Dokument-Nr. 3110
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 08. September 1926

Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungen zum Preußenkonkordat, die er am 27. und 30. August mit Ministerialdirektor Trendelenburg, dem Breslauer Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Heyer und dem Zentrumspolitiker Kaas führte. Zunächst wurde das wichtige Thema der katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten behandelt, für welches sich der Nuntius auf die Stellungnahme des preußischen Episkopats stützen konnte. Er forderte im Namen der Bischöfe eine bessere Gewährleistung ihres Vetorechts bei der Lehrstuhlbesetzung. Der Nuntius ruft Gasparri die bisher übliche Praxis in Erinnerung, bei der die Fakultät dem Kultusminister eine Kandidatenliste vorlegt, der Minister den Professor frei wählt und erst nach einer Kontaktaufnahme mit dem Kandidaten beim Bischof anfragt, ob dessen Lehre oder Lebenswandel beanstandet werden. Folglich habe der zuständige Ordinarius abgesehen von schweren Fällen keine Handhabe, um auf die Berufung Einfluss zu nehmen. Hierfür führt der Nuntius die Ernennung des Bonner Dogmatikprofessors Junglas als Beispiel an.
Ferner beanspruchen die Bischöfe die Entscheidungsvollmacht über Fälle, bei denen sich Beanstandungen an einem Professor im Lauf seiner Karriere ergeben, und fordern von der preußischen Regierung die Möglichkeit, diesen ersetzen zu können. Die preußischen Verhandlungspartner hatten keine Schwierigkeiten mit diesen Forderungen, wiesen jedoch auf die Gefahr schwerer Angriffe gegen die theologischen Fakultäten hin, falls das Konkordat zu sehr den bischöflichen Einfluss auf die Fakultäten herausstellen sollte. Diese Einschätzung wurde von Professor Heyer mit der Außenseiterstellung der katholischen Fakultäten begründet, die auf deren dogmatische Gebundenheit und auf die daraus abgeleitete Beschränkung der wissenschaftlichen Freiheit zurückgeführt wird.
Da seine Gesprächspartner den Erhalt der katholischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten als Zugeständnis des Staats an die Kirche ausgeben wollten, nahm der Nuntius in diesem Punkt einige Richtigstellungen vor. Er verwies auf die Zirkumskriptionsbullen, wonach der preußische Staat die allein der bischöflichen Aufsicht unterstellten Priesterseminare finanziell für die Klerikerausbildung hätte ausstatten müssen. Der Staat kam dieser Verpflichtung nicht nach, weshalb die Ausbildung innerhalb der staatlichen Universitäten stattfindet. Der Heilige Stuhl ist bereit, dies weiterhin zu tolerieren, aber nur unter der Zusage von Garantien. Bei der Entgegnung der preußischen Verhandlungspartner, die Fakultätsstatuten gäben bereits die verlangten Garantien, wurde sichtbar, dass in diesem Punkt die Ansichten auseinander gingen. Ein Konkordat oder eine Überarbeitung der Fakultätsstatuten in Absprache mit dem Heiligen Stuhl können hier nach Ansicht der preußischen Delegation Abhilfe schaffen.
Darüber hinaus war die Klerikerausbildung generell Thema der Sondierungen. Pacelli ruft dem Kardinalstaatssekretär in Erinnerung, dass die Kirche seit vielen Jahren die Nichterfüllung der Zirkumskriptionsbullen in diesem Punkt akzeptiert, weshalb eine Rückkehr zu den eigentlichen Vorgaben der Bulle unmöglich erscheint. Da die preußische Regierung ihren Einfluss etwa bei den Bischofsernennungen und den Kanonikatsbesetzungen schwinden sieht, insistiert sie gegen ultramontane, "romanisierende" Tendenzen auf den nationalen Charakter der Klerikerausbildung. So verlangten die preußischen Gesprächspartner zunächst, dem Kultusministerium die Statuten der Klerikerseminare vorzulegen, die in jenen Diözesen die Klerikerausbildung übernehmen, in denen es keine theologische Fakultät an einer staatlichen Universität gibt. Nachdem der Nuntius dies als unmöglich zurückwies, forderte die preußische Delegation für die dort lehrenden Dozenten dieselbe wissenschaftliche Qualifikation, welche die an staatlichen Fakultäten Lehrenden erfüllen müssen. Vor allem sprach sie sich jedoch gegen eine vollständige Ausbildung an den päpstlichen Universitäten und Instituten in Rom aus. Kaas, der seinerzeit selbst am Collegium Germanicum studierte, versuchte die Bedenken zu zerstreuen. Ein Grund für die Ablehnung der Ausbildung in Rom ist die Sorge, der Heilige Stuhl könne bei den Bischofsernennungen künftig nur in Rom ausgebildete Kleriker berücksichtigen. Pacelli wies diese Sorge unter Verweis auf kürzliche Ernennung zurück, etwa auf die des ausschließlich an der Universität Breslau ausgebildeten Maximilian Kaller zum Apostolischen Administrator von Tütz, und merkte an, dass vielmehr der umgekehrte Vorwurf gerechtfertigt wäre, da bisher die am Collegium Germanicum Ausgebildeten bei den staatlich verantworteten Ernennungen nahezu unberücksichtigt geblieben sind.
Der Nuntius berichtet ferner von der Ablehnung seines Vorschlags, die Formulierungen von Artikel XIII des Bayernkonkordats für die Vereinbarungen zur Klerikerausbildung zugrunde zu legen. Vielmehr unterbreitete die preußische Regierung nun eigene Vorschläge, die Pacelli beifügt sowie nachfolgend vorstellt und kommentiert. Zunächst thematisiert der Nuntius das bischöfliche Nihil obstat für die Ernennung von Dozenten an den theologischen Fakultäten in Breslau, Bonn und Münster sowie am Lyceum Hosianum in Braunsberg. Anschließend präsentiert er das bischöfliche Reklamationsrecht bei Beanstandungen an Lehre oder Lebenswandel sowie die staatliche Verpflichtung, in solchen Fällen eine geeignete Vertretung einzusetzen. Pacelli hebt die hier gewählte Form der vom Parlament bestätigten Statuten hervor, die keinen Eingang in das Konkordat finden sollen, was die Regierung mit den erwarteten Protesten aus universitären Kreisen begründet. Zugleich betont der Nuntius, dass der Vorschlag inhaltlich nur wenig von den entsprechenden Bestimmungen des Bayernkonkordats abweicht. Pacelli weist auf folgende Unterschiede hin: Er merkt an, dass das Sprechen von "begründeten Einwendungen" im preußischen Vorschlag zu Schwierigkeiten führen kann, falls die bischöflichen Einwände heikler Natur sind und der Regierung nicht mitgeteilt werden können, und dass aus dem Text nicht klar wird, wer die bischöflichen Einwendungen bewertet. Ferner fehlt die vom preußischen Episkopat gewünschte Festlegung des Zeitpunkts, zu dem der zuständige Ordinarius befragt wird. Professor Heyer sagte Pacelli jedoch eine Regelung dieses praktischen Aspekts zu. Hinsichtlich der staatlichen Verpflichtung, einen Vertreter für einen abgesetzten Professor einzustellen, hält Pacelli den Vorschlag der preußischen Regierung für weitreichend, regt aber noch formale Änderungen an.
Beim Artikel über die bischöflichen Klerikerseminare, der für die dort Lehrenden dieselbe wissenschaftliche Qualifikation wie für die Theologiedozenten an staatlichen Fakultäten verlangt, betonte Heyer, dass dieser vom Inhalt her keine neue Forderungen enthalte, in der öffentlichen Wahrnehmung aber einen ausgezeichneten Eindruck machen und so die Annahme des Konkordats im Landtag erleichtern würde. Der Nuntius verwies auf die Schwierigkeiten für den Heiligen Stuhl, eine solche Verpflichtung einzugehen, zumal in so vager Formulierung, und betonte das generelle Engagement des Heiligen Stuhls für die gute wissenschaftliche Ausbildung des Klerus, das die Regierungsforderungen unbegründet mache. Seine Rückfragen zur finanziellen Unterstützung der Klerikerseminare sowie zu Errichtung von Seminaren bei etwaigen Neugründungen von Diözesen wurden bis zur Behandlung der staatlichen Finanzleistungen bzw. der Diözesanzirkumskription vertagt. Im Entwurf des Artikels über die Zulassungsbedingungen für Kirchenämter fehlt Pacelli der Hinweis auf die staatliche Vergütung der Kleriker. Zudem scheint ihm die Liste der aufgezählten Kirchenämter weit gefasst und eine Formulierung im Abschnitt b missverständlich, wobei Professor Heyer hier die Bedenken auszuräumen suchte. Außerdem gibt der Nuntius die beiden außerkonkordatären Bedingungen wider, an welche die preußische Regierung diesen Artikel bindet: dass deutsche Klerikeranwärter wie bisher nur in besonderen Fällen in Rom studieren werden, und dass die römische Ausbildung, beispielsweise im Kirchenrecht, auf die deutsche Situation eingeht.
Zum Schluss berichtet Pacelli vom Wiederaufgreifen der Idee eines Reichskonkordats durch die Reichsregierung, demgegenüber die preußische Regierung nun weniger abgeneigt ist, auch weil einige Themen wie die Militärseelsorge in die Kompetenz des Reichs fallen. Da Reichswehrminister Geßler großes Interesse an diesem Thema zeigt, empfiehlt der Nuntius, den vom Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Bertram beim Papst eingereichten militärseelsorgerlichen Vorschlag liegen zu lassen, um auf die Militärseelsorge als Argument zugunsten der Aufnahme von Konkordatsverhandlungen zurückgreifen zu können.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Facoltà teologiche - Formazione del clero) - Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Eminenza Reverendissima,
Nei giorni di Venerdì 27 e Lunedì 30 Agosto p. p. ebbero luogo nella Nunziatura per le trattative concordatarie colla Prussia due altre sedute, alle quali presero parte, come di consueto, il Direttore ministeriale Sig.  Trendelenburg, il Prof Heyer e Mons.  Kaas.
Il primo degli argomenti trattati fu l'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Potendomi ora di fronte ai negoziatori prussiani appoggiare sul parere dell'Episcopato, cominciai col dire che i Revmi Vescovi desiderano che sia meglio assicurato il diritto di veto e di cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri dell'Episcopato medesimo (il Cardinale Schulte) mi aveva affermato essere l'attuale prassi intollera-
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bile. Come è infatti già noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica propone una lista al Ministero del Culto, il quale, senza essere ad essa legato, sceglie il candidato, si mette in rapporto con lui e chiede infine al Vescovo se abbia nulla da obbiettare circa la sua dottrina e condotta morale. Ora avviene talvolta (e così accadde, ad esempio, all'Emo Schulte in occasione della nomina del Sac.  Junglas a Professore di teologia dommatica nella Università di Bonn) che l'Ordinario non ha, prima di tale domanda, alcun sentore dei candidati in vista, giacché né la Facoltà teologica né il prescelto si sono curati di rivolgersi a lui, e gli riesce così, allorché tutto è già, si può dire, concluso, quasi impossibile, salvo il caso di evidente e grave indegnità, di respingere l'eletto professore. Aggiunsi che l'Episcopato ritiene pure necessario di considerare il caso, in cui un docente nel corso della sua attività scientifica si allontani dalla retta via e perda così la fiducia del suo Vescovo; in tal caso lo Stato dovrebbe riconoscere
l°) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e
2°) che esso deve provvedere a che il detto professore
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venga supplito da un altro docente idoneo e corrispondere a questo il rispettivo assegno.
I negoziatori prussiani non mossero speciali obbiezioni circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche cattoliche, qualora nel Concordato si accentuasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le medesime si trovano, di fronte alle altre Facoltà, in una ben difficile situazione, giacché vengono considerate quasi come corpi estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia, poiché i miei interlocutori avevano l'aria di presentare la conservazione delle Facoltà teologiche quasi come una grazia o favore dello Stato verso la Chiesa, stimai necessario di ripetere senza ambagi il punto di vista della S. Sede in così grave materia. Rilevai cioè come in forza delle Bolle concordate di circoscrizione il Governo prussiano sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani, i quali avrebbero dovuto avere per il corso
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filosofico e teologico scuole proprie, dipendenti esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Il Governo però non adempì i suoi obblighi e costrinse i giovani chierici a frequentare le Facoltà teologiche erette nelle Università dello Stato. Ora simili Facoltà non rappresentano affatto l'ideale del metodo di formazione del clero e sono <nelle attuali condizioni,>1 soltanto tollerate dalla S. Sede, la quale tuttavia esige al riguardo, come condizione sine qua non per tale tolleranza, le necessarie garanzie. I negoziatori prussiani obbiettarono che queste sono già contenute negli Statuti delle Facoltà in discorso (da me inviati all'Eminenza Vostra nel rispettoso Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi sono insufficienti, come dichiarò la stessa Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920 ( Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat , pag. 51), massime perché, anche secondo l'interpretazione datane dai giuristi (ad es., dal Kahl , Die Missio canonica , in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht , Tübingen 1908, 40, pag. 388-391), la decisione circa la nomina o l'allontanamento dei professori spetta allo Stato, il quale giudica in ultima
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analisi, se le eventuali obbiezioni del Vescovo siano fondate. I miei interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli Statuti acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia mediante una speciale Convenzione, valore contrattuale, giacché allora il Governo non avrebbe più libertà di decisione; aggiunsero anzi che si pensa di riformare ed unificare gli Statuti medesimi, il che potrebbe avvenire, d'intesa colla S. Sede.
Nelle medesime sedute si discusse anche la questione generale della formazione del clero. – Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'Eminenza Vostra, vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873 (cfr.  Archiv für Katholisches Kirchenrecht , t. 30, pag. 123 e seg.), emanata all'epoca del Kulturkampf , ed in seguito soltanto parzialmente mitigata colle Novelle, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f. K. K., t. 58, p. 170 e seg.) Tali disposizioni legislative erano senza dubbio in contraddizione colle suaccennate disposizioni della Bolla De salute animarum , la quale prescriveva: "In singulis praeterea civitatibus tam archepiscopalibus quam episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conser-
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vandum vel de novo quamprimum erigendum esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Sacri Concilii Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum dioecesium amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium Litterarum congrue erit praefiniendus". Pur troppo, dopo un così lungo periodo di tolleranza da parte dell'Autorità ecclesiastica sembra moralmente impossibile di ritornare allo stato di diritto fissato nella citata Bolla. È perciò che il Governo, il quale in tanti altri punti (elezioni vescovili, provvista dei canonicati) vede cadere od almeno grandemente diminuirsi la sua influenza politica, cerca di salvare quanto può della sua ingerenza nella formazione del clero, affinché questo rimanga strettamente nazionale contro le tendenze "ultramontane" e "romanizzanti". I negoziatori prussiani chiesero quindi nelle anzidette conferenze innanzi tutto che per le diocesi, ove, non esistendo una Facoltà teologica nella Università dello Stato, il corso filosofico-teologico si compie nel Seminario vescovile, gli Statuti del medesimo dal punto di vista della formazione scientifica dovessero essere sottoposti al
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Ministero (conformemente a quanto dispone la menzionata legge del 21 Maggio 1886 art. 2 – cfr.  Archiv f. K. K., t. 56, pag. 196); avendo però io affermato ciò inammisibile, si contentarono <per allora>2 di domandare che i professori nei Seminari medesimi dovessero avere la stessa capacità scientifica richiesta per l'insegnamento in una Università dello Stato (il che pure si riscontra nell'anzidetta legge del 21 Maggio 1886 art. 2 n. 3 – cfr.  Archiv f. K. K., l. c.)
Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma, in quanto che insistettero nuovamente nella richiesta, già nota all'Eminenza Vostra, che, pur computandosi i semestri colà trascorsi, almeno una parte del corso teologico debba esser compiuta in un'alta scuola tedesca. La ragione da essi addotta è che i chierici, i quali studiano in Roma, non apprendono le speciali condizioni e la legislazione ecclesiastica della Germania, e vengono quindi educati, in modo da divenire quasi stranieri alla loro patria. In risposta a siffatta esigenza, mentre, da parte mia, dichiarai ancora una volta impossibile che la S. Sede consenta a tale domanda, Mons. Kaas, già egregio alun-
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no del Collegio germanico-ungarico ed ora membro assai stimato ed autorevole del Reichstag , si adoperò non senza frutto a dissipare le preoccupazioni del Governo prussiano. Dimostrò la eccellenza degli studi fatti in Roma, ove i giovani chierici tedeschi hanno anche il vantaggio di entrare in relazione con persone di ogni nazionalità, ed osservò come la conoscenza della legislazione e delle condizioni speciali della Germania può facilmente supplirsi al ritorno in patria, massime nell'ufficio di vicario cooperatore nelle parrocchie. Ricordò inoltre come, in virtù del can. 130, tutti i sacerdoti, anche dopo compiuto il corso degli studi, sono obbligati ad ulteriori esami, i quali comprendono naturalmente anche la legislazione anzidetta. Un altro motivo della richiesta del Governo (motivo accennato già nelle dette Conferenze, e ripetutomi poi più esplicitamente dal Prof. Heyer in una visita da lui fattami Domenica 5 corrente) è il timore, diviso pur troppo anche da cattolici, che la S. Sede nel nuovo modo di provvista delle Sedi episcopali nomini come Vescovi esclusivamente ecclesiastici, i quali abbiano compiuto i loro studi in Roma. Alla quale obbiezione mi è stato
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facile di rispondere citando vari esempi recenti, fra cui la nomina del nuovo Amministratore Apostolico (con potestà quasi-vescovile) di Schneidemühl, Revmo  Kaller, che ha fatto tutti i sudi studi nella Facoltà teologica di Breslavia. Soggiunsi che giustificato sarebbe stato piuttosto il contrario rimprovero, in quanto che sinora quasi sistematicamente sono stati in Prussia esclusi, sia dalle Sedi vescovili, come dalle cattedre nelle Facoltà teologiche, gli ex-alunni del Collegio germanico.
Dopo dì ciò, avendo io proposto di adottare, per ciò che concerne la formazione del clero, i termini usati nell'articolo 13 del Concordato colla Baviera, mi fu risposto che non sarebbe decoroso per la Prussia di copiare letteralmente la formula bavarese, ma che si preparerebbe una nuova redazione, adattata alle condizioni particolari di questo Stato. Ed infatti il Prof. Heyer, venuto oggi a visitarmi, mi ha consegnato i qui acclusi Fogli, nei <(Allegati  I, II e III ), nei>3 quali sono contenute le proposte del Governo circa i suesposti argomenti.
1.) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguente formula:
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"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti coll'Autorità ecclesiastica sono regolati in conformità degli Statuti in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn."
Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato dinanzi al Parlamento nel modo seguente:
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia motivate obbiezioni da muovere circa la dottrina o la condotta della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni.
Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse
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un grave o scandaloso mancamento contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare. In questo caso il Ministro, per quanto non ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio, ed in parti colar modo provvederà ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento".
Osservazioni. – Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula più sopra riportata. Il Ministero afferma al solito che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari e potrebbe così correre grave pericolo di naufragare.
Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa, a mio umile parere, non differisce molto dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i se-
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guenti punti: La redazione di quest'ultimo è nel § 1 alquanto più generale, mentre che nel corrispondente capoverso primo della formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni motivate" (begründete Einwendungen) contro la dottrina o la condotta del candidato. Ora, pur ammettendo che il Vescovo non debba per semplice arbitrio rifiutare un candidato idoneo, potrebbe, tuttavia, accadere che si tratti di motivi di indole delicata, i quali non possano essere rivelati al Governo, e, d'altra parte, malgrado le assicurazioni datemi a voce dal Prof. Heyer, non apparisce chiaramente dal testo in esame a chi spetti l'ultimo e definitivo giudizio circa il valore delle obbiezioni dell'Ordinario. – Manca inoltre, contrariamente al suaccennato desiderio dell'Episcopato prussiano, qualsiasi accenno circa il momento, in cui il Vescovo deve essere interrogato. Il Prof. Heyer mi ha però risposto che un tal punto, riguardante piuttosto la prassi, verrà pure regolato.
Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo
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alla nomina di un supplente, quello e più ampio: "... vi porterà rimedio, ed in particolare provvederà ad una supplenza ..." Occorrerebbero, ciò nondimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non ostino i diritti del colpito ..."
2.) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di Treviri, Paderborn, Fulda, Limburgo e Osnabrück sono autorizzati ad avere un Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche, corrispondente a quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I Vescovi porteranno a conoscenza del Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, gli Statuti ed il programma d'insegnamento nei Seminari e prima della nomina di un
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insegnante gli daranno comunicazione della di lui personalità, del corso di studi da esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche".
Osservazioni. – Il Prof. Heyer ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista scientifico che nelle Università; il che, a suo avviso, ridonda a vantaggio del prestigio del clero stesso. Ha asserito che un tale articolo, il quale in realtà nulla contiene ed è piuttosto pour la galerie, farebbe sulla pubblica opinione ottima impressione e faciliterebbe perciò sommamente l'accettazione del Concordato nel Landtag . Da parte mia, ho ripetuto quanto avevo avuto già occasione di notare nelle precedenti sedute circa la difficoltà, che avrebbe la S. Sede di ammettere simili legami, tanto più che le formule vaghe ed indeterminate, usate nella proposta redazione, potrebbero dar luogo ad abusi. Ho aggiunto che la S. Sede cura essa stessa il prestigio e la ottima formazione scientifica del clero (come dimostrano luminosamente le sue, anche recenti, prescrizioni in proposito) e che le pretese del Governo mi sem-
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bravano tanto meno fondate, in quanto che le prestazioni finanziarie dello Stato prussiano a favore dei Seminari, contrariamente agli impegni assunti nella Bolla De salute animarum, sono del tutto insignificanti (Mons. Kaas le ha equiparate ad un Trinkgeld, ossia ad una mancia); ma il Prof. Heyer ha risposto che di ciò si tratterà, allorché sarà questione degli obblighi finanziari. Ho infine domandato quale sarebbe la condizione del rispettivo Seminario in caso di erezione di nuovi Vescovati, ed egli ha egualmente replicato che ciò verrà discusso, quando sì esaminerà l'argomento della circoscrizione diocesana.
3.) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone un articolo concepito nei seguenti termini:
"Un ecclesiastico può essere nominato Ordinarius loci, membro di un Capitolo cattedrale o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale, soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un
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Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il foglio consegnatomi dal Prof. Heyer porta la seguente annotazione, la quale però non sarebbe inclusa nel testo del Concordato: "Si presuppone a questo riguardo che lo studio nelle alte scuole romane abbia luogo come sinora soltanto in casi particolari e che si tenga ivi conto nell'insegnamento dei bisogni speciali degli studenti tedeschi.
Osservazioni. – Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto innanzi tutto notare al Prof. Heyer che manca in quella la importantissima motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici"; egli ha anche qui risposto che di ciò si parlerà a suo tempo. Ho rilevato poi che in qualche
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punto la enumerazione degli uffici ecclesiastici sembrava più ampia che nel menzionato articolo. Ho chiesto infine che cosa s'intendesse alla lettera b) per "attestato equivalente", locuzione, a mio parere, vaga e equivoca; ed il sunnominato Professore mi ha assicurato che tale formula è non solo non meno favorevole, ma anzi più generale e comprensiva di quella bavarese. – Quanto alle alte scuole Pontificie in Roma, il Ministero ha finito per cedere, pur esprimendo tuttavia, come si è detto, due "supposizioni", vale a dire: 1°) che lo studio negli Istituti Pontifici in Roma abbia luogo, come sinora, soltanto in casi particolari. Il Ministero vuole con ciò impedire un aumento del numero attuale dei chierici tedeschi, i quali si recano costì per il corso filosofico-teologico; qualora detto aumento si verificasse nell'avvenire, almeno in misura notevole, il Governo potrebbe obbiettare che sono cambiate le condizioni, in base alle quali ha accettato la disposizione in esame, e contestarne quindi il valore. 2°) che si tenga conto nell'insegnamento dei peculiari bisogni degli studenti tedeschi; ad es. che essi abbiano nel Collegio germanico
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in Roma qualche corso speciale sulla legislazione ecclesiastica in questa Nazione od altri simili materie.
In fine del presente rispettoso Rapporto non sarà inutile, di riferire all'Eminenza Vostra come anche il Governo del Reich ha ripreso da parte sua l'idea della conclusione di un Concordato. Il Governo prussiano, il quale si era finora manifestato ad essa contrario, ma la cui cooperazione al riguardo sarebbe indispensabile nel Reichsrat , ha recentemente assunto, a quanto sembra, un'attitudine meno sfavorevole. Esso avrebbe infatti finito col riconoscere che, oltre le materie di competenza degli Stati particolari, ve ne sono altre di spettanza del Reich, che possono formare oggetto di una relativa Convenzione colla S. Sede. Tra queste va annoverato il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania, al quale molto s'interessa il Ministro della Reichswehr, Sig.  Gessler. Sembrerebbe quindi, se non erro, opportuno che tale questione, su cui l'Eminentissimo Sig.  Cardinale Bertram ha testé inviato al S. Padre a nome della Confe-
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renza vescovile di Fulda un nuovo progetto, rimanesse possibilmente impregiudicata, costituendo essa per vari membri del Gabinetto germanico un convincente argomento a favore delle trattative per un Concordato col Reich.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2Hds. von Pacelli eingefügt.
3Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3110, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3110. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.