì; quando nell'interesse della collettività non sia espressamente ordinato per legge di fissare questa pausa di riposo ad un altro giorno della settimana. Negli esercizi nei quali il lavoro procede ininterrotto, si dovrà disporre di operai di riserva per garantire a tutti una pausa di riposo ininterrotta di ore 32. Le ore di lavoro devono esser regolata in modo da permettere che alternativamente sia assicurata agli operai almeno una intiera domenica libera ogni tre settimane. In paesi nei quali o per tutti o per certe parti della popolazione è consuetudinario scegliere un altro giorno della settimana qual giorno di riposo, la pausa di 32 ore qui prevista avrà luogo in quel giorno al posto della domenica.
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Nei giorni che precedono la domenica o i giorni festivi, le operaie non dovranno essere occupate più a lungo di quattro ore, e non oltre il mezzogiorno. Nel caso che il carattere dell'esercizio renda necessario fare eccezioni, dovrà essere concessa ad esse durante la settimana una pausa corrispondente. Prima e dopo il parto, per la durata di dieci settimane, e per lo meno sei settimane dopo il parto, le operaie non dovranno essere occupate nelle industrie. Per la medesima resa di lavoro dovrà esser corrisposta alle operaie la medesima mercede come agli operai.
Le parti contraenti fisseranno l'età per l'ammissione di bambini a lavori professionali, industriali, commerciali e agricoli, nonché per la licenza delle scuole; età che non sarà al di sotto del 14esimo anno, ed emaneranno prescrizioni speciali sull'insegnamento professionale e di perfezionamento da impartirsi durante le ore di lavoro ai giovani operai e agli impiegati fra i 14 e i 18 anni.
Articolo 5
Il lavoro a domicilio.
Tutte le leggi e tutte le disposizioni nell'ambito della protezione del lavoro debbono essere estese, naturalmente, anche al lavoro a domicilio. Il lavoro a domicilio dovrà esser vietato per quei lavori non disgiunti da gravi pericoli della salute o d'avvelenamento, nonché per la confezione di generi alimentati e voluttuari, compreso l'imballaggio.
Per abitazioni nelle quali si compie lavoro a domicilio, vi è obbligo di immediata denunzia in caso di pericolose malattie infettive da determinarsi per mezzo della legislazione del paese. Quando nel caso di malattia
389r
infettiva debba esser vietato il lavoro a domicilio in una di tali abitazioni, alle persone colpite dal divieto sarà corrisposto adeguato indennizzo.
Lo stato sanitario dei minorenni occupati a domicilio, dovrà essere sorvegliato da sanitari a ciò incaricati. Chi distribuisce lavori a domicilio è obbligato a tenere una lista degli operai e a mostrare a chi di ragione la lista delle mercedi.
Le mercedi minime per gli operai a domicilio saranno fissate da Uffici caritativi per le mercedi, con forza impegnativa.
Finite le ore di lavoro non dovrà essere distribuito alle operaie e ai giovani operai lavoro da compiersi fuori dell'esercizio, né rimesso questo lavoro per conto di terzi.
Articolo 6.
La sorveglianza del lavoro.
La protezione del lavoro di che all'articolo 4, sarà in vigilata mediante una sorveglianza del lavoro, esercitata da persone in posizione ufficiale, colla cooperazione delle organizzazioni dei corpi dei mestieranti. Questi impiegati dovranno essere scelti in un numero sufficiente, per sorvegliare efficacemente tutti gli esercizi, e presi da circoli competenti, specialmente da quelli operai. La loro indipendenza e l'osservanza delle disposizioni da essi ritenute necessarie, devono esser garantite con leggi. Gli impiegati addetti alla sorveglianza stenderanno un rapporto annuale in una forza internazionale da stabilirsi, intesa allo scopo di facilitare i confronti.
389v

Le autorità di uno Stato dovranno appoggiare le rappresentanze consolari estere per l'assistenza e la protezione agli operai esteri.
Impresari che occupano operai di più che 4 nazionalità, sono obbligati per legge ad appendere pubblicamente nella lingua materna di questi operai tutte le informazioni destinate al personale dell'esercizio, ed a far impartire a loro spese a questi operai almeno due lezioni la settimana durante le ore di lavoro nella lingua del paese, finché non abbiano imparato a comprendere in questa lingua le informazioni pubbliche e d'esercizio ad essi destinate.
Articolo 7.
Concretazione [sic] internazionale del diritto del Lavoro.
Le parti contraenti faranno i passi opportuni per addivenire ad una regolazione più ampia che sia possibile dei rapporti di diritto degli operai. Colla collaborazione delle organizzazioni marinare, si dovrà creare anche un diritto marinaro internazionale, ed una protezione marinara pure internazionale. Le parti contraenti prenderanno parte alle conferenze internazionali le quali hanno lo scopo di mettere in armonia, più che è possibile, la legislazione dei singoli paesi nell'ambito della protezione operaia, avuto riguardo delle loro caratteristiche; e di garantire agli operai, in tutti quanti i paesi partecipanti, un trattamento che offra ad essi, più che è possibile, uguali vantaggi. Le conferenze saranno indette ogni volta che ve ne sarà bisogno; ma, per lo meno, ogni 5 anni. Ogni Potenza ha diritto ad un voto.
390r

Deliberazioni impegnative potranno esser prese soltanto con una maggioranza di quattro quinti delle Potenze votanti.
Per la preparazione dei lavori della conferenza e per sorvegliare l'osservanza delle deliberazioni della conferenza stessa, nonché per le informazioni sulle questioni politico-sociali, verrà formata una Commissione permanente che avrà sede a Berna, se a ciò acconsentirà il Governo Svizzero. Questa Commissione si convocherà, al più tardi, sei mesi dopo la ratificazione di quest'accordo.
Ogni potenza firmataria, nonché la Lega internazionale mestieranti e l'Ufficio internazionale del Lavoro a Basilea, potranno inviare nella Commissione un delegato ciascuno. È riservata l'ammissione di rappresentanti di altre organizzazioni. La Commissione dovrà, nell'adempimento dei suoi compiti, mantenere continuo contatto coll'ufficio internazionale del Lavoro a Basilea, ed approfittare più che sia possibile dei suoi organi. L'Ufficio internazionale del Lavoro continuerà, da parte sua ad assolvere, come sin qui, i suoi compiti, che estenderà anche all'assicurazione sociale. A questa condizione la sua attività sarà sovvenuta nella misura più larga possibile, dalle Potenze contraenti, che gli verseranno specialmente le somme necessarie di danaro.
Articolo 8.
Adesione di terzi Stati.
Gli Stati che non hanno sottoscritto questo trattato, possono dichiarare di aderirvi (vedansi le prescrizioni degli articoli 1 e 7) mediante un documento che rimetteranno al Consiglio Federale svizzero, colla preghiera di notificazione a tutti gli Stati firmatari.

(1) L'indicazione "operai" comprende anche le operaie e i gruppi degli impiegati.
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], Il progetto del Governo Germanico per la creazione di una Lega di Popoli vom vor dem 13. Mai 1919, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2680, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2680. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 04.06.2012.