Dokument-Nr. 3124
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 09. April 1928

Regest
Pacelli informiert über die Verhandlungen um ein Preußenkonkordat. Am 18. Dezember 1927 wurde die Frage nach den religiösen Orden und Kongregationen behandelt. Der Nuntius erinnert daran, dass durch Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung die alten preußischen Gesetze aufgehoben wurden, die die Freiheit der religiösen Orden und Kongregationen einschränkten. Das preußische Kultusministerium hob mit Erlass vom 31. Dezember 1919 die noch aus der Zeit des Kulturkampfs stammenden Sonderbestimmungen für Ordensniederlassungen deutscher Staatsbürger auf. Das preußische Kammergericht vertrat jedoch in seiner Entscheidung vom 1. August 1921 die Auffassung, dass Artikel 137 als bloße Richtlinie angesehen werden müsse, fachlicher Ausführung bedürfe und bis dahin nichts anders gelten könne. Eine formelle Aufhebung der bisherigen preußischen Gesetzgebung sei durch die Reichsverfassung nicht erfolgt. Die alten Gesetze über die staatliche Aufsicht über die Ordenshäuser in Preußen sind damit formell nicht aufgehoben, sondern nur vorläufig außer Kraft gesetzt. Nach den Artikeln 111 und 124 der Reichsverfassung bedarf die Gründung von Ordenshäusern nicht mehr der besonderen Genehmigung der Regierung, mit Ausnahme von ausländischen Kongregationen. Durch Artikel 124 der Reichsverfassung wurde Artikel 13 der preußischen Verfassung von 1850 aufgehoben, der eine besonderes Gesetz bezüglich der Rechtstellung der religiösen Institute vorsah. Es ist allerdings nicht klar, ob ein Gesetz oder ein einfacher Verwaltungsakt notwendig ist, damit eine Religionsgemeinschaft eine Körperschaft des öffentlichen Rechts wird. Pacelli weist darauf hin, dass das alte Konkordat mit Bayern von 1817 einen Artikel über die Orden erhielt, der als Basis dafür diente, die Orden auch in das neue Konkordat aufzunehmen. In den preußischen Zirkumskriptionsbullen werden die Orden hingegen nicht thematisiert, auch wenn das preußische Edikt von 1810 die Säkularisation aller Klöster anordnete und verbot, neue Novizen anzunehmen. Pacelli bat die preußischen Unterhändler darum, dass im Konkordat mit Preußen in Analogie zum Konkordat mit Bayern ein Artikel über die Orden aufgenommen wird. Der Ministerialdirektor im preußischen Kultusministerium Trendelenburg erwiderte, dass ein solcher Artikel im Konfliktfall keinen Schutz darstellen würde und dass Preußen damit seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen überschreiten würde. Er führte an, dass die Freiheit der Orden durch die Reichsverfassung garantiert und in der Praxis weitestgehend umgesetzt wird. Sollte dieser verfassungsrechtlichen Garantie nun eine Verpflichtung in einer internationalen Vereinbarung hinzugefügt werden, würde dies den Widerstand in konkordatsfeindlichen Kreisen verstärken und es würde sich auch ungünstig auf die Akzeptanz in der Bevölkerung auswirken. Ein solcher Schritt würde den Widerstand gerade solcher unitaristischer Gruppen hervorrufen, die jeden Ausdruck der ungerechtfertigten Eigenstaatlichkeit der deutschen Einzelstaaten erbittert bekämpfen. Pacelli brachte sein Bedauern zum Ausdruck, dass die Regierung auch in dieser Frage die Wünsche des Heiligen Stuhls nicht akzeptiert. Er betonte das Recht des Heiligen Stuhls, zu verlangen, dass die Frage der philosophisch-theologischen Studien der Orden und Kongregationen im Konkordat berücksichtig wird. Der Nuntius erinnerte daran, dass die preußische Regierung genauso wie die bayerische als Voraussetzung für die Verleihung kirchlicher Ämter verlangte, dass der Kandidat seine Studien an einer deutschen staatlichen Universität, an einem kirchlichen Seminar in Preußen oder an einer päpstlichen Hochschule absolvierte. Pacelli verwies darauf, dass die Orden und Kongregationen das Recht und die Pflicht haben, eigene Hochschulen zu gründen, und dass auch Ordensleute zu Bischöfen und Pfarrer ernannt werden können, wofür er Beispiele anführte. Da die Regierung aufgrund der beschriebenen Rechtsbasis Ordensleute ausschließen konnte, wenn sie ihre Studien an einer Ordensschule absolviert hatten, wurde im Konkordat mit Bayern Artikel 13 notwendig, der erklärt, dass Ordensleute auch an ihren Hochschulen gemäß den kirchenrechtlichen Bestimmungen nach Kanon 1365 CIC/1917 studiert haben können. Wie Pacelli erwartet hatte sprach sich Trendelenburg allerdings gegen eine solche Lösung aus. Er verwies auf die Schwierigkeiten für das deutsche Wissenschaftssystem, wenn die Hochschulen der Orden und Kongregationen den theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten und den bischöflichen Hochschulen gleichgestellt würden. Außerdem würden die bereits vereinbarten Eingriffsmöglichkeiten des Ordinarius in die Fakultäten durch eine solche Regelung ernsthaft in Frage gestellt. Der Breslauer Juraprofessor Heyer unterstützte Trendelenburg in der Auffassung, dass viele der Ordenshochschulen den staatlichen auf wissenschaftlichem Gebiet unterlegen sind. Einige preußische Bischöfe und auch der Weltklerus, so argumentierten sie, teilten diese Einschätzung. Außerdem würde ein solcher Artikel im Parlament auf die größten Einwände stoßen, wiederholten sie. Pacelli räumte ein, dass einige Ordenshochschulen den Eindruck erwecken könnten, in wissenschaftlicher Hinsicht unterlegen zu sein. Er betonte aber, dass andere den Vergleich mit den theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten nicht scheuen müssen. Pacelli machte darauf aufmerksam, dass diese Gefahr durch den Verweis auf den oben genannten Kanon im kirchlichen Rechtsbuch ausgeschlossen ist. Denn dieser verlangt noch mehr als das, was in den staatlichen Fakultäten angewandt wird, nämlich ein zweijähriges Philosophie- und ein vierjähriges Theologiestudium. Der Nuntius verwies auf die kirchenrechtlichen Bestimmungen, dass der Ordinarius für die Einsetzung von Ordensleuten in einer Pfarrei und für die Beurteilung seiner Lehre zuständig ist. Da kein Ordenshaus ohne die Zustimmung des Ordinarius gegründet werden kann, hält Pacelli die Gefahr einer übermäßigen Aktivität der Orden in der Pfarrseelsorge für unbegründet. Der Nuntius betonte, dass auch in Bayern die Gefahr gesehen wurde, dass das Parlament das Konkordat aufgrund dieser Bestimmung nicht annehmen könnte. In der Tat wurde im bayerischen Landtag quasi über jedes Wort des Konkordats kontrovers debattiert, so Pacelli, aber diese Bestimmung wurde ungehindert verabschiedet. Er betonte die Bedeutung der eigenen Hochschule für die Orden und Kongregationen, vermied es aber, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, denen junge Ordensleute an staatlichen Universitäten ausgesetzt sind. Heyer erklärte, dass Ordensleute nicht grundsätzlich von kirchlichen Ämtern ausgeschlossen, sondern dass solche Ausnahmefälle in einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden sollen. Pacelli hingegen betonte, dass es sich bei dieser Frage nicht um eine Gnade, sondern um ein Recht handelt. Er wies darauf hin, dass die Anzahl der Ordensleute in neuen regulären Pfarreien, wie sie derzeit in Berlin entstehen, steigt. Die preußischen Unterhändler versprachen, die Frage genauer zu prüfen und sich um einen Ausweg zu bemühen. Pacelli weiß, dass das Thema erörtert wurde, aber eine endgültige Lösung wurde noch nicht gefunden.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni religiose)
Eminenza Reverendissima
Nella conferenza coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre 1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich , prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr.  Mayer , Die Klöster in Preußen - Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preußen geltenden Recht , Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni specia-
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li fino a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto invece la Camera di giustizia prussiana in Berlino esprimeva un contrario parere nella decisione del lº Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge: "L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr.  Anschütz , RV. art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr.  Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137, Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato. D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione prussiana in via legislativa". Secondo questa decisione le antiche leggi concernenti l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più in vigore (cfr.  Mayer, op. cit., pagg. 37 e 43-44).
Per la fondazione di case religiose, in forza degli articoli 111 e 124 della Costituzione del Reich e della succitata ordinanza ministeriale del 31 Dicembre 1919, non è più necessario, come lo era per il passato (leggi prussiane del 14 Luglio 1880 art. 6 e del 21 Maggio 1886 art. 13), uno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle Congregazioni estere, per le quali occorre detta autorizza-
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zione (ibid., pagg. 36-37, 46).
Per ciò che riguarda la personalità giuridica degli Istituti religiosi, in virtù della più volte menzionata Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga corporazione di diritto pubblico (ibid., pag. 36).
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), il quale servì di base per reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su questo importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontra nella materia in discorso, e ciò sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre 1810 avesse ordinato per il territorio dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di ammettervi novizi (cfr.  op. cit., pag. 10). Malgrado che mancasse così in dette Bolle qualsiasi punto di appoggio, non mancai nella summenzionata Conferenza di chiedere ai Si-
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gnori Commissari che nel futuro Concordato prussiano venisse introdotta una disposizione simile a quella dell'articolo 2 del recente Concordato bavarese.
Il Signor Trendelenburg rispose però che una siffatta disposizione, mentre, da una parte, non costituirebbe, in caso di conflitto una efficace protezione, dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella più larga misura. La pubblica opinione si è adattata a questa situazione; ma se ora si volesse tentar di aggiungere a quella garanzia giuridica costituzionale un impegno contrattuale di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la resistenza dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere anche nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la accettazione del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al Governo prussiano il rimprovero di non aver osservato i limiti della sua competenza, e si ecciterebbe così la opposizione soprattutto dei gruppi a tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
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Dopo di avere, dal canto mio, manifestato ai miei interlocutori il vivo rincrescimento nel dover constatare come anche in questa materia il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno in un punto Questa aveva pieno ed incontestabile diritto di reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello bavarese, tra le condizioni per il conferimento degli uffici ecclesiastici, che il candidato "abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che ogni religione clericale ha il diritto ed anzi, in quanto sia possibile, il dovere di erigere proprie scuole (can. 587); che, d'altra parte, anche un religioso può essere, servatis servandis, nominato Vescovo (così, ad esempio, nella stessa Prussia venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt, P.  Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco (così, ad esempio, in Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai RR.PP.
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Benedettini); che ora invece, in base alla surriferita disposizione, un religioso potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto gli studi soltanto nelle scuole del suo Ordine; che quindi occorreva o di limitare la disposizione stessa al clero secolare ovvero di adottare la formula del Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro Istituto a norma del Codice di diritto canonico can. 1365".
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg si dimostrò contrario anche a questa domanda. Cominciò col descrivere le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose con le Facoltà teologiche e le alte scuole vescovili, ed aggiunse che ciò avrebbe potuto esporre a grave pericolo le disposizioni già concertate relativamente alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime. Affermò, sostenuto altresì dal Prof. Heyer, la inferiorità scientifica almeno di non poche di dette scuole dei religiosi. Disse che alcuni membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui nello stesso senso e che la formula desiderata sarebbe stata accolta con scarso favore anche dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una inva-
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sione del clero regolare nel campo della cura delle anime. Nel Parlamento poi essa susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono apparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non hanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Tale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è, pur troppo, tuttora in uso, almeno completamente, nelle Facoltà suddette, vale a dire un intiero biennio per la filosofia e un intiero quadriennio per la teologia. D'altra parte, per la nomina di un religioso ad una parrocchia il Superiore presenta bensì il candidato, ma all'Ordinario del luogo spetta di concedere la istituzione e di giudicare altresì sulla dottrina del soggetto proposto (can. 456 e can. 459 § 2); vi è quindi anche sotto questo riguardo piena garanzia. Né sembra fondato il timore di una eccessiva attività dei religiosi a danno del clero secolare, giacché nessuna casa religiosa può essere fondata senza il consenso dell'Ordinario (can. 497). Il pericolo di gravi difficoltà nel Parlamento - soggiunsi poi -
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fu affermato con grande insistenza anche in occasione delle trattative concordatarie colla Baviera; eppure negli aspri dibattiti svoltisi nel Landtag , durante i quali, si può dire, ogni parola del Concordato fu oggetto di vivi attacchi, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci infine notare ai miei interlocutori che gli Istituti in discorso hanno un interesse speciale ad avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della educazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è quanto pericolosa sia, come ha dimostrato l'esperienza, per giovani religiosi non ancora formati la frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosi dai sunnominati uffici; ma che simili casi sono eccezionali e può quindi ad essi provvedersi in via amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di una grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi: nulla, del resto, impedisce che colla erezione di nuove parrocchie regolari (nella stessa città di Berlino vi sono già varie "curazie" affidate a religiosi) quei casi divengano più frequenti.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare più accuratamente la questione e di adoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infatti che l'argomento è stato discusso nel Ministero del Culto, ma non
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si è raggiunta ancora una soluzione definitiva.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3124, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3124. Letzter Zugriff am: 25.04.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.