Dokument-Nr. 3113
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 06. Februar 1927

Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungen zum Preußenkonkordat vom 30. Dezember 1926 und vom 7. Januar 1927. An beiden Treffen nahmen Ministerialdirektor Trendelenburg und der Breslauer Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Heyer teil, am zweiten auch der Zentrumsabgeordnete Kaas. Thema der Verhandlungen war die Besetzung von Benefizien und damit die Frage nach dem staatlichen Patronatsrecht und der freien Besetzung durch den Ortsbischof, wozu der Nuntius zunächst einige historische und rechtliche Hintergrundinformationen anführt. Dabei stützt er sich auf wissenschaftliche Artikel des evangelischen Staats- und Kirchenrechtlers Heckel sowie des Paderborner Dompropstes Linneborn. Pacelli zeichnet den Ausbau des staatlichen Patronatsrechts im Lauf der Jahrhunderte nach. Dabei identifiziert er als Hauptstreitpunkt zwischen Kirche und Staat jene Benefizien, die vor der Säkularisation durch die Fürstbischöfe besetzt wurden sowie zu Stiftungen oder Klöstern gehörten. Nach einigen Bemerkungen zu diesen Auseinandersetzungen fasst der Nuntius zusammen, welche Absprachen die preußische Regierung und die einzelnen Bischöfe trafen. Er führt auf, wo das zwischen geraden und ungeraden Monaten wechselnde Ernennungsrecht verabredet wurde, wo für einen Teil der Pfarreien das staatliche Patronatsrecht und für den anderen Teil die freie Besetzung durch den Ortsbischof festgelegt wurde und wo die Besetzungen in Absprache zwischen kirchlichen und staatlichen Autoritäten vorgenommen wurden. Ferner hebt er hervor, dass der Heilige Stuhl diese Regelungen zwar in Erwartung besserer Zeiten für die Kirche als vorläufig tolerierte, wenngleich sie mit dem allgemein geltenden Kirchenrecht nur schwer vereinbar sind.
Mit Blick auf die staatsrechtlichen Neuerungen durch die Weimarer Reichsverfassung konstatiert Pacelli die bleibende Gültigkeit aller legitimierbaren staatlichen und kommunalen Patronate, während die sogenannten unechten Patronate für ungültig erklärt werden müssten. Er betont ausdrücklich, dass dem preußischen Staat bei strenger Beachtung des Kirchenrechts jegliches Patronatsrecht verneint werden müsste, stellt dies aber zugleich, angesichts der entsprechenden Zugeständnisse an den bayerischen Staat im Bayernkonkordat, als äußerst schwierig dar. Entsprechend den Bestimmungen von Artikel 14 § 3 des Bayernkonkordats könnten folglich die staatlichen Patronats- und Präsentationsrechte aus besonderen kanonischen Rechtstiteln bestätigt werden. Dafür müsste in allen Gebieten Preußens eine Aufteilung der Benefizien vorgenommen werden: in solche, die dem staatlichen Patronatsrechts unterliegen, und in solche, die durch den Ortsbischof frei besetzt werden können. Auf dem Hoheitsrecht beruhende Patronatsrechte sowie jene, die auf die Fürstbischöfe, auf Klöster oder Stiftungen zurückzuführen sind, müssten abgeschafft werden. Da der preußische Staat nur wenige katholische Benefizien frei und aus eigenen Mitteln eingerichtet hat, würden Pacellis Einschätzung nach bei der Anwendung dieser Regelung nur sehr wenige Fälle übrig bleiben, in denen ein staatliches Patronatsrecht besteht.
Das für Bayern geltende Prozedere, wonach der Bischof dem Staat eine Dreierliste vorlegt und dieser in der Regel einen der dort genannten Kandidaten ernennt, wird in Preußen nur in einigen Regionen praktiziert, in anderen stimmen sich Bischof und Staat im Vorfeld der Besetzung ab. Als weitere preußische Besonderheit thematisiert der Nuntius das Patronatsrecht von Kommunen und Kirchengemeinden. Er kommt zu dem Schluss, dass das Patronatsrecht der Kommunen nicht als auf besonderen kanonischen Rechtstiteln beruhend anerkannt werden kann. Für die Fälle, in denen das Patronatsrechts bei der Kirchengemeinde liegt, ist Kanon 1452 des CIC/1917 anzuwenden.
Im Anschluss kommt Pacelli auf die Verhandlungen mit den Regierungsvertretern am 30. Dezember 1926 zu sprechen. Ministerialdirektor Trendelenburg widersprach Pacellis Ansicht, die im Bayernkonkordat gefundene Regelung hinsichtlich des staatlichen Patronatsrechts könne gemäß den Ausführungen des Staats- und Kirchenrechtlers Heckel auch für Preußen Anwendung finden. Diskutiert wurde vor allem, ob für die das Patronat betreffende Fragen das staatliche oder das kanonische Recht einschlägig sind. Gestritten wurde außerdem darüber, ob die zwischen dem Staat und den einzelnen Bischöfen getroffenen Vereinbarungen zumindest indirekt vom Heiligen Stuhl approbiert wurden. Zugunsten dieser Interpretation führten die Regierungsvertreter ein Schreiben des Olmützer Fürstbischofs von Fürstenberg vom 6. Mai 1887 an. Pacelli fügt das Schreiben bei und bittet Gasparri um Prüfung, in welchem Sinn das Schreiben gedeutet werden muss. Ferner berichtet der Nuntius, dass seine Gesprächspartner über die rechtlichen Aspekte hinaus auf die politische Dimension des Themas insistierten. So wäre es schwierig, die Staatsleistungen an die Pfarreien vor dem Landtag zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig das zugehörige Patronatsrecht erlösche. Die Regierungsvertreter erklärten sich einverstanden mit der Aufteilung der Benefizien, in solche, die dem staatlichen Patronatsrechts unterliegen, und solche, die durch den Ortsbischof frei besetzt werden können. Aber sie baten darum, dass die mit den Bischöfen getroffenen Absprachen, wo nötig mit kleineren Korrekturen, Geltung behalten. Als Zugeständnis verfassten sie eine Erklärung, die Pacelli im deutschen Original beifügt und im Bericht in italienischer Übersetzung wiedergibt, wonach die Ernennungen in Absprache mit den Ortsbischöfen stattfinden. Der Nuntius kritisierte den Formulierungsvorschlag, woraufhin die Regierungsvertreter eine überarbeitete Fassung für die nächste Sitzung versprachen.
Am 7. Januar 1927 spezifizierten die Regierungsvertreter den staatlichen Standpunkt. Sie akzeptierten eine grundlegende Reform des staatlichen Präsentations- und Patronatsrechts: Der Staat ist bereit, auf alle lastenfreie Patronate zu verzichten. Bei einem Großteil der lastenpflichtigen Patronate wird er die Besetzung letztlich dem Bischof überlassen, wenn der Kandidat über die notwendigen Qualifikationen verfügt und keine Erinnerungen politischer Natur gegen ihn vorliegen. Zugleich erklärten sie es für schwierig, zu einer generellen Vereinbarung zur Besetzung der Benefizien zu kommen, wie sie im Bayernkonkordat gefunden wurde. Dies begründen sie mit den unterschiedlichen Definitionen des Patronats im preußischen und im kanonischen Recht und mit dem Aufwand, für jedes Benefizium die entsprechenden Rechtstitel zu ermitteln. Ferner könne eine generelle Vereinbarung mit der katholischen Kirche nur dann getroffen werden, wenn es eine solche auch für die protestantische Kirche gibt. Pacellis Verhandlungspartner schlugen folglich eine praktische und vorläufige Lösung in Anlehnung an Artikel 20 des Polenkonkordats vor und reichten einen entsprechend ausformulierten Vorschlag ein, der dann aber nochmals überarbeitet wurde. Beide Fassungen fügt der Nuntius bei und gibt den Vorschlag in seinem Bericht in italienischer Übersetzung wider. Der preußische Vorschlag sieht für einen Großteil der Benefizien die Besetzung durch den Ortsbischof in Absprache mit der Regierung vor, die nur dann Einspruch erhebt, wenn das Staatsinteresse durch die Ernennung gefährdet wird. Für Benefizien, die für den Staat von besonderer Bedeutung sind, nimmt der Staat die Besetzung vor, wobei der Ortsbischofs die kanonische Eignung des Kandidaten bestätigen muss. Professor Heyer hält diesen Vorschlag für den Heiligen Stuhl sogar für günstiger als die Bestimmung des Bayernkonkordats und berichtete, dass der Breslauer Fürstbischof Bertram sowie der Kölner Erzbischof Schulte mit diesem einverstanden seien. Der Nuntius kritisiert den Begriff "fiskalisches Patronat" als in der Kanonistik ungebräuchlich, hält das Kriterium für die Auswahl der Benefizien mit staatlichen Patronatsrecht für zu politisch und befürchtet, dass die Formulierung, welche die staatliche Intervention in die bischöfliche Besetzung rechtfertigt, missbräuchlich verwendet werden kann. Zugleich betont er, dass dieser Vorschlag, verglichen mit dem gegenwärtigen Stand, große Fortschritte für die kirchliche Freiheit bedeutet.
Bei dem Treffen wurde ferner auch über die Benefizien verhandelt, die nicht dem staatlichen Patronat unterliegen und für die in Preußen gemäß dem Gesetz vom 11. Mai 1873 eine Anzeigepflicht dergestalt gilt, dass die Bischöfe jede Amtsübertragung und Versetzung dem Oberpräsidenten mitteilen müssen, dem ein 30tägiges Einspruchsrechts zusteht. Der preußische Episkopat wünscht, die Anzeigepflicht in eine Mitteilung über die Ernennung umzuwandeln. Die Regierungsvertreter legten auch zu diesem Thema einen beiliegenden Entwurf vor, der eine Befragung der Regierung nach Erinnerungen politischer Natur gegen einen Kandidaten vor der Ernennung vorsieht und eine zügige Antwort anmahnt. Diese Formulierung wies der Nuntius als unannehmbar zurück, woraufhin ein neuer Vorschlag erarbeitet wurde, der ebenfalls beiliegt. Dieser sieht vor, dass der Ordinarius nach Mitteilung des Kandidaten an die Regierung zwei Wochen mit der Ernennung wartet, ohne explizit etwaige Erinnerungen politischer Natur zu erwähnen. Pacelli hält diesen Entwurf sogar für besser als den entsprechenden Artikel des Bayernkonkordats, da der Bischof rechtlich nicht verpflichtet ist, etwaige Bedenken der Regierung zu berücksichtigen, außer wenn der Kandidat nicht über die für die Bekleidung des Kirchenamts notwendigen Qualifikationen verfügt. Der Nuntius beschließt den Bericht mit der Bitte um Weisung.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Benefici di patronato dello Stato - Provvista delle parrocchie)
Eminenza Reverendissima,
Nei giorni 30 Dicembre e 26 Gennaio scorsi hanno avuto luogo nella Nunziatura due nuove conferenze per il proseguimento delle trattative concordatarie colla Prussia. Ad ambedue hanno partecipato il Direttore ministeriale, Sig.  Trendelenburg ed il Prof.  Heyer ; alla seconda anche Mons.  Kaas . Oggetto delle medesime è stata la provvista sia dei benefici sinora di patronato dello Stato, come delle parrocchie di libera collazione dell'Ordinario. Per una più chiara intelligenza della relativa discussione, sembrami indispensabile di premettere alcune brevi notizie storico-giuridiche circa il primo dei menzionati argomenti.
107v
Non poco complicata è la questione del diritto di patronato in Prussia, tanto più perché, a differenza dell'antico Concordato bavarese del 1817 (art. XI) le Bolle di circoscrizione non contengono al riguardo alcuna disposizione. Un importante contributo su detta materia, sia dal punto di vista delle origini e della evoluzione storica, come per rispetto alle nuove Costituzioni del Reich e della Prussia, è lo studio del protestante Prof. Dr. Giovanni Heckel , della Università di Berlino, apparso recentemente nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Band XLVI. Kanonistische Abteilung. - 1926 -, dal titolo: "Die Besetzung fiskalischer Patronatsstellen in der Evangelischen Landeskirche und in den katholischen Diözesen Altpreußens". - Notevole è anche l'articolo pubblicato dal Revmo Mons.  Linneborn , Preposto del Capitolo cattedrale di Paderborn, nell'ultimo fascicolo della Rivista Theologie und Glaube (1926, 6. Heft, pag. 765 e segg.) "Das Patronatsrecht in Preußen über katholische Pfarreien".
108r
Il patronato regio (landesherrlicher Patronat) trasse anche in Prussia le sue origini già prima della Riforma e costituiva per il Principe un mezzo potente per esercitare la sua influenza sulle cose ecclesiastiche nel territorio a lui soggetto (op. cit., pagg. 5-6). Nel corso degli anni, ed anche dopoché la Prussia divenne uno Stato protestante, si accrebbe il numero di tali diritti pretesi senza corrispondente titolo canonico dal Patrono regio, ed anzi il concetto della presentazione si mutò anch'esso arbitrariamente in quello di collazione, vale a dire nel diritto dì conferire il beneficio (op. cit., pagg. 11-13). Il giuspatronato veniva considerato come un ius circa sacra ed una emanazione, del potere sovrano (op. cit., pag. 67). Allorché poi la Prussia, nel Sec. XVIII ampliò il suo territorio colla Slesia e colle parti ad essa toccate nella spartizione della Polonia, il Sovrano, sebbene protestante, si attribuì la successione di un numero considerevole di benefici di giuspatronato dell'antico Re cattolico.
108v
(op. cit., pag. 22-24). Ma, oltre a ciò, un enorme aumento dei benefici di patronato si verificò in seguito alla secolarizzazione nel principio del Secolo XIX, avendo lo Stato, dopo l'abolizione dei Principati ecclesiastici e la soppressione delle fondazioni e dei monasteri, rivendicato il giuspatronato sulla massima parte delle relative parrocchie. Scopo della Prussia era di avere nelle sue mani il clero parrocchiale e, grazie all'influenza del medesimo, di consolidare l'unione politica dei nuovi territori; né essa si diede molta pena per cercare un titolo giuridico in appoggio di simile usurpazione, giacché o si appellò ad un diritto di successione generale nelle facoltà degli antichi collatori od anche costruì speciali modi di acquisto. A somiglianza di quanto verificavasi nella Chiesa protestante in base al sistema cosidetto [sic] territoriale (Territorialsystem - cfr. op. cit., pagg. l6 e segg.), il Sovrano acattolico "nominava" il parroco cattolico, ossia "conferiva" il beneficio ed impartiva al Vescovo od alla Curia vesco-
109r
vile, ridotti in tal guisa a semplici organi esecutivi dell'autorità civile (op. cit., pag. 28) l'ordine di dare la istituzione canonica. Così il patronato regio divenne un'arma potente nelle mani dello Stato, per assicurare il suo regime assoluto anche sulla Chiesa cattolica (op. cit., pagg. 24-26). Né il crollo della Prussia mutò nulla a tali massime, le quali vennero anzi confermate nella riorganizzazione dello Stato, come risulta già dalle istruzioni impartite ai Prefetti delle Provincie il 26 Dicembre 1808, nelle quali fra le alte facoltà sovrane sulle cose ecclesiastiche viene enumerata altresì la "provvista degli uffici di patronato regio" (op. cit., pag. 26-27).
In Prussia si ebbe così un duplice patronato: il patronato privato ed il patronato regio. Il primo apparteneva al diritto privato; il secondo era invece considerato essenzialmente di natura giuridica pubblica e si designò, come in Austria (cfr.  Wahrmund , Kirchenpatronatrecht , II, pag. 62), quale patronato "pubbli-
109v
co". Tale carattere si manifestava principalmente nel diritto di provvista (Besetzungsrecht) e comprendeva anche speciali diritti di ispezione sul patrimonio del relativo beneficio; esso veniva formalmente qualificato, secondo che si è già detto più sopra, come un ius circa sacra; il Re nell'esercizio del medesimo non agiva come persona privata, ma compiva un atto di governo (op. cit., pag. 31).
Naturalmente simili usurpazioni, contro le quali, nel violento sconvolgimento della organizzazione della Chiesa cattolica in Germania seguito al Reichsdeputationshauptschluß, non si era in principio manifestata notevole opposizione da parte delle Autorità ecclesiastiche (op. cit., pag. 25), produssero tuttavia coll'andar del tempo un'energica reazione. Il punto principale della controversia versò intorno a quelle parrocchie, le quali, come si è già accennato, prima della secolarizzazione erano conferite dai Principi Vescovi od incorporate nelle fondazioni e nei monasteri, e di cui
110r
lo Stato si era ora attribuito il diritto di patronato.
Il loro numero sorpassava, a quanto sembra, il migliaio e si dividevano in due gruppi; l'uno risaliva alle secolarizzazioni effettuate nell'ovest della Monarchia a norma del Reichsdeputationshauptschluß; l'altro si riallacciava alle secolarizzazioni prussiane degli anni 1810 e 1830 e seguenti e concerneva quindi l'est ed il sud-est della Monarchia medesima (op. cit., pag. 32).
La lotta fra le Curie vescovili e le Autorità governative fu condotta separatamente nelle singole diocesi, e le sue vicende, per ciò che riguarda quelle dell'antica Prussia, si trovano ampiamente esposte nel più volte menzionato studio del Prof. Heckel, pag. 34 e seguenti. Essa comprende due periodi, di cui il primo va dal 1800 al 1848 e comprende l'epoca del governo assoluto; il secondo comincia dal momento, in cui in Prussia entrò in vigore la Costituzione del 5 Dicembre 1848 (op. cit., pag. 64 e segg.). Questa riconobbe alle confessioni religiose l'autonomia nel regolamento dei
110v
propri affari, la quale tuttavia rimase poi ristretta, sia in seguito alla susseguente revisione della Costituzione stessa del 31 Gennaio 1850 (op. cit., pagg. 76-77) sia a causa della resistenza opposta dalla burocrazia, che cercò in ogni guisa di mantenere le antiche usanze (op. cit., pag. 68). Ad ogni modo col nuovo regime rimasero colpite le vecchie norme territorialiste; il patronato cessò di essere un ius circa sacra ed una emanazione della potestà dello Stato, e l'antico diritto di "provvista" dovette prima o poi mutarsi in quello di "presentazione".1 Verso questa stessa epoca il patronato, esercitato dallo Stato come persona privata (Fisco), cominciò a designarsi in Prussia col nome di fiskalischer Patronat ossia patronato fiscale (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 5-6).
Sarebbe troppo lungo di narrare qui la storia di tale lotta per ogni diocesi. Essa condusse nella maggior parte delle medesime ad accomodamenti o Convenzioni fra il Vescovo ed il Governo, il cui risul-
111r
tato può brevemente riassumersi così:
1.) La cosiddetta alternativa mensium venne introdotta nella diocesi di Münster, per le parrocchie colpite dalla secolarizzazione, in virtù della Convenzione conclusa nel 1821 fra il Governo ed il Vescovo, Barone von Lüning [sic], (cfr. Heckel, op. cit., pag. 40; Archiv für katholisches Kirchenrecht , tom. XXIV, 1870, pag. 252), ed in una parte della diocesi di Paderborn (Eichsfeld) in forza della Convenzione del 31 Dicembre 1846 col Vescovo Drepper (Heckel, op. cit., pag. 46; Archiv f. k. K., tom. cit., pag. 234 e segg.).
2.) Una spartizione fra parrocchie di libera collazione vescovile e di patronato dello Stato (Realteilung) venne effettuata: per la parte westfalica della diocesi di Paderborn, colle Convenzioni del 12 Marzo 1851 e del 15 Aprile 1852 (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 77-80; Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 241 e segg.); - per la parte westfalica della diocesi di Münster, e più precisamente per il territorio dell'antico Principato
111v
vescovile di Münster, colla Convenzione del 28 Settembre 1854 (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 80-81; Archiv f. k. K., tom. cit. pag. 252 e segg.); - per la parte della stessa diocesi di Münster nella provincia del Reno colla Convenzione del 3 Dicembre 1868 (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 91; Archiv für k. K., tom. cit., pag. 256 e segg.); - per la diocesi di Breslavia colla Convenzione del 30 Settembre 1867 (Heckel, op. cit., pag. 90; Archiv f. k. K., tom. XX. 1868, pag. 299 e segg.); - per il territorio della diocesi di Treviri a destra del Reno (nella parte della medesima diocesi a sinistra del Reno non esistono più, come osserva il Vering in Archiv f. k. K., tom. cit. pag. 264, patronati dello Stato, essendo essi stati soppressi dalla rivoluzione francese) colla Convenzione del 15 Ottobre 1870 (Heckel, op. cit., pagg. 91-92; Archiv f. k. K., tom. XXVII, 1872, pagg. 43 e segg.); - per la diocesi di Fulda colle Convenzioni del 7 Marzo 1871 (cfr.  Archiv f. k. K., tom. XXVII, 1872, pagg. 58-59) e del 5 Luglio 1872 (Archiv f. k. K., tom. XXXI, 1874, pagg. 426-427); - per la diocesi di Limburg colla Con-
112r
venzione del 5 Aprile 1873 (cfr.  Archiv f. k. K., tom. XXX, 1873, pag. 306 e segg.); - per la parte prussiana dell'Archidiocesi di Olmütz colla Convenzione del 4 Marzo / 20 Ottobre 1890 (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 100-101). Anche per l'Archidiocesi di Gnesen e Posen si ebbe una simile divisione delle parrocchie colla Convenzione del 16 Settembre 1854 (cfr.  Heckel, op. cit. pag. 83 e segg.; Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 223 e segg.), la quale però ha attualmente importanza pratica soltanto per i frammenti di territorio rimasti alla Prussia.
3.) Per l'Archidiocesi di Colonia (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 97-98) e per alcune parrocchie dell'Eichsfeld nella diocesi di Paderborn (ibid., pagg. 98-99) si addivenne fra il Governo e le rispettive Curie vescovili ad un modus vivendi, in virtù del quale in ogni vacanza di parrocchie contestate la provvista si compie collatis consiliis fra l'Autorità ecclesiastica e civile, con riserva dei reciproci diritti. - Nella
112v
diocesi di Ermland, ove le esigenze dello Stato si erano fatte sentire in misura assai forte, tanto che le Autorità provinciali, in virtù della istruzione governativa del 21 Settembre 1773, pretendevano di essere considerate sotto molti riguardi come Superiori ecclesiastici della Chiesa cattolica (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 50-51), si addivenne nel 1850 ad una intesa, che fu giudicata assai sfavorevolmente dal Principe Vescovo di Breslavia (op. cit., pagg. 77 e 101).
Migliore è invece la situazione nelle diocesi di Osnabrück e di Hildesheim. - Già nella riunione dell'Episcopato tedesco in Würzburg (1848) il Vescovo ausiliare di Osnabrück, Mons.  Lüpke, dichiarava che "il Re non ha reclamato alcun diritto di patronato. In ogni vacanza è stato sinora accettato dal Governo sempre quello, che l'Ordinario designa come il più idoneo" (Archiv f. k. K., tom. XXII, 1869, pag. 223). Ciò mi è stato testè confermato dall'attuale Vescovo di Osnabrück, Revmo Mons.  Berning , il quale, in risposta alla mia
113r
Circolare N. 34708 del 28 Febbraio 1926, mi comunicava con Foglio N. 987 del 23 Marzo seguente che "nella sua diocesi non vi sono parrocchie di patronato di Stato". Nella seconda delle diocesi menzionate, secondo che risulta dall' Handbuch der Diözese Hildesheim , 1917, pag. 197, il Vescovo ha diritto di libera provvista per tutti gli offici e benefici ecclesiastici, che egli conferisce al sacerdote giudicato come il più atto, a norma delle prescrizioni canoniche.
Per tornare alle anzidette Convenzioni, è evidente che, avendo le concessioni nelle medesime fatte al Governo oltrepassato non di rado i limiti del diritto comune, sia per ciò che concerna l'alternativa mensium, come per ciò che riguarda la suaccennata divisione delle parrocchie, esse non potevano essere validamente concluse senza l'approvazione della S. Sede. In varie Convenzioni della seconda categoria (cfr., ad es., Heckel, op. cit., pagg. 79, 80-81, 91, 92; Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pagg. 247, 255, 263, tom. XXVII, 1872, pagg. 49, 59, t. XXX, 1873, pag. 307, t. XXXI, 1874, pag. 427) i Revmi
113v
Vescovi si riservarono espressamente di sottoporle alla Sede Apostolica, ma non consta che la implorata approvazione sia stata accordata, se si eccettui quella per l'Archidiocesi di Gnesen e Posen (cfr.  Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 223). Sembra quindi che la S. Sede si sia limitata a tollerare provvisoriamente la loro esecuzione (cfr.  Vering, Ueber die Patronatsverhältnisse in Preußen, in Archiv für k. K., t. VII, 1862, pag. 229; Linneborn, 1. c., pag. 791; Heckel, op. cit., pag. 78 in nota, pag. 79, pagg. 100-101), in attesa cioè di tempi migliori per la Chiesa cattolica in Prussia. Anzi in alcune diocesi, ad esempio in quella di Limburgo (cfr. Rapporto <N.>1 34114 del 19 Novembre 1925), dagli Atti della Curia vescovile non risulta che la relativa Convenzione sia stata in realtà sottoposta alla S. Sede. - Che l'alternativa mensium, - in virtù della quale la provvista dei benefici contestati ha luogo nei mesi impari dietro presentazione governativa e nei mesi pari per libera collazione del Vescovo, - non sia conforme al ius commune, non ha bisogno di essere dimostrato. Senonché nemmeno nella divisione delle
114r
parrocchie (Realteilung) si osservarono sempre, come si è detto, i limiti del diritto canonico. Se si prende infatti, per esempio, ad esame la citata Convenzione per la diocesi di Paderborn, del 12 Marzo 1851, si trova che in essa il Vescovo, in opposizione ai principi canonici, riconobbe il diritto di patronato dello Stato su tutti gli offici ecclesiastici, ai quali i monasteri e le altre corporazioni ecclesiastiche, soppresse in forza della secolarizzazione, avevano in quanto tali presentato in virtù di legittimo patronato (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 78-79, Linneborn, 1. c., pag. 787).
La nuova Costituzione del Reich dell'11 Agosto 1919 ha, come è noto, nell'articolo 137 capov. 3 periodo 2 stabilito che "le società religiose conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni". Come risulta dagli atti e dalle discussioni preparatorie (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 122 e la letteratura ivi indicata in nota), da tale disposizione sono stati colpiti soltanto i diritti di cooperazione
114v
pretesi già in virtù del potere sovrano (Hoheitsrechte) ma non già i diritti di patronato dello Stato e dei Comuni. Ciò tuttavia suppone che essi siano basati sopra un titolo legittimo; altrimenti cadono pure sotto il verdetto del citato articolo. Questi ultimi, detti unechte Patronate o patronati spuri, debbono, secondo che afferma l'Heckel (op. cit., pag. 123), ritenersi come aboliti, sia che fossero basati sopra una norma unilaterale dello Stato, come, ad esempio, nel tempo del territorialismo e del giuseppinismo, sia anche che fossero stati ammessi dal potere ecclesiastico, ad esempio per via di Convenzione; ed egualmente, sia che avessero, annessi degli oneri, oppur no; nel primo caso gli oneri perdurano, mentre che rimane estinto il corrispettivo diritto.
Da parte sua la nuova Costituzione prussiana nell'art. 83 dispone quanto segue: "Su domanda di uno degli interessati un patronato esistente deve essere soppresso, non appena le relative obbligazioni
115r
patrimoniali siano svincolate. La legge regola il procedimento e stabilisce i principii per lo svincolo". Tale disposizione non può riguardare i diritti di patronato pretesi, secondo quanto si è già detto, dallo Stato o dei Comuni come derivanti dal potere sovrano, essendo essi stati colpiti dalla Costituzione del Reich. Non può quindi trattarsi se non di patronati basati sopra un vero titolo giuridico, e questo alla sua volta deve essere giudicato, come osserva il Linneborn (l. c., pag. 770), a norma del diritto canonico, e non del Preußisches Allgemeines Landrecht (sulla sua natura ed origine cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 18-22), il quale, sebbene ispirato sostanzialmente dalla teoria del Collegialismo, tuttavia fa derivare sempre in ultima analisi ogni diritto di patronato dal potere sovrano dello Stato (II, 11, § 573: "Nondimeno in tutti i precedenti casi - §§ 596 [sic]-572 - il patronato stesso viene acquistato soltanto per conferimento dello Stato"), pretesa abolita dalla più volte menzionata Costituzione del Reich.
115v
Quanto si è sopra esposto sembra dimostrare che la soluzione logica della questione sarebbe la separazione dei patronati genuini (echte Patronate) dagli spurii (unechte Patronate), secondo che ammette lo stesso Heckel (op. cit., pagg. 123-124). - A norma degli stretti principii del diritto canonico dovrebbe negarsi all'attuale Stato prussiano qualsiasi giuspatronato, sia perché esso non può considerarsi come succeduto senz'altro in tali diritti agli antichi Sovrani di Prussia, sia perché questi stessi erano acattolici (cfr.  can. 1453 § 1). Malgrado ciò, parrebbe difficile di negare ora alla Prussia ciò che è stato concesso già alla Baviera, tanto più che, costituzionalmente parlando, la Baviera non è uno Stato cattolico, come la Prussia non è uno Stato protestante; ambedue sono a base aconfessionale e paritaria, sebbene nella prima la maggioranza della popolazione è cattolica, nella seconda protestante. Sarebbe quindi da adottarsi la redazione usata nell'art. 14 § 3 del Concordato
116r
bavarese, in virtù del quale sono rimasti intatti nella forma sinora in uso i diritti di patronato o di presentazione dello Stato fondati su speciali titoli canonici. In base a questa norma dovrebbe sottoporsi ad una nuova revisione la spartizione fra benefici di libera collazione vescovile e di patronato dello Stato, la quale formò già oggetto (come si è visto più sopra) di Convenzioni non approvate dalla S. Sede, e procedersi per la prima volta alla separazione medesima nei territori, in cui (secondo che si è pure accennato) essa non ha avuto ancora luogo, essendosi concluso soltanto un modus vivendi. Sarebbero in tal guisa da dichiararsi aboliti tutti i patronati pretesi già dallo Stato come emanazione del diritto sovrano, od in virtù di successione dagli antichi Principi-Vescovi, nonché quelli sui benefici già incorporati ai monasteri ed alle fondazioni secolarizzate, o su cui questi esercitavano il diritto di presentazione, anche se i benefici in questione siano stati nuovamente dotati dallo Stato; naturalmente rima-
116v
nendo in tutti i casi anzidetti in vigore, malgrado la soppressione del giuspatronato, gli oneri relativi. In tal modo rimarrebbero ben pochi diritti di patronato governativo, essendo rari i casi, in cui lo Stato prussiano ha dotato benefici cattolici ex liberalitate e ex propriis bonis.
Nel succitato paragrafo del Concordato bavarese si dispone che la presentazione debba essere esercitata "nella forma sinora in uso". Ciò importa, come è noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, che il Vescovo propone al Ministero una terna di candidati scelti fra gli ecclesiastici, i quali hanno concorso alla parrocchia vacante; il Governo presenta di regola (sebbene non vi sia strettamente obbligato) uno dei tre, anzi abitualmente il primo. - Anche in Prussia vige in alcuni luoghi l'uso dell'anzidetta terna; ad esempio in alcuni territori della diocesi di Paderborn (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 42). In altri si ha il sistema della intesa previa col Vescovo; così nella parte
117r
westfalica e per alcune parrocchie dell'Eichsfeld della stessa diocesi di Paderborn (op. cit., pagg. 79 e 99), nell'antica archiciocesi [sic] di Gnesen e Posen (op. cit., pag. [sic] 83-86), nella diocesi di Breslavia (op. cit., pag. 90), nell'archidiocesi di Colonia (op. cit., pagg. 97-98).
In Prussia, secondo quanto scrive il Linneborn, 1. c. pagg. 768-769 e 792, richiedono altresì una speciale attenzione i diritti di patronato dei Comuni e delle Kirchengemeinden o comunità parrocchiali. - Nel surriferito articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich la cooperazione dei Comuni nella provvista degli uffici ecclesiastici viene completamente equiparata a quella dello Stato. Essa pure deve quindi considerarsi come abolita, in quanto era esercitata in base ai diritti sovrani (Hoheitsrechte), che i magistrati delle città si attribuirono sulle chiese. Queste pretese furono in molti casi fatte valere nelle regioni protestanti in seguito alla dottrina di Lutero sui diritti delle Gemeinden o comunità. Ma già sin dalla
117v
fine del Medio Evo cominciò a manifestarsi una tale tendenza nelle città, le quali si sforzavano di mettere i loro poteri il più possibile alla pari con quelli dei signori territoriali. Alcuni residui isolati di questi cosiddetti diritti di provvista pretesi dall'autorità municipale (städtische Obrigkeit) si sono, a quanto sembra, conservati tuttora pure in qualche parrocchia cattolica. Anche per i Comuni non può quindi essere riconosciuto che il giuspatronato fondato su speciali titoli canonici. - Quanto, infine, alle Kirchengemeinden, nelle quali è stata finora in vigore la elezione al beneficio da parte della comunità parrocchiale, dovrebbe essere ad esse applicata la disposizione del can. 1452, la cui esecuzione incontrerebbe talvolta grande resistenza (cfr.  Linneborn, l. c., pag. 769).
Nella prima delle conferenze ricordate in principio del presente rispettoso Rapporto, cominciai da mia parte coll'osservare che nella questione dei be-
118r
nefici di patronato dello Stato la S. Sede potrebbe, a mio parere personale, concedere tutt'al più la formula adottata nel Concordato bavarese. Mi appoggiai a tale scopo innanzi tutto sul relativo postulato dei Revmi Vescovi nella Conferenza di Fulda dello scorso anno, e mi richiamai poi anche allo scritto del Prof. Heckel, non sospetto perché non cattolico, ed il quale riferisce a pag. 2 in nota aver egli compilato la sua opera sulla base dei documenti, che aveva potuto largamente consultare negli Archivi dei Ministeri prussiani del Culto e della Giustizia, e grazie all'aiuto prestatogli colla massima benevolenza dai funzionari dei Ministeri medesimi. Il Sig. Trendelenburg si mostrò però poco edificato delle opinioni espresse dall'Heckel, che dichiarò non essere divise dal Ministero del Culto. Poi la discussione si svolse soprattutto sul punto, già sopra toccato, se cioè il titolo giuridico per il patronato deve giudicarsi, secondo la nuova Costituzione prussiana, a norma del diritto canonico o di quello civile. All'argomento tratto dal
118v
§ 573 del Preußisches Allgemeines Landrecht il Prof. Heyer oppose un passo di un Voto del rinomato Dr. Ulrico Stutz , Professore di diritto ecclesiastico nella Università di Berlino, intitolato " Kirchliche und staatliche Zuständigkeit hinsichtlich der Gesetzgebung über den Kirchenpatronat in Preußen (Berlino, 18 Gennaio 1925)", ove a pagg. 1-2 si sostiene che il conferimento del patronato da parte dello Stato è una semplice emanazione del diritto di ispezione e di controllo, vale a dire una conferma del patronato, fondata sulla cooperazione, in parte anche oggi, necessaria, dello Stato medesimo. Dal canto mio replicai che, qualunque possa essere la interpretazione del paragrafo in questione, si tratta qui non della nomina di funzionari dello Stato, ma del conferimento delle parrocchie, ossia di offici ecclesiastici; ora, come per quelli vale il diritto civile, così per questi deve essere applicato il diritto canonico.
Relativamente alle Convenzioni conchiuse dai Vescovi, non mancai di far rilevare che esse ave-
119r
vano oltrepassato i limiti del diritto comune e non avevano avuto la necessaria approvazione della S. Sede; contro tale asserzione i negoziat<or>i2 prussiani addussero una lettera dell'Emo  Cardinale Fürstenberg, Principe-Arcivescovo di Olmütz, al Presidente della Provincia della Slesia, del 6 Maggio 1887 ( Allegato I ) nella quale egli comunicava di aver avuto, dopo ripetute istanze, dalla S. Sede (a cui si era rivolto sin dal Febbraio 1884) il 30 Marzo di quello stesso anno 1887 la facoltà di trattare col Governo per risolvere le controversie relative al patronato dello Stato sulle parrocchie della sua archidiocesi situate nel Regno di Prussia, salvo l'obbligo di sottoporre alla stessa S. Sede il risultato di tali pratiche per la definitiva decisione. Nel corso della lettera il menzionato Emo Arcivescovo ricorda la Convenzione fra il Governo ed il Principe Vescovo di Breslavia, e soggiunge di "essere autorizzato dalla S. Sede alla conclusione di un simile compromesso". Da ciò i negoziatori prussiani volevano
119v
dedurre che la S. Sede aveva almeno implicitamente approvato la Convenzione di Breslavia. Da parte mia, mostrai che quest'ultima frase era troppo vaga per poterne trarre un sicuro giudizio, ed appariva piuttosto come una interpretazione dell'Arcivescovo; certa era soltanto l'autorizzazione a trattare coll'obbligo di sottomettere poi il tutto al giudizio definitivo della S. Sede; in ogni modo, tratterebbe<si>3 sempre di un caso isolato; sarei tuttavia riconoscente all'Eminenza Vostra, se volesse degnarsi di ordinare in cotesto Archivio le opportune indagini, affine di chiarire con maggior precisione questo punto.
I miei interlocutori fecero altresì notare come la presente questione deve essere considerata dal punto di vista non soltanto giuridico, ma anche politico; rilevarono l'interesse, che ha lo Stato relativamente alle parrocchie di confine ed a quelle più importanti (gehobene Pfarreien); mostrarono anche la difficoltà, che incontrerebbe il Governo
120r
per giustificare dinanzi al Landtag le prestazioni finanziarie alle parrocchie, qualora venisse a cessare il corrispettivo diritto di patronato. Si dissero pronti a rinunziare ai patronati esenti da oneri (lastenfreie Patronate) e ad addivenire alla spartizione delle parrocchie nei territori, in cui essa non ha ancora avuto luogo od è stata adottata l'alternativa mensium, ma chiesero che rimangano in vigore, salvo piccole revisioni per i casi in cui fosse evidente l'assenza di qualsiasi titolo, le Convenzioni già concluse coi Vescovi. Si dichiarano inoltre disposti a facilitare una soluzione, concedendo che il diritto di presentazione venga esercitato d'accordo col rispettivo Vescovo, e proposero infine la seguente formula (cfr. il testo tedesco nell' Allegato II ):
"La presentazione in base a patronati fiscali verrà esercitata d'intelligenza col Vescovo. Altri diritti di presentazione non saranno fatti valere dallo Stato".
120v
Dal canto mio obbiettai che la terminologia "patronati fiscali" non è in uso nel diritto canonico, ed inoltre che detta formula è troppo ampia, comprendendo anche patronati non fondati su legittimi titoli canonici. Soggiunsi essere pure troppo indeterminata la frase "d'intelligenza col Vescovo".
I negoziatori prussiani promisero di esaminare meglio la cosa e di preparare una nuova formula per la seguente conferenza. In questa essi esposero nuovamente il punto di vista del Governo in sostanza così: Lo Stato prussiano riconosce che l'esercizio del diritto di patronato, quale si è avuto finora, richiede una essenziale riforma. Esso è disposto a rinunziare di fatto, sebbene la questione sia ancora controversa, ai patronati esenti da oneri (lastenfreie Patronate). Per i patronati gravati da oneri (lastenpflichtige Patronate) lo Stato nella maggior parte dei casi non ha uno speciale interesse al corrispondente dirit-
121r
to di presentazione, ed è quindi pronto a fissare un modo di esercizio del medesimo, che lasci praticamente al Vescovo la scelta del candidato, salvo che questo non abbia i requisiti necessari per ottenere un officio ecclesiastico o che vi siano contro di lui obbiezioni di ordine politico. Il Governo crede tuttavia che sarebbe ben difficile di raggiungere una intesa di principio, come nel Concordato bavarese, sia perché il Preußisches Allgemeines Landrecht comprende titoli giuridici per il patronato, non riconosciuti invece dal diritto canonico, sia perché sarebbe impresa estremamente lunga e difficile di esaminare per ogni caso i titoli medesimi, sia perché, riguardando il diritto di patronato in Prussia anche la Chiesa protestante, una soluzione di massima non potrebbe essere presa se non contemporaneamente per le due Chiese. Esso propone quindi un modo pratico e provvisorio, simile a quello adottato nell'art. XXI del Concordato colla Polonia, ed il quale, mentre riserverebbe ad un
121v
ulteriore accordo il regolamento definitivo e giuridico della vertenza, procurerebbe intanto, in via di fatto, di lasciare alla Chiesa la maggior possibile libertà. A tale scopo i negoziatori prussiani mi presentarono nella seduta medesima la formula, di cui l'Eminenza Vostra troverà copia nell' Allegato III , e che poi è stata di nuovo corretta ed in parte migliorata, come apparisce dall' Allegato IV consegnatomi ieri dal Prof. Heyer. Quest'ultima redazione è così concepita: "Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica prussiana, la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano a norma di una Istituzione da concertarsi separatamente".
La menzionata Istruzione sarebbe del seguente tenore:
"1.- La presentazione in base ad un
122r
cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano.
2.- Salvo la disposizione del N. 3 lo Stato rifiuterà la presentazione del candidato indicato dal Vescovo diocesano come atto e specialmente desiderato, soltanto se esistano dei fatti, a motivo dei quali vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gl'interessi dello Stato.
3.- Alle parrocchie menzionate nell'Allegato il Governo presenterà il candidato a lui particolarmente grato, qualora il medesimo non venga qualificato dal Vescovo diocesano come canonicamente non idoneo per detto officio.
4.- In considerazione dell'articolo 83 della Costituzione non verrà esercitato il diritto di presentazione in base a patronato esente da oneri".
I negoziatori prussiani affermano che il N. 2 comprende il più gran numero delle parrocchie, mentre che quelle contemplate nel N. 3, vale a dire le par-
122v
rocchie dei territori di confine od altrimenti di speciale importanza per lo Stato, sarebbero relativamente ben poche. Il Governo si è indirizzato ai Prefetti delle Provincie per compilare le rispettive liste, e crede in questo modo di offrire alla S. Sede una soluzione praticamente altrettanto favorevole, ed anzi forse ancor più, che la formula del Concordato bavarese. Il Prof. Heyer ha aggiunto che gli Eminentissimi Bertram e Schulte, ai quali ha esposto il suindicato progetto, si sono dichiarati pienamente soddisfatti del medesimo.
Dal canto mio ho di nuovo obbiettato:
1.º) la terminologia inusitata nel linguaggio canonico "patronato fiscale"; 2.º) l'inconveniente che per la divisione delle parrocchie contemplate nei NN.
2 e 3 si sia preso un criterio non oggettivo e giuridico, ma prevalentemente politico; 3.) la possibilità che la formula "vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gl'interessi dello Stato", seb-
123r
bene senza dubbio ristretta e corretta dalle parole "soltanto se esistano dei fatti, a motivo dei quali...", dia luogo ad abusi.
Occorre tuttavia riconoscere che la surriferita redazione rappresenta pur sempre, di fronte allo stato attuale, un assai rilevante progresso e miglioramento a favore della libertà della Chiesa.
Circa la questione del patronato dei Comuni o delle Kirchengemeinden, sulla quale richiamai altresì l'attenzione dei negoziatori prussiani, non ho ancora avuto da essi alcuna proposta.
Nelle anzidette conferenze si trattò anche della provvista delle parrocchie non soggette al patronato dello Stato. Tale argomento figura anche sia nel Concordato colla Baviera (art. 14 § 3: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni
123v
degli ecclesiastici la Chiesa prima della nomina dei parroci in senso stretto comunicherà al Governo i nomi e le notizie personali dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile"), che in quello colla Polonia (art. XIX).
È noto come la legge prussiana dell'11 Maggio 1873, emanata durante l'epoca del Kulturkampf, prescriveva al § 15: "I Superiori ecclesiastici sono obbligati di notificare al primo Presidente, colla indicazione del relativo ufficio, il candidato, al quale deve essere affidato un ufficio ecclesiastico. Lo stesso vale per il trasferimento di un ecclesiastico ad altro ufficio, o per la mutazione di una nomina revocabile in permanente. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione può essere mossa eccezione contro la nomina. Ciò è di competenza del primo Presidente". È risaputo altresì come la S. Sede con Nota dell'Eminentissimo Cardinale Jacobini del 26 Marzo e del 4
124r
Aprile 1886 (cfr. Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen 1867-1888 , pag. 340; Archiv f. k. K. tom. LVI, 1886, pag. 211 e segg.) acconsentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, dando "istruzione ai Vescovi di notificare al Governo Prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad esercitare in qualità di Parrochi la cura delle anime nelle parrocchie vacanti".
Nella relativa discussione significai ai negoziatori prussiani come tra i postulati dell'Episcopato prussiano vi era quello che "l'Anzeigepflicht fosse sostituito colla comunicazione dell'avvenuta nomina". Il Governo prussiano dal canto suo ha proposto innanzi tutto la seguente formula: "Prima della nomina di un parroco il Vescovo diocesano si assicurerà presso le Autorità dello Stato che contro il candidato non vi siano obbiezioni di ordine politico. Simili obbiezioni debbono all'occorrenza esser fatte valere senza indugio" (cfr.  Allegato III). Avendola io dichiarata come, a mio avviso, inaccettabile, essa è
124v
stata modificata nei seguenti termini: "Prima della nomina di un ecclesiastico <(>a membro di un Capitolo, a rettore o professore in un Istituto diocesano di educazione od<)>4 a parroco, il Vescovo diocesano darà conoscenza alle Autorità dello Stato della sua intenzione e, con speciale riguardo all'articolo... di questa Convenzione, comunicherà il nome e le notizie personali del candidato. Egli non effettuerà la nomina o la conferma prima di due settimane dopo questa notificazione" (cfr.  Allegato IV).
La surriferita redazione è, a mio umilissimo parere, assai migliore della precedente, anzi, se non erro, preferibile anche alla formula del Concordato bavarese, giacché, come hanno dichiarato espressamente gli stessi negoziatori prussiani, non vi si parla affatto di eventuali obbiezioni del Governo contro il candidato. Il Governo medesimo potrebbe nel termine delle due settimane esprimere in via di amichevole intesa delle difficoltà; ma il Vescovo non
125r
sarebbe in nessun modo giuridicamente obbligato a tener<ne>5 conto ed avrebbe quindi il diritto di procedere egualmente alla relativa nomina, salvo che il candidato non possedesse i requisiti stabiliti nel Concordato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici in genere.
Fuori di luogo mi è sembrata la menzione nell'anzidetta redazione dei membri dei Capitoli e dei rettori e professori degli Istituti diocesani di educazione, e ciò ho fatto pure osservare al Prof. Heyer.
Nel sottoporre quanto sopra all'alto giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1(op. cit., pag. 77 nota 1).
1Hds. eingefügt von Pacelli.
2Hds. eingefügt von Pacelli.
3Hds. eingefügt von Pacelli.
4Hds. eingefügt von Pacelli.
5Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Februar 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3113, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3113. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 25.02.2019, letzte Änderung am 20.01.2020.