Dokument-Nr. 3179
Pacelli, Eugenio an Zech-Burkersroda, Julius Graf von
München, 24. Dezember 1919

(Copia)
Illustrissimo Signor Conte,
Facendo seguito alla mia lettera Nr. 15222 del 19 corrente, credo opportuno aggiungerLe quanto segue circa la mente della Santa Sede nelle questioni in essa accennate:
La nuova Costituzione del Reich ha modificato unilateralmente il complesso dei rapporti fra Chiesa e Stato e mutato la situazione giuridica della Chiesa cattolica in Germania. La Santa Sede, pur facendo espresse riserve in quanto ciò ha importato una lesione dei diritti della Chiesa, come hanno già indicato anche i Revmi Vescovi della Conferenza di Fulda nella dichiarazione recentemente indirizzata al Governo germanico, è tuttavia disposta a porsi in relazione sia col Governo del Reich per tutta la Germania come i coi singoli Governi, che avevano Convenzioni concordate, affine di regolare ex novo tutta la materia dei rapporti fra Chiesa e Stato, e mi ha autorizzato ad intavolare trattative per le nuove Convenzioni. – La Santa Sede ritiene anzi ciò
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tanto più necessario, in quanto che le Convenzioni concluse già coi diversi Stati della Germania non sono più in gran parte conformi ai radicali mutamenti politici sopravvenuti. Così, ad esempio, nel Breve Quod de fidelium veniva insinuato ai Capitoli di assicurarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il soggetto eligendo non fosse persona "Serenissimo Regi minus grata".
Per ciò che riguarda la Baviera, il Concordato del 1817 è rimasto già di fatto violato in parecchi punti, ad esempio in quanto si riferisce alla ispezione della Chiesa sulle scuole dal punto di vista religioso e morale, contemplata nell'articolo V capoverso 4. Al qual proposito stimo utile ricordare come, in un colloquio avuto col Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Hoffmann la mattina del 30 Ottobre scorso, questi mi comunicò che in una Conferenza tenutasi poco prima nel Reichsministerium des Innern di Berlino, era stato dichiarato che i trattati internazionali, ai quali vengono assimilati i Concordati, rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in opposizione con quelle della Costituzione. In conseguenza di ciò egli affermò espressamente che il succitato capov. 4 dell'articolo V del Concordato doveva considerarsi come decaduto e non più vigente.
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Quanto all'Archidiocesi di Colonia, alla quale è opportuno provvedere sollecitamente e nel miglior modo possibile, il Santo Padre, come ho avuto già a significarLe nella succitata mia lettera, intenderebbe per questa volta promuovere alla medesima l'eccellente Monsignor Vescovo di Paderborn, anche nella certezza di far cosa gradita al Governo stesso. Che se questo richiedesse che la elezione abbia luogo a norma della Bolla De salute animarum e del relativo Breve Quod de fidelium, io sarei autorizzato ad ammetterlo, però colla stessa clausola accettata dal Governo bavarese nella soluzione provvisoria circa la presentazione alle parrocchie di patronato cosiddetto regio, ossia che ciò non potrà costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione. – Siccome poi da Berlino dovrò per ordine della Santa Sede recarmi immediatamente a Colonia, mi sarebbe necessario conoscere senza indugio su questo punto il pensiero del Governo.
Colgo con piacere questo incontro per confermarmi coi sensi della più distinta stima
Della Signoria Vostra Illma
Devotissimo Servo
(f) + Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Protokollnummer rekonstruiert aus Protokollbuch.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Zech-Burkersroda, Julius Graf von vom 24. Dezember 1919, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3179, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3179. Letzter Zugriff am: 23.04.2024.
Online seit 14.01.2013.