Dokument-Nr. 346
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 30. Oktober 1921

Regest
Das neue Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 wird, auch in Bayern, am 1. Januar 1922 in Kraft treten. Das Gesetz schafft die Voraussetzung für eine einheitliche Kindererziehung im Reich und überwindet somit die vorherige Rechtszersplitterung auf Landesebene; während es nach Ansicht Pacellis für Norddeutschland Verbesserungen für die katholische Kindererziehung mit sich bringt, stellt es allerdings eine deutliche Verschlechterung gegenüber den Bestimmungen der bayerischen Verfassung dar. Pacelli gibt den Wortlaut des Gesetzes in italienischer Übersetzung wieder. Die wichtigste durch das Gesetz herbeigeführt Änderung im Vergleich zur Bamberger Verfassung besteht darin, dass die Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes ihre bürgerliche Wirkung verlieren. Die bayerischen Bischöfe beschlossen daher auf der Freisinger Bischofskonferenz vom 7. September 1921, dass die Bestimmungen des Kanons 1061 CIC/1917 in gemischten Ehen anstelle der bis dato vorgeschriebenen notariell abgeschlossenen Eheverträge durch eine eidliche, möglichst feierlich abgenommene Verpflichtung der Brautleute zugesichert werden muss. Nachdem die Eheleute die Eidesformel ausgesprochen und unterschrieben haben, muss der Pfarrer dem bischöflichen Ordinariat die von ihm beglaubigte Urkunde als Anlage zu dem Antrag auf Dispens wegen Ehehindernis der Religionsverschiedenheit zukommen lassen. Im Falle einer Weigerung der Eheleute findet Kanon 1061 § 2 CIC/1917Anwendung. Das bischöfliche Ordinariat von München und Freising wies die Pfarrer an, die Gläubigen von solchen Mischehen abzubringen und somit die im Kanon 1064 CIC/1917 erwähnte Gefahr abzuwenden.
Betreff
La legge per il Reich del 15 Luglio 1921 circa la educazione religiosa della prole. – Sue conseguenze riguardo alla prestazione delle cauzioni nei matrimoni misti
Eminenza Reverandissima,
Nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14369 del 6 Ottobre 1919 ebbi l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissma intorno alla nuova Costituzione bavarese, la quale, fra l'altro, regolava nel § 17 capoverso II la questione della educazione religiosa della prole. Le disposizioni statutarie circa tal punto avranno però una durata poco superiore ai due anni, giacché col 1º Gennaio 1922 entrerà in vigore anche in Baviera la legge per il Reich del 15 Luglio 1921.
Questa legge rappresenta un peggioramento di fronte alle suaccennate disposizioni della Costituzione bavarese, sebbene debbasi, d'altra parte, riconoscere che
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essa, unificando il diritto in quella materia per tutto il Reich, ha abolito nella Germania del Nord non poche viete prescrizioni legali contrarie alla libertà di coscienza dei fedeli. Solamente in Prussia vigevano al riguardo sino a questi ultimi tempi ben sette legislazioni diverse. Nella massima parte dei territori dell'antico Regno era in vigore la famosa Dichiarazione del 21 Novembre 1803, in virtù della quale lo Stato costringeva quasi incondizionatamente ad educare i figli nella religione del padre defunto, anche contro la espressa volontà di questo.
Il testo della nuova legge, tradotto in italiano, è del seguente tenore:
"§ 1. – Intorno alla educazione religiosa della prole decide il libero accordo dei genitori, se ed in quanto ad essi spetta il diritto ed il dovere di aver cura della prole medesima. Detto accordo può in ogni momento essere revocato e cessa colla morte di uno dei coniugi.
§ 2. – Qualora tale accordo non esista o abbia cessato di esistere, si applicano alla educazione religiosa dei figli le disposizioni del Codice civile intorno al diritto ed al dovere di aver cura della prole. Tuttavia, finché dura il matrimonio, nessuno dei coniugi può senza il consenso del-
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l'altro stabilire che la prole sia educata in una religione diversa da quella da essi insieme professata al tempo della conclusione del matrimonio o nella quale la prole stessa è stata educata per il passato, ovvero che un figlio sia esentato dall'istruzione religiosa.
Se uno dei coniugi neghi il consenso di cui sopra, si può ricorrere alla mediazione od alla decisione dell'Ufficio tutorio. Per una tale decisione debbono servire di norma, anche qualora non vi sia un abuso nel senso del § 1666 del Codice civile, i fini della educazione. Prima della decisione debbono essere uditi i coniugi stessi, nonché, all'occorrenza, i parenti, gli affini e i maestri del fanciullo, purché ciò possa farsi senza considerevole ritardo o spese eccessive. Si applica qui il § 1847 capov. 2 del Codice civile. Anche il fanciullo dovrà essere udito, se ha compiuto il decimo anno.
§ 3. – Se la cura del fanciullo, oltre che al padre od alla madre, spetta altresì ad un tutore o curatore, prevale, in caso di dissenso intorno alla religione in cui il bambino deve essere educato, la volontà del padre o della madre, a meno che non sia stato tolto al padre od alla madre il diritto della educazione religiosa a norma del
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§ 1.666 del Codice civile.
Se la cura del fanciullo spetta unicamente al tutore o curatore, a questo compete pure di decidere intorno alla educazione religiosa del medesimo. Egli ha bisogno per ciò dell'approvazione dell'Ufficio tutorio. Prima dell'approvazione medesima debbono essere uditi i genitori, nonché, all'occorrenza, i parenti, gli affini ed i maestri del fanciullo, purché ciò possa farsi senza considerevole ritardo o spese eccessive. Si applica qui il § 1847 capov. 2 del Codice civile. Anche il fanciullo deve essere udito, se ha compiuto il decimo anno. Né il tutore né il curatore possono cambiare una decisione già presa circa la educazione religiosa.
§ 4. – I contratti concernenti l'educazione religiosa della prole non hanno effetti civili.
§ 5. – Dopo compiuto il decimoquarto anno di età spetta al fanciullo stesso di decidere a quale religione egli voglia appartenere. Se esso ha compiuto il decimo secondo anno di età, non può contro la sua volontà essere educato in una religione diversa che per il passato.
§ 6. – Le precedenti disposizioni si applicano analogamente alla educazione della prole in un sistema di idee non confessionale.
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§ 7. – Nelle controversie derivanti dalla presente legge è competente il tribunale tutorio, il quale però non procede ex officio, a meno che si verifichino le circostanze contemplate nel § 1666 del Codice civile.
§ 8. – Tutte le disposizioni legislative degli Stati particolari contrarie alla presente legge, nonché l'art. 134 della legge introduttiva al Codice civile, sono abrogati.
§ 9. – I contratti intorno alla educazione religiosa della prole, conchiusi prima della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore. Su domanda dei coniugi o del coniuge superstite un contratto esistente può essere rescisso con decreto dell'Ufficio tutorio.
§ 10. – Se ambedue i genitori sono morti prima della entrata in vigore della presente legge e consta che i medesimi erano d'accordo sulla educazione della prole in una determinata religione, il tutore può stabilire che il pupillo venga educato nella medesima. È necessaria tuttavia a tal uopo l'approvazione dell'Ufficio tutorio.
§ 11. – La presente legge entra in vigore il 1º Gennaio, 1922. Il Presidente del Reich è però autoriz-
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zato a metterla in vigore nei singoli Stati particolari d'intesa coi rispettivi Governi anche in un'epoca anteriore."
La modificazione più importante introdotta dalla nuova legge è la soppressione del valore civile dei contratti circa la educazione religiosa della prole. Mentre infatti la Costituzione bavarese al citato § 17 capov. II disponeva: "Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori o a chi per essi la decisione circa l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questa età i genitori possono regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, e rimane invariato in caso di morte dei genitori"; invece la suddetta legge per il Reich nel § 4 stabilisce, come si è visto, che "i contratti concernenti la educazione religiosa di un fanciullo (conclusi dopo la promulgazione della <legge>1 medesima, vale a dire posteriormente al 15 Luglio 1921 – cfr. § 9) non hanno effetti civili". In seguito a ciò, i Revmi Vescovi bavaresi nella Conferenza di Frisinga del Settembre scorso si sono trovati nella necessità di sostituire nei matrimoni misti al con-
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tratto sinora in vigore(1) il giuramento da parte degli sposi, affine di assicurare nel miglior modo possibile le cauzioni previste nel can. 1061 del Codice di diritto canonico. La prestazione del giuramento medesimo – come ha prescritto la Curia arcivescovile di Monaco-Frisinga(2)
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deve aver luogo in una forma il più possibile solenne e tale da produrre impressione sui contraenti. Sebbene la presenza di testimoni non sia assolutamente necessaria, pure è consigliata, potendo accrescere la solennità dell'atto. Il parroco od un suo delegato, in tempo opportuno, in una cappella o nella sagrestia ovvero, qualora ciò non sia possibile, nell'ufficio parrocchiale, dinanzi al Crocifisso con due candele accese deve brevemente istruire gli sposi circa la santità del giuramento, che viene ora a prendere il posto dell'antico contratto notarile. Quindi gli sposi medesimi debbono lentamente e seriamente pronunziare il giuramento stesso secondo la acclusa formula stampata ed infine sottoscriverla. Il parroco autentica le firme degli sposi, aggiungendo la data ed il timbro, ed invia poi il foglio così riempito alla Curia arcivescovile come Allegato alla domanda di dispensa dall' impedimentum mixtae religionis . Se gli sposi ricusino di prestare il giuramento o di sottoscrivere la relativa formula, devesi ricordare loro con parole acconcie la prescrizione del can. 1.061 § 2 ("Cautiones regulariter in scriptis exigantur"), e, qualora essi persistano nel loro diniego, il parroco deve, come per il passa-
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to in caso di rifiuto del contratto notarile, riferire la cosa all'Ordinario. – La sullodata Curia arcivescovile ha colto infine questa occasione per ricordare ancora una volta ai Sacerdoti aventi cura d'anime l'obbligo di adoperarsi con ogni mezzo per distogliere i fedeli dai matrimoni misti, che così gravi perdite cagionano alla Santa Chiesa (cfr.  can. 1064).
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Cfr.  Wernz , Jus Decr., tom. IV, n. 587 not. 34: "Cum in Bavaria ex lege civili 5 Maii 1890 pacta sponsorum de religiosa educatione prolis ex matrimonio mixto natae, ut in foro civili vim habeant, coram notario sint ineunda, profecto in illis dioecesibus optimo Consilio ab Episcopis quoque forma illa publica cum interventione notarii praescribitur, salvo tamen iure ab illo rigore in casibus particularibus propter speciales circumstantias recedendi, dummodo saltem quoad substantiam serventur cautiones canonicae, et moralis habeatur certitudo de implendis tribus conditionibus essentialibus, ut patet ex responso S. C. Inq. Archiepiscopo Bambergensi dato".
(2) Amtsblatt für die Er zdiözese München - Freising. N. 13 – Cfr.  Allegato .
23r, hds. zentral oberhalb des Textes eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger: "Acc. ric. col n. 27861".
1Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. Oktober 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 346, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/346. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.05.2013.