Dokument-Nr. 3123
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 05. April 1928

Regest
Pacelli informiert über die Verhandlungen um ein Preußenkonkordat, in deren Verlauf die Frage der Ernennung von Weihbischöfen und ihre Dotation behandelt wurden. Zu Beginn zitiert er die Regelungen aus der Bulle De salute animarum, die festlegen, dass die Diözesen Köln, Trier, Münster, Paderborn und Breslau Weihbischöfe haben und dass diese angemessen ausgestattet sein müssen. Die Höhe der Dotation regelte das Ausführungsdekret. Die anderen Zirkumskriptionsbullen sehen keine Weihbischöfe für die Diözesen Hildesheim, Osnabrück, Fulda und Limburg vor. Pacelli erinnert an seinen Bericht vom 11. Juli 1927, in dem er bereits über die Verhandlungen um die Ernennung informierte. Diese Gespräche wurden am 15. Dezember fortgesetzt. Die preußischen Unterhändler legten das beiliegende Telegramm des Geschäftsträgers der preußischen Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl von Rotenhan an den Staatssekretär des Äußern Bethmann Hollweg vom 31. Juli 1914 vor, aus dem der Nuntius zitiert. Danach teilte Pacelli, seinerzeit Sekretär der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten, im Einvernehmen mit dem damaligen Kardinalstaatssekretär Merry del Val mit, dass der Heilige Stuhl Eingaben der preußischen Bischöfe um Bestätigung der von ihnen designierten Weihbischöfe nur dann stattgeben werde, wenn diese der preußischen Regierung genehm seien. Pacelli wies seine Gesprächspartner darauf hin, dass von Rotenhan ihn nicht exakt wiedergegeben habe. Außerdem habe eine rein mündliche Mitteilung nicht den Charakter einer vertraglichen Verpflichtung. Ein Vertrag über die Weihbischöfe kam erst 1910 zwischen dem Heiligen Stuhl und Bayern zustande, der in Artikel 10 des Konkordats mit Bayern erwähnt ist. Bayern verpflichtete sich, eine Zulage für die Weihbischöfe zu zahlen, woraufhin sich der Heilige Stuhl im Gegenzug verpflichtete, die Regierung über den Nuntius zu fragen, ob der Kandidat genehm ist. Der Breslauer Juraprofessor Heyer räumte diese Position ein, während der Ministerialdirektor im preußischen Kultusministerium Trendelenburg sich vorbehielt, diesen Punkt zu einem späteren Punkt wieder aufzugreifen, weil dem besagten Telegramm von Rotenhans längere Verhandlungen vorausgegangen seien. In der Sitzung am 24. Februar legte Trendelenburg dar, wie die Frage der Ernennung der Weihbischöfe seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl 1880 gehandhabt wurde. Vor den Ernennungen von Weihbischöfen in Münster und Ermland 1884, in Trier 1887 und in Köln 1888 fragte der Heilige Stuhl bei der preußischen Regierung nach, ob die Kandidaten genehm seien, obwohl dies nicht in der Bulle De salute animarum gefordert war. 1890 in Paderborn und 1893 in Köln ernannte der Heilige Stuhl Weihbischöfe ohne vorherige Absprache. Die preußische Regierung drängte auf eine Einigung mit dem damaligen Kardinalstaatssekretär Rampolla. Leo XIII. stimmte zu, dass vor der Ernennung von Weihbischöfen auf freundschaftlicher und vertraulicher Basis eine mündliche Mitteilung an den preußischen Vertreter beim Heiligen Stuhl ergehen soll. Dieses Verfahren wurde bis auf eine Ausnahme angewandt, auch wenn die Mitteilung häufig durch den Ordinarius erfolgte, wie aus der beiliegenden Übersicht hervorgeht. Da 1914 in Münster und in Köln Weihbischöfe ohne vorherige Rücksprache mit der Regierung ernannt wurden, sandte der preußische Gesandte von Mühlberg die beiliegende Denkschrift an Kardinalstaatssekretär Merry del Val, in der er an die Zusage des Heiligen Stuhls erinnerte. Sowohl der Kardinalstaatssekretär als auch Pacelli in seiner damaligen Funktion erklärten, dass ich in den Archiven des Heiligen Stuhls keine Spur einer solchen Zusage finden ließe. Merry del Val räumte in den folgenden Verhandlungen, in denen es auch um die Dotation im Staatshaushalt ging, versöhnlich ein, dass die preußische Regierung ein Interesse habe, im Voraus die Namen der Kandidaten zu erfahren. Er äußerte, dass hierfür eine endgültige Regelung gefunden werden müsse und sicherte zu, die Angelegenheit zu prüfen. In seinen Augen läge die günstigste Lösung darin, dass der Heilige Stuhl die Ordinarien anweist, vor der Ernennung bei der Regierung nachzufragen, ob die Person genehm sei. Von Rotenhan sandte die beiliegende Denkschrift und den ebenfalls beiliegenden Vermerk zurück, die Trendelenburg dem Nuntius vorlegte. Daraufhin erfolgte die eingangs zitierte Mitteilung vom 31. Juli 1914. Auch nach dem Krieg fand vor der Ernennung von Weihbischöfen eine Absprache zwischen den Ordinarien und der Regierung statt, so in Aachen und Berlin. Pacelli wies Trendelenburg darauf hin, dass er die Richtigkeit der Aussagen wegen des Fehlens der Akten nicht überprüfen könne. Außerdem bestätigte das Gesagte die Position des Nuntius, dass es sich bei der Absprache um eine Konzession des Heiligen Stuhls gegenüber der königlich-preußischen Regierung und nicht um eine vertragliche Verpflichtung handelte. Die politische Klausel für Weihbischöfe im Konkordat festzuschreiben, würde nach Einschätzung Pacellis eine schwerwiegende Änderung bedeuten, für die es kein Vorbild in den anderen Konkordaten gibt, die in den letzten Jahren abgeschlossen wurden. Des Weiteren wurde die Frage der Anzahl der Weihbischöfe diskutiert. Pacelli vertrat die Auffassung, dass diese in der Bulle De salute animarum nur deshalb genannt wurde, weil auch die Dotation behandelt wurde. Es ist kaum vorstellbar, so Pacelli, dass der Heilige Stuhl insbesondere in den Fällen, in denen die Regierung keine Dotation zahlt, eine Intervention derselben akzeptiert, wenn der Papst einen Weihbischof ernennen möchte, der das Sakrament der Firmung spenden und Pontifikalien feiern soll. Der Nuntius bezeichnet ein solches Vorgehen als übelsten Josephinismus, der durch die Weimarer Reichsverfassung ausgeschlossen ist. Die Regierungsvertreter beharrten darauf, dass die Bulle De salute animarum nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Anzahl der Weihbischöfe festlegte. Sie verwiesen auf eine entsprechende Äußerung des preußischen Kultusministers Bosse und ein Schreiben von Kardinalstaatssekretär Rampolla aus dem Jahr 1892 über die mögliche Ernennung eines zweiten Kölner Weihbischofs. Die preußischen Unterhändler betonten vor allem, dass die Zustimmung der Regierung zur Ernennung eines Weihbischofs nötig ist, der nicht in der Bischofsstadt wohnt, da der Staat dies als ersten Schritt zu einer Änderung der Diözesanzirkumskription versteht. Pacelli erwiderte, dass die Einsetzung eines bischöflichen Delegaten für ein bestimmtes Gebiet einer Diözese und seine mögliche Erhebung zur Bischofswürde eine rein innerkirchliche Angelegenheit darstellen. Er machte in aller Form deutlich, dass der wahre Grund für diese Forderung seiner Auffassung nach im Fanatismus protestantischer Kreise zu finden ist, die die Anwesenheit eines katholischen Bischofs, selbst wenn er nur Titularbischof ist, in der Diaspora verhindern wollen, da sie diese Gebiete als ihr ausschließliches Wirkungsgebiet ansehen. Er bezeichnete eine solche Sichtweise im 20. Jahrhundert als einen unbegründeten Anachronismus, da auch die Katholiken gegen die Vermehrung evangelischer Verwaltungsbezirke nichts einzuwenden haben. Die preußischen Unterhändler schienen die Unvernunft dieser Haltung einzugestehen, merkten jedoch an, dass die genannten protestantischen Kreise beruhigt werden müssten, um im Landtag eine Mehrheit für das Konkordat zu erhalten. Sie schlugen deshalb eine Formulierung für das Konkordat vor, die Pacelli auf Deutsch und auf Italienisch zitiert. Darin wird festgelegt, dass es Weihbischöfe in den zukünftigen Erzdiözesen Köln, Breslau und Paderborn sowie in den Diözesen Trier, Münster und Aachen gibt, die der Heilige Stuhl auf Vorschlag der Ordinarien ernennt und die dem Domkapitel angehören sollen. Ein anderer Wohnort für den Weihbischof als der Sitz des Ordinarius wird nur im Einvernehmen mit der Regierung bestimmt. Pacelli behielt seine geschilderte Position bei und war mit diesem Vorschlag in keiner Weise einverstanden.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Nomina dei Vescovi ausiliari e relativa dotazione)
Eminenza Reverendissima
Circa i Vescovi Ausiliari così dispone la Bolla De salute animarum: "Inspectis autem Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac magno dioecesanorum numero, cum difficile admodum sit Archiepiscopis et Episcopis confirmationis sacramentum Christifidelibus administrare, aliaque pontificalia munera sine alterius Episcopi opera et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus in dioecesibus Regni Borussiae, in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi ac Trevirensi Dioecesibus redintegramus et de novo constituimus, atque idcirco quilibet Archiepiscopus et Episcopus Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros juxta praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir, opportunis praeditus requisitis, ad Suffraganei munus designetur, ac praevio canonico processu servatisque consuetis formis de Episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae adsignatione provideatur". Circa l'anzidetta congrua, da corrispondersi dallo Stato, la Bolla medesima prescrive in seguito: "Antedicto Josepho Episcopo praeterea injungimus, ut cujuslibet Archiepiscopalis et Episcopalis Ecclesiae suf-
291v
fraganeatus assuetae congruae dotationi provideat, utque singulis Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum generalium et Curiae eam reddituum tribuat quantitatem, quae a praelaudato Borussiae Rege juxta liberalem ac providam suam promissionem hisce titulis factam constituetur". La consueta congrua dotazione per i Vescovi ausiliari non era dunque specificata nella Bolla, ma la determinazione della medesima veniva lasciata all'Esecutore. Nel primo bilancio per gli Ausiliari di Colonia, Treviri, Münster, Paderborn figura la somma di 800 talleri, per quello di Breslavia 1.200 (cfr.  Müssener , Die finanziellen Ansprüche der katholischen Kirche an den preußischen Staats  [sic] auf Grund der Bulle De salute animarum vom 16. Juli 1821 , M. Gladbach 1926, pagg. 65 e segg.). Nel bilancio della diocesi di Warmia del 1860 è fissato per il Vescovo ausiliare un assegno di 2.400 marchi (ib., pag. 142). Nei supplementi accordati nell'anno 1906 venne concessa ad ogni Vescovo ausiliare una indennità annua, di 1.000 marchi per spese di viaggio (ib., pag. 156). - Quanto alle altre diocesi di Hildesheim, di Osnabrück, di Fulda e di Limburgo le relative Bolle di circoscrizione non prevedono Vescovi ausiliari.
La questione del modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari, che era già stata toccata nelle sedute del
292r
Giugno 1926 (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio s.a.), fu più particolarmente discussa nella conferenza del 15 Dicembre 1927. I Commissari prussiani citarono un telegramma della R. Legazione di Prussia presso la S. Sede, firmato dall'Incaricato d'Affari a.i., barone von Rotenhan, ed indirizzato in data del 31 Luglio 1914 a S.E. il Ministro degli Affari Esteri, Sig.  von Bethmann Hollweg (cfr.  Allegato I ), del seguente tenore: "Mons. Pacelli(1) mi ha detto oggi, dietro mia domanda, poter egli comunicarmi d'accordo col Cardinale Segretario di Stato che da ora innanzi non si darebbe dal Vaticano corso ad istanze dei Vescovi della Prussia per conferma dei Vescovi ausiliari da loro designati, che se venga in esse significato essere la persona in questione gradita al Regio Governo. Qualora la istanza nulla contenga al riguardo, il Vaticano s'informerà innanzi tutto in proposito presso il rispettivo Vescovo". Feci notare ai miei interlocutori come l'esame del testo del telegramma mostrava subito che il barone von Rotenhan non aveva esattamente riprodotto le mie parole. Così, ad esempio, il sottoscritto non è solito di fare una comunicazione "d'accordo" (im Einvernehmen), ma "per ordine" o "per incarico" del Superiore, né di parlare di "conferma" (Bestätigung) da parte della S. Sede, allorché si tratta non di elezione canonica, ma di nomina di Ve-
292v
scovi ausiliari dietro supplica del relativo Vescovo residenziale. Ad ogni modo, una così semplice comunicazione verbale non poteva aver la forza di obbligo contrattuale per la S. Sede. Una Convenzione vera e propria circa i Vescovi ausiliari fu conclusa fra la S. Sede medesima ed il Regio Governo bavarese nel 1910, e trovasi citata nell'articolo 10 del nuovo Concordato § 1 litt. a capov. ultimo. In virtù di essa (mi duole di non poter riportare il testo esatto per trovarsi nell'Archivio della Nunziatura Apostolica di Monaco) lo Stato si impegnava a corrispondere ai Vescovi ausiliari un determinato assegno supplementare, mentre la S. Sede si obbligava ad informarsi presso il Governo, per mezzo del Nunzio, se il relativo candidato fosse persona grata. L'anzidetta comunicazione verbale all'Incaricato d'Affari di Prussia voleva invece dire soltanto essere la S. Sede di fatto d'accordo che il Vescovo residenziale, prima di proporre al S. Padre il nome del candidato, si assicurasse che non vi fossero difficoltà da parte dal Governo. Ciò però non poteva creare un qualsiasi impegno contrattuale per la S. Sede, tanto più che nulla di simile si riscontra in questa materia nel surriferito passo della Bolla De salute animarum.
Il Prof.  Heyer sembrò di ammettere questo punto di vista e riconobbe altresì apertamente la inesatta terminologia usata dal barone von Rotenhan. Invece il Sig.  Trendelen-
293r
burg persistette nell'affermazione della esistenza di un obbligo da parte della S. Sede e, per appoggiare tale suo concetto, rilevò che il succitato telegramma era stato preceduto da lunghe trattative, intorno alle quali si riservò di riferire più dettagliatamente in una prossima seduta.
Ed infatti nella conferenza tenutasi nella Nunziatura Venerdì 24 Febbraio del corrente anno egli espose quanto segue:
Dopo la ripresa di normali relazioni diplomatiche fra la Prussia e la S. Sede circa l'anno 1880, la questione della nomina dei Vescovi ausiliari fu ripetutamente oggetto di discussione fra le due Parti. Già nel 1884 in due casi (Münster e Ermland) il S. Padre aveva incaricato l'Emo  Cardinale Jacobini, Segretario di Stato, di dare comunicazione delle nomine in vista al Ministro di Prussia, affinchè il Governo venisse a conoscenza delle medesime per mezzo di questo e, non per altra via. Anzi il suddetto Ministro nel 1887, riferì che Sua Santità non voleva procedere alla nomina di un Canonico proposto come Ausiliare dal Vescovo di Treviri, senza sapere in precedenza se un tale candidato era gradito al Governo prussiano. Anche l'anno seguente in occasione della nomina di un Vescovo ausiliare per Colonia venne significato confidenzialmente al summenzionato Ministro che il S. Padre, nonostante la Bolla De salute animarum, rimaneva fermo nel proposito di intendersi sempre al riguardo col
293v
Governo, come aveva fatto negli ultimi casi, affinché a tale ufficio non fossero chiamate persone non accette al Governo medesimo.
Allorché quindi, contrariamente a ciò, negli anni 1890 e 1893 furono nominati per Paderborn e per Colonia Vescovi ausiliari senza previa intelligenza col Governo, la cosa venne discussa in via diplomatica col Segretario di Stato, Emo  Cardinale Rampolla, il quale, dopo averne fatto relazione al S. Padre, dichiarò quanto segue: Sua Santità non può riconoscere un obbligo della S. Sede di mettersi d'accordo col Governo. In considerazione tuttavia degli eccellenti rapporti tra i due Poteri Sua Santità ha volentieri approvato che prima della nomina di Vescovi ausiliari se ne dia amicalement et confidentiellement comunicazione verbale al Rappresentante della Prussia, ed ha ordinato ohe si partecipi quanto sopra al Ministro di Prussia.
In tal guisa si procedette in seguito, ad eccezione di un solo caso; varie volte tuttavia la relativa comunicazione venne fatta non della [sic] S. Sede stessa, ma dal Vescovo residenziale (cfr.  Allegato II ).
Fu soltanto nell'anno 1914 che la Prussia dovette ritornare su questo argomento, perché venne di nuovo nominato, senza precedente partecipazione al Governo, un Vescovo ausiliare prima in Münster (Mons.  Kappenberg) e poi in Colo-
294r
nia (Mons.  Lausberg). Il Ministro di Prussia, Sig.  von Mühlberg, nel rimettere all'Emo  Cardinale Merry del Val, Segretario di Stato, il 1º Maggio di quell'anno un relativo Pro-memoria ( Allegato III ), gli ricordò l'assicurazione data dalla S. Sede nel 1893. Durante le trattative, che ne seguirono, sia il sullodato Eminentissimo come il sottoscritto (allora Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) dichiararono al Sig. von Mühlberg che negli Archivi della S. Sede non si trovava traccia di una simile assicurazione del Cardinale Rampolla. Tuttavia negli ulteriori negoziati, che furono condotti per mezzo dell'Incaricato d'Affari, barone von Rotenhan, e in occasione dei quali venne esaminata anche la questione della relativa dotazione nel bilancio dello Stato, il medesimo Eminentissimo ammise in maniera conciliante che il Governo prussiano ha interesse di essere preventivamente informato della persona del Vescovo ausiliare; espresse il parere che la questione esigeva un regolamento definitivo e promise di sottoporla ad ulteriore esame; aggiunse che per la S. Sede la soluzione più opportuna sarebbe stata forse di dare istruzione ai Vescovi della Prussia di chiedere, prima della nomina di un Vescovo ausiliare, al Governo, se il candidato fosse persona grata. L'Incaricato d'Affari rimise alla sua volta un Pro-memoria ed un Appunto, di cui il Sig. Trendelenburg mi
294v
ha dato egualmente copia (Allegato  IV e V ). Il 31 Luglio ebbe infine luogo la comunicazione al barone von Rotenhan, di cui è parola nel telegramma riprodotto in principio del presente rispettoso Rapporto. Anche dopo la guerra si è avuta di regola una previa intesa del Vescovo residenziale col Governo, compresi i due casi di nomina di Vescovi ausiliari con sede in Aquisgrana ed in Berlino.
A questa esposizione del Sig. Trendelenburg mi sembrò (dopo aver premesso che per mancanza dei relativi Atti mi era impossibile di controllarne la esattezza) di poter rispondere che essa confermava quanto avevo più sopra manifestato: vale a dire trattarsi, da parte della S. Sede, di una condiscendenza (accordata, del resto, all'antico Governo monarchico), la quale non importava alcun obbligo contrattuale. Chiedere ora che essa venga consacrata in un futuro Concordato, includendo i Vescovi ausiliari nella cosiddetta "clausola politica" (cfr. il succitato Rapporto N. 35579), sarebbe un mutamento ben grave, tanto più che una simile disposizione non si riscontra in nessuna delle altre Convenzioni concluse recentemente dalla S. Sede con vari Stati.
Anche il numero dei Vescovi ausiliari è stato oggetto di discussione nelle anzidette conferenze. Da parte mia ho sostenuto il punto di vista che la Bolla De salute animarum aveva menzionato ed enumerato i Vescovi ausiliari soltan-
295r
to per motivo della dotazione, che doveva esser assicurata nella Bolla medesima. Ma, specialmente nei casi in cui il Governo non corrisponde alcun assegno, non si vede come potrebbe pretendere di intervenire, qualora il S. Padre voglia nominare un ecclesiastico Vescovo titolare, - sia che risieda nella stessa città arcivescovile o vescovile, sia che dimori altrove, - né come potrebbe poi esigere che si chieda il consenso dello Stato, affinché esso, ad esempio, amministri il Sacramento della Cresima o celebri Pontificali. Ciò sarebbe un ricadere nel più vieto Giuseppinismo, incomprensibile dopo la nuova Costituzione del Reich .
I Commissari prussiani affermarono invece che, a parere del Governo, la succitata Bolla concordata ha voluto determinare non solo la dotazione, ma anche il numero dei Vescovi ausiliari. Aggiunsero che in tal senso si espresse anche il Ministro del Culto in Prussia nell'anno 1892; infatti, a proposito di una lettera dell'Emo Cardinale Rampolla del 27 Novembre di quell'anno comunicatagli dall'Emo  Cardinale Kopp, egli dichiarò che per la eventuale nomina di un secondo Vescovo ausiliare nell'Archidiocesi di Colonia era necessario un accordo col Governo, tanto più che la Bolla De salute animarum non ne prevede che un solo. - Soprattutto poi insistettero sulla necessita del consenso del Governo per la nomina di un Vescovo ausiliare non dimoran-
295v
te nella città vescovile, giacché lo Stato dovrebbe considerarla come il primo passo verso un cambiamento nella circoscrizione diocesana.
Replicai ai Signori Commissari che la costituzione di un Delegato vescovile per una determinata parte di una diocesi e la sua eventuale elevazione alla dignità vescovile da parte del S. Padre è un affare ecclesiastico puramente interno, il quale non importa alcun mutamento dei confini diocesani ed in cui quindi lo Stato non ha diritto di entrare, massime se esso non è disposto a versare un corrispondente assegno. Feci comprendere in buona forma che il vero motivo di una simile richiesta doveva, pur nella presente questione, ricercarsi nel fanatismo di alcuni circoli protestanti, i quali pretendono d'impedire che vi sia un Vescovo, anche soltanto titolare, in regioni della Diaspora, da essi considerate come di loro esclusivo dominio; questa attitudine però rappresenta in pieno secolo ventesimo un anacronismo inammissibile dopo la nuova Costituzione germanica e tanto più infondato, in quanto che i cattolici non muovono da parte loro alcuna obbiezione contro eventuale aumenti dei distretti amministrativi "evangelici" e dei rispettivi posti di "soprintendenti generali"; si ha quindi piena ragione di reclamare che anche i protestanti rispettino il diritto della Chiesa cattolica di provvedere liberamente ai bisogni
296r
dell'amministrazione diocesana e della cura delle anime.
I miei interlocutori sembrarono di ammettere la irragionevolezza di tale atteggiamento; osservarono tuttavia che, per ottenere nel Landtag una maggioranza a favore del Concordato, era necessario di tranquillizzare gli anzidetti circoli "evangelici". Proposero perciò la redazione di un articolo così concepito:
"Zur Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den erzbischöflichen Stühlen von Köln, Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der vom Apostolischen Stuhle auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt wird und dem Domkapitel der Diözese angehören soll. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und anderen Diözesen weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitze eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs nur im Einvernehmen mit der Staatsregierung bestimmt werden".
Vale a dire:
"Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn ed alle Sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo ausiliare, il quale verrà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo diocesano e dovrà appartenere
296v
al Capitolo cattedrale della diocesi. Secondo il bisogno potranno essere costituiti altri Vescovi ausiliari così per le summenzionate come per altre diocesi. Quale residenza di un Vescovo ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano, se non d'intesa col Governo".1
Da parte mia mantenni il surriferito punto di vista e non mi dichiarai in alcun modo d'accordo con tale redazione.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)In quell'epoca lo scrivente era Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.
1"Per aiuto ... col Governo" hds. vermutlich vom Empfänger durch jeweils einen Strich vor und nach dem Absatz hervorgehoben.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3123, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3123. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.