Dokument-Nr. 2877

Erzberger, Matthias: Il rapporto fra lo Stato e la Chiesa nella Commissione Costituzionale dell'Assemblea Nazionale Germanica, 10. April 1919

La Commissione nominata dall'Assemblea nazionale germanica e incaricata di elaborare la futura Costituzione, accettò il 3 aprile c., dopo un dibattito sistematico durato due giorni, gli articoli 30 e 30 a, i quali trattano del rapporto fra Stato e Chiesa nonché della libertà di coscienza. L'articolo 30 è del seguente tenore:
Tutti i membri della Nazione godono di piena libertà di fede, di coscienza e di pensiero, nonché la protezione dello Stato per l'indisturbato esercizio della religione, salve rimanendo le leggi esistenti.
Nessuno è obbligato a manifestare la sua persuasione religiosa.
Le autorità hanno soltanto il diritto di domandare dell'appartenenza ad una società religiosa, quando lo richieda l'adempimento di diritti e di doveri, od una riscossione statistica ordinata per legge.
Nessuno può esser costretto ad un'azione religiosa, o a prender parte ad una festa, o a partecipare ad esercizi religiosi, o ad usare una qualsiasi formula religiosa di giuramento.
Il godimento di diritti civili e politici, nonché l'ammissione agli uffici pubblici è indipendente dalla professione di fede. I diritti e doveri civili e politici non saranno condizionati né limitati a chi approfitti della concessagli libertà di religione.
L'articolo 30 a statuisce:
Non esiste Chiesa di Stato.
È garantita la libertà di unirsi in società religiose. L'unione delle società religiose entro i confini dell'Im-
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pero non è sottoposta a limitazione veruna.
Ogni società religiosa ordina ed amministra le cose proprie indipendentemente, entro i limiti delle leggi valide per tutti; e specialmente distribuisce le sue cariche senza intervento dello Stato né dei Comuni civili.
Le società religiose ed ecclesiastiche ottengono la capacità giuridica secondo le norme generali del diritto civile. Alle società religiose spettano i diritti di una pubblica corporazione purché questi diritti esse abbiano posseduto sin qui. I medesimi diritti debbono esser garantiti anche ad altre società religiose, purché offrano una certa garanzia di durata, sia per il tempo della loro esistenza, sia per il numero dei loro membri. Esse sono autorizzate a tassare i loro membri. I diritti dei membri non debbono esser graduati in ragione delle imposte da essi pagate. Alla legislazione dei singoli Stati incombe l'esecuzione di queste prescrizioni.
Le società religiose verranno equiparate a quelle associazioni che si sono prefisse il compito di curare collettivamente un dato sistema filosofico.
Le domeniche o le feste legali vengono conservate.
Quando vi sia bisogno di funzioni religiose e di cura d'anime negli ospedali, nei penitenziari o in altri stabilimenti pubblici, le società religiose dovranno essere ammesse per compiere i loro esercizi religiosi, purché sia esclusa qualsiasi costrizione di coscienza.
Le direzioni statali tenute da società religiose in forza di leggi, contratti o speciali titoli giuridici, verranno scambiate per mezzo della legislazione dei singoli Stati. La Repubblica stabilirà i principi fondamentali sui quali lo scambio dovrà essere operato. Le società religiose e le associazioni religiose conservano la loro proprietà, investita negli stabilimenti, lasciti e fondi destinati al culto.
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Questi due articoli dei – quali il secondo è di più grande significato, poiché nel suo primo capoverso viene pronunciata programmaticamente la separazione dello Stato dalla Chiesa, – furono accettati col voti dei democratici e dei socialisti.
Il Centro non ha approvato questi due articoli. Ciò non vuol dire che il Centro voglia prendere quest'occasione per iniziare un atteggiamento generale di Opposizione contro i due partiti maggioritari: democratici e socialisti. Anche dinanzi a siffatta questione il Centro deve seguire una politica pratica, ciò che gli vien reso relativamente possibile, da poiché il problema dei rapporti fra Stato o Chiesa vien trattato nella Commissione per l'elaborazione della Costituzione, in modo niente affatto ostile alla Chiesa e alla religione.
Meglio che con qualsiasi discussione teoretica, l'atteggiamento della Commissione incaricata di elaborare la Costituzione nella questione della separazione della Chiesa dallo Stato, si spiega con un confronto di come lo stesso problema è stato trattato in Francia. Colla legge del 1905 i legislatori francesi tentarono di dare un'altra forma all'edificio ecclesiastico (in Francia non si tratta che della Chiesa cattolica). Essi condussero tutta l'azione in uno stile a un di presso eguale a quello che regola il diritto delle società per azioni, al posto delle Comunità ecclesiastiche si dovevano avere associazioni; associazioni per il culto le cui leghe corrispondevano alle Diocesi. Le funzioni religiose dovevano essere annunciate alla Polizia locale come qualsiasi altra riunione – ciò che più tardi fu tolto – mentre tuttora si fanno prescrizioni sull'uso delle campane. I superiori della Chiesa furono chiamati direttori, presidenti, amministratori; l'elemento profano doveva mantenere un fortissimo influsso sulle chiese. Questo ordinamento porta impresso un carattere eminentemente ostile al cattolicismo. Il pensiero fondamentale di questo modo d'agire doveva esser quello di far sparire la forma della Chiesa cattolica, mutandola in una specie d'associazione
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statalmente regolabile, ed infrangere così il suo edificio gerarchico. La funzione culturale della Chiesa doveva esser compenetrata nella missione culturale dello Stato; e, per ottener ciò, furono decretati contro la Chiesa leggi avantaggiose per essa in quanto ai suoi averi, o diritti su averi.
Ben diversamente sono stati regolati i rapporti fra Stato e Chiesa nelle deliberazioni della Commissione costituzionale nell'Assemblea nazionale germanica. Qui non è assolutamente il caso di parlare di ostilità contro la Chiesa o la religione. Un certo numero di prescrizioni fa riconoscere assai chiaramente che si vuol tenere assolutamente conto dei giustificati diritti della Chiesa e società affini. Astrazion fatta dai principi fondamentali generali della libertà di fede e di coscienza; principi che son troppo naturali; è stato deciso che qualsiasi società religiosa ordini e amministri indipendentemente le cose sue entro i limiti delle leggi valide per tutti, e che distribuisca le sue cariche senza la collaborazione dello Stato o dei Comuni. Questo capoverso è di grandissimo significato, perché esclude una separazione come quella che tentò a suo tempo la Francia, e non offre quindi nessuna premessa a quello che chiamasi Kulturkampf. Molto importante è anche questo: che le società religiose che han goduto sin qui i diritti di una corporazione pubblica mantengano quei diritti; e che pure anche altre società religiose li ottengano, unitamente al diritto di tassare i membri che ne fanno parte. Queste società religiose saranno liberato da carichi statali e rimarranno in possesso di tutta la loro proprietà. Se poi si prendono in considerazione tutte le altre prescrizioni, secondo le quali è libera la cura delle anime negli ospedali, penitenziari e stabilimenti simili; che saranno mantenute le domeniche e le altre feste riconosciute; bisogna proprio riconoscere che la Commissione costituzionale si è sforzata di risolvere le questioni fondamentali della separazione fra Stato e Chiesa in modo da non danneggiare affatto la Chiesa.
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In effetti – se la deliberazione della Commissione costituzionale dovesse essere approvata dall'Assemblea nazionale – nulla vien tolto alla Chiesa: essa mantiene i suoi diritti ed il suo possesso completamente! La concretazione della legge sarà rimessa ai singoli Stati che compongono la Repubblica germanica. E deve senz'altra ammettersi che il principio fondamelo tal e dell'ordinamento ed amministrazione autonomi delle società religiose, sarà completamente osservato sotto ogni rapporto nell'ambito delle leggi che tutti debbono egualmente rispettare.
Empfohlene Zitierweise
Erzberger, Matthias, Il rapporto fra lo Stato e la Chiesa nella Commissione Costituzionale dell'Assemblea Nazionale Germanica vom 10. April 1919, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2877, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2877. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 10.09.2018.