Dokument-Nr. 311
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro
München, 07. Januar 1919

Regest
Schioppa berichtet Gasparri, dass die "Bayerische Staatszeitung" den Text der provisorischen Verfassung für die Republik Bayern veröffentlichte, die von der Regierung Eisner überraschenderweise kurz vor der Landtagswahl erlassen wurde. Sie soll das Fundament für die zukünftige bayerische Verfassung bilden. Im Bereich der Religionspolitik garantiert Artikel 8 unter anderem die Freiheit des Glaubens. Nach Artikel 14 stehen alle Glaubensgesellschaften unter dem Schutz des Staates. Sie sind von ihm unabhängig und haben alle dieselben Rechte. Darüber hinaus darf niemand zum Eintritt in eine Glaubensgesellschaft oder zur Teilnahme an religiösen Handlungen gezwungen werden. Artikel 15 bezeichnet das Unterrichtswesen als eine staatliche Angelegenheit. Die Erteilung des Religionsunterrichts obliegt den Glaubensgesellschaften. Schioppa kritisiert das widersprüchliche Verhalten der Regierung. Sie fordere das Volk im Proömium dazu auf, frei über die Bedingungen und Formen seines politischen Lebens zu entscheiden, stelle es dann aber vor vollendete Tatsachen. Der Auditor vermutet, dass die Regierung durch die provisorische Verfassung dem zukünftigen Landtag zuvorkommen möchte. Sollte dieser eine nichtsozialistische Verfassung beschließen, könnte die Regierung in ihrer Eigenschaft als höchstes Organ der Exekutive die Umsetzung derselben mit dem Hinweis auf die Diskrepanz zur provisorischen Verfassung ablehnen. Artikel 14 könnte die bereits vollzogene Trennung von Kirche und Staat bedeuten. Die "Frankfurter Zeitung" ist hingegen der Auffassung, dass diese bedeutende Frage dem zukünftigen Landtag vorbehalten sein wird. Schioppa begrüßt die Bestimmung, dass die Glaubensgesellschaften den staatlichen Schutz genießen, fragt aber, um welchen Schutz es sich angesichts eines solchen Staates handeln könne. Artikel 15 beunruhigt Schioppa, da dieser der erste Schritt zur Schließung der katholischen Privatschulen sein könnte. Mittlerweile haben heftige Proteste gegen die provisorische Verfassung eingesetzt. So wirft die Deutsche Volkspartei der Regierung vor, dass diese kein Recht zu einem solchen Schritt habe und es sich um eine autokratische Maßnahme handele.
Betreff
La Costituzione provvisoria della Repubblica Bavarese
Eminenza Reverendissima,
Con sorpresa di tutti la "Bayrische [sic] Staatszeitung" di oggi (N. 6, 7 Gennaio 1919), che qui ho l'onore di compiegare, ha pubblicata una Costituzione provvisoria della Repubblica Bavarese, redatta il quattro corrente dall'attuale Governo e che porta la firma di tutti i Ministri.
La detta Costituzione è preceduta da un proemio, in cui si parla della nuova era di libertà del popolo Bavarese e del diritto che esso ha di crearsi le condizioni e le forme della sua vita politica. Inoltre è detto che questa Costituzione provvisoria rimane in vigore fino a che l'Assemblea Nazionale non avrà proclamata una nuova Costituzione; ma che essa fissa gl'indispensabili fondamenti della futura Costituzione.
Questa provvisoria Costituzione si compone di 18 articoli, dei quali sono da rilevare, per ciò che riguarda gli interessi religiosi
l'articolo 8° "Lo Stato garantisce la inviolabilità della persona, la libertà della credenza e dell'opinione nel
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la parola e nello scritto, la libertà dell'insegnamento, della scienza e dell'arte;"
il 14° "Le Confessioni Religiose sono indipendenti dallo Stato e stanno sotto la sua protezione. Tutte le Confessioni Religiose hanno gli stessi diritti e sono libere nella loro attività. Nessuno può essere costretto ad entrare in una Confessione Religiosa, di partecipare al suo culto o di rimanere in essa. I diritti vigenti delle Confessioni Religiose possono essere sopressi [sic] solamente per via di legislazione;"
il 15° "La materia dell'istruzione è un affare concernente lo Stato. L'insegnamento della Religione è obbligo delle Confessioni Religiose. Gli insegnanti dello Stato non possono essere costretti ad insegnare Religione. Quelli che sono autorizzati all'educazione non possono essere costretti da parte dello Stato ad obbligare la gioventù loro affidata a partecipare all'insegnamento o alle pratiche Religiose."
Come ho detto, è stata una sorpresa che il Governo Provvisorio 8 giorni prima delle elezioni di quel Landtag, il cui primo compito sarebbe appunto formare la Costituzione del nuovo Stato, è venuto fuori con questa Costituzione Provvisoria.
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Quello che è più strano è che mentre il Governo, nel proemio della Costituzione, dice che dev'essere il popolo a crearsi le condizioni e le forme della propria vita politica, presenta poi ed impone a questo popolo bella e fatta la Costituzione dello Stato.
Ma riflettendo più attentamente alla cosa apparisce in questo atto del Governo l'intenzione di volere prevenire l'azione del Landtag da costituirsi con un fatto compiuto. Nel caso che questo Landtag formasse una Costituzione a base non Socialistica allora l'attuale Governo, come la più alta istanza del potere esecutivo, potrebbe rifiutare l'esecuzione della Costituzione stessa col semplice motivo, che essa non si trova in armonia colla legge fondamentale dello Stato. Ciò si può desumere da quella frase del proemio in cui è detto che questa Costituzione Provvisoria contiene i fondamenti indispensabili della futura Costituzione.
Quell'articolo poi (il 14°), in cui è detto che le Confessioni Religiose sono indipendenti dallo Stato, potrebbe significare la separazione già compiuta dello Stato dalla Chiesa; ma qualche giornale autorevole, come la "Frankfurter Zeitung", crede che in esso la grave questione della separazione non è affrontata ma lasciata al futuro Landtag.
Si trova soddisfacente l'articolo 14° che assicu-
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ra la protezione alle Confessioni Religiose contro qualunque arbitrio e che affida solamente al potere legislativo l'abrogazione dei loro diritti; tuttavia si potrebbe domandare: quale sarà la protezione di un tale Stato in favore della Chiesa?
L'articolo 15°, che dice che "la materia dell'insegnamento è affare dello Stato" preoccupa molto, perché potrebbe essere un preludio alla chiusura di tutte le scuole private dei religiosi e delle suore.
Intanto cominciano violente proteste contro la Costituzione Provvisoria suddetta. La "Deutsche Volkspartei" dice: "La proclamazione di una Costituzione in forma di una tale legge fondamentale dello Stato, fatta da un Ministero che si è creato da se stesso, è una evidentissima Autocrazia, un pugno sul viso ad ogni vera democrazia. L'intero Ministero non ha facoltà di emanare una tale legge fondamentale dello Stato, la cui legale efficacia noi perciò formalmente combattiamo."
Inchinato al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
di Vostra Eminenza Reverendissima
Obblmo umilmo devmo servo
Lorenzo Schioppa
Uditore
Empfohlene Zitierweise
Schioppa, Lorenzo an Gasparri, Pietro vom 07. Januar 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 311, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/311. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 01.09.2016.